| |
MINORI
Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari,
hanno diritto :
|
all'istruzione (scuola dell'obbligo): l'iscrizione alla scuola può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno. I minori senza documenti
sono iscritti con riserva ma ciò non pregiudica il conseguimento
dei titoli conclusivi dei corsi scolastici di ogni ordine e grado. L'iscrizione
deve tenere conto del curriculum scolastico dello straniero e dei
titoli di studio eventualmente in possesso dell'alunno. |
|
ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità
scolastica. |
L'obbligo scolastico è fissato fino ai 15 anni. per garantire questo
diritto lo Stato, le Regioni e gli enti locali organizzano corsi e iniziative
di sostegno per l'apprendimento della lingua italiana.
La scuola deve inoltre valorizzare le differenze linguistiche e culturali
come base di conoscenza, rispetto e tolleranza tra culture diverse e favorire
iniziative per la tutela della cultura e della lingua d'origine.
ADULTI
Istruzione scolastica per gli adulti
L'istruzione scolastica è garantita anche agli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che possono frequentare:
|
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie per ottenere
il titolo di studio della scuola dell'obbligo |
|
corsi d'integrazione degli studi fatti nel paese di provenienza per
conseguire il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria
superiore |
|
corsi di lingua italiana |
|
corsi di formazione professionale |
Università
|
Il numero dei visti d'ingresso per studio e formazione nelle Università
italiane viene stabilito, di anno in anno, dal Ministero degli Affari Esteri,
in base alla disponibilità dei posti. |
|
Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di risorse economiche
per il proprio sostentamento (vitto, alloggio, cure mediche) oppure di
una graranzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. |
|
Il permesso di soggiorno ha una durata massima di 1 anno e può essere
rinnovato nel caso di corsi pluriennali. Alla scadenza, lo studente straniero
può ottenere il rinnovo se, nel primo anno di corso, ha superato
almeno un esame e negli anni successivi almeno due. |
|
E' assicurata parità di trattamento nelle università tra gli
studenti stranieri ammessi ai corsi di laurea e gli studenti italiani.
La parità di trattamento riguarda i servizi e gli interventi per
il diritto allo studio, l'erogazione di borse di studio, i prestiti d'onore,
i servizi abitativi e alloggi per studenti, e l'eventuale esonero dal pagamento
dei servizi di mensa. |
|
Le università devono inoltre promuovere l'accesso degli stranieri
con apposite intese con le università straniere e con attività
di orientamento e di accoglienza. |
Ai corsi universitari possono iscriversi gli stranieri che abbiano
una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per:
|
lavoro subordinato o autonomo |
|
motivi famigliari |
|
asilo politico o umanitario |
|
motivi religiosi |
per l'iscrizione è necessario avere:
|
un titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure
equivalente se è stato conseguito all'estero. Le dichiarazioni
necessarie per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio (compreso
il voto o il giudizio finale) sono rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche
italiane all'estero. |
|
una certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana
adeguata alla frequenza dei corsi. In mancanza di questo certificato
gli aspiranti studenti possono frequentare i corsi di lingua italiana istituiti
dalle università ed ottenere un attestato di frequenza. In Italia
all'esame di ammissione ai corsi universitari, lo studente straniero deve
comunque sostenere una prova di conoscenza generale della lingua e della
cultura italiana. Le singole università possono richiedere anche
altri documenti. |
|