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legge regionale 1990  

Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 9 (B.U.R. 8/1990)

Interventi nel settore dell'immigrazione.

Art. 1 - (Finalità).

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, con le direttive comunitarie in tema di immigrazione e con specifico riferimento alla legge statale 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati, promuove ed attua iniziative volte al superamento delle specifiche difficoltà connesse alla condizione di immigrato e a favorirne, nel mantenimento della lingua e della identità culturale, il processo di convivenza all'interno della comunità regionale.

2. La Regione, al fine di una effettiva equiparazione degli immigrati ai cittadini residenti, adeguerà la propria normativa in tutti i settori di competenza regionale ed in particolare in quelli di assistenza socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione professionale.

Art. 2 - (Soggetti destinatari).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della Regione.

2. Sono esclusi dalla presente legge:

a) i lavoratori frontalieri;

b) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato e determinato e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

d) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;

e) i marittimi.

Art . 3 - (Iniziative ed interventi).

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di massima degli interventi predisposto dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l'immigrazione di cui all' art. 9.

2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della Consulta regionale per l'immigrazione e della competente Commissione consiliare.

3. Le iniziative e gli interventi riguardano:

a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;

b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua italiana integrati da elementi di educazione civica;

c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti dai centri riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana; (1)

d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento degli immigrati nei loro paesi d' origine;

e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale;

f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro fra diverse culture;

g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli immigrati;

h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 6.

4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art . 4 - (Interventi in materia sanitaria e socio-assistenziale).

1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica la Regione assicura agli immigrati e loro familiari, che dimorano nel territorio regionale, l'erogazione delle prestazioni sanitarie presso i presidi ed i servizi ospedalieri e territoriali, pubblici o convenzionati, su prescrizione-proposta di un medico dipendente delle strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il cittadino italiano.

2. In materia socio-assistenziale si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell' art. 7 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .

Art . 5 - (Centri di prima accoglienza).

1. La Giunta regionale concorre, con appositi contributi, alla attivazione da parte di enti locali, singoli o associati, di centri di prima accoglienza destinati a fornire informazioni ed assistenza per l'accesso ai servizi indicati dalla presente legge e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi statali e ad agevolare le attività delle associazioni degli immigrati.

2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.

3. L'ammontare del contributo non potrà superare il 50% della spesa prevista e comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

4. Gli enti locali, unitamente alla domanda, dovranno produrre:

a) una dettagliata relazione sul numero degli immigrati, sulle condizioni di accoglienza, sulle possibilità di avvio al lavoro e di sistemazione abitativa nell'area interessata;

b) una relazione illustrativa sull'attività e mezzi di cui il centro può disporre;

c) una relazione tecnica sull'idoneità e fruibilità dei locali destinati a centro di accoglienza o, in alternativa, una dichiarazione del sindaco attestante che l'organo competente ha deliberato la realizzazione del centro, integrata dagli estremi di approvazione del progetto esecutivo, dallo stato di affidamento dell'opera e dai tempi per la realizzazione.

Art . 6 - (Provvidenze in materia abitativa).

1. I Comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione, nell'ambito della quota di riserva prevista al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 . (2)

2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono altresì prevedere la creazione di un fondo di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 sono indicati i criteri e le modalità di intervento della Regione.

3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla ospitalità temporanea degli immigrati che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per opere di risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi. La concessione del contributo è subordinata al vincolo di destinazione decennale degli alloggi ad ospitalità temporanea degli immigrati da attuarsi attraverso la stipula di apposita convenzione.

4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni successivi.

5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) il titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori;

b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.

6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità abitativa.

7. Il contributo ammesso sarà erogato:

a) per il 30% all'esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;

b) per il rimanente 70% all'esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.

8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento della presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione della domanda di contributo.

Art . 7 - (Promozione e sostegno dell'associazionismo).

1. La Regione riconosce e sostiene le iniziative ed i programmi svolti dai soggetti di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3, che operano con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.

2. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito il registro delle associazioni, enti ed organismi operanti nel Veneto.

3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) documentazione attestante lo svolgimento delle attività svolte a favore degli immigrati da almeno due anni. In particolare dovranno essere indicate le strutture operative e le sedi nella Regione.

4. La Giunta regionale si esprime sulla richiesta di iscrizione nel termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa; trascorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. La richiesta di integrazione della documentazione sospende il termine.

Art. 8 - (Contributi regionali).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni, enti ed organismi iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7, contributi destinati allo svolgimento delle attività previste dall'art. 3.

2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredata da:

a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;

b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;

c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:

a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo, sulla base della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 3;

b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.

4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Art . 9 - (Riduzione e revoca dei contributi).

