Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 03-11-1999
(Supplemento
Ordinario n. 190)
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA:
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione
del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Viste le osservazioni della
Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e
del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con
il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le
pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione,
economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
E M A N A
il seguente regolamento:
CAPO
1
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
Accertamento della condizione di reciprocità
Per le persone fisiche
straniere, i responsabili del procedimento amministrativo
che ammette lo straniero al godimento dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che
redigono gli atti che comportano l'esercizio di taluno
dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza,
richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità
al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti
dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di seguito denominato: "testo unico",
ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali
prevedono la condizione di reciprocità.
L'accertamento di cui al
comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del testo unico, nonché per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il
soggiorno.
Art. 2
Rapporti con la pubblica amministrazione
I cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 limitatamente agli
stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o
del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti.
Gli stati, fatti, e qualità
personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati, salvo che le Convenzioni internazionali
dispongano diversamente mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne
attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato
l'interessato che la produzione di atti o documenti non
veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.
Art. 3
Comunicazioni allo straniero
le comunicazioni dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e
dal presente regolamento sono effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
le comunicazioni dei
provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno,
dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono
effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando
la persona e' irreperibile, mediante notificazione
effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
Il provvedimento che
dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di
soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo
di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di
soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento
scritto e motivato, contenente l'indicazione delle
eventuali modalità di impugnazione, effettuata con
modalità tali da assicurare la riservatezza del
contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la
lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche
mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati,
nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è
possibile, in una delle lingue inglese, francese o
spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Analogamente si provvede per il diniego del visto di
ingresso o di reingresso e la sintesi del provvedimento,
può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
Nel provvedimento di
espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo
straniero è altresì informato del diritto di essere
assistito da un difensore di fiducia, con ammissione,
qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30
luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in mancanza di
difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di
ufficio designato dal Giudice tra quelli iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso
di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
Art. 4
Comunicazioni all'autorità consolare
L'informazione prevista dal
comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
l'indicazione dell'autorità
giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
le generalità
dello straniero e la sua nazionalità, nonché,
ove possibile, gli estremi del passaporto o di
altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito
alla sua identificazione;
l'indicazione delle
situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione,
con specificazione della data di accertamento
della stessa, nonché, ove sia stato emesso un
provvedimento nei confronti dello straniero, gli
estremi dello stesso;
il luogo in cui lo
straniero si trova, nel caso di provvedimento
restrittivo della libertà personale, di decesso
o di ricovero ospedaliero urgente.
La comunicazione è
effettuata per iscritto ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel
caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più
vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si
trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al
Ministero degli affari esteri che provvederà ad
interessare la rappresentanza competente.
L'obbligo di informazione
all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando
lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere
rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del
testo unico dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo
straniero di età inferiore ai quattordici anni, la
rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul
minore.
Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione
all'autorità consolare non e' comunque effettuata quando
dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero
o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione,
di opinioni politiche. di origine nazionale, di
condizioni personali o sociali.
CAPO
II
INGRESSO
E SOGGIORNO
Art. 5
Rilascio dei visti di ingresso
Il rilascio dei visti di
ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è
di competenza delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi
particolari, territorialmente competenti per il luogo di
residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di
frontiera italiani possono essere autorizzati a
rilasciare visti di ingresso o di transito, per una
durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque
giorni, per casi di assoluta necessità.
Il visto può essere
rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per
la durata occorrente in relazione ai motivi della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
La tipologia dei visti
corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun
tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni
del Ministero degli affari esteri, di concerto di
concerto con i Ministri dell'interno, del Lavoro e della
previdenza sociale, di grazia e giustizia e della,
solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in
esecuzione degli obblighi, internazionali assunti, dall'Italia.
Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme
di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché,
degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate nell'ambito della cooperazione con le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
Nella domanda per il
rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie
generalità complete e quelle degli eventuali familiari
al seguito, gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo
dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
Alla domanda deve essere
allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonché la documentazione
necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso,
quella concernente:
la finalità dei
viaggio;
l'indicazione dei
mezzi di trasporto utilizzati;
la disponibilità
dei mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del viaggio e del soggiorno, osservate le
direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del
testo unico, ovvero la documentazione inerente
alla prestazione di garanzia nei casi di cui all'articolo
23 del testo unico;
le condizioni di
alloggio.
Per i visti relativi ai
familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre
alla documentazione di cui al comma 6 anche:
quella comprovante
i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o inabilità al lavoro e di convivenza. A, tal
fine i certificati rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero sono autenticati
dall'autorità consolare italiana che attesta che
la traduzione in lingua italiana dei documenti è
conforme agli originali;
il nulla osta della
questura, utile anche ai fini dell'accertamento
della disponibilità di un alloggio a norma dell'articolo
29, comma 3, lettera a), del testo unico e dei
mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo,
comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al predetto articolo del testo unico ovvero
il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
Valutata la ricevibilità
della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche
preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90
giorni dalla richiesta.
Art. 6
Visti per ricongiungimento familiare
Per i visti relativi ai
ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi
preventivamente di nulla osta della questura, indicando
le generalità delle persone per le quali chiede il
ricongiungimento e presentando:
-
- la carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del
testo unico o idonea documentazione attestante la
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione
Europea;
- la documentazione
attestante la disponibilità del reddito di cui
all'articolo 29, comma 3 lettera b), del testo
unico;
- la documentazione
attestante la disponibilità di un alloggio, a
norma dell'articolo 29, comma 3 lettera a) del
testo unico. A tal fine l'interessato deve
produrre l'attestazione dell'ufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al
predetto articolo del testo unico ovvero il
certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
la Questura rilascia
ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante opposizione, sulla copia della domanda e degli
atti, del timbro datario e della sigla dell'addetto alla
ricezione. Verificata la sussistenza degli altri
requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90
giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla
effettiva acquisizione, dal parte dell'autorità
consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o
inabilità al lavoro e di convivenza.
Le autorità consolari,
ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero se sono
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa
domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo
comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i
presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di
ingresso, previa esibizione del passaporto e della
documentazione di viaggio.
Art. 7
Ingresso nel territorio dello Stato
L'ingresso nel territorio
dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione
dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in
attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari
previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi
internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si
osservano le istruzioni specificamente disposte.
E' fatto obbligo al
personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione
della data.
Nei casi di forza maggiore
che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi
navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi
di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori lo
sbarco degli stessi può essere autorizzato dal
comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio
o comando di polizia territorialmente competente ed agli
uffici di sanità marittima o aerea.
Nelle circostanze di cui al
comma 3 il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio
o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalità stabilite dal questore.
Le disposizioni dei commi 3
e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in
navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel
territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono
eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località
sprovviste di posto di polizia di frontiera sulla base
delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993 n.
388.
Art. 8
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
Lo straniero che lascia il
territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto
a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E'
fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione
del valico di frontiera e della data.
Per lo straniero
regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere
uscito intende farvi ritorno, il reingresso è consentito
previa esibizione al controllo di frontiera del
passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno in corso di validità.
Lo straniero il cui
documento di soggiorno è scaduto da non più di 60
giorni per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto
a munirsi di visto di reingresso rilasciato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di provenienza previa esibizione del documento scaduto.
Lo straniero privo di
documento di Soggiorno perché smarrito o sottratto è
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla
competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo
copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il
visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza
del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
Lo straniero in possesso
della carta di soggiorno rientra nel territorio dello
Stato mediante la sola esibizione della carta di
soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
Art. 9
Richiesta del permesso di soggiorno
La richiesta del permesso
di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal
testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme
al modello predisposto dal Ministero dell'interno
sottoscritta dal richiedente corredata della fotografia
dell'interessato in formato tessera, in quattro esemplari:
uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre
sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli
atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In
luogo della fotografia in più esemplari allo straniero
può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine
in dotazione all'ufficio.
