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diritto allo studio

MINORI

Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari, hanno diritto :
all'istruzione (scuola dell'obbligo): l'iscrizione alla scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. I minori senza documenti sono iscritti con riserva ma ciò non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi scolastici di ogni ordine e grado. L'iscrizione deve  tenere conto del curriculum scolastico dello straniero e dei titoli di studio eventualmente in possesso dell'alunno.
ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica.
L'obbligo scolastico è fissato fino ai 15 anni. per garantire questo diritto lo Stato, le Regioni e gli enti locali organizzano corsi e iniziative di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana.
La scuola deve inoltre valorizzare le differenze linguistiche e culturali come base di conoscenza, rispetto e tolleranza tra culture diverse e favorire iniziative per la tutela della cultura e della lingua d'origine.

 


ADULTI

Istruzione scolastica per gli adulti

L'istruzione scolastica è garantita anche agli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che possono frequentare:
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie per ottenere il titolo di studio della scuola dell'obbligo
corsi d'integrazione degli studi fatti nel paese di provenienza per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore
corsi di lingua italiana
corsi di formazione professionale


Università
 
Il numero dei visti d'ingresso per studio e formazione nelle Università italiane viene stabilito, di anno in anno, dal Ministero degli Affari Esteri, in base alla disponibilità dei posti.
Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di risorse economiche per il proprio sostentamento (vitto, alloggio, cure mediche) oppure di una graranzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il permesso di soggiorno ha una durata massima di 1 anno e può essere rinnovato nel caso di corsi pluriennali. Alla scadenza, lo studente straniero può ottenere il rinnovo se, nel primo anno di corso, ha superato almeno un esame e negli anni successivi almeno due.
E' assicurata parità di trattamento nelle università tra gli studenti stranieri ammessi ai corsi di laurea e gli studenti italiani. La parità di trattamento riguarda i servizi e gli interventi per il diritto allo studio, l'erogazione di borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e alloggi per studenti, e l'eventuale esonero dal pagamento dei servizi di mensa.
Le università devono inoltre promuovere l'accesso degli stranieri con apposite intese con le università straniere e con attività di orientamento e di accoglienza.


Ai corsi universitari possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per:
lavoro subordinato o autonomo
motivi famigliari
asilo politico o umanitario
motivi religiosi
per l'iscrizione è necessario avere:
un titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure equivalente se è stato conseguito all'estero. Le dichiarazioni necessarie per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio (compreso il voto o il giudizio finale) sono rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.
una certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi. In mancanza di questo certificato gli aspiranti studenti possono frequentare i corsi di lingua italiana istituiti dalle università ed ottenere un attestato di frequenza. In Italia all'esame di ammissione ai corsi universitari, lo studente straniero deve comunque sostenere una prova di conoscenza generale della lingua e della cultura italiana. Le singole università possono richiedere anche altri documenti.
 

 

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