Legge
6 marzo 1998, n. 40.
"Disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 -
Supplemento Ordinario n. 40
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge, in attuazione
dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente
legge. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali
piu' favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico- sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6. Il regolamento di
attuazione della presente legge, di seguito denominato "regolamento di
attuazione", e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2
Diritti e doveri dello straniero
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode
dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge
dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata
secondo i criteri e le modalita' previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica
locale.
4. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
cio' non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti
dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi
ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita' del Paese di cui e'
cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato
al procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui essi abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero
o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi' l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui -
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu'
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
8. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Politiche migratorie
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e'
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il ministro dell'Interno
presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici
volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e
delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma
dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale,
e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In
caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di
concerto con il ministro dell'Interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati,
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
e' emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio
dello Stato
CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in
possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso,
salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il
diniego del visto di ingresso o reingresso e' adottato con provvedimento
scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di
frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal ministro dell'Interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potra' essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia
con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori
a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a
norme comunitarie.
5. Il ministero degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5
Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati a norma della presente legge o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla
competente autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita'
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo' prevedere
speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di
turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli
accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo'
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o
per formazione debitamente certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni
prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti
salvi i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore
al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi'
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili
in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. G1i stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore
con le modalita' e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila a lire
600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e
la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a
stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
ministro dell'Interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della presente
legge.
Art. 6
Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita'
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile
o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e'
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un
reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da
piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio,
entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio
domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non e'
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o
dagli accordi internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7
Carta di soggiorno
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, puo'
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo straniero coniuge
o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del Codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche
non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita, salvo quelle che
la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una
delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 8
Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge
gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto
dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi
nel territorio per necessita' di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del
presente articolo e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 9
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il
piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita' con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e
dei relativi contratti e' data comunicazione all'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro
dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonche' le autorita' marittime e militari e i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono
le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti
eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti
dalla presente legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili e apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita'
funzionali e finanziarie definite dal ministro dell'Interno, di concerto con il
ministro del Tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al
fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di
durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 10
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni della presente legge e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non
costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu'
persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu'
persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e'
della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni
per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione della
presente legge. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato
favorito l'ingresso in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre consentito l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i
medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di
linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita'
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, e'
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana,
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo
verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
Codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e
repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attivita' di
polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta
l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a
livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e
alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero dell'Interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 11
Espulsione amministrativa
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro
dell'Interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel
territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei ministri e al ministro degli Affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 8;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o
annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato
chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita' giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di
arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391,
comma 5, del Codice di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e'
cessata, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla
base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a),
qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identita'
e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e a osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di
frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 12, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione
delle modalita' di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita
con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora
dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede
il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in ogni caso,
entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di
un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso e'
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; in caso di
trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente
espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo
che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso,
il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in lire
4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 12
Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perche' occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine
alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro
dell'Interno, di concerto con i ministri per la Solidarieta' sociale e del
Tesoro.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la
necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 5, e' assicurata in ogni caso la liberta' di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11
e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida
puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo' prorogare
il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena
e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e'
proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono
adottate di concerto con il ministro del Tesoro. Il ministro dell'Interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
ministri.
Art. 13
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice puo' ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
Art. 14
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del Codice penale ne' le cause ostative indicate
nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, puo' sostituire la medesima
pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non e'
irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 4.
Art. 15
Diritto di difesa
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare
in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di
difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 16
Soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del Codice di procedura penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero
ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con
il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravita' e attualita' del pericolo e
alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di
partecipazione al programma di assistenza e integrazione sociale sono
comunicate al sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti
diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i
requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo'
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere
altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di
una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi
per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 17
Divieti di espulsione e di respingimento
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono.
Art. 18
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa
con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarieta' sociale e
con gli altri ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Art. 19
Determinazione dei flussi di ingresso
1. L'ingresso nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo,
avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro
dell'Interno e con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e
delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del mercato del
lavoro dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal ministero del Lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di
collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli
altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri.
5. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 350 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve
presentare all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di
lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalita' della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19,
previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al ministero
del Lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni
rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti
all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico del
ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia
del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro puo' essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei
milioni.
Art. 21
Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che intenda
farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel
mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla
questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata
del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalita' indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli
enti locali, le Associazioni professionali e sindacali, gli enti e le
associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del ministro per la Solidarieta' sociale,
di concerto con i ministri dell'Interno e del Lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento puo' prevedere la formazione e le modalita' di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a pre- stare la
suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa secondo le
modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puo' prestare in
un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti da
detti decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti
in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente
comma.
Art. 22
Lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del
ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei
confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19,
comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita' minima di
venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono
tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere
presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e'
punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
Art. 23
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche' della loro
specificita', agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b)
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e
per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
e' tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato e' fatta salva la possibilita' di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Art. 24
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' non
occasionale di lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita'
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societa' di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attivita' che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola
attivita', compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e
registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorita' competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nullaosta del ministero
degli Affari esteri, del ministero dell'Interno e del ministero eventualmente
competente in relazione all'attivita' che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il Visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla
data del rilascio.