Nella richiesta di cui al
comma 1 lo straniero deve indicare:
-
- le proprie
generalità complete, nonché quelle dei figli
minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione
nel permesso di soggiorno del genitore;
- il luogo dove l'interessato
dichiara di voler soggiornare;
- il motivo del
soggiorno.
Con la richiesta di cui al
comma 1 devono essere esibiti:
-
- il passaporto o
altro documento equipollente da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione
dell'anno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonché il visto di ingresso, quando
prescritto;
- la documentazione,
nei casi di soggiorno diversi da quelli per
motivi di lavoro, attestante la disponibilità
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
L'ufficio trattiene copia
della documentazione esibita e può richiedere. quando
occorre verificare la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, l'esibizione della
documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
-
- l'esigenza del
soggiorno, per il tempo richiesto,
- la disponibilità
dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati
ai motivi e alla durata del soggiorno, in
relazione alle direttive di cui all'articolo 4,
comma 3 del testo unico, rapportata al numero
delle persone a carico;
- la disponibilità
di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui
tale documentazione sia richiesta dal testo unico
o dal presente regolamento.
L'esibizione della
documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo
23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo
34 del presente regolamento, esime da ulteriori
dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di
sussistenza fino alla durata della garanzia.
La documentazione di cui ai
commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e
per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di
cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.
L'addetto alla ricezione,
esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità
dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di
cui al comma 1 munita di fotografia dell'interessato e
del timbro datato dell'ufficio e della sigla delladdetto
alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in
cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con
l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere
esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34
comma 3, del testo unico.
Art. 10
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari
Per gli stranieri in
possesso di passaporto o altro documento equipollente,
dal quale risulti la data di ingresso nel territorio
dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto,
che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda
rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7,
tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale.
Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3 del testo unico,
la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
Quando si tratta di
soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni
di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno
può essere effettuata dal capo gruppo, mediante
esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se
si tratta di passaporti collettivi, di copia dei
documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori,
nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei
mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese
d'origine può essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del
soggiorno turistico.
Nei casi di cui al comma 2,
la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno,
munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di
esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno
collettivo per i trenta giorni successivi alla data di
ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito
timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro
documento equipollente all'atto del controllo di
frontiera.
Per i soggiorni da
trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del
permesso di soggiorno può essere presentata in questura
dall'esercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituiti o le
comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale
provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato
della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di
soggiorno.
Gli stranieri che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30
giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo
6 del testo unico.
Negli alberghi, negli altri
esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei
viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue
italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle
disposizioni del testo unico e del presente regolamento
concernenti lingresso e il soggiorno degli
stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
Rilascio del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è
rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i
motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal
testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
-
- per richiesta di
asilo, per la durata della procedura occorrente e
per asilo;
- per emigrazione in
un altro Paese, per la durata delle procedure
occorrenti;
- per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, a favore
dello straniero già in possesso del permesso di
soggiorno per altri motivi, per la durata dei
procedimento di concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno è
rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI
(del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e
contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle Finanze, sono determinate le modalità di
comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione
allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione
dello stesso codice come identificativo dello straniero,
anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari.
la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico
deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di
soggiorno.
Art. 12
Rifiuto del permesso di soggiorno
Salvo che debba disporsi il
respingimento o l'espulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di
soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato,
facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che
sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi
confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo
13 del testo unico.
Con il provvedimento di cui
al comma 1, il questore concede allo straniero un termine.
non superiore a quindici giorni lavorativi, per
presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e
lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza
che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13
del testo unico.
Anche fuori dei casi di
espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto, ne avverte il console dello Stato
di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di
competenza è può dispone il rimpatrio, munendolo di
foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione
degli organismi che svolgono attività di assistenza per
stranieri o di altri organismi, anche di carattere
internazionale, specializzati nel trasferimento di
persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di
frontiera specificamente indicato e lasciare il
territorio dello Stato.
Art. 13
Rinnovo del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno
rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in
conformità di un visto uniforme previsto dalla
Convenzione di applicazione dei predetto Accordo, ovvero
rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di
turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la
durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali.
Ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9 del testo unico, la
documentazione attestante la disponibilità di un reddito
da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico
può essere accertata d'ufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato
con la richiesta di rinnovo.
La richiesta di rinnovo è
presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione,
esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità
del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta,
munito del timbro datario dell'ufficio e della propria
firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto,
con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 del testo
unico. L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta
stessa alla competente Azienda sanitaria locale è
condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio
sanitaria nazionale.
Il permesso di soggiorno
non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che
lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un
periodo continuativo di oltre sei mesi o per permessi di
soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo
continuativo superiore alla metà del periodo di validità
del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione
sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14
Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite allo straniero
anche senza conversione o rettifica del documento, per il
periodo di validità dello stesso. In particolare:
-
- il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non
stagionale consente l'esercizio di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa
vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa
in forma autonoma nonché l'esercizio di attività
lavorativa in qualità di socio lavoratore di
cooperative;
- il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l'esercizio di lavoro subordinato per il periodo
di validità dello stesso previa iscrizione nelle
liste di collocamento o se il rapporto di lavoro
è in corso. previa comunicazione del datore di
lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di
soggiorno per ricongiungimento familiare o per
ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio
del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere precedenti.
L'ufficio della pubblica
amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o
abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a) e la
Direzione provinciale dei lavoro, nei casi previsti dal
comma 1, lettera b). comunicano alla questura, per le
annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di
soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello
riportato nel documento.
Con il rinnovo è
rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività
effettivamente svolta.
Il permesso di soggiorno
per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività
lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20
ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue
settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Salvo che sia diversamente
stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni
per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi
di studio o di formazione in Italia il permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione può essere
convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno
per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a
norma dell'articolo 3 del testo unico attestati dalla
Direzione provinciale dei lavoro, previa idonea
documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione dei titolo
abilitativo o autorizzatorio ove richiesto della
documentazione concernente ogni altro adempimento
amministrativo richiesto, nonché della documentazione
comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie
occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Art. 15
Iscrizioni anagrafiche
Le iscrizioni e le
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri
previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal
regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989. n. 223, come modificato dal presente
regolamento.
Il comma 3 dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di
rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo
del permesso di soggiorno, corredata dal permesso
medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno,
il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è
effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda
anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore".
La lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla
seguente: "c) per irreperibilità accertata a
seguito delle risultanze delle operazioni del censimento
generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di
ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la
persona sia risultata irreperibile, nonché, per i
cittadini stranieri, per irreperibilità accertata,
ovvero per effetto dei mancato rinnovo della
dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso
un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
Al comma 2 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Per
le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione
è effettuata al questore.".
Le iscrizioni, le
cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura
competente per territorio entro il termine di quindici
giorni.
Al comma 2 dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989 n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque
indicate la cittadinanza e la data di scadenza del
permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta
di soggiorno.".
Con decreto del Ministro
dell'interno, sentita l'associazione nazionale dei comuni
d'Italia, l'istituto nazionale di statistica e l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la
protezione dei dati personali, sono determinate le
modalità, di comunicazione anche in via telematica, dei
dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di
anagrafe dei comuni gli archivi dei lavoratori
extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi
centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22 comma 3
e 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto
disciplina anche le modalità tecniche e il calendario
secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento
e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri già iscritti nei registri della popolazione
residente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 16
Richiesta della carta di soggiorno
Per il rilascio della carta
di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico linteressato
è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
All'atto della richiesta,
da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero
risiede questi deve indicare:
-
- le proprie
generalità complete;
- il luogo o i luoghi
in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei
cinque anni precedenti;
- il luogo di
residenza;
- le fonti di reddito,
specificandone l'ammontare.
