In questa pagina sono riportati la legge n.91/1992 ed i DPR N. 572/1993
e N. 362/1994 recanti i regolamenti di attuazione
LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 91/1992.
NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA.
ART. 1
1. E' CITTADINO PER NASCITA:
A) IL FIGLIO DI PADRE O DI MADRE CITTADINI;
B) CHI E' NATO NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA SE ENTRAMBI I GENITORI SONO IGNOTI O APOLIDI, OVVERO SE IL FIGLIO
NON SEGUE LA CITTADINANZA DEI GENITORI SECONDO LA LEGGE DELLO STATO AL QUALE
QUESTI APPARTENGONO.
2. E' CONSIDERATO CITTADINO PER NASCITA IL
FIGLIO DI IGNOTI TROVATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, SE NON VENGA
PROVATO IL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA.
ART. 2
1. IL RICONOSCIMENTO O LA DICHIARAZIONE
GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE DURANTE LA MINORE ETA' DEL FIGLIO NE DETERMINA LA
CITTADINANZA SECONDO LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE.
2. SE IL FIGLIO RICONOSCIUTO O DICHIARATO
E' MAGGIORENNE CONSERVA IL PROPRIO STATO DI CITTADINANZA, MA PUO' DICHIARARE,
ENTRO UN ANNO DAL RICONOSCIMENTO O DALLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE, OVVERO
DALLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO, DI ELEGGERE LA
CITTADINANZA DETERMINATA DALLA FILIAZIONE.
3. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI
APPLICANO ANCHE AI FIGLI PER I QUALI LA PATERNITA' O MATERNITA' NON PUO'
ESSERE DICHIARATA, PURCHE' SIA STATO RICONOSCIUTO GIUDIZIALMENTE IL LORO
DIRITTO AL MANTENIMENTO O AGLI ALIMENTI.
ART. 3
1. IL MINORE STRANIERO ADOTTATO DA
CITTADINO ITALIANO ACQUISTA LA CITTADINANZA.
2. LA DISPOSIZIONE DEL COMMA 1 SI APPLICA
ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ADOTTATI PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE.
3. QUALORA L'ADOZIONE SIA REVOCATA PER
FATTO DELL'ADOTTATO, QUESTI PERDE LA CITTADINANZA ITALIANA, SEMPRE CHE SIA IN
POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA O LA RIACQUISTI.
4. NEGLI ALTRI CASI DI REVOCA L'ADOTTATO
CONSERVA LA CITTADINANZA ITALIANA. TUTTAVIA, QUALORA LA REVOCA INTERVENGA
DURANTE LA MAGGIORE ETA' DELL'ADOTTATO, LO STESSO, SE IN POSSESSO DI ALTRA
CITTADINANZA O SE LA RIACQUISTI, POTRA' COMUNQUE RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA
ITALIANA ENTRO UN ANNO DALLA REVOCA STESSA.
ART. 4
1. LO STRANIERO O L'APOLIDE, DEL QUALE IL
PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO SONO
STATI CITTADINI PER NASCITA, DIVIENE CITTADINO:
A) SE PRESTA EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE
PER LO STATO ITALIANO E DICHIARA PREVENTIVAMENTE DI VOLER ACQUISTARE LA
CITTADINANZA ITALIANA;
B) SE ASSUME PUBBLICO IMPIEGO ALLE
DIPENDENZE DELLO STATO, ANCHE ALL'ESTERO, E DICHIARA DI VOLER ACQUISTARE LA
CITTADINANZA ITALIANA;
C) SE, AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA', RISIEDE LEGALMENTE DA ALMENO DUE ANNI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA E
DICHIARA, ENTRO UN ANNO DAL RAGGIUNGIMENTO, DI VOLER ACQUISTARE LA
CITTADINANZA ITALIANA.
2. LO STRANIERO NATO IN ITALIA, CHE VI
ABBIA RISIEDUTO LEGALMENTE SENZA INTERRUZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA
MAGGIORE ETA', DIVIENE CITTADINO SE DICHIARA DI VOLER ACQUISTARE LA
CITTADINANZA ITALIANA ENTRO UN ANNO DALLA SUDDETTA DATA.
ART. 5
1. IL CONIUGE, STRANIERO O APOLIDE, DI
CITTADINO ITALIANO ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA QUANDO RISIEDE
LEGALMENTE DA ALMENO SEI MESI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, OVVERO DOPO
TRE ANNI DALLA DATA DEL MATRIMONIO, SE NON VI E' STATO SCIOGLIMENTO,
ANNULLAMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI E SE NON SUSSISTE SEPARAZIONE
LEGALE.
ART. 6
1. PRECLUDONO L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5:
A) LA CONDANNA PER UNO DEI DELITTI PREVISTI
NEL LIBRO SECONDO, TITOLO I, CAPI I, II E III, DEL CODICE PENALE;
B) LA CONDANNA PER UN DELITTO NON COLPOSO
PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDA UNA PENA EDITTALE NON INFERIORE NEL MASSIMO A
TRE ANNI DI RECLUSIONE; OVVERO LA CONDANNA PER UN REATO NON POLITICO AD UNA
PENA DETENTIVA SUPERIORE AD UN ANNO DA PARTE DI UNA AUTORITA' GIUDIZIARIA
STRANIERA, QUANDO LA SENTENZA SIA STATA RICONOSCIUTA IN ITALIA;
C) LA SUSSISTENZA, NEL CASO SPECIFICO, DI
COMPROVATI MOTIVI INERENTI ALLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA.
2. IL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA
E' RICHIESTO DAL PROCURATORE GENERALE DEL DISTRETTO DOVE HA SEDE L'UFFICIO
DELLO STATO CIVILE IN CUI E' ISCRITTO O TRASCRITTO IL MATRIMONIO, ANCHE AI
SOLI FINI ED EFFETTI DI CUI AL COMMA 1, LETTERA B).
3. LA RIABILITAZIONE FA CESSARE GLI EFFETTI
PRECLUSIVI DELLA CONDANNA.