Art. 25
Ingresso per lavoro in casi particolari
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalita' e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa' estere che
abbiano la sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca presso universita',
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi - temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita' stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto
di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita'
sportiva professionistica presso societa' sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o sono
persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV
Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
Art. 26
Diritto all'unita' familiare
1. Il diritto a mantenere o a
riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e'
riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu'
favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a
dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori deve
essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 27
Ricongiungimento familiare
1. Lo straniero puo' chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta'
inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso
di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu'
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e'
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, e' consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso,
per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione, e' presentata alla questura del luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e
sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi'
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 28
Permesso di soggiorno per motivi familiari
1. Fatti salvi i casi di rilascio o
di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione
che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale
secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed e' rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano
o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all'articolo 7, e' rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie
il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da
ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e'
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 29
Disposizioni a favore dei minori
1. Il figlio minore dello straniero
con questi convivente e. regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta' il minore che risulta
affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e'
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero
al quale e' affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non
esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore eta', ovvero una carta di
soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata
quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del
questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 30
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore eta'
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi I e 2, e ai
minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso
dei requisiti di cui all'articolo 21.
Art. 31
Comitato per i minori stranieri
1. Al fine di vigilare sulle
modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni
interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (Upi) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da
lui delegato, sentiti i ministri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei
diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori
stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza,
del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di istruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 32
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al
Servizio sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai
minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale e'
assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto
del ministro della Sanita', di concerto con il ministro del Tesoro, e non puo'
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo' essere
altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973,
n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita' previsti
dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non
e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
Art. 33
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti
al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.
405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del ministro della Sanita' 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita'
di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorita' salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del ministero dell'Interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 34
Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo
di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione, nonche'
documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda
di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno
per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del ministero della Sanita',
d'intesa con il ministero degli Affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le
aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute,
che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le
necessita' terapeutiche documentate. 4. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di profilassi internazionale.
CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione
Art. 35
Attivita' professionali
1. Agli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente
riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, e'
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di Albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire
presso i ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di
attuazione. L'iscrizione ai predetti Albi o elenchi e' condizione necessaria
per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero
ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del
Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno
definite dai ministri competenti, di concerto con il ministro dell'Universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e
le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine
ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 36
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla
realizzazione di attivita' interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base
di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese
di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana, nonche' dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 37
Accesso ai corsi delle universita'
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo studio e' assicurata la parita' di trattamento
tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui
al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli
obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo
l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per
la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di stu- dio, anche con
riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da
parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di stu- dio e
l'esercizio in vigenza di esso di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da
parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate dalle universita', e'
disciplinato annualmente, con decreto del ministro degli Affari esteri, di
concerto con il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il ministro dell'Interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per
motivi religiosi, Ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.
CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Art. 38
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
1. Le Regioni, in collaborazione con
le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche
in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal
turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente
alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri
di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e
sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti
privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che,
anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto
e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai Comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
5. Le Regioni concedono contributi a Comuni, Province, consorzi di Comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di
alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la disponibilita' legale per almeno
quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli
alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto
di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per
agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia
di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 39
Assistenza sociale
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella
loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste
per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale sulle discriminazioni e istituzione del
fondo per le politiche migratorie
Art. 40
Misure di integrazione sociale
1. Lo Stato, le Regioni, le Province
e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con
le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella societa' italiana, in particolare riguardante i loro diritti e
i loro doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonche' alle possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualita' di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una societa' multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la presidenza del
Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo
criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle Regioni e dagli enti locali,
allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di
coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attivita'
volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la
circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.
Art. 41
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio,
in condizioni di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in
campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della
vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessita' che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita', lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla
formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando,
anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato
gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
Art. 42
Azione civile contro la discriminazione
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
il giudice puo', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte,
ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel
decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del Codice di procedura civile.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del Codice di
procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo' altresi'
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi
4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del Codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza puo' dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base
del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di
lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle Regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
piu' gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione
delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
Art. 43
Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, e' stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del
regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da
parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per
cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono
versate dall'Inps all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al
predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Art. 44
Commissione per le politiche di integrazione
1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonche' di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri
degli Affari esteri, dell'Interno, del Lavoro e della previdenza sociale, della
Sanita', della Pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro per la Solidarieta'
sociale. Il presidente della Commissione e' scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in
posizione di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della presidenza del Consiglio dei ministri nonche' i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della Commissione e ad esperti dei quali la
Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della Commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione
puo' affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
Commissione e stip- ulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo' avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Disposizioni concernenti i cittadini degli stati membri dell'Unione europea
Art. 45
Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di
ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la
disciplina organica dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla
libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno,
allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o
ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi
richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la
documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonche' per
l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con
eliminazione di ogni atto o attivita' non essenziale alla tutela dell'ordine
pubblico, della sicurezza nazionale e della sanita' pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti
amministrativi restrittivi della liberta' di ingresso e soggiorno dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice
ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno
esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia
pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle
eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega
e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e
regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto
legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo
regolamento d'attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto
legislativo, nonche' le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali
ed eventualmente norme di carattere transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sara' trasmesso, almeno sessanta giorni prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Con le medesime modalita' ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europoe.
TITOLO VII
Norme finali
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50
g) l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n.
390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse
disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppo".
Art. 47
Testo unico - Disposizioni correttive
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il
Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono
essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con
le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le
disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle dell'articolo
3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni
della presente legge.
2. II Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per
realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la
migliore attuazione. Con le medesime modalita' saranno inoltre armonizzate con
le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti
la condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della
scadenza dei termini indicati ai commi I e 2, al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi
entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito.
Art. 48
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire
29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo
al ministero del Tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei
ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione; quanto a lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
ministero degli Affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro
per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al ministero dell'Interno.
2. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente
legge.
Art. 49
Disposizioni finali
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire
8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.