La domanda deve essere
corredata da:
-
- copia del
passaporto o di documento equipollente o del
documento di identificazione rilasciato dalla
competente autorità italiana da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione
dell'anno e il luogo di nascita dei richiedente;
- copia della
dichiarazione dei redditi o del modello 101
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno
precedente da cui risulti un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificato del
casellario giudiziale e certificato delle
iscrizioni relative ai procedimento penali in
corso;
- fotografia della
persona interessata, in formato tessera, in
quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1;
Nel caso di richiesta
relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del
testo unico le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 del presente articolo
devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori
degli anni diciotto conviventi per i quali pure sia
richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta
la documentazione comprovante:
-
- lo stato di coniuge
o di figlio minore. A tal fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero devono essere autenticati dall'autorità
consolare italiana che attesta che la traduzione
in lingua italiana dei documenti è conforme agli
originali;
- la disponibilità
di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3
lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al predetto articolo del testo unico ovvero
il certificato di idoneità igienico - sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
- il reddito
richiesto per le finalità di cui allarticolo
29, comma 3 lettera b), del testo unico, tenuto
conto di quello dei familiari conviventi non a
carico.
Se la carta di soggiorno è
richiesta nella qualità di coniuge straniero o genitore
straniero convivente con cittadino italiano o con
cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in
Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico,
il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve
indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il
quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore
convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma
2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da
chi esercita la potestà sul minore.
Nei casi previsti dal comma
5 la domanda deve essere corredata, oltre che della
documentazione relativa al reddito familiare, anche delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di
figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
l'addetto alla ricezione,
esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta,
indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il
documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun
modo la carta di soggiorno.
Art. 17
Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
La carta di soggiorno è
rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
La carta di soggiorno è a
tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su
richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal
rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di
identificazione personale per non oltre cinque anni dalla
data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato
a richiesta dell'interessato, corredata di nuove
fotografie.
CAPO
III
ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO
Art. 18
Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione
I funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai
sensi dell'articolo 13, comma 10 del testo unico, curano
l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del
ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità
che ha adottato il provvedimento impugnato.
L'autorità che ha adottato
il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie
osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di
notifica del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19
Divieto di rientro per gli stranieri espulsi
Il divieto di rientro nel
territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione,
attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza
dello straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20
Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza
Il provvedimento con il
quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è
comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo
14 commi 3 e 4, del presente regolamento unicamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento.
Con la medesima
comunicazione lo straniero è informato del diritto di
essere assistito nel Procedimento di convalida del
decreto dì trattenimento, da un difensore di fiducia,
con ammissione, ricorrendone le condizioni al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato
altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia,
sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal
giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
All'atto dell'ingresso nel
centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà
ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
Il trattenimento non può
essere protratto oltre il tempo strettamente necessario
per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e
comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve
comunque cessare se il provvedimento del questore non è
convalidato.
Lo svolgimento della
procedura di convalida del trattenimento non può essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21
Modalità dei trattenimento
Le modalità del
trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di
colloquio all'interno del centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore
che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la
libertà di corrispondenza anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
Nell'ambito del centro sono
assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o
ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi
di socializzazione e la libertà del culto nei limiti
previsti dalla Costituzione.
Allo scopo di assicurare la
libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi
telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di
contribuzione alle spese da parte del centro.
Il trattenimento dello
straniero può avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo
14, comma 1 del testo unico o presso i luoghi di cura in
cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di
soccorso sanitario.
Nel caso in cui lo
straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal
giudice che procede, ovvero presso la competente
rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti
per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento
a mezzo della forza pubblica.
Nel caso di imminente
pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere
eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore,
può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro
per il tempo strettamente necessario, informando il
questore che ne dispone l'accompagnamento.
Oltre al personale addetto
alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e all'autorità di
pubblica sicurezza ai centri possono accedere i familiari
conviventi e il difensore delle persone trattenute o
ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi
attività di assistenza a norma dellarticolo 22
ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui è
istituito il centro.
Le disposizioni occorrenti
per la regolare convivenza all'interno del centro
comprese le misure strettamente indispensabili per
garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle
occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione
dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di
cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità
di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto,
sentito il questore, in attuazione delle disposizioni
recate nel decreto di costituzione del centro e delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno per
assicurare la rispondenza delle modalità di
trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14,
comma 2, del testo unico.
Il questore adotta ogni
altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle
per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso
del centro, nonché quelle per impedire l'indebito
allontanamento delle persone trattenute e per
ripristinare la misura nel caso che questa venga violata.
Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica
sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte
del gestore e del personale del centro che sono tenuti a
fornirla.
Art. 22
Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza
Il prefetto della provincia
in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e
assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo
21 comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo - contabile impartite dal
Ministro dell'interno anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti
pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività
di altri enti, di associazioni del volontariato e di
cooperative di solidarietà sociale.
Per le finalità di cui al
comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento,
il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree,
il trasporto e il posizionamento di strutture, anche
mobili, la predisposizione e la gestione di attività per
lassistenza, compresa quella igienico - sanitaria e
quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso
soggiorno nel centro, anche per le persone che vi
prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto
di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero
delle finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.
Il prefetto individua il
responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sull'amministrazione e gestione del
centro.
Nell'ambito del centro sono
resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento
delle attività delle autorità consolari. Le autorità
di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile
collaborazione all'autorità consolare al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti necessari con spese a carico del
bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
Attività di prima assistenza e soccorso
Le attività di accoglienza,
assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico
sanitarie, connesse al soccorso dello straniero
possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di
cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario
all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione
dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di
specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
Gli interventi di cui al
comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle
disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del
decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995 n. 563.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
Servizi di accoglienza alla frontiera
I servizi di accoglienza
previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo unico sono
istituti presso i valichi di frontiera nei quale è stato
registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di
richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale,
nell'ambito delle risorse Finanziarie definite con il
documento programmatico di cui all'articolo 3 dei testo
unico e dalla legge di bilancio.
Le modalità per l'espletamento
dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con
organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidarietà sociale e di
informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono
definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro per la solidarietà sociale.
Nei casi di urgente
necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui
al presente articolo non sono sufficienti o non sono
attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per
l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituti a
norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
Programmi di assistenza ed integrazione sociale
I programmi di assistenza
ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo
unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti
privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella
misura del settanta per cento, a valere sulle risorse
assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai
sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella
misura dei trenta per cento a valere sulle risorse
relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è
disposto dal Ministro per le pari opportunità previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale
di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni
interessati o dai soggetti privati convenzionati con
questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, nonché le
strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate.
Presso la Presidenza dei
Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione
interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del
testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per
le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno
e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi
supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed
esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità,
d'intesa con gli altri Ministri interessati.
La Commissione svolge i
compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle,
risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo.
In particolare provvede a:
-
- esprimere il parere
sulle richieste di iscrizione nell'apposita
sezione del registro di cui all'articolo 52,
comma 1 lettera c);
- esprimere i pareri
e le proposte sui progetti di convenzione dei
comuni e degli enti locali con i soggetti privati
che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo
26.
- Selezionare i
programmi di assistenza e di integrazione sociale
da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma
1, sulla base dei criteri e delle modalità
stabiliti con decreto del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia;
- verificare lo stato
di attuazione dei programmi e la loro efficacia.
A tal fine gli enti locali interessati devono far
pervenire alla Commissione ogni sei mesi una
relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo
26, comma 4, lettera c).
Art. 26.
Convenzioni con soggetti privati
I soggetti privati che
intendono svolgere attività di assistenza ed
integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo
18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita
sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del
medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e
seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita
convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di
riferimento.
L'ente locale stipula la
convenzione con uno o più soggetti privati di cui al
comma 1 dopo aver verificato:
-
- l'iscrizione nella
apposita sezione del registro di cui all'articolo
42, comma 2 del testo unico.
