Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 9 (B.U.R. 8/1990)
Interventi nel settore dell'immigrazione.
Art. 1 - (Finalità).
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in
armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del proprio
Statuto, con le direttive comunitarie in tema di immigrazione e con specifico
riferimento alla legge statale 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme
in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati, promuove ed attua iniziative volte al superamento delle specifiche
difficoltà connesse alla condizione di immigrato e a favorirne,
nel mantenimento della lingua e della identità culturale, il processo
di convivenza all'interno della comunità regionale.
2. La Regione, al fine di una effettiva equiparazione degli immigrati
ai cittadini residenti, adeguerà la propria normativa in tutti i
settori di competenza regionale ed in particolare in quelli di assistenza
socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione professionale.
Art. 2 - (Soggetti destinatari).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati
provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della
Regione.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) i lavoratori frontalieri;
b) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio
della Repubblica Italiana che siano state ammesse temporaneamente, su domanda
del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici per un
periodo limitato e determinato e che siano tenute a lasciare il Paese quando
tali funzioni o compiti siano terminati;
c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
d) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;
e) i marittimi.
Art . 3 - (Iniziative ed interventi).
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli
interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l'immigrazione
di cui all' art. 9.
2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale
delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative
ed interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della Consulta
regionale per l'immigrazione e della competente Commissione consiliare.
3. Le iniziative e gli interventi riguardano:
a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio
dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;
b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua
italiana integrati da elementi di educazione civica;
c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale,
di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari
mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti
ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative
l'insegnamento della lingua italiana; (1)
d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri
ed il Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento
degli immigrati nei loro paesi d' origine;
e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente
quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché
iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico
nazionale;
f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione
e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra
i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale
propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro
fra diverse culture;
g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni,
cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;
h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2
dell'art. 6.
4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti
o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati
anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Art . 4 - (Interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale).
1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica la Regione assicura
agli immigrati e loro familiari, che dimorano nel territorio regionale,
l'erogazione delle prestazioni sanitarie presso i presidi ed i servizi
ospedalieri e territoriali, pubblici o convenzionati, su prescrizione-proposta
di un medico dipendente delle strutture regionali del Servizio Sanitario
Nazionale, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il cittadino
italiano.
2. In materia socio-assistenziale si applicano le disposizioni dei commi
1 e 2 dell' art. 7 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
Art . 5 - (Centri di prima accoglienza).
1. La Giunta regionale concorre, con appositi contributi, alla attivazione
da parte di enti locali, singoli o associati, di centri di prima accoglienza
destinati a fornire informazioni ed assistenza per l'accesso ai servizi
indicati dalla presente legge e per l'assolvimento degli obblighi previsti
dalle vigenti leggi statali e ad agevolare le attività delle associazioni
degli immigrati.
2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della Giunta
regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste,
sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.
3. L'ammontare del contributo non potrà superare il 50% della
spesa prevista e comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.
4. Gli enti locali, unitamente alla domanda, dovranno produrre:
a) una dettagliata relazione sul numero degli immigrati, sulle condizioni
di accoglienza, sulle possibilità di avvio al lavoro e di sistemazione
abitativa nell'area interessata;
b) una relazione illustrativa sull'attività e mezzi di cui il
centro può disporre;
c) una relazione tecnica sull'idoneità e fruibilità dei
locali destinati a centro di accoglienza o, in alternativa, una dichiarazione
del sindaco attestante che l'organo competente ha deliberato la realizzazione
del centro, integrata dagli estremi di approvazione del progetto esecutivo,
dallo stato di affidamento dell'opera e dai tempi per la realizzazione.
Art . 6 - (Provvidenze in materia abitativa).
1. I Comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica
agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio
della Regione, nell'ambito della quota di riserva prevista al comma 1 dell'art.
14 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 . (2)
2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali,
enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni,
rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari
ed alle loro famiglie. Tali accordi possono altresì prevedere la
creazione di un fondo di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori.
A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al
comma 2 dell'art. 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento
della Regione.