4. L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA E' SOSPESO
FINO A COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA, SE SIA STATA PROMOSSA AZIONE
PENALE PER UNO DEI DELITTI DI CUI AL COMMA 1, LETTERA A) E LETTERA B), PRIMO
PERIODO, NONCHE' PER IL TEMPO IN CUI E' PENDENTE IL PROCEDIMENTO DI
RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA, DI CUI AL MEDESIMO COMMA 1, LETTERA
B), SECONDO PERIODO.
ART. 7
1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, LA
CITTADINANZA SI ACQUISTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, A ISTANZA
DELL'INTERESSATO, PRESENTATA AL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA O ALLA
COMPETENTE AUTORITA' CONSOLARE.
2. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 GENNAIO 1991, N. 13.
ART. 8
1. CON DECRETO MOTIVATO, IL MINISTRO
DELL'INTERNO RESPINGE L'ISTANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 OVE SUSSISTANO LE CAUSE
OSTATIVE PREVISTE NELL'ARTICOLO 6. OVE SI TRATTI DI RAGIONI INERENTI ALLA
SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, IL DECRETO E' EMANATO SU CONFORME PARERE DEL
CONSIGLIO DI STATO. L'ISTANZA RESPINTA PUO' ESSERE RIPROPOSTA DOPO CINQUE
ANNI DALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.
2. L'EMANAZIONE DEL DECRETO DI RIGETTO
DELL'ISTANZA E' PRECLUSA QUANDO DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
STESSA, CORREDATA DALLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE, SIA DECORSO IL TERMINE DI
DUE ANNI.
ART. 9
1. LA CITTADINANZA ITALIANA PUO' ESSERE
CONCESSA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SENTITO IL CONSIGLIO DI
STATO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO:
A) ALLO STRANIERO DEL QUALE IL PADRE O LA
MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO SONO STATI
CITTADINI PER NASCITA, O CHE E' NATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA E, IN
ENTRAMBI I CASI, VI RISIEDE LEGALMENTE DA ALMENO TRE ANNI, COMUNQUE FATTO
SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C);
B) ALLO STRANIERO MAGGIORENNE ADOTTATO DA
CITTADINO ITALIANO CHE RISIEDE LEGALMENTE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DA
ALMENO CINQUE ANNI SUCCESSIVAMENTE ALLA ADOZIONE;
C) ALLO STRANIERO CHE HA PRESTATO SERVIZIO,
ANCHE ALL'ESTERO, PER ALMENO CINQUE ANNI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO;
D) AL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLE
COMUNITA' EUROPEE SE RISIEDE LEGALMENTE DA ALMENO QUATTRO ANNI NEL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA;
E) ALL'APOLIDE CHE RISIEDE LEGALMENTE DA
ALMENO CINQUE ANNI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA;
F) ALLO STRANIERO CHE RISIEDE LEGALMENTE DA
ALMENO DIECI ANNI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
2. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA, SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO E PREVIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, LA CITTADINANZA PUO' ESSERE CONCESSA
ALLO STRANIERO QUANDO QUESTI ABBIA RESO EMINENTI SERVIZI ALL'ITALIA, OVVERO
QUANDO RICORRA UN ECCEZIONALE INTERESSE DELLO STATO.
ART. 10
1. IL DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
NON HA EFFETTO SE LA PERSONA A CUI SI RIFERISCE NON PRESTA, ENTRO SEI MESI
DALLA NOTIFICA DEL DECRETO MEDESIMO, GIURAMENTO DI ESSERE FEDELE ALLA
REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO.
ART. 11
1. IL CITTADINO CHE POSSIEDE, ACQUISTA O
RIACQUISTA UNA CITTADINANZA STRANIERA CONSERVA QUELLA ITALIANA, MA PUO' AD
ESSA RINUNCIARE QUALORA RISIEDA O STABILISCA LA RESIDENZA ALL'ESTERO.
ART. 12
1. IL CITTADINO ITALIANO PERDE LA
CITTADINANZA SE, AVENDO ACCETTATO UN IMPIEGO PUBBLICO OD UNA CARICA PUBBLICA
DA UNO STATO O ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE CUI NON
PARTECIPI L'ITALIA, OVVERO PRESTANDO SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO,
NON OTTEMPERA, NEL TERMINE FISSATO, ALL'INTIMAZIONE CHE IL GOVERNO ITALIANO
PUO' RIVOLGERGLI DI ABBANDONARE L'IMPIEGO, LA CARICA O IL SERVIZIO MILITARE.
2. IL CITTADINO ITALIANO CHE, DURANTE LO
STATO DI GUERRA CON UNO STATO ESTERO, ABBIA ACCETTATO O NON ABBIA ABBANDONATO
UN IMPIEGO PUBBLICO OD UNA CARICA PUBBLICA, OD ABBIA PRESTATO SERVIZIO MILITARE
PER TALE STATO SENZA ESSERVI OBBLIGATO, OVVERO NE ABBIA ACQUISTATO
VOLONTARIAMENTE LA CITTADINANZA, PERDE LA CITTADINANZA ITALIANA AL MOMENTO
DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA.
ART. 13
1. CHI HA PERDUTO LA CITTADINANZA LA
RIACQUISTA:
A) SE PRESTA EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE
PER LO STATO ITALIANO E DICHIARA PREVIAMENTE DI VOLERLA RIACQUISTARE;
B) SE, ASSUMENDO O AVENDO ASSUNTO UN
PUBBLICO IMPIEGO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO, ANCHE ALL'ESTERO, DICHIARA DI
VOLERLA RIACQUISTARE;
C) SE DICHIARA DI VOLERLA RIACQUISTARE ED
HA STABILITO O STABILISCE, ENTRO UN ANNO DALLA DICHIARAZIONE, LA RESIDENZA
NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA;
D) DOPO UN ANNO DALLA DATA IN CUI HA
STABILITO LA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, SALVO ESPRESSA
RINUNCIA ENTRO LO STESSO TERMINE;
E) SE, AVENDOLA PERDUTA PER NON AVER
OTTEMPERATO ALL'INTIMAZIONE DI ABBANDONARE L'IMPIEGO O LA CARICA ACCETTATI DA
UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE, OVVERO IL
SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO, DICHIARA DI VOLERLA RIACQUISTARE,
SEMPRE CHE ABBIA STABILITO LA RESIDENZA DA ALMENO DUE ANNI NEL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA E PROVI DI AVER ABBANDONATO L'IMPIEGO O LA CARICA O IL
SERVIZIO MILITARE, ASSUNTI O PRESTATI NONOSTANTE L'INTIMAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1.
