LEGGE 28 febbraio 1990, n. 39.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso
e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti
in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli VASSALLI
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 416
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - (Rifugiati). - Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione
di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24
luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della
convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per
il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al
comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle
richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di
quanto disposto nel comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989
è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento
non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello
straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato
quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti
che il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni
caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di
cui all'articolo 7, comma 10;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia
aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo
di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito
del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non
è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo
7, comma 10;
c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F,
della convenzione di Ginevra;
d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, commi I e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per
la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad associazioni di
tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni
terroristiche.
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare
nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere
istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia
di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data
comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio
ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano
le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio
dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta,
un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento.
6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e
5 è ammesso ricorso giurisdizionale.
7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia
di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima
assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità
iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno
è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato
che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a
domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi
di sussistenza o di ospitalità in Italia.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma
7.
9. All'onere derivante dall'attuazione -dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente
in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000
milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore
onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste
per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento
dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi
di prima assistenza".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2. - (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello
Stato). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia
per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura,
familiari e di culto.
2. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di
apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri
extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. E' fatto altresì
obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari
in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro
e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente
interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro
il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in
Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro
inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando
l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli
stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi
sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli
stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto
allo studio e alla casa.
4. A tale scopo il Governo tiene conto:
a) delle esigenze dell'economia nazionale;
b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative
volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari
secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia,
nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione
dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;
c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate
da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio
nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo,
studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari
già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo I 1, comma 1, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché
della concertazione in sede comunitaria.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene
definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente,-
Art. 3. - (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari
nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera). - 1. Possono
entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli
di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto
dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto,
che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo,
in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità
richieste.
2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno,
entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali
è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel
contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle
da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché
della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che
sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.
3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche
o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono
specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi
consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato
alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.
4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli
uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa
gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.
5. Gli uffici' predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera
gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi
o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero
come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico
illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché
gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento
in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.
6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche
se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante
la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente
retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi
l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro
in patria.
7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità
per l'attuazione del comma 6.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è
punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due
milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o
più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione
da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.
9. Gli agenti marittimi raccomandataci ed i vettori aerei che omettano
di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a
bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo
le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata
dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.
10. E' comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero
extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei
documenti prescritti".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello
Stato). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso
di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. li permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia
a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto
non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione
ai controlli di frontiera.
3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni
dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri
si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove
questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta
comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso
di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge,
entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi più
brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni
vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere
stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno
può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito
ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato
anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente
concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo, studio o famiglia.
6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga
successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo
concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della
provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso
di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più
di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è
iscritto.
7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano
e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia,
la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.
8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito
ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che
lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione
sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a
tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.
9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare
ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento
stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto
ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.
10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano
alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri,
approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della
richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano
le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività,
richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.
11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso
di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.
12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono
soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino
motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico
o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo
rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto
e motivato.
13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti
di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla
questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.
14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena,
ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno
può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le
case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli
stranieri medesimi.
15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro
otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri
che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile,
della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti
in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.
16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di
cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale
dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di competenza".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5. - (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela
giurisdizionale). - 1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare
o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unicamente all'indicazione
delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da
lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese
e spagnola.
2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status
di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
del luogo del domicilio eletto dall'interessato.
3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e
contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto
dallo straniero.
4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo
7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora
venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del
provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del
provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla
definitiva decisione sulla domanda cautelare.
5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907,
n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi
previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario
già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente
esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione".
Art. 6 - Iscrizione anagrafica
1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto
all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme
in vigore per i cittadini italiani.
2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso
di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura
della provincia.
3. La carta d'identità, di validità limitata al territorio
nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata
agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma
I su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7. - (Espulsione dal territorio dello Stato). - 1. Fermo restando
quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti,
dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni
a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con
sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo
380, commi I e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio
dello Stato.
2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri
che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure
che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona,
in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali
o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela
del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera
nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza
carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.
3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli
stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo I
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure
di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una
delle condizioni di cui all'articolo I della legge 31 maggio 1965, n. 575,
recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646.
4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato
e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla
osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene
informato immediatamente il Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente
nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria
ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto
viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro degli affari esteri.
6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza,
salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità
di pubblica sicurezza ritenga di accordagli una diversa destinazione, qualora
possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione
mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di
quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di
viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla
frontiera entro lo stesso termine.