3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla ospitalità
temporanea degli immigrati che non si trovino nelle condizioni previste
dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di risanamento,
ristrutturazione o recupero di alloggi. La concessione del contributo è
subordinata al vincolo di destinazione decennale degli alloggi ad ospitalità
temporanea degli immigrati da attuarsi attraverso la stipula di apposita
convenzione.
4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al Presidente
della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede
sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i
90 giorni successivi.
5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
a) il titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati
i lavori;
b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.
6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile,
fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa.
7. Il contributo ammesso sarà erogato:
a) per il 30% all'esibizione del contratto di affidamento dei lavori
e di copia della concessione edilizia;
b) per il rimanente 70% all'esibizione dello stato finale dei lavori
e del certificato di abitabilità.
8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento della
presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o completati,
fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione
della domanda di contributo.
Art . 7 - (Promozione e sostegno dell'associazionismo).
1. La Regione riconosce e sostiene le iniziative ed i programmi svolti
dai soggetti di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3, che operano
con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.
2. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito il registro
delle associazioni, enti ed organismi operanti nel Veneto.
3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni,
gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta
regionale corredando la stessa con:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b) documentazione attestante lo svolgimento delle attività svolte
a favore degli immigrati da almeno due anni. In particolare dovranno essere
indicate le strutture operative e le sedi nella Regione.
4. La Giunta regionale si esprime sulla richiesta di iscrizione nel
termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa; trascorso inutilmente
tale termine la domanda si intende accolta. La richiesta di integrazione
della documentazione sospende il termine.
Art. 8 - (Contributi regionali).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni,
enti ed organismi iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7, contributi
destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 3.
2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente
della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredata da:
a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa
sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;
b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;
c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull'attività
svolta nell'anno precedente.
3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:
a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo, sulla base
della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma
2 dell'art. 3;
b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo
accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento
di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il
70% della spesa ritenuta ammissibile.
Art . 9 - (Riduzione e revoca dei contributi).
1. La Giunta regionale delibera:
a) la riduzione proporzionale dei contributi concessi qualora in sede
di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa;
b) la revoca ed il recupero della somma erogata se l'iniziativa non
sia stata realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento
di concessione, ovvero, vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione
delle spese.
2. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano
l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi e, nei casi più
gravi, la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dell'art. 7.
Art . 10 - (Consulta regionale per l'immigrazione).
1. E' istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati
extracomunitari nel Veneto con sede e operatività presso la Giunta
regionale.
2. La Consulta, per l'esplicazione dei propri compiti, si avvale di
appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale
e del personale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.
3. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede
nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati extracomunitari,
designati dai rispettivi organi regionali;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi
organi regionali;
d) un rappresentante delle Province del Veneto designato dall'UPI regionale;
e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'ANCI regionale;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;
g) il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego;
h) un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal
Ministro degli affari esteri;
i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro
degli interni;
l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati
dalle rispettive organizzazioni regionali;
m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità
a favore dell'immigrazione iscritte al registro di cui al comma 2 dell'art.
7 designati dalle associazioni;
n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle
associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al
comma 2 dell'art. 7.
4. I componenti della Commissione consiliare competente sono invitati
alle riunioni della Consulta e partecipano senza diritto di voto.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale
del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria,
in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando
ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.
7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente, previa
deliberazione del Consiglio direttivo, partecipano, senza diritto di voto,
rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali
o esperti.
8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso
di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici,
in applicazione del comma 8 dell'art. 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943.
9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze
di cui alle lettere m) ed n) del comma 3 da realizzarsi anche mediante
intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.
10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il Vice Presidente
ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta
che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro
tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3.
Art. 11 - (Costituzione della Consulta).
1. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro
90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino
alla scadenza del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto,
alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione. A tal fine richiede
agli enti e alle associazioni di cui all'art. 10 la designazione dei membri
di rispettiva competenza.
3. Le designazioni debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale
provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta sulla base
delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.
Art. 12 - (Funzionamento della Consulta).