- la rispondenza del
programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale, che il soggetto intende
realizzare, ai criteri ed alle modalità
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25
comma 3 lettera c), tenuto conto dei servizi
direttamente assicurati dall'ente locale;
- la sussistenza dei
requisiti professionali, organizzativi e
logistici occorrenti per la realizzazione dei
programmi.
L'ente locale dispone
verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia
del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
I soggetti privati
convenzionati con gli enti locali che attuano programmi
di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
-
- comunicare al
sindaco del luogo in cui operano l'inizio del
programma;
- effettuare tutte le
operazioni di carattere amministrativo, anche per
conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo
18, comma 3, del testo unico, qualora
impossibilitati, per la richiesta del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e ogni altro adempimento volto alla
effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi
stranieri.
- presentare all'ente
locale convenzionato un rapporto semestrale sullo
stato di attuazione del programma e sugli
obiettivi intermedi raggiunti;
- rispettare le norme
in materia di protezione dei dati personali nonché
di riservatezza e sicurezza degli stranieri
assistiti, anche dopo la conclusione del
programma;
- comunicare senza
ritardo al sindaco e al questore che ha
rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale
interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma.
Art. 27
Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale
Quando ricorrono le
circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale è effettuata:
-
- dai servizi sociali
degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed
altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo
52, comma 1 lettera c), convenzionati con l'ente
locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero;
- dal procuratore
della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di
violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso dei quale lo straniero
abbia reso dichiarazioni.
Ricevuta la proposta di cui
al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, il questore provvede al
rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5,
del testo unico. acquisiti:
-
- il parere del
procuratore della Repubblica quando ricorrono le
circostanze dì cui al comma 1, lettera b) ed il
procuratore abbia omesso di formulare la proposta
o questa non dia indicazioni circa la gravità ed
attualità del pericolo;
- il programma di
assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della
Commissione interministeriale di cui all'articolo
25;
- l'adesione dello
straniero al medesimo programma, previa
avvertenza delle conseguenze previste dal testo
unico in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello
stesso;
- l'accettazione
degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il
programma deve essere realizzato.
Quando la proposta è
effettuata a norma dei comma 1 lettera a), il questore
valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla
base degli elementi in essa contenuti.
Art. 28
Permessi di soggiorno per gli stranieri
per i quali
sono vietati l'espulsione o il respingimento
Quando la legge dispone il
divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso
di soggiorno:
-
- per minore età,
salvo l'iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di, soggiorno del
genitore o dell'affidatario stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta
di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i
provvedimenti di competenza;
- per motivi
familiari, nei confronti degli stranieri che si
trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo
19, comma 2, lettera c) del testo unico;
- per cure mediche,
per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle
donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo,19.
comma 2, lettera d) del testo unico.
- per motivi
umanitari, negli altri casi, salvo che possa
disporsi l'allontanamento verso uno Stato che
provvede ad accordare una protezione analoga
contro le persecuzioni di cui all'articolo 19,
comma 1 del testo unico.
CAPO
V
DISCIPLINA
DEL LAVORO
Art. 29
Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
Oltre a quanto
espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi
internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico,
i decreti che definiscono le quote massime di ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo.
Per le finalità di cui al
presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti
informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori
stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
(Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti).
Art. 30
Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato
L'autorizzazione al lavoro
dello straniero residente all'estero è rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo
in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a
richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e
quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo 29.
la richiesta di cui al
comma 1 deve contenere:
-
- le complete
generalità del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, della sua denominazione e sede,
ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le
complete generalità del datore di lavoro
committente;
- le complete
generalità del lavoratore straniero o dei
lavoratori stranieri che si intende assumere;
- l'impegno di
assicurare allo straniero il trattamento
retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi
vigenti e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria o comunque applicabili;
- la sede dell'impresa
e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività inerente al
rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle
modalità di alloggio.
Alla richiesta di cui al
comma 1 devono essere allegati:
-
- il certificato di
iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio,
industria e Artigianato, munito della dicitura di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che
il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività
d'impresa;
- copia del contratto
di lavoro stipulato con lo straniero residente
all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo
rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- copia della
documentazione prodotta dal datore di lavoro ai
fini fiscali, attestante la sua capacità
economica.
l'autorizzazione al lavoro
è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo
22, comma 3, del testo unico e della congruità del
numero delle richieste presentate, per il medesimo
periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla
sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa o
del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche
in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di
cui al comma 2 lettera c).
Art. 31
Nulla osta della questura e visto d'ingresso
L'autorizzazione al lavoro,
unitamente a copia della domanda e della documentazione
di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere
presentata alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
Il nulla osta provvisorio
è apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni
dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei
confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso
e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non
sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi
ostativi di cui al comma 3.
Il nulla osta può essere
rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o
titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri
casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo
di amministrazione della società, risultino denunciati
per uno dei reati previsti dal testo unico ovvero per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato
o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
L'autorizzazione di cui all'articolo
30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo
è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo
straniero interessato ed è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui
all'articolo 22 comma 5, del testo unico.
Il visto di ingresso è
rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo
5.
Art. 32
Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Le liste di lavoratori
stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5,
del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno
solare, distintamente per lavoratori a tempo
indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione
delle domande di iscrizione.
Ciascuna lista consta di un
elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che
gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere,
su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, adottato di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno,
contenente:
-
- Paese d'origine;
- numero progressivo
di presentazione della domanda;
- complete generalità;
- tipo del rapporto
di Lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato, a tempo indeterminato;
- capacità
professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di
lavoratori, qualifica o mansione;
- conoscenza della
lingua italiana, ovvero di una delle lingue
francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
- eventuali
propensioni lavorative o precedenti esperienze di
lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
- l'eventuale diritto
di priorità per i lavoratori stagionali che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo
24, comma 4, del testo unico, attestate dalla
esibizione del passaporto o altro documento
equivalente, da cui risulti la data di partenza
dall'Italia al termine del precedente soggiorno
per lavoro stagionale.
I dati di cui al comma 2,
nell'ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi
senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per essere inseriti nell'Anagrafe annuale
informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del testo
unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i
problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
L'interessato, iscritto
nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha
facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, la propria posizione nella lista.
Art. 33
Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
I dati di cui all'articolo
32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei
datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta,
tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla
completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con
le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Le richieste di
autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli
articoli 30 e 31 del presente regolamento.
Nel caso in cui il datore
di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa,
per le richieste numeriche si procede nell'ordine di
priorità di iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.
Art. 34
Prestazione di garanzia
Sono ammessi a prestare la
garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di
durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano
una capacità economica adeguata alla prestazione della
garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non
sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31,
comma 3.
La garanzia può essere
prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno
e deve riguardare:
-
- l'assicurazione
obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
- la disponibilità
di un alloggio idoneo;
- la prestazione di
mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo
unico;
- il pagamento delle
spese di rimpatrio.
La garanzia relativa alle
prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è
prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il
cui titolo deve depositarsi presso la questura competente
all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma
1, del testo unico. Il titolo è restituito:
-
- immediatamente se l'autorizzazione
non è concessa;
- a seguito della
comunicazione della rappresentanza diplomatica o
consolare che il visto di ingresso non è stato
concesso;
- a seguito del
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, a norma dell'articolo 36.
la prestazione relativa all'alloggio
può essere attestata mediante specifico impegno di chi
ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni
richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
Sono altresì ammesse a
prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo
unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti
e le associazioni del volontariato operanti nel settore
delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
-
- sussistono le
condizioni patrimoniali e organizzative previste
dall'articolo 52 e seguenti;
- nei confronti dei
legali rappresentanti e dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, ovvero
dei soci, se si tratta di società in nome
collettivo, non sussistono le condizioni negative
di cui al l'articolo 31, comma 3;
- la prestazione di
garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti.