1. La Giunta regionale delibera:

a) la riduzione proporzionale dei contributi concessi qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa;

b) la revoca ed il recupero della somma erogata se l'iniziativa non sia stata realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione, ovvero, vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

2. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi comportano l'esclusione dai contributi negli esercizi successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dell'art. 7.

Art . 10 - (Consulta regionale per l'immigrazione).

1. E' istituita la Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Veneto con sede e operatività presso la Giunta regionale.

2. La Consulta, per l'esplicazione dei propri compiti, si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale e del personale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.

3. La Consulta è composta da:

a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;

b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;

c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi organi regionali;

d) un rappresentante delle Province del Veneto designato dall'UPI regionale;

e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall'ANCI regionale;

f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;

g) il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego;

h) un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministro degli affari esteri;

i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro degli interni;

l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle rispettive organizzazioni regionali;

m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità a favore dell'immigrazione iscritte al registro di cui al comma 2 dell'art. 7 designati dalle associazioni;

n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al comma 2 dell'art. 7.

4. I componenti della Commissione consiliare competente sono invitati alle riunioni della Consulta e partecipano senza diritto di voto.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.

6. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.

7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.

8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell'art. 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere m) ed n) del comma 3 da realizzarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il Vice Presidente ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3.

Art. 11 - (Costituzione della Consulta).

1. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione. A tal fine richiede agli enti e alle associazioni di cui all'art. 10 la designazione dei membri di rispettiva competenza.

3. Le designazioni debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

Art. 12 - (Funzionamento della Consulta).

1. La Consulta si riunisce di norma presso la propria sede. Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.

2. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, convoca la consulta.

3. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta. Nell'avviso di convocazione può essere fissata l'ora della seconda convocazione.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

5. La Consulta predispone il regolamento interno che, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.

6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che, approvato dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta nonché all'Assessore competente ed ai membri della competente Commissione consiliare.

Art. 13 - (Compiti della Consulta).

1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:

a) per la formazione del piano triennale e del programma annuale di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 3;

b) sulla verifica periodica dell'entità del fenomeno di immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;

c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle associazioni degli immigrati;

d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro favore;

e) sull'adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori scolastico, culturale, socio sanitario, abitativo.

Art. 14 - (Comitato direttivo della Consulta).

1. Il Comitato direttivo:

a) delibera le convocazioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno, nonché la partecipazione dei soggetti indicati nel comma 7 dell' articolo 9;

b) collabora con il Presidente della Consulta e con la Giunta regionale per la realizzazione delle deliberazioni della Consulta;

c) cura i rapporti della Consulta con gli organi regionali e con le associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) formula proposte ed esprime il parere sul piano triennale e sul programma annuale di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 3;

e) esprime pareri richiesti d' urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

f) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi con le comunità degli immigrati nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri e altre manifestazioni interessanti l'immigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;

g) propone l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini e altre iniziative;

h) redige una relazione annuale sull'attività svolta entro i primi tre mesi dell'anno successivo.

2. Il Presidente della Commissione consiliare competente è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto.

3. La durata in carica del Comitato direttivo coincide con quella della Consulta.

Art. 15 - (Funzionamento del Comitato direttivo).

1. Il Presidente convoca il Comitato direttivo.

2. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta, riducibili a sette in caso di urgenza. Nell'avviso di convocazione può essere fissata l'ora della seconda convocazione.

3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo, invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.

5. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che è approvato dal Comitato direttivo nella seduta successiva.

7. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.

Art. 16 - (Norma transitoria).

1. Fino all'attivazione della Consulta di cui all' articolo 10, per il primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare con propria deliberazione la concessione di contributi straordinari per la realizzazione di iniziative alle quali sia riconosciuto carattere di particolare necessità ed urgenza, relative agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 17 - (Norma finanziaria).

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 61356 denominato " Interventi regionali nel settore dell'immigrazione'` con lo stanziamento di lire 950 milioni per competenza e per cassa, e del capitolo 61358 denominato " Spese per la Consulta regionale per l'immigrazione'` con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli 61356 e 61358 verranno determinati dalla legge di approvazione del Bilancio annuale della Regione.

Art. 18 - (Modifica della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 ).

1. Il titolo della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , modificata dalla legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 , è così sostituito: " Interventi regionali nel settore della emigrazione ".

Art. 19 - (Abrogazione di disposizioni della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 ).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni relative agli immigrati extracomunitari contenute nella legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , così come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 .

CATALOGAZIONE

Note

(1) La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è stata abrogata dall'art. 31 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 che ha ridisciplinato la materia..

(2) La legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 a sua volta abrogata dall'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 che ha ridisciplinato la materia.

 

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