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legge regionale 1999

 

Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (B.U.R. 110/1999)

INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

CAPO II
Promozione dei diritti umani e della cultura di pace

Art. 2 - Iniziative culturali di informazione.

1. La Regione promuove e sostiene:

a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace;

b) il premio annuale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;

c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione con il compito di curare:

1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali;

d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'attività dei soggetti impegnati in progetti di cooperazione decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali;

e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 3 - Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.

1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo 12.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;

b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;

c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

Art. 4 - Piano annuale di attuazione.

1. Sulla base del programma triennale di cui all'articolo 3 la Giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umanie per la cultura di pace, approva il piano annuale di attuazione.

2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

CAPO III
Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale

Art. 5 - Progetti di cooperazione decentrata.

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.

2. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:

1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;

2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto;

d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:

a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;

b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;

c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.

Art. 6 - Soggetti promotori e destinatari.

1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.

3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11.

Art. 7 - Rapporti con lo Stato e l'Unione Europea.

1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli Affari Esteri e dell'Unione Europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8 - Interventi di solidarietà internazionale.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.

2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine è autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.

Art. 9 - Tipologie di intervento.

1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale consistono in:

a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia;

b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;

c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto;

d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;

e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;

f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

Art. 10 - Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14.

2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio;

b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;

c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 11 - Piano annuale di attuazione.

1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale.

2. Il piano annuale:

a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;

b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;

c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta alla Commissione consiliare competente.

4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

CAPO IV
Organizzazione

Art. 12 - Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

1. É istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;

c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);

e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla Giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare;

f) il direttore dell'Archivio di cui all'articolo 2, lettera c), o da un suo delegato;

g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 13 - Compiti del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo II della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.

Art. 14 - Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. É istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;

c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);

e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;

f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;

g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri, scelti dalla Giunta regionale;

h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;

i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 ;

l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Art. 15 - Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui al Capo III della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.

Art. 16 - Funzionamento dei comitati.

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera legislatura.

2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo.

4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17 - Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della medesima.

2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 18 - Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per contribuire all'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto medesimo.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell'Osservatorio per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 19 - Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia).

1. La Regione del Veneto partecipa alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce all'organizzazione delle stesse.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Art. 20 - Conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale.

1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.

2. Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove:

a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;

b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 21 - Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale approva i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre 2000. Nelle more dell'approvazione dei programmi la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. Il piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale è inviato al Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

2. Alla nomina dei componenti dei Comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato permanente per la pace di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino all'insediamento del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo 12.

4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 e lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 sono scelti dalla Giunta regionale.

Art. 22 - Abrogazioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:

a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 ;

b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 .

2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in lire 1.500 (millecinquecento) milioni per l'anno 2000 si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dalla partita n. 10 del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 del bilancio pluriennale 1999-2001. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 2000, sono istituiti i seguenti capitoli:

a) cap. n. 70015, denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza per l'anno 2000;

b) cap. n. 70017, denominato "Interventi regionali in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace" con lo stanziamento di lire 350 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Parimenti, al già istituito capitolo n. 70016, denominato "Fondo per interventi di solidarietà internazionale", viene assegnato uno stanziamento di lire 150 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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