Le regioni, gli enti locali,
comprese le comunità montane, e i loro consorzi o
associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo
23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie,
patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a
norma dei rispettivi ordinamenti.
Nei casi di cui al comma 5,
la domanda di autorizzazione all'ingresso è corredata di
copia autentica della deliberazione concernente la
prestazione della garanzia e della documentazione
attestante la disponibilità delle risorse occorrenti,
tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di
cui al comma 6, è sufficiente la copia autentica della
deliberazione.
Art. 35
Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro
La garanzia di cui all'articolo
34, unitamente a copia della documentazione ivi
prescritta, deve essere presentata alla questura
competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede
il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali è
richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo
23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione
nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di
regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di
priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui all'articolo
23, comma 4, del testo unico.
L'autorizzazione all'ingresso
è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della
garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e
quantitativi della specifica quota, previa verifica che
non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero,
motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di
chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni
previsti dall'articolo 34. Copia dell'autorizzazione è
trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
Per le finalità di cui al
comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta
le misure occorrenti, anche attraverso specifici
trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere
effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
L'autorizzazione di cui al
comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da
questi presentata alla rappresentanza diplomatica
consolare competente per il rilascio del visto di
ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23, comma
1, del testo unico.
Nell'ambito della
disponibilità delle quote, le rappresentanze
diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati
nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e
con le modalità stabilite dai decreti di cui all'articolo
3, comma 4, dello stesso testo unico.
Il visto di ingresso è
rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo
5 del presente regolamento.
Art. 36
Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato
del lavoro
Lo straniero che fa
ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a
richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel
mercato del lavoro, nel termine previsto dall'articolo 5,
comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato
l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere,
tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa
sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo
la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura.
Il permesso di soggiorno
per l'inserimento nel mercato dei lavoro, della durata di
un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della
Direzione provinciale dei lavoro competente, della
avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
Lo straniero iscritto nelle
liste di collocamento a norma del presente articolo,
assunto con la prevista comunicazione alla Direzione
provinciale dei lavoro, può richiedere alla questura
competente per territorio il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 5,
comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di
soggiorno è:
-
- di due anni, salvo
i rinnovi. se si tratta di contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
- pari alla durata
del contratto di lavoro, e comunque non inferiore
a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro
stagionale o a tempo determinato.
Allo scadere del termine di
cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di
soggiorno di cui al comma 3.
Art. 37
Iscrizione nelle liste di collocamento
del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido
Quando il lavoratore
straniero perde il posto di lavoro ai sensi della
normativa in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne
comunicazione alla competente Direzione provinciale del
lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per
consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza
economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale
provvede altresì all'iscrizione dello straniero nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno.
Alle medesime condizioni e
con le eccezioni di cui al comma 1, quando il
licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore
per il licenziamento individuale, ovvero in caso di
dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione
entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale
del Lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo
che per il lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno.
Quando, a norma delle
disposizioni del testo unico e del presente articolo, il
lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di
soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo,
previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un
anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e
4.
Nel caso di straniero
regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato, che sia
dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di
cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 38
Accesso al lavoro stagionale
Le autorizzazioni al lavoro
stagionale, con validità minima di venti giorni e
massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro
quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste
di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure
definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel
rispetto del diritto di precedenza in favore dei
lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del
testo unico.
Ai Fini dell'autorizzazione,
i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso
datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste
cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione
nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si
trovano nelle stesse condizioni.
Per le attività stagionali,
le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per
conto dei loro associati.
La autorizzazione al lavoro
stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto
dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo
24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su
richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno
di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a
richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito
del periodo massimo previsto.
Ai fini della verifica
della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto
dai contratti collettivi nazionali di categoria, le
Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo
unico, eventualmente stipulate.
L'autorizzazione al lavoro
stagionale deve essere corredata del nulla osta della
questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31.
I lavoratori stranieri che
hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenze del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale, i quali sono
autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo
di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo
29, possono richiedere alla questura il rilascio del
permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo
9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è
rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo.
Art. 39
Disposizioni relative al lavoro autonomo
Lo straniero che intende
svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il
possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione
in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di
una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo è tenuto a richiedere alla competente
autorità amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dei titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri
e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per
le attività che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia provvedono al
riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità
professionali rilasciati da Stati esteri.
La dichiarazione è
rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e
i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del
titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva
presenza dello straniero in Italia, in possesso dei
prescritto permesso di soggiorno.
Anche per le attività che
non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il luogo in cui l'attività
lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il
competente Ordine professionale, l'attestazione dei
parametri di riferimento, riguardanti la disponibilità
delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
La dichiarazione di cui al
comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate,
anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio
ai fini dell'ingresso.
Il nulla osta provvisorio
è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2
entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non
sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato o
al suo procuratore.
La dichiarazione, l'attestazione,
ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente
per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede
a norma dell'articolo 26, comma 5, dei testo unico,
previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base
della normativa e della documentazione fatta pervenire al
Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e
dalla competente Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Oltre a quanto previsto
dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia,
in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da
quello che consente l'esercizio di attività lavorativa,
può chiedere alla questura competente per il luogo in
cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del
permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla
documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e fino a quando
non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve
essere prodotta l'attestazione della Direzione
provinciale dei lavoro che la richiesta rientra nell'ambito
delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a
norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
Art. 40
Casi particolari di ingresso per lavoro
L'autorizzazione al lavoro
per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del
testo unico quando, richiesta, è rilasciata con l'osservanza
delle modalità previste dall'articolo 30, commi 2 e 3,
del presente regolamento e delle ulteriori modalità
previste dal presente articolo. L'autorizzazione al
lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico.
Salvo diversa disposizione
di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro
determinati, l'autorizzazione non può essere concessa
per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro
a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga,
se prevista, non può superare lo stesso termine. La
validità dell'autorizzazione deve essere espressamente
indicata nel provvedimento.
Salvo quanto previsto dai
commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2
dell'articolo 27 del testo unico, l'autorizzazione al
lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni
provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e
della richiesta dei permesso di soggiorno, l'autorizzazione
al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal
rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.
Fatti salvi, per gli
stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f),
del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti
dall'articolo 5, comma 3 lettera c), del medesimo testo
unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per
gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati
per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se
questa non è richiesta, per il tempo strettamente
corrispondente alle documentate necessità.
Per i lavoratori di cui all'articolo
27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione
al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale
altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima
della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto
degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato
e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994.
n. 747.
Per il personale di cui all'articolo
27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione
è subordinata alla richiesta dell'Università o dell'istituto
di istruzione universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l'espletamento
delle relative attività.
Per il personale di cui all'articolo
27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta
deve essere presentata o direttamente dall'interessato
corredandola del contratto relativo alla prestazione
professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di
lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore
subordinato.
Per i lavoratori di cui all'articolo
27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere
acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione
non può essere rilasciata a favore dei collaboratori
familiari di cittadini stranieri.
Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l'autorizzazione
al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del
periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro,
che non può superare il biennio. Durante tale periodo di
addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le
prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di
tirocinio.
Per i lavoratori cui all'articolo
27, comma 1, lettera g), del testo unico, l'autorizzazione
al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e
può riguardare soltanto prestazioni qualificate di
lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico,
componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della
Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società
straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco
su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge
5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non
è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi
visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con
procedure semplificate definite con le istruzioni di cui
all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle
acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In
caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore
per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme
le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di
transito.
Nell'ambito di quanto
previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo
unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione
europea possono prevedere l'impiego in Italia, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri
operanti in Italia, di gruppi di lavoratori per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione
di servizi per un tempo non superiore a due anni, al
termine del quale i lavoratori stranieri hanno l'obbligo
di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione
al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla
durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione
dell'opera o alla prestazione del servizio.
Per i lavoratori dello
spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m),
n),e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è
rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei
lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di
Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo
spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei
mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il
medesimo datore di lavoro.