2. NON E' AMMESSO IL RIACQUISTO DELLA
CITTADINANZA A FAVORE DI CHI L'ABBIA PERDUTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3,
COMMA 3, NONCHE' DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2.
3. NEI CASI INDICATI AL COMMA 1, LETTERA
C), D) ED E), IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA NON HA EFFETTO SE VIENE
INIBITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI
E SU CONFORME PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. TALE INIBIZIONE PUO' INTERVENIRE
ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO DAL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI STABILITE.
ART. 14
1. I FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTA O
RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA, SE CONVIVONO CON ESSO, ACQUISTANO LA
CITTADINANZA ITALIANA, MA, DIVENUTI MAGGIORENNI, POSSONO RINUNCIARVI, SE IN
POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA.
ART. 15
1. L'ACQUISTO O IL RIACQUISTO DELLA
CITTADINANZA HA EFFETTO, SALVO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 3,
DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO ADEMPIUTE LE CONDIZIONI E LE
FORMALITA' RICHIESTE.
ART. 16
1. L'APOLIDE CHE RISIEDE LEGALMENTE NEL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA E' SOGGETTO ALLA LEGGE ITALIANA PER QUANTO SI
RIFERISCE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI ED AGLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO
MILITARE.
2. LO STRANIERO RICONOSCIUTO RIFUGIATO
DALLO STATO ITALIANO SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE O DALLE
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E' EQUIPARATO ALL'APOLIDE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, CON ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI
INERENTI AL SERVIZIO MILITARE.
ART. 17
1. CHI HA PERDUTO LA CITTADINANZA IN
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, O PER
NON AVER RESO L'OPZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 21 APRILE 1983
N. 123, LA RIACQUISTA SE EFFETTUA UNA DICHIARAZIONE IN TAL SENSO ENTRO DUE
ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
Nota: questo termine e' stato prorogato
al 15-8-1995 dalla legge 736/94
2. RESTA FERMO QUANTO DISPOSTO
DALL'ARTICOLO 219 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151.
ART. 18
1. LE PERSONE GIA' RESIDENTI NEI TERRITORI
CHE SONO APPARTENUTI ALLA MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA ED EMIGRATE ALL'ESTERO
PRIMA DEL 16 LUGLIO 1920 ED I LORO DISCENDENTI IN LINEA RETTA SONO
EQUIPARATI, AI FINI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA A),
AGLI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA O NATI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.
ART. 19
1. RESTANO SALVE LE DISPOSIZIONI DELLA
LEGGE 9 GENNAIO 1956, N. 27, SULLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO
CIVILE DEI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DELLE OPZIONI PER LA CITTADINANZA
ITALIANA, EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL TRATTATO DI PACE TRA LE
POTENZE ALLEATE ED ASSOCIATE E L'ITALIA, FIRMATO A PARIGI IL 10 FEBBRAIO
1947.
ART. 20
1. SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO, LO
STATO DI CITTADINANZA ACQUISITO ANTERIORMENTE ALLA PRESENTE LEGGE NON SI
MODIFICA SE NON PER FATTI POSTERIORI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA
STESSA.
ART. 21
1. AI SENSI E CON LE MODALITA' DI CUI
ALL'ARTICOLO 9, LA CITTADINANZA ITALIANA PUO' ESSERE CONCESSA ALLO STRANIERO
CHE SIA STATO AFFILIATO DA UN CITTADINO ITALIANO PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, E CHE RISIEDA LEGALMENTE NEL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DA ALMENO SETTE ANNI DOPO L'AFFILIAZIONE.
ART. 22
1. PER COLORO I QUALI, ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, ABBIANO GIA' PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, CESSA OGNI
OBBLIGO MILITARE.
ART. 23
1. LE DICHIARAZIONI PER L'ACQUISTO, LA
CONSERVAZIONE, IL RIACQUISTO E LA RINUNZIA ALLA CITTADINANZA E LA PRESTAZIONE
DEL GIURAMENTO PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE SONO RESE ALL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE DEL COMUNE DOVE IL DICHIARANTE RISIEDE O INTENDE STABILIRE LA
PROPRIA RESIDENZA, OVVERO, IN CASO DI RESIDENZA ALL'ESTERO, DAVANTI
ALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE DEL LUOGO DI RESIDENZA.
2. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1,
NONCHE' GLI ATTI O I PROVVEDIMENTI ATTINENTI ALLA PERDITA, ALLA CONSERVAZIONE
E AL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA VENGONO TRASCRITTI NEI REGISTRI
DI CITTADINANZA E DI ESSI VIENE EFFETTUATA ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI
NASCITA.
ART. 24
1. IL CITTADINO ITALIANO, IN CASO DI
ACQUISTO O RIACQUISTO DI CITTADINANZA STRANIERA O DI OPZIONE PER ESSA, DEVE
DARNE, ENTRO TRE MESI DALL'ACQUISTO, RIACQUISTO O OPZIONE, O DAL
RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA', SE SUCCESSIVO, COMUNICAZIONE MEDIANTE
DICHIARAZIONE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI RESIDENZA,
OVVERO, SE RESIDENTE ALL'ESTERO, ALL'AUTORITA' CONSOLARE COMPETENTE.
2. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO
SOGGETTE ALLA MEDESIMA DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23.