1. La Consulta si riunisce di norma presso la propria sede. Può,
tuttavia, riunirsi anche in località diversa.
2. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, convoca
la consulta.
3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,
del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato
agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta. Nell'avviso
di convocazione può essere fissata l'ora della seconda convocazione.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più
uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un
terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate
a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello
del Presidente.
5. La Consulta predispone il regolamento interno che, su proposta della
Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.
6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che, approvato
dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta
nonché all'Assessore competente ed ai membri della competente Commissione
consiliare.
Art. 13 - (Compiti della Consulta).
1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:
a) per la formazione del piano triennale e del programma annuale di
cui ai commi 1 e 2 dell' art. 3;
b) sulla verifica periodica dell'entità del fenomeno di immigrazione
e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;
c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle
associazioni degli immigrati;
d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali
e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari
e dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro
favore;
e) sull'adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali
bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori scolastico, culturale,
socio sanitario, abitativo.
Art. 14 - (Comitato direttivo della Consulta).
1. Il Comitato direttivo:
a) delibera le convocazioni della Consulta, predisponendone l'ordine
del giorno, nonché la partecipazione dei soggetti indicati nel comma
7 dell' articolo 9;
b) collabora con il Presidente della Consulta e con la Giunta regionale
per la realizzazione delle deliberazioni della Consulta;
c) cura i rapporti della Consulta con gli organi regionali e con le
associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;
d) formula proposte ed esprime il parere sul piano triennale e sul programma
annuale di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 3;
e) esprime pareri richiesti d' urgenza alla Consulta, salvo ratifica
della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
f) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi
con le comunità degli immigrati nonché sulla partecipazione
a convegni, conferenze, incontri e altre manifestazioni interessanti l'immigrazione
e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;
g) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini
e altre iniziative;
h) redige una relazione annuale sull'attività svolta entro i
primi tre mesi dell'anno successivo.
2. Il Presidente della Commissione consiliare competente è invitato
a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto.
3. La durata in carica del Comitato direttivo coincide con quella della
Consulta.
Art. 15 - (Funzionamento del Comitato direttivo).
1. Il Presidente convoca il Comitato direttivo.
2. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,
del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato
agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta, riducibili
a sette in caso di urgenza. Nell'avviso di convocazione può essere
fissata l'ora della seconda convocazione.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di
parità dei voti prevale quello del Presidente.
4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, invita
alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed
enti interessati, dirigenti regionali o esperti.
5. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso
di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici,
in applicazione del comma 8 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n.
943.
6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che è approvato
dal Comitato direttivo nella seduta successiva.
7. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
Art. 16 - (Norma transitoria).
1. Fino all'attivazione della Consulta di cui all' articolo 10, per
il primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente, può autorizzare con propria
deliberazione la concessione di contributi straordinari per la realizzazione
di iniziative alle quali sia riconosciuto carattere di particolare necessità
ed urgenza, relative agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 17 - (Norma finanziaria).
1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza
e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita
n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1990 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione
della spesa del capitolo 61356 denominato " Interventi regionali nel settore
dell'immigrazione'` con lo stanziamento di lire 950 milioni per competenza
e per cassa, e del capitolo 61358 denominato " Spese per la Consulta regionale
per l'immigrazione'` con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza
e per cassa.
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli 61356 e
61358 verranno determinati dalla legge di approvazione del Bilancio annuale
della Regione.
Art. 18 - (Modifica della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 ).
1. Il titolo della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , modificata
dalla legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 , è così sostituito:
" Interventi regionali nel settore della emigrazione ".
Art. 19 - (Abrogazione di disposizioni della legge regionale 19 giugno
1984, n. 28 ).
1. Sono abrogate tutte le disposizioni relative agli immigrati extracomunitari
contenute nella legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , così come
modificata dalla legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 .
CATALOGAZIONE
Note
(1) La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è stata abrogata
dall'art. 31 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 che ha ridisciplinato
la materia..
(2) La legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 è stata abrogata
e sostituita dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 a sua volta abrogata
dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 che ha ridisciplinato
la materia.
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