LA CITTADINANZA
ITALIANA
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di
esecuzione, introdotti con d.p..r. del 12 ottobre 1993, n. 572 e d.p.r.
18 aprile 1994, n. 362
PRINCIPI
La cittadinanza italiana si basa sul
principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), in virtù del
quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
L’uguaglianza tra l’uomo e la donna.
La volontà di evitare condizioni
di apolidia.
COME SI ACQUISTA
Automaticamente:
| Per filiazione. |
| Per nascita sul territorio italiano
("ius soli" o diritto di suolo) se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure
se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio
secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza o se il
minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio
italiano. |
|
Per riconoscimento di paternità
o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione
durante la minore età del soggetto. |
| Per adozione. |
A domanda:
- Se discendente da cittadino italiano
per nascita (fino al secondo grado) (art. 4):
| svolgendo il servizio militare nelle Forze
Armate Italiane; |
| assumendo un pubblico impiego alle dipendenze
dello Stato, anche all’estero; |
| risiedendo legalmente in Italia da almeno
due anni al raggiungimento della maggiore età. |
- Se nato sul territorio italiano
(art. 4):
| risiedendo legalmente ed ininterrottamente
dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. |
- Matrimonio con cittadino\a
italiano\a (art. 5):
- residenza legale in Italia
per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di
matrimonio;
- validità del matrimonio;
-assenza di condanne penali
nei casi indicati dalla legge;
- assenza di impedimenti connessi alla
sicurezza nazionale;
- Naturalizzazione (art. 9):
- dieci anni di residenza
legale;Vi sono, per casi particolari previsti dalla legge, abbreviazioni
alla residenza decennale:
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza d’origine
(ove prevista).
- tre anni di residenza legale
per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo
grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni di residenza legale
per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati,
così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
- sette anni per l’affiliato
da cittadino italiano;
- non è richiesto alcun
periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo
Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
COME SI PERDE
Per
rinuncia:
- da parte dell’adottato maggiorenne,
a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre
che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
- da parte del cittadino italiano,
qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede,
acquista o riacquista un’altra cittadinanza;
- al raggiungimento della maggiore
età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne
a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei
genitori, alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.
Automaticamente:
- per arruolamento volontario
nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico
presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano;
o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia
prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato
la cittadinanza di quello Stato;
- in caso di revoca dell’adozione per
fatto imputabile all’adottato, purchè questi detenga o riacquisti
un’altra cittadinanza.
COME SI RIACQUISTA,
SE PERDUTA
A domanda:
| prestando effettivo servizio militare
nelle Forze Armate Italiane; |
| assumendo, o avendo assunto un pubblico
impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero; |
| stabilendo o trasferendo entro un anno
dalla dichiarazione la propria residenza sul territorio della Repubblica; |
| mediante dichiarazione da parte della
cittadina italiana che ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno
straniero. |
Automaticamente:
| dopo un anno dalla data in cui è
stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa
rinuncia entro lo stesso termine. |
DOCUMENTAZIONE
Documentazione
da produrre in Prefettura:
i documenti contrassegnati con l’asterisco
possono essere autocertificati.
a) Istanza per l’acquisto della cittadinanza
da compilarsi su un modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura
competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato (in bollo);
b) Estratto dell’atto di nascita del Paese
di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata
impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica
o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con
la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e
luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità
del richiedente;
c) Certificato Generale del Casellario
Giudiziale (in bollo) (*);
d) Certificato di Stato di famiglia (in
bollo) (*);
e) Certificato storico di residenza. Se
i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato
un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo) (*);
f) Copia autenticata dei modd. 740 o 101
del triennio antecedente la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal
competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi
prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della
domanda. L’autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale
delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale
del modello stesso (*);
g) Certificato penale del Paese di origine
e dei Paesi in cui si è risieduto (**).
Qualora l’ordinamento del Paese di origine
non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio.
In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato
condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico
nel Paese di origine; in questo caso, il dichiarante dovrà, inoltre,
produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare
nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell’istituto
della certificazione penale;
h) Dichiarazione di rinuncia alla protezione
dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità
del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi
in Prefettura;
i) Dichiarazione autorizzativa per le competenti
autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni
sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche
Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello
prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
l) Certificato di cittadinanza italiana
del coniuge (in bollo) (***).
m) Certificato di svincolo dalla cittadinanza
di origine (come indicato nel Decreto del Ministro dell’Interno in data
22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la propria cittadinanza
non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera.
Dovrà essere esibito dall’interessato
solo
dopo il formale invito da parte del Ministero dell’Interno – Divisione
Cittadinanza e non all’atto della presentazione della domanda diretta
ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
(*) Documenti autocertificabili ex
art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come integrato dall’art.
1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 concernente il regolamento di attuazione
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative.
(**) Documento autocertificabile solo
per i cittadini comunitari.
(***) Documento autocertificabile mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la firma deve essere
apposta dinanzi all’addetto che riceve l’istanza).
Verranno,
poi, richiesti d’ufficio, a cura dell’autorità ricevente l’istanza,
i seguenti documenti:
a) Carichi pendenti rilasciati dalla
Procura della Repubblica presso la Pretura competente per territorio in
relazione alla località di residenza dell’interessato;
b) Carichi pendenti rilasciati dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio
in relazione alla località di residenza dell’istante;
c) Dati relativi all’ingresso e al
soggiorno dell’interessato;
d) Estratto dai registri di matrimonio
del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo
atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio).
Si precisa, che l’interessato, per
abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare
per via telematica copia, ancorchè non autenticata, dei certificati
in suo possesso –anche richiesti d’ufficio- ma non ha un onere in tal senso,
perché l’amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.
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