3. CHIUNQUE NON ADEMPIA AGLI OBBLIGHI
INDICATI NEL COMMA 1 E' ASSOGGETTATO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA LIRE DUECENTOMILA A LIRE DUEMILIONI. COMPETENTE ALL'APPLICAZIONE DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA E' IL PREFETTO.
ART. 25
1. LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER
L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SONO EMANATE, ENTRO UN ANNO DALLA SUA
ENTRATA IN VIGORE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, UDITO IL
PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO E PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, SU PROPOSTA DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELL'INTERNO, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
ART. 26
1. SONO ABROGATI LA LEGGE 13 GIUGNO 1912,
N. 555, LA LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 108, IL REGIO DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934,
N. 1997, CONVERTITO DALLA LEGGE 4 APRILE 1935, N. 517, LO 39 DELLA LEGGE 4
MAGGIO 1983, N. 184, LA LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 180, E OGNI ALTRA
DISPOSIZIONE INCOMPATIBILE CON LA PRESENTE LEGGE.
2. E' SOPPRESSO L'OBBLIGO DELL'OPZIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 21 APRILE 1983, N. 123, E
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 180.
3. RESTANO SALVE LE DIVERSE DISPOSIZIONI
PREVISTE DA ACCORDI INTERNAZIONALI.
ART. 27
1. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE SEI
MESI DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE. LA PRESENTE LEGGE,
MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI
ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI
DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA
CITTADINANZA. (DPR 572/1993)
ART. 1.
DEFINIZIONI
1. NEL PRESENTE REGOLAMENTO LA LEGGE 5
FEBBRAIO 1992, N. 91, E' INDICATA CON LA DENOMINAZIONE "LEGGE".
2. AI FINI DELL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
ITALIANA:
A) SI CONSIDERA LEGALMENTE RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO CHI VI RISIEDE AVENDO SODDISFATTO LE CONDIZIONI E GLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA D'INGRESSO E DI SOGGIORNO DEGLI
STRANIERI IN ITALIA E DA QUELLE IN MATERIA D'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;
B) SI CONSIDERA CHE ABBIA PRESTATO
EFFETTIVAMENTE SERVIZIO MILITARE CHI ABBIA COMPIUTO LA FERMA DI LEVA NELLE
FORZE ARMATE ITALIANE O LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO EQUIPARATO A QUELLO MILITARE,
A CONDIZIONE CHE QUESTE SIANO INTERAMENTE RESE, SALVO CHE IL MANCATO
COMPLETAMENTO DIPENDA DA SOPRAVVENUTE CAUSE DI FORZA MAGGIORE RICONOSCIUTE
DALLE AUTORITA' COMPETENTI;
C) SALVI I CASI NEI QUALI LA LEGGE RICHIEDE
SPECIFICAMENTE L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, SI CONSIDERA
CHA ABBIA PRESTATO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLO STATO CHI SIA STATO PARTE
DI UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL BILANCIO
DELLO STATO.
ART. 2.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NASCITA
NEL TERRITORIO DELLO STATO
1. IL FIGLIO, NATO IN ITALIA DA GENITORI
STRANIERI, NON ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE, QUALORA L'ORDINAMENTO DEL
PAESE DI ORIGINE DEI GENITORI PREVEDA LA TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA AL
FIGLIO NATO ALL'ESTERO, EVENTUALMENTE ANCHE SUBORDINANDOLA AD UNA
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DA PARTE DEI GENITORI O LEGALI RAPPRESENTANTI DEL
MINORE, OVVERO ALL'ADEMPIMENTO DI FORMALITA' AMMINISTRATIVE DA PARTE DEGLI
STESSI.
ART. 3.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA'
1. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' RIVOLTA
ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE DEVE
ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) ATTO DI RICONOSCIMENTO O COPIA AUTENTICA
DELLA SENTENZA CON CUI VIENE DICHIARATA LA PATERNITA' O MATERNITA', OVVERO
COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CHE DICHIARA EFFICACE IN ITALIA LA PRONUNCIA
DEL GIUDICE STRANIERO, OVVERO COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA CON CUI VIENE
RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL MANTENIMENTO O AGLI ALIMENTI;
C) CERTIFICATO DI CITTADINANZA DEL
GENITORE.
2. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI CUI
ALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERE B) E C), DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA PER
NASCITA DEL PADRE O DELLA MADRE O DI UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI
SECONDO GRADO;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA,
OVE RICHIESTA.
3. AI FINI DELL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE L'INTERESSATO DEVE
AVER RISIEDUTO LEGALMENTE IN ITALIA SENZA INTERRUZIONI NELL'ULTIMO BIENNIO
ANTECEDENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' E SINO ALLA DATA DELLA
DICHIARAZIONE DI VOLONTA'.
4. LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI CUI
ALL'ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE DEVE ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA.
ART. 4.
ISTANZE PER L'ACQUISTO DELLA
CITTADINANZA
1. L'ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL'ART. 7
DELLA LEGGE DALLO STRANIERO O APOLIDE, CONIUGATO CON CITTADINO ITALIANO, DEVE
ESSERE CORREDATA, OLTRE CHE DAI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE CHE EGLI SI
TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA STESSA LEGGE, ANCHE DEI
SEGUENTI ALTRI DOCUMENTI:
A) ATTO DI NASCITA;
B) ESTRATTO PER RIASSUNTO DAI REGISTRI DI
MATRIMONIO RILASCIATO DAL COMUNE ITALIANO PRESSO IL QUALE E' STATO ISCRITTO O
TRASCRITTO L'ATTO;
C) CERTIFICAZIONE PENALE RILASCIATA DAGLI
STATI STRANIERI DI ORIGINE E DI RESIDENZA;
D) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA O
DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE.
2. L'ISTANZA DI CUI AL COMMA 1 DEVE ESSERE
TRASMESSA AL MINISTERO DELL'INTERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA
PRESENTAZIONE.