Per gli sportivi stranieri
di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla
dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, sulla richiesta della società
destinataria delle prestazioni sportive, osservate le
disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Per i lavoratori di cui all'articolo
27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede
in Italia, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.
Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l'autorizzazione
al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico,
degli accordi internazionali in vigore, per un periodo
non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli
accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla
pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può
avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri
che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro,
nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta
del datore di lavoro, per un periodo complessivo non
superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo
stesso datore di lavoro.
L'autorizzazione al lavoro
per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la
dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui
allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche
quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
L'autorizzazione al lavoro,
il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al
presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti
relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono
essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso
rapporto di lavoro, i permessi di soggiorno rilasciati a
norma del presente articolo non possono essere convertiti,
salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.
Art. 41
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
Gli uffici della pubblica
amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro
autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che
procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento,
sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito
presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale,
per le annotazioni di competenze i casi in cui il
permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo
14 del presente regolamento, per un motivo diverso da
quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
predetto Archivio è effettuata, in via informatica o
telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti
di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo
unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale
Lo straniero in possesso
del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo
34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto,
unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli
assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora
in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui
territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel
cui territorio ha effettiva dimora, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è
altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino
italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di
collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono
assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
In mancanza di iscrizione
anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando
il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico.
L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata
dei permesso di soggiorno.
Per il lavoratore straniero
stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la
durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del
comune indicato ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
L'iscrizione cessa in caso
di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che
l'interessato esibisca la documentazione comprovante la
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il
permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa
altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati
alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato
esibisca la documentazione comprovante la pendenza del
ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione
parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1.
L'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del
testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che
non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività
ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a
carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo
34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta
neppure per gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per affari.
Fuori dai casi di cui all'articolo
34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione
contro il rischio di malattia, infortunio e maternità
prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo
unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al
successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio
o collocati "alla pari", lo straniero che abbia
richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a
tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al
Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto.
Art. 43
Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale
Ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni
sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo
35, comma 1, del, testo unico. Gli stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative
tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
Ai cittadini stranieri
presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque
assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati
accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo
35, comma 3, del testo unico.
La prescrizione e la
registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono
effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3,
del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla
STP
(Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP,
dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria
pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo
attribuito al momento dei rilascio. Il codice,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica
l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo
35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere
utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche e private
accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su
ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini
italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
Gli oneri per le
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3,
del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse
economiche sufficienti, comprese le quote di
partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono
a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le
prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni
sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda
ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero,
se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo
procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere
attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente
sanitario erogante.
La comunicazione al
Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4,
è effettuata in forma anonima, mediante il codice
regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione
della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della
somma di cui si chiede il rimborso.
Salvo quanto previsto in
attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure
di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di
prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di
profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario
nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
Sono fatte salve le
disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o
accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o
multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso. l'U.S.L.
chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per
le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal
Ministero della sanità in attuazione dei predetti
accordi.
Le regioni individuano le
modalità più opportune per garantire che le cure
essenziali e continuative previste dall'articolo 35,
comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito
delle strutture della medicina dei territorio o nei
presidi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di
volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44
Ingresso e soggiorno per cure mediche
Il cittadino straniero che
intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri,
cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo
permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura,
allegando la seguente documentazione:
-
- dichiarazione della
struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data
di inizio e la durata presumibile della stessa,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela
dei dati personali.
- attestazione dell'avvenuto
deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni
richieste, il deposito cauzionale, in lire
italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà
corrispondere al 30% del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste e dovrà
essere versato alla struttura prescelta.
- documentazione
comprovante la disponibilità in Italia di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento
delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di
rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore.
Con l'autorizzazione di cui
all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite
le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei
casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da
effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45
Iscrizione scolastica
I minori stranieri presenti
sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in
ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo
scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione
dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine
e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i
minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di
documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con
riserva.
L'iscrizione con riserva
non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei
corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identità
dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato
con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico
vengono iscritti alla classe corrispondente all'età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione
ad una classe diversa, tenendo conto:
-
- dell'ordinamento
degli studi del Paese di provenienza dell'alunno,
che può determinare l'iscrizione ad una classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all'età anagrafica.
- dell'accertamento
di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno.
- del corso di studi
eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza.
- del titolo di
studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Il collegio dei docenti
formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata
evitando comunque la costituzione di classi in cui
risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
Il collegio dei docenti
definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento, allo scopo possono essere,
adottati specifici interventi individualizzati o per
gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della
conoscenza e della pratica della lingua italiana può
essere realizzata altresì mediante l'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana sulla base di
specifici progetti, anche nell'ambito delle attività
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta
formativa.
Il collegio dei docenti
formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità
per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli
alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese
con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale
dell'opera di mediatori culturali qualificati.
Allo scopo di realizzare l'istruzione
o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di
circolo e di istituto promuovono intese con le
associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche
consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di
cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e
accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative
di educazione interculturale; azioni a tutela della
cultura e della lingua di origine e lo studio delle
lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
Per le finalità di cui all'articolo
38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche
organizzano iniziative di educazione interculturale e
provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati
all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi
di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio
finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo;
di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di
qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore;
di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte
le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalità previste dalle disposizioni in vigore.
Il Ministro della pubblica
istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale
ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per
attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di
favorire la loro migliore integrazione nella comunità
locale.
Art. 46
Accesso degli stranieri alle università
In armonia con gli
orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla
base di criteri predeterminati e in applicazione della
regolamentazione sugli accessi all'istruzione
universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera
culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi
gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi
terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi,
per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali
e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di
accordi fra università italiane e università dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di
studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi,
dal ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese
di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero
programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla
verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
Sulla base dei dati forniti
dalle università al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1,
è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39
del testo unico e con successivo provvedimento sono
definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il
rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza
dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche
le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo
34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le
amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del
comma 5.
Le università italiane
istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni
formative, con enti locali e con le regioni, corsi di
lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri
provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio,
rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché
gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del
testo unico, i quali non siano in possesso di una
certificazione attestante una adeguata conoscenza della
lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un
attestato di frequenza.
I visti e i permessi di
soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una
verifica di profitto e negli anni successivi almeno due
verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore,
debitamente documentati, il permesso di soggiorno può
essere rinnovato anche allo studente che abbia superato
una sola verifica di profitto, fermo restando il numero
complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque,
rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso
di studio, il permesso di soggiorno può essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di
specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata
complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
Gli studenti stranieri
accedono, a parità di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto
allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
compresi gli interventi non destinati alla generalità
degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore
ed i servizi abitativi, in conformità con le
disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4
della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione
economica e patrimoniale degli studenti stranieri è
valutata secondo le modalità e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con apposita documentazione
rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai
sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie
generali per l'attribuzione dei predetti benefici le
regioni e le università possono riservare, comunque, una
percentuale di posti a, favore degli studenti stranieri.
Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al
servizio di ristorazione agli studenti stranieri in
condizioni opportunamente documentate, di particolare
disagio economico.
Per le finalità di cui al
comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla
validità locale, ai fini dell'accesso agli studi
universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri,
fornendo contestualmente informazioni sulla scala di
valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa
riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di
studio. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli
affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio
riportato sul titolo straniero con la valutazione
adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
Abilitazione all'esercizio della professione
Specifici visti d'ingresso
e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle
documentate necessità, possono essere rilasciati agli
stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea
presso una università italiana, per l'espletamento degli
esami di abilitazione all'esercizio professionale.
Il superamento degli esami
di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre
condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione
negli albi professionali, indipendentemente dal possesso
della cittadinanza italiana, salvo che questa sia
richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato
regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di
priorità rispetto ad altri cittadini.