8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero,
che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima
di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.
9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene
nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente
accompagnato alla frontiera.
10. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento
alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto
di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione.
11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario
procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed
alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione
di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si
può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il
questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere,
senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti
della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.
12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere
al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di
cui al comma Il anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione
degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero
è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni".
L'articolo 8 è soppresso.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
Art. 9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già
presenti nel territorio dello Stato). - 1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari
e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono
regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo,
anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di
pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche
in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati
in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti
dall'articolo 380, commi I e 2, del codice di procedura penale o risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi
uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente
competenti, muniti di passaporto o di altro documento equi-' pollente o,
in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato
e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero,
resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero
appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato
di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti
in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è
punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale,
ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero
per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio
dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione
di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unicamente,
qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso
tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento
di eventuali diverse identificazioni degli interessati.
3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio,
il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle
specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla
presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato
sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione
italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di
lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione
nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello
circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro,
con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro,
ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore
per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo
i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel
caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività
di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano
le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento
può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli
apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno
ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento
di lavoro subordinato. t comunque abolito per gli studenti il limite delle
cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge
30 dicembre 1986, n. 943.
4. E' consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei
profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie
locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali
rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale
rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei
titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio
della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente
comma nonché le modalità retributive e previdenziali.
5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione
di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle
norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati
a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire
società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle
norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni
vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste
la condizione di reciprocità.
7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque
abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia
di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi
imposti dalle disposizioni medesime.
8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari,
progressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione
del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986,
n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni
delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione,
compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le
quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli
stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro progressi
o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione,
al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione
sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive
e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano
a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti
di lavoro progressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali,
salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi
contributi e premi. Per i periodi di lavoro progressi o in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione
dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi
al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
10. E' fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano
adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento
dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto
alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari progressi o in atto ai
sensi del comma 8.
11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si rendono. responsabili
ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo
27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le
relative sanzioni.
12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare
la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza
sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio
sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del
comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini
sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo
5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è
incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi
in favore dei lavoratori immigrati".
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
Art. 10. - (Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini
extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere
professioni). - 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in
Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione
della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano
iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del
commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, o nel registro di cui alla legge I I giugno 1971, n. 426, e sono
autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo
dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge I I giugno
1971,
n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali,
avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo
5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione
professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività
commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e
della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data
predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli
esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate
ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di
svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento
degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al
comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana
ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso
della licenza elementare.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità
con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e
professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei
paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di
adeguamento e di integrazione da svolgere presso istituti scolastici o
universitari italiani.
5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata
in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione
delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione
in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta
regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si
tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.
6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo
I della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative
per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori
dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti
in Italia dalla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la
loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in
possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano
il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono
sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione
agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni".
L'articolo il è sostituito dal seguente:
Art. 11. - -(Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi
alle regioni). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché
i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale,
provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni
di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la
massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto
al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori
extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle
posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli
enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento
una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero
complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che
abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che
siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede
alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione
con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di
centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli
esuli ed i loro familiari.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990,
1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi
in favore dei lavoratori immigrati".
5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità
qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto
mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione
delle necessarie norme regolamentari".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti
concernenti la pubblica amministrazione). - 1. Per far fronte alle urgenti
e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente
decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza
dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per
le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima
qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali,
di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da
destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi
compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti
alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e
delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro
novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.
3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al
comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate,
nonché in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle
qualifiche funzionari e dei profili professionali del personale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei
trecento posti di cui al comma I con la riduzione di posti relativi a profili
professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della
sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale,
sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali
strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione
e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso
sul territorio italiano. Tali uffici si avvolgono di almeno due assistenti
sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate,
nonché di operatori volontari.
5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si
provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi
finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".
6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi
di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai
fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato
è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti,
di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel
ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare
agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.
7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura
di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.
8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici
di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità
per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
9. Per il completamente e il potenziamento dei sistemi e delle procedure
di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, per le esigenze
connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua
un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale
è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1990 e 1991.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato
in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno
1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi
in favore dei lavoratori immigrati".
11. li Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore).
- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini
dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché
ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine
italiana che rientrino nel territorio nazionale.
2. Gli articoli 142, 143, 145, 150 e 152 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione
del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
nonché il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.
3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del
citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate
a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento
si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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