3. L'ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL'ART. 9
DELLA LEGGE DALLO STRANIERO O APOLIDE CHE VUOLE OTTENERE LA CITTADINANZA DEVE
ESSERE PRESENTATA, PER IL TRAMITE DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA,
AL MINISTERO DELL'INTERNO E CORREDATA, OLTRE CHE DEI DOCUMENTI NECESSARI A
DIMOSTRARE CHE EGLI SI TROVA IN UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL DETTO
ARTICOLO, DEI SEGUENTI ALTRI:
A) ATTO DI NASCITA;
B) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA;
C) CERTIFICAZIONE PENALE RILASCIATA DAGLI
STATI DI ORIGINE E DI RESIDENZA.
4. L'ISTANZA DI CUI AL COMMA 3 DEVE ESSERE
TRASMESSA AL MINISTERO DELL'INTERNO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA
PRESENTAZIONE.
5. E' FACOLTA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DI RICHIEDERE, A SECONDA DEI CASI, ALTRI DOCUMENTI.
6. QUANDO LA LEGGE PRESCINDE DAL REQUISITO
DELLA RESIDENZA ATTUALE IN ITALIA, LA DOMANDA ED I DOCUMENTI DEVONO ESSERE
PRESENTATI DALLO STRANIERO O APOLIDE RICHIEDENTE LA CITTADINANZA
ALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA
LOCALITA' STRANIERA DI RESIDENZA, CHE LI TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI AL MINISTERO
DELL'INTERNO.
7. LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA
PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE DEVONO PERMANERE SINO
ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE.
ART. 5.
REIEZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE
1. L'AUTORITA' COMPETENTE A RESPINGERE CON
PROPRIO PROVVEDIMENTO MOTIVATO L'ISTANZA PRODOTTA AI SENSI DELL'ART. 9 E' IL
MINISTRO DELL'INTERNO.
2. L'ISTANZA DI CUI AL COMMA 1 PUO' ESSERE
RIPROPOSTA DOPO UN ANNO DALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO.
ART. 6.
RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA
DI CONDANNA
1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA 4
DELL'ART. 6 DELLA LEGGE, IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA
STRANIERA DI CONDANNA SI CONSIDERA PENDENTE CON LA FORMALE RICHIESTA DA PARTE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AVVIO DELLA
PROCEDURA NECESSARIA AD OTTENERE COPIA DELLA SENTENZA STESSA.
ART. 7.
NOTIFICA E GIURAMENTO
1. LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA DEVE ESSERE EFFETTUATA DALL'AUTORITA' COMPETENTE AI SENSI
DELL'ART. 23 DELLA LEGGE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DEL DECRETO
MEDESIMO.
2. IL GIURAMENTO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA
LEGGE DEVE ESSERE PRESTATO ENTRO SEI MESI DALLA NOTIFICA ALL'INTESTATARIO DEL
DECRETO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 9 DELLA LEGGE.
3. IL GIURAMENTO DI CUI AL COMMA 2 DEVE
ESSERE PRESTATO, IN ITALIA, DINANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI RESIDENZA E, ALL'ESTERO, DINANZI ALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O
CONSOLARE ITALIANA COMPETENTE PER LA LOCALITA' STRANIERA DI RESIDENZA, LA
QUALE RILASCIA ALL'INTERESSATO COPIA DEL VERBALE DI GIURAMENTO E TRASMETTE
COPIA DI QUESTO E DEL DECRETO DI CONCESSIONE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
DEL COMUNE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE SECONDO LE NORME DELL'ORDINAMENTO DELLO
STATO CIVILE.
4. L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DINANZI
AL QUALE E' STATO PRESTATO IL GIURAMENTO, O AL QUALE E' STATA TRASMESSA COPIA
DEL VERBALE DI CUI AL COMMA 3, PROVVEDE PER LA TRASCRIZIONE E L'ANNOTAZIONE
DEL DECRETO NEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E NE DA' IMMEDIATA NOTIZIA AL
MINISTERO DELL'INTERNO.
5. TRASCORSI SEI MESI DALLA DATA DELLA
NOTIFICA DEL DECRETO, L'INTERESSATO NON E' AMMESSO A PRESTARE GIURAMENTO SE
NON DIMOSTRI, CON LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI AL MINISTERO DELL'INTERNO,
LA PERMANENZA DEI REQUISITI IN BASE AI QUALI GLI FU ACCORDATA LA
CITTADINANZA.
6. IL GIURAMENTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DAL
PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA.
ART. 8.
RINUNCIA ALLA CITTADINANZA
1. ALL'ESTERO, LA RINUNCIA ALLA
CITTADINANZA DEVE FARSI DINANZI ALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE
ITALIANA COMPETENTE PER IL LUOGO DOVE IL RINUNZIANTE RISIEDE. QUESTA LA
ISCRIVE IN APPOSITO REGISTRO E NE RIMETTE IMMEDIATAMENTE COPIA AL MINISTERO
DELL'INTERNO ED AL COMUNE COMPETENTE, SECONDO LE NORME DELL'ORDINAMENTO DELLO
STATO CIVILE PER LA TRASCRIZIONE E L'ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI
NASCITA.
2. IN ITALIA, LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA
ITALIANA DEVE ESSERE FATTA DINANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL
COMUNE DI RESIDENZA.
3. LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DEVE ESSERE
CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA RILASCIATO DAL COMUNE
PRESSO IL QUALE DETTO ATTO RISULTA ISCRITTO O TRASCRITTO;
B) CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO
DELLA CITTADINANZA STRANIERA;
D) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA
ALL'ESTERO, OVE RICHIESTA.
ART. 9.
DECRETO DI INTIMAZIONE
1. L'INTIMAZIONE DI CUI ALL'ART. 12, COMMA
1, DELLA LEGGE E' FATTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO ED HA EFFETTO
DAL GIORNO DELLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO.
2. PERDE LA CITTADINANZA, DAL GIORNO
SUCCESSIVO AL TERMINE FISSATO DAL DECRETO DI INTIMAZIONE, CHI NON HA
ABBANDONATO, ENTRO IL TERMINE MEDESIMO, L'IMPIEGO O LA CARICA ACCETTATI DA
UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE INTERNAZIONALE, OVVERO IL
SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO.