Art. 48
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
La competenza per il
riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici
ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque
livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle
università e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in
conformità ai rispettivi ordinamenti. fatti salvi gli
accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali.
Le istituzioni di cui al
comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento
entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le
autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie,
il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30
giorni successivi, degli atti supplementari.
Contro il provvedimento di
rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di
cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun
provvedimento, il richiedente può presentare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro
il termine previsto per quest'ultimo, può presentare
istanza al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti
giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università
a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia
nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto,
ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti,
dell'invito al riesame da parte del Ministero o della
pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Il riconoscimento dei
titoli di studio per finalità diverse da quelle previste
al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n.
297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai
pubblici impieghi.
Art. 49
Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
I cittadini stranieri.
regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito
delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4,
del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione
europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini
dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti.
Per le procedure di
riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992
n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura, la composizione e la durata della formazione
professionale conseguita.
Ove ricorrano le condizioni
previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione
delle misure compensative, il Ministro competente, cui è
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa consistente nel superamento di una
prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite
le modalità di svolgimento della predetta prova nonché
i contenuti della formazione e le sedi presso le quali,
la stessa deve essere acquisita.
Le disposizioni dei commi 2
e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di
titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio
di professioni regolate da specifiche direttive della
Unione europea.
Art. 50
Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni
sanitarie
Presso il Ministero della
sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti
le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale.
Per l'iscrizione e la
cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per
quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I
del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950,
n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro della sanità
pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma
1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto
il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di
una professione sanitaria.
L'iscrizione negli albi
professionali e quella negli elenchi speciali di cui al
comma 1 sono disposte previo accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità.
All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli
ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità,
con oneri a carico degli interessati.
I presidi e le istituzioni
sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero
della sanità il nominativo dello straniero assunto, e
comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo
professionale abilitante posseduto, entro tre giorni
dalla data di assunzione o di utilizzazione.
(Comma non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti).
Con le procedure di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità
provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi
e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei
titoli accademici, di studio e di formazione
professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio
di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un
Paese non appartenente all'Unione europea.
La dichiarazione di
equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai
corrispondenti esami di diploma, di laurea o di
abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami
di profitto, sono disposte previo accertamento del
rispetto delle quote previste per ciascuna professione
dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine
deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero
della sanità; il parere negativo non consente l'iscrizione
agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea.
Art. 51
Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti.
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI
SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono
attività a favore degli immigrati
Presso la Presidenza dei
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il registro delle associazioni,
degli enti e degli altri organismi privati che svolgono
le attività a favore degli stranieri immigrati previste
dal testo unico, il registro è diviso in tre sezioni:
-
- nella prima sezione
sono iscritti associazioni enti e altri organismi
privati che svolgono attività per favorire l'integrazione
sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42
del testo unico.
- nella seconda sono
iscritti associazioni ed enti che possono essere
ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli
stranieri per il loro inserimento nel mercato del
lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico.
- nella terza sezione
sono iscritti associazioni, enti ed altri
organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e protezione sociale
degli stranieri di cui all'art. 18 del testo
unico.
L'iscrizione al registro di
cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per
accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli
enti locali o con le amministrazioni statali, al
contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui
all'articolo 45 del testo unico.
Non possono essere iscritti
nel registro le associazioni, enti o altri organismi
privati il cui rappresentante legale o uno o più
componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una
misura di prevenzione o a procedimenti penali, per uno
dei reati previsti dal testo unico o risultino essere
stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati,
ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei
delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato
o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni
caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53
Condizioni per l'iscrizione nel Registro
Possono iscriversi nella
sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera a), gli organismi privati, gli enti e le
associazioni che svolgono attività per l'integrazione di
cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che
abbiano i seguenti requisiti:
-
- forma giuridica
compatibile con i fini sociali e di solidarietà
desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto
in cui devono essere espressamente previsti l'assenza
di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento
interno, l'elettività delle cariche associative,
i criteri di ammissione degli aderenti, i loro
obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono
richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
- obbligo di
formazione del bilancio o del rendiconto dal
quale devono risultare i beni, i contributi o le
donazioni, nonché le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti;
- sede legale in
Italia e possibilità di operatività in Italia
ed eventualmente all'estero qualunque sia la
forma giuridica assunta;
- esperienza almeno
biennale nel settore dell'integrazione degli
stranieri e dell'educazione interculturale della
valorizzazione delle diverse espressioni
culturali, ricreative, sociali, religiose ed
artistiche, della formazione, dell'assistenza e
dell'accoglienza degli stranieri.
I soggetti di cui al comma
1, si iscrivono al registro su richiesta dei
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
-
- copia dell'atto
costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti;
- dettagliata
relazione sull'attività svolta negli ultimi due
anni;
- copia del bilancio
o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attività;
- eventuale
iscrizione all'albo regionale delle associazioni
del volontariato;
- ogni altra
documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel
settore dell'integrazione degli stranieri;
- dichiarazione
redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti
disposizioni concernente l'assenza, nei confronti
del legale rappresentante, e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di
controllo dell'ente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
Ai fini di cui all'articolo
23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli
enti e le associazioni di volontariato operanti nel
settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché
dei seguenti ulteriori requisiti:
-
- disponibilità di
strutture alloggiative idonee, al fine di
ospitare il cittadino straniero per il quale
viene prestata garanzia;
- patrimonio e
disponibilità economica risultante dalla
documentazione contabile e fiscale dell'ente o
dell'associazione, adeguata ad assicurare il
sostentamento e l'assistenza sanitaria dello
straniero per la durata del permesso di soggiorno
e l'eventuale rimpatrio.
Gli enti e le associazioni
di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art.
23 comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove
intendono ospitare il cittadino straniero e le relative
caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a
norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente
regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare
la disponibilità economica adeguata per il sostentamento
dello straniero, non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di
ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno
di essi. Il decreto di cui all'articolo 54, comma 1,
indica il numero massimo di garanzie annuali che possono
essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti
al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e
della disponibilità di alloggio.
Nell'ambito del registro di
cui alle articolo 52, comma 1, lettera e), possono
iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18,
comma 3, del testo unico. Nella fase di prima
applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli
organismi privati che, indipendentemente dalla natura
giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza
sociale e di prestazione dei servizi in materia di
violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza
e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in
condizione di sfruttamento, con particolare riferimento
al lavoro minorile.
Ai Fini dell'iscrizione, i
soggetti di cui al comma 5 presentino un curriculum
attestante le precedenti esperienze e una dichiarazione
dalla quale risultino:
-
- la disponibilità,
a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle
aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza
sociale, che assicurino prestazioni con carattere
di continuità, ancorché volontarie.
- la disponibilità,
a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative
adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del
programma di assistenza e di integrazione sociale,
con la specificazione delle caratteristiche
tipologiche e della ricettività.
- i rapporti
instaurati con enti locali, regioni o altre
istituzioni.
- la descrizione del
programma di assistenza e integrazione sociale
che intendano svolgere, articolato in differenti
programmi personalizzati. Il programma indica
finalità, metodologia di intervento, misure
specifica di tutela fisica e psicologica, tempi
costi e risorse umane impiegate, prevede le
modalità di prestazione di assistenza sanitaria
e psicologica e le attività di formazione
finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e
comunque alla formazione professionale in
relazione a specifici sbocchi lavorativi.
- l'adozione di
procedure per la tutela dei dati personali, ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche
relativi ai soggetti ospitati nelle strutture
alloggiative.
- l'assenza, nei
confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli ordini di amministrazione e
di controllo dell'ente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione
anche organismi privati che non abbiano svolto
precedentemente attività di assistenza nei campi
indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di
partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella
sezione dei registro di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera c). Tali organismi devono presentare una
dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti
indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum
di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
Iscrizione nel Registro
L'iscrizione degli
organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro
per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita
la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2,
limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo
52, comma 1, lettera c).
