Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (B.U.R. 110/1999)
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI
PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali
diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi
della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono
la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà
democratiche e della cooperazione internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove
i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante
iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione
decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente
riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità
culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza
alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio
ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento
del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile
e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e
donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge
un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno
in campo economico, sociale e culturale.
CAPO II
Promozione dei diritti umani e della cultura di pace
Art. 2 - Iniziative culturali di informazione.
1. La Regione promuove e sostiene:
a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione
dei diritti umani e della cultura di pace;
b) il premio annuale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà
tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei
seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione
artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;
c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988,
n. 18 , in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti
dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di
apposita convenzione con il compito di curare:
1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni,
audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale,
anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della
promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della pace, diritti
umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale;
2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative
nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale,
operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione
allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione
dei materiali multimediali;
d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare
riferimento all'attività dei soggetti impegnati in progetti di cooperazione
decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali;
e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della
cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto
e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico
e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia
e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio
civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità
alla legge 8 luglio 1998, n. 230.
Art. 3 - Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani
e della cultura di pace.
1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti
umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche
sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura
di pace di cui all'articolo 12.
2. Il programma di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti
umani;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
Art. 4 - Piano annuale di attuazione.
1. Sulla base del programma triennale di cui all'articolo 3 la Giunta
regionale, sentito il Comitato per i diritti umanie per la cultura di pace,
approva il piano annuale di attuazione.
2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'articolo
2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.
CAPO III
Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale
Art. 5 - Progetti di cooperazione decentrata.
1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi
di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare
nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita
economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali,
distintamente dall'aiuto umanitario.
2. Nell'attività di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione
di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di
progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di
carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica,
amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività
di cooperazione allo sviluppo;
c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:
1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo;
2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione
di corsi in loco o in Veneto;
d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari
capaci di tutelare la salute;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione
femminile e dell'infanzia;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo,
anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione
degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare
riguardo a quelli tra i giovani;
g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti
di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con
la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio
regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate
con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione
finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene
al fine di:
a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma
1;
b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.
4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni,
presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione
di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.
Art. 6 - Soggetti promotori e destinatari.
1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di
iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, le
istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni
non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali
ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.
2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente
alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo
e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli
organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali
direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei
progetti stessi.
3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano
annuale degli interventi di cui all'articolo 11.
Art. 7 - Rapporti con lo Stato e l'Unione Europea.
1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai
rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo
e, in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano,
propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero
degli Affari Esteri e dell'Unione Europea anche in collaborazione con i
soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 8 - Interventi di solidarietà internazionale.
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica
estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni
statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti
delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di
particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità
naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione,
carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del
patrimonio ambientale e artistico.
2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici
interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione
può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire
in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo
regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine
è autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio
di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale
competente.
Art. 9 - Tipologie di intervento.
1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale
consistono in:
a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione
alla condizione femminile ed all'infanzia;
b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali
di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;
c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale
e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da
enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi
associativi del Veneto;
d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati
dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo
con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di
organismi internazionali;
e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo
6, comma 1;
f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle
Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.
Art. 10 - Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo
e di solidarietà internazionale.
1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata
allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con
programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la
cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato
al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel
rispetto della normativa nazionale.
3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata
allo sviluppo;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta
regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale verifica
degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità
di cui all'articolo 1.
Art. 11 - Piano annuale di attuazione.
1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale,
sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predispone ed approva
il piano annuale di attuazione, all'interno del quale può
prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma
triennale.
2. Il piano annuale:
a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua
i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente
dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'articolo 6, comma
1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;
b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione
decentrata allo sviluppo;
c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui
all'articolo 9.
3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attività
svolta alla Commissione consiliare competente.
4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero
degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della
normativa nazionale.
CAPO IV
Organizzazione
Art. 12 - Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.
1. É istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura
di pace.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo
presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale,
di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa
tra le università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Associazione
regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa
dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla Giunta regionale,
operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono
nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della
cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio
militare;
f) il direttore dell'Archivio di cui all'articolo 2, lettera c), o da
un suo delegato;
g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione
regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto
del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di
cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è
validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno
la metà dei componenti.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura
regionale competente.
Art. 13 - Compiti del Comitato per i diritti umani e per la cultura di
pace.
1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre
alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi
di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo
II della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può
avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione Venezia
per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la democrazia
attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.
Art. 14 - Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
1. É istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo
presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale,
di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa
tra le università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione
regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra
le associazioni imprenditoriali del Veneto;
f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;
g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni
non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri,
scelti dalla Giunta regionale;
h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle
associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti
da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi
statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;
i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta
regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990,
n. 9 ;
l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione
regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto
del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di
cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al Presidente
della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato
è validamente costituito e può funzionare con la nomina di
almeno la metà dei componenti.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura
regionale competente.
Art. 15 - Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione
del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione
decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui
al Capo III della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per
la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica
dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli
articoli 18 e 19.
Art. 16 - Funzionamento dei comitati.
1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace
ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera
legislatura.
2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è
necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale
e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente
componente effettivo.
4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale
il voto del Presidente.
5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di partecipazione
alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 17 - Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli
atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia
per la ricerca sulla pace, già istituita con la legge regionale
30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste
dallo statuto della medesima.
2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione
tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri
su materie di competenza regionale.
Art. 18 - Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione
allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di
cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti
gli atti necessari per contribuire all'attività dell'Osservatorio
di cui al comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste
dallo statuto medesimo.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione
tecnico-scientifica dell'Osservatorio per studi e pareri su materie di
competenza regionale.
Art. 19 - Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione
di Venezia).
1. La Regione del Veneto partecipa alle attività della Commissione
europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell'articolo
3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione
la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce all'organizzazione
delle stesse.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di
competenza regionale.
Art. 20 - Conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo
sviluppo e promozione del commercio equo e solidale.
1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza
sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto
di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano
nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale,
nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della
presente legge.
2. Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove:
a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative
ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;
b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo
e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti,
provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo,
da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti
dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo
e solidale.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 21 - Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale approva
i programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10 entro il 31 dicembre
2000. Nelle more dell'approvazione dei programmi la Giunta regionale è
autorizzata ad approvare i piani annuali di cui agli articoli 4 e 11. Il
piano annuale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo
e di solidarietà internazionale è inviato al Ministero degli
Affari Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa
nazionale.
2. Alla nomina dei componenti dei Comitati di cui agli articoli
12 e 14 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato permanente per la pace di cui all'articolo 7 della
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 rimane in carica fino all'insediamento
del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'articolo
12.
4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 e lettera h) del comma 2 dell'articolo
14 sono scelti dalla Giunta regionale.
Art. 22 - Abrogazioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:
a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 ;
b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 .
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge,
quantificati in lire 1.500 (millecinquecento) milioni per l'anno 2000 si
provvede mediante prelevamento dello stesso importo dalla partita n. 10
del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", iscritto
nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 del bilancio pluriennale
1999-2001. Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio
pluriennale, a partire dall'esercizio 2000, sono istituiti i seguenti capitoli:
a) cap. n. 70015, denominato "Spese per iniziative di cooperazione decentrata
allo sviluppo", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di
competenza per l'anno 2000;
b) cap. n. 70017, denominato "Interventi regionali in materia di promozione
dei diritti umani e della cultura di pace" con lo stanziamento di lire
350 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.
Parimenti, al già istituito capitolo n. 70016, denominato "Fondo
per interventi di solidarietà internazionale", viene assegnato uno
stanziamento di lire 150 milioni in termini di competenza per l'anno 2000.
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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