ART. 10.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. LE DICHIARAZIONI DI RIACQUISTO DI CUI AGLI
ARTICOLI 13 E 17 DELLA LEGGE DEVONO ESSERE CORREDATE DELLA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA RILASCIATO DAL COMUNE
PRESSO IL QUALE DETTO ATTO RISULTA ISCRITTO O TRASCRITTO;
B) DOCUMENTAZIONE DA CUI RISULTI IL
TRASCORSO POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO
DELLA CITTADINANZA STRANIERA, OVVERO ALLO STATUS DI APOLIDIA;
D) CERTIFICATO DI SITUAZIONE DI FAMIGLIA O
DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE.
ART. 11.
INIBIZIONE AL RIACQUISTO
1. AGLI EFFETTI DELL'ART. 13, COMMA 1,
LETTERA E), DELLA LEGGE LA PROVA DI AVER ABBANDONATO L'IMPIEGO O LA CARICA
ACCETTATI DA UNO STATO, DA UN ENTE PUBBLICO ESTERO O DA UN ENTE
INTERNAZIONALE, NONCHE' IL SERVIZIO MILITARE PER UNO STATO ESTERO DEVE ESSERE
DATA AL MINISTERO DELL'INTERNO.
2. IL DECRETO DI INIBIZIONE CHE IMPEDISCE
IL VERIFICARSI DEL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA NONOSTANTE L'ADEMPIMENTO
DELLE CONDIZIONI STABILITE DAL COMMA 1, LETTERE C), D) ED E), DELL'ART. 13
DELLA LEGGE VIENE TRASMESSO AL COMPETENTE UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PER LA
TRASCRIZIONE E L'ANNOTAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA.
3. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 13,
COMMA 3, DELLA LEGGE IL SINDACO E' TENUTO A DARE COMUNICAZIONE AL PREFETTO
DELLA PROVINCIA, NEL CUI TERRITORIO E' COMPRESO IL COMUNE, DELLE GENERALITA'
DEGLI EX CONNAZIONALI ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE,
ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO ISCRIZIONE.
ART. 12.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI
FIGLI MINORI
1. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 14
DELLA LEGGE L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DA PARTE DEI FIGLI MINORI DI CHI
ACQUISTA O RIACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA, SI VERIFICA SE ESSI CONVIVONO
CON IL GENITORE ALLA DATA IN CUI QUEST'ULTIMO ACQUISTA O RIACQUISTA LA
CITTADINANZA.
2. LA CONVIVENZA DEVE ESSERE STABILE ED
EFFETTIVA ED OPPORTUNAMENTE ATTESTATA CON IDONEA DOCUMENTAZIONE.
ART. 13.
DECORRENZA DELL'ACQUISTO E DEL
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
1. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA
LEGGE, L'ACQUISTO OD IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA, DI CUI AGLI ARTICOLI
4, COMMA 1, LETTERA A), E 13, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE, DECORRONO DAL
GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL CONGEDAMENTO.
ART. 14.
DICHIARAZIONI DI CITTADINANZA
1. LE DICHIARAZIONI PER L'ELEZIONE,
L'ACQUISTO, IL RIACQUISTO E LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA DEVONO ESSERE
CORREDATE, OLTRE CHE DELLA DOCUMENTAZIONE RISPETTIVAMENTE INDICATA NEGLI
ARTICOLI 3, 8 E 10, ANCHE DI EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI A DIMOSTRARE
CHE IL DICHIARANTE SI TROVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
2. QUALORA LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA
1 NON SIANO CORREDATE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, NEL RICEVERLE
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O L'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE
COMPETENTE INVITA L'INTERESSATO A PRODURRE DETTA DOCUMENTAZIONE.
3. LA RINUNCIA ALLA CITTADINANZA AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 4, 13, COMMA 1, LETTERA D), E 14 DELLA LEGGE CONSENTE
DI POTER SUCCESSIVAMENTE ACQUISTARE LA CITTADINANZA SOLTANTO IN APPLICAZIONE
DEGLI ARTICOLI 5 E 9 DELLA LEGGE.
4. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 23,
COMMA 1, DELLA LEGGE, LE DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 1 E LA PRESTAZIONE DEL
GIURAMENTO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE DEVONO, IN ITALIA, ESSERE RESE
DINANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DOVE L'INTERESSATO
RISIEDE O INTENDE STABILIRE LA RESIDENZA, OVE QUESTA SIA STATA INDICATA E NON
ANCORA DEFINITA LA RELATIVA PROCEDURA.
ART. 15.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. L'AUTORITA' COMPETENTE AD APPLICARE LA
SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 24 DELLA LEGGE E', PER IL CITTADINO
ITALIANO RESIDENTE IN ITALIA, IL PREFETTO DELLA PROVINCIA NEL CUI TERRITORIO
E' COMPRESO IL COMUNE DI RESIDENZA E, PER IL CITTADINO ITALIANO RESIDENTE
ALL'ESTERO, IL PREFETTO DELLA PROVINCIA NEL CUI TERRITORIO E' COMPRESO IL
COMUNE NEI CUI REGISTRI DEVE ESSERE TRASCRITTA, AI SENSI DELL'ORDINAMENTO DELLO
STATO CIVILE, LA DICHIARAZIONE PREVISTA DAL MEDESIMO ART. 24 DELLA LEGGE.
ART. 16.
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO STATO CIVILE
1. L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE HA
ISCRITTO LA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO, VOLTA ALL'ACQUISTO, ALLA PERDITA,
AL RIACQUISTO O AL MANCATO RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA, TRASMETTE COPIA
DELLA DICHIARAZIONE MEDESIMA E DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA CORREDA
ALL'AUTORITA' COMPETENTE AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE LA
LEGGE STABILISCE PER IL PRODURSI DEGLI EFFETTI ANZIDETTI.