L'iscrizione o il
provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato
entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione
è da ritenersi avvenuta.
La Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui
all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi
privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una
relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento
sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione
dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
La Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può
effettuare controlli o richiedere la trasmissione di
documentazione. La rilevazione di comportamenti non
compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma
1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere
dalla data di comunicazione all'interessato.
L'elenco degli organismi
privati e delle associazioni e degli enti iscritte al
registro è comunicato annualmente alle regioni e alle
province autonome.
Art. 55
Funzionamento della Consulta per i problemi degli
stranieri
immigrati e delle loro famiglie
La Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui
all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso
decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai
sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo
unico.
Il Presidente della
Consulta può invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di
cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
I componenti della Consulta
rimangono in carica per tre anni.
La Consulta è convocata
almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio
presso il Dipartimento per gli affari sociali, che,
assicura il supporto tecnico-organizzativo.
La Consulta acquisisce le
osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati ai fini della predisposizione del
Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo
unico, in relazione alle condizioni degli immigrati,
inoltre, esamina le problematiche relative alla loro
integrazione a livello economico, sociale e culturale;
verifica lo stato di applicazione della legge
evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello
territoriale, elabora proposte e suggerimenti per una
migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e
per la tutela dei diritti fondamentali, assicura la
diffusione delle informazioni relative alla realizzazione
di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione
a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in
vigore in materia di dati personali.
Con il decreto di cui al
comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del Lavoro, può essere nominato il Vice
presidente della Consulta e sono stabilite le modalità
di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo
di cui all'articolo 56.
Art. 56
Organismo nazionale di coordinamento
L'Organismo nazionale di
coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo
unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione
di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli
territoriali per l'immigrazione, con i centri di
osservazione, informazione e di assistenza legale contro
le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e
religiose, con le istituzioni e gli altri organismi
impegnati nelle politiche di immigrazione a livello
locale al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo
dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei
cittadini stranieri, la loro rappresentanza e
partecipazione alla vita pubblica.
La composizione dell'Organismo
nazionale di cui al comma 1 è stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il
Ministro per la solidarietà sociale.
L'Organismo nazionale si
avvale di una segreteria composta da funzionari dei C.N.E.L.
e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione
I Consigli territoriali per
l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo
unico, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale,
sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità
del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento
di detti Consigli. Essi sono cosi composti:
-
- dai rappresentanti
dei competenti uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato;
- dal Presidente
della provincia;
- da un
rappresentante della regione;
- dal sindaco del
comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché
dal sindaco o da un suo delegato, dei comuni
della provincia di volta in volta interessati;
- dal Presidente
della camera di commercio, industria. artigianato
e agricoltura o da un suo delegato;
- da almeno due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro;
- da almeno due
rappresentanti delle associazioni più
rappresentative degli stranieri extracomunitari
operanti nel territorio;
- da almeno due
rappresentanti degli enti e delle associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati.
Possono essere invitati a
partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti
delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o
altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in
trattazione.
I Consigli territoriali per
l'immigrazione operano per la necessaria integrazione
delle rispettive attività, in collegamento con le
Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del
testo unico, eventualmente costituite con legge regionale.
Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di
monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al
fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli
immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi,
il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo
42, comma 4, del testo unico.
Nell'adozione del decreto
di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente
dei Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione
dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli
eventuali organi costituiti, con analoghe finalità,
presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il
raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
Fondo nazionale per le politiche migratorie
Il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. e dall'articolo 1 comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i
finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo
unico, in base alle seguenti quote percentuali:
-
- una quota pari all'80%
dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata
ad interventi annuali e pluriennali attivati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e Bolzano, nonché dagli enti locali, per
straordinarie esigenze di integrazione sociale
determinazione dall'afflusso di immigrati;
- una quota pari al
20% dei Finanziamenti è destinata ad interventi
di carattere statale comprese le spese relative
agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46
del testo unico.
Le somme stanziate dall'articolo
18 del testo unico per interventi di protezione sociale
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere
successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della
predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1
lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del
1998.
Le regioni possono
impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai
sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di
programmi interregionali di formazione e di scambio di
esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli
immigrati.
Le risorse attribuite alle
regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono
quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi
ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione.
A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico
dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del
totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle
regioni possono altresì essere utilizzate come quota
nazionale di cofinanziamento per laccesso ai fondi
comunitari.
Il decreto di ripartizione
di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
-
- della presenza
degli immigrati sul territorio;
- della composizione
demografica della popolazione immigrata e dei
rapporto tra immigrati e popolazione locale;
- delle situazioni di
particolare disagio nelle aree urbane e della
condizione socio - economica delle aree di
riferimento.
Per la realizzazione della
base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo
modalità concordate e nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui
cittadini stranieri, contenute nei propri archivi
automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno
dei genitori.
Il decreto di cui al comma
1 tiene altresì conto della priorità di intervento e
delle linee guida indicate nel documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del testo unico.
I programmi annuali e
pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attività volte a:
-
- favorire il
riconoscimento e l'esercizio, in condizione di
parità con i cittadini italiani, dei diritti
fondamentali delle persone immigrate;
- promuovere l'integrazione
degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
all'abitazione, ai servizi sociali, alle
istituzioni scolastiche;
- prevenire e
rimuovere ogni forma di discriminazione basata
sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica o religiosa;
- tutelare l'identità
culturale, religiosa e linguistica degli
stranieri;
- consentire un
positivo reinserimento nel Paese d'origine.
Il Ministro per la
solidarietà sociale predispone, con proprio decreto.
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello
uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio
- economici e degli altri parametri necessari ai fini
della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari
sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e dell'articolo
60, comma 2, e per la presentazione della relazione
annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5 e dell'articolo
60, comma 4.
Art. 59
Attività delle regioni e delle province autonome
Entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla
base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate,
comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza dei Consiglio dei Ministri i programmi annuali
pluriennali, comunque della durata massima di tre anni,
che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per
l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é
condizione essenziale per la erogazione dei finanziamento
annuale.
Per favorire l'elaborazione
dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione
con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza
Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la
predisposizione dei programmi regionali.
I programmi regionali
indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai
comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi
sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali
prevedono accordi di programma con gli enti locali che
indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da
realizzare e le modalità e i tempi di realizzazione, i
costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei
propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro
di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di
erogazione del Finanziamento, presentano una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di
attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla
loro efficacia, sul loro impatto Sociale, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le
condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello
stato di attuazione degli interventi deve essere
specificato anche il grado di avanzamento dei programmi
in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
passivi desunti dai rispettivi bilanci.
Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei
termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che
intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data
di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto
all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate,
il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del
Finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle
regioni e alle province autonome.
L'obbligo di comunicazione
dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione
nel registro di cui al comma 4 e le quote di
cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo
58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione
degli stanziamenti previsti per gli esercizi Finanziari
successivi a quello di entrata in vigore dei presente
regolamento.
Art. 60
Attività delle Amministrazioni statali
Gli interventi realizzati
dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi
dell'articolo 58. comma 1 lettera b), secondo le priorità
indicate dal documento programmatico di cui all'articolo
3, comma 1, del testo unico.
Il Ministro per la
solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni
statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali
entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di
ripartizione dei Fondo.
Le amministrazioni statali
predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle
associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
Le amministrazioni statali,
entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento,
presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia,
sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61
Disposizione transitoria
La condizione dell'iscrizione
al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta
per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti
per gli esercizi finanziari degli anni successivi a
quello di entrata in vigore dei presente regolamento.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31
agosto 1999
Atti di Governo, registro n.
117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell'art. 29, del
comma 6 dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi della deliberazione
della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre
1999.