Home
Su
 
la cittadinanza

 

LA CITTADINANZA ITALIANA

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione, introdotti con d.p..r. del 12 ottobre 1993, n. 572 e d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362

PRINCIPI

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

L’uguaglianza tra l’uomo e la donna.

La volontà di evitare condizioni di apolidia.

 

COME SI ACQUISTA

Automaticamente:
Per filiazione.
Per nascita sul territorio italiano ("ius soli" o diritto di suolo) se i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo le disposizioni della legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano.
Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto.
Per adozione.
A domanda:
 

- Se discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) (art. 4):
svolgendo il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;

assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.


- Se nato sul territorio italiano (art. 4):
risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.


- Matrimonio con cittadino\a italiano\a (art. 5):

- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio;

- validità del matrimonio;

-assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge;

- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale;


- Naturalizzazione (art. 9):

- dieci anni di residenza legale;Vi sono, per casi particolari previsti dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

- reddito sufficiente;

- assenza di precedenti penali;

- rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;

- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;

- sette anni per l’affiliato da cittadino italiano;
- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.


COME SI PERDE

Per rinuncia:

- da parte dell’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;

- da parte del cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;

- al raggiungimento della maggiore età da parte di chi ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.
 
 

Automaticamente:
- per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;

- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato, purchè questi detenga o riacquisti un’altra cittadinanza.
 

COME SI RIACQUISTA, SE PERDUTA
 

A domanda:
prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
stabilendo o trasferendo entro un anno dalla dichiarazione la propria residenza sul territorio della Repubblica;
mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto la cittadinanza per matrimonio con uno straniero.
Automaticamente:
dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.



DOCUMENTAZIONE



Documentazione da produrre in Prefettura:

i documenti contrassegnati con l’asterisco possono essere autocertificati.
 
 

a) Istanza per l’acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato (in bollo);
 
 

b) Estratto dell’atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
 
 

c) Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo) (*);
 
 

d) Certificato di Stato di famiglia (in bollo) (*);
 
 

e) Certificato storico di residenza. Se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo) (*);
 
 

f) Copia autenticata dei modd. 740 o 101 del triennio antecedente la domanda, ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. L’autentica del mod. 740 dovrà essere eseguita dall’ufficiale delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale del modello stesso (*);
 
 

g) Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (**).

Qualora l’ordinamento del Paese di origine non preveda il rilascio di tale certificazione, va prodotto atto notorio. In tale atto il dichiarante dovrà attestare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico nel Paese di origine; in questo caso, il dichiarante dovrà, inoltre, produrre un’attestazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare nella quale si attesti la "non previsione" del Paese di origine dell’istituto della certificazione penale;

h) Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura;

i) Dichiarazione autorizzativa per le competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;

l) Certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo) (***).

m) Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine (come indicato nel Decreto del Ministro dell’Interno in data 22.11.1994): limitatamente alle ipotesi in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera.

Dovrà essere esibito dall’interessato solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell’Interno – Divisione Cittadinanza e non all’atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

 

(*) Documenti autocertificabili ex art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come integrato dall’art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

(**) Documento autocertificabile solo per i cittadini comunitari.

(***) Documento autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la firma deve essere apposta dinanzi all’addetto che riceve l’istanza).

 

Verranno, poi, richiesti d’ufficio, a cura dell’autorità ricevente l’istanza, i seguenti documenti:

a) Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato;

b) Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante;

c) Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato;

d) Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio).

Si precisa, che l’interessato, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, ancorchè non autenticata, dei certificati in suo possesso –anche richiesti d’ufficio- ma non ha un onere in tal senso, perché l’amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.

Iniziative in tempo reale si possono trovare nel nostro forum.