2. L'AUTORITA' COMPETENTE, AI SENSI DEL
COMMA 1, E' IL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA DICHIARAZIONE E' STATA ISCRITTA,
NELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2, COMMI 2 E 3; 3, COMMA 4; 4, COMMA 1,
LETTERA C); 4, COMMA 2; 11; 13, COMMA 1, LETTERE C) E D); 14 E 17 DELLA
LEGGE.
3. QUANDO LA DICHIARAZIONE, CON LA
DOCUMENTAZIONE CHE LA CORREDA, E' STATA RICEVUTA DALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O
CONSOLARE, E' QUESTA COMPETENTE, NELLE IPOTESI PREVISTE NEL COMMA 2, AD
OPERARE L'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA
LEGGE.
4. IN OGNI ALTRA IPOTESI, DIVERSA DA QUELLE
MENZIONATE NEL COMMA 2, IN CUI PURE SIA PREVISTA UNA DICHIARAZIONE
DELL'INTERESSATO, COMPETENTE ALL'ACCERTAMENTO E' IL MINISTERO DELL'INTERNO,
AL QUALE L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O L'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE
TRASMETTONO COPIA DELLA DICHIARAZIONE RICEVUTA DALL'INTERESSATO E DELLA
DOCUMENTAZIONE DA QUESTI PRODOTTA.
5. L'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE, NEI
CASI IN CUI PROVVEDE DIRETTAMENTE ALL'ACCERTAMENTO, TRASMETTE ALL'UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 63, SECONDO COMMA, DEL
REGIO DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238, COPIA DELLA DICHIARAZIONE RICEVUTA E
COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO. IL SINDACO, NEI CASI DI SUA
COMPETENZA, TRASMETTE ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE COMUNICAZIONE
DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO. ANALOGAMENTE PROVVEDE IL MINISTERO DELL'INTERNO
NEI RIGUARDI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE CHE GLI HA INVIATO GLI ATTI; QUANDO
QUESTI GLI SONO PERVENUTI DALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE, TRASMETTE
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE INDIVIDUATO AI SENSI DEL CITATO ART. 63,
ANCHE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DELL'INTERESSATO.
6. L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE PROVVEDE
PER LA TRASCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE NEI REGISTRI DI CITTADINANZA QUANDO
ESSA NON SIA STATA A LUI RESA. PROVVEDE ALTRESI' PER LA TRASCRIZIONE NEI
MEDESIMI REGISTRI DELLA COMUNICAZIONE RICEVUTA CIRCA L'ESITO
DELL'ACCERTAMENTO E PER L'ANNOTAZIONE NELL'ATTO DI NASCITA DELL'INTERESSATO
DELLA DICHIARAZIONE GIA' ISCRITTA O TRASCRITTA E DELLA COMUNICAZIONE
ANZIDETTA.
7. LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DELLE
COMUNICAZIONI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO DEVE ESSERE EFFETTUATA SENZA
INDUGIO. L'ACCERTAMENTO CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI STABILITE DALLA
LEGGE PER L'ACQUISTO, LA PERDITA, IL RIACQUISTO, IL MANCATO RIACQUISTO DELLA
CITTADINANZA DEVE ESSERE COMPIUTO DALL'AUTORITA' COMPETENTE ENTRO CENTOVENTI
GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI.
8. AD ESCLUSIONE DELLE IPOTESI PREVISTE
DALL'ART. 1 DELLA LEGGE E DI QUELLE IN CUI SIA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE
DELL'INTERESSATO, IL SINDACO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STATO CIVILE
ED ANAGRAFICHE, EMETTE ATTESTAZIONE DELL'ACQUISTO, DALLA PERDITA O DEL
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE O ISCRITTE
ALL'AIRE DEL COMUNE E LA TRASMETTE, AI FINI DELLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI
DI CITTADINANZA E DELL'ANNOTAZIONE NELL'ATTO DI NASCITA, ALL'UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE.
9. LA CERTIFICAZIONE DI CITTADINANZA E'
RILASCIATA, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLO STATO CIVILE ED ANAGRAFICHE, IN
ITALIA DAL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA DEGLI INTERESSATI E ALL'ESTERO
DALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE COMPETENTE PER TERRITORIO. NON POSSONO
ESSERE RILASCIATI CERTIFICATI O DOCUMENTI CHE ABBIANO PER PRESUPPOSTO
L'ESSERSI PRODOTTO UNO DEGLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE SENZA CHE SIA STATA
PREVIAMENTE ACCERTATA DALL'AUTORITA' COMPETENTE LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE
CONDIZIONI STABILITE PERCHE' TALE EFFETTO SI SIA PRODOTTO.
ART. 17.
CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE
D'APOLIDIA
1. IL MINISTERO DELL'INTERNO PUO'
CERTIFICARE LA CONDIZIONE DI APOLIDIA, SU ISTANZA DELL'INTERESSATO CORREDATA
DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) ATTO DI NASCITA;
B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RESIDENZA
IN ITALIA;
C) OGNI DOCUMENTO IDONEO A DIMOSTRARE LO
STATO DI APOLIDE.
2. E' FACOLTA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DI RICHIEDERE, A SECONDA DEI CASI, ALTRI DOCUMENTI.
ART. 18.
REGIME TRANSITORIO DELLE RINUNCE AL
RIACQUISTO
1. LE DICHIARAZIONI DI RINUNCIA AL
RIACQUISTO DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE POSSONO
ESSERE RESE ALLA COMPETENTE AUTORITA' ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO QUALORA EFFETTUATE DA COLORO I QUALI, NON
AVENDO ANCORA RIACQUISTATO LA CITTADINANZA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ART. 9, PRIMO COMMA, N. 3, DELL'ABROGATA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555,
ABBIANO MATURATO O MATURINO NEL TERMINE PREDETTO IL PERIODO DI RESIDENZA
PREVISTO DAL CITATO ART. 13, COMMA 1, LETTERA D).
ART. 19.
ABROGAZIONE DI NORME
1. E' ABROGATO IL REGIO DECRETO 2 AGOSTO
1912, N. 949, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
REGOLAMENTO
RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
(DPR 362/94).
ART. 1.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. L'ISTANZA PER L'ACQUISTO O LA
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA, DI CUI ALL'ARTICOLO 7 ED
ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, SI PRESENTA AL PREFETTO
COMPETENTE PER TERRITORIO IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA DELL'ISTANTE, OVVERO,
QUALORA NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, ALL'AUTORITA' CONSOLARE.
2. NELL'ISTANZA DEVONO ESSERE INDICATI I
PRESUPPOSTI IN BASE AI QUALI L'INTERESSATO RITIENE DI AVER TITOLO
ALL'ACQUISTO O ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA.
3. L'ISTANZA DEV'ESSERE CORREDATA DELLA
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, IN FORMA AUTENTICA:
A) ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA, O
EQUIVALENTE;
B) STATO DI FAMIGLIA;
C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
CITTADINANZA DEI GENITORI, LIMITATAMENTE ALL'IPOTESI IN CUI TRATTISI DI
ELEMENTO RILEVANTE PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA;
D) CERTIFICAZIONI DELLO STATO ESTERO, O
DEGLI STATI ESTERI, DI ORIGINE E DI RESIDENZA, RELATIVE AI PRECEDENTI PENALI
ED AI CARICHI PENALI PENDENTI;
E) CERTIFICATO PENALE DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA ITALIANA;
F) CERTIFICATO DI RESIDENZA;
G) COPIA DELL'ATTO DI MATRIMONIO O ESTRATTO
PER RIASSUNTO DEL REGISTRO DEI MATRIMONI, LIMITATAMENTE ALL'IPOTESI DI
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO.
4. AI FINI DELLA CONCESSIONE, DI CUI
ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, IL MINISTRO DELL'INTERNO
E' AUTORIZZATO AD EMANARE, CON PROPRIO DECRETO, DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L'ALLEGAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI.
ART. 2.
ISTRUTTORIA
1. L'AUTORITA' CHE HA RICEVUTO L'ISTANZA DI
CUI ALL'ARTICOLO 1 NE TRASMETTE IN OGNI CASO IMMEDIATAMENTE COPIA AL
MINISTERO DELL'INTERNO, ED ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, SALVO IL
CASO PREVISTO DAL COMMA 2, INOLTRA AL MINISTERO STESSO LA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI.
2. NEL CASO DI INCOMPLETEZZA O
IRREGOLARITA' DELLA DOMANDA O DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, ENTRO TRENTA
GIORNI L'AUTORITA' INVITA IL RICHIEDENTE AD INTEGRARLA E REGOLARIZZARLA,
DANDO LE OPPORTUNE INDICAZIONI ED I TERMINI DEL PROCEDIMENTO RESTANO
INTERROTTI FINO ALL'ADEMPIMENTO.
3. UNA VOLTA CHE L'INTERESSATO ABBIA
ADEMPIUTO A QUANTO RICHIESTO, L'AUTORITA' PROCEDE A NORMA DEL COMMA 1,
SECONDA PARTE. QUALORA L'ADEMPIMENTO RISULTI INSUFFICIENTE, O LA NUOVA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SIA A SUA VOLTA IRREGOLARE, L'AUTORITA' DICHIARA INAMMISSIBILE
L'ISTANZA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO
ED AL MINISTERO.
ART. 3.
DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
1. PER QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 4
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI
DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO E' DI SETTECENTOTRENTA GIORNI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
ART. 4.
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
1. AI FINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE
1993, N. 572, IL DECRETO DEL MINISTRO E' IMMEDIATAMENTE TRASMESSO
ALL'AUTORITA' CHE HA RICEVUTO LA DOMANDA. QUEST'ULTIMA NE CURA LA NOTIFICA
ALL'INTERESSATO, ENTRO I SUCCESSIVI QUINDICI GIORNI.
ART. 5.
DISPOSIZIONI SUL TERMINE
1. IL MINISTRO DELL'INTERNO, ENTRO QUINDICI
GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PROVVEDE ALLA
MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 2 FEBBRAIO 1993, N. 284, DI ATTUAZIONE
DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, INDICANDO I TERMINI
PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. RESTA SALVA LA FACOLTA' DEL MINISTRO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DI STABILIRE
ULTERIORI RIDUZIONI DEI TERMINI.
ART. 6.
VERIFICHE PERIODICHE
1. IL MINISTRO DELL'INTERNO VERIFICA
PERIODICAMENTE LA FUNZIONALITA', LA TRASPARENZA E LA SPEDITEZZA DEI
PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO E ADOTTA TUTTE LE MISURE
DI PROPRIA COMPETENZA PER L'ADEGUAMENTO DELLA RELATIVA DISCIPLINA AI PRINCIPI
ED ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI 7 AGOSTO 1990, N. 241, E 24 DICEMBRE 1993,
N. 537, E DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. I RISULTATI DELLE VERIFICHE SVOLTE E LE
MISURE ADOTTATE IN ESITO AD ESSE SONO ILLUSTRATE IN UN'APPOSITA RELAZIONE CHE
VIENE INVIATA, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
ART. 7.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO, PER I PROCEDIMENTI GIA' IN CORSO, INIZIANO A DECORRERE I
TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO STESSO, PURCHE' PIU' FAVOREVOLI PER
L'INTERESSATO RISPETTO A QUELLI INDICATI DALLE NORME PREVIGENTI.
ART. 8.
NORME ABROGATE
1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA
LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO ABROGATE, LIMITATAMENTE ALLE PARTI MODIFICATE
CON IL PRESENTE REGOLAMENTO, LE SEGUENTI NORME: L'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, E GLI ARTICOLI 4, 7, 14, COMMI 1, 2 E 4 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 OTTOBRE 1993, N. 572.
ART. 9.
ENTRATA IN VIGORE
1. IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE
CENTOTTANTA GIORNI DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA.