Decreto Legislativo
25 luglio 1998, n. 286
"Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
1998 - Supplemento Ordinario n. 139
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6
marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di
un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere
riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6
marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le
disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le
disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le
disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24
luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione
dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica,
salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica
ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli, e salvo il disposto
dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza
diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve
intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono
fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali
più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa
delle regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore
di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico
non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme
vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del
presente testo unico, di seguito denominato regolamento di
attuazione, e' emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del
regolamento di cui al comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico
o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa e' accertata secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle
loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero e' riconosciuta parità
di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo
straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in
una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non
sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita
nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese
di cui e' cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di
tutela dei minori di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui
confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per
le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o
limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio
italiano e' comunque tenuto all'osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
(Politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico.
Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le
azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con
le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di
carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle
diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente,
sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo
20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale,
e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote e'
disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai
sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno,
si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,
in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle
disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di
cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui
al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di
cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato
anche in mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e'
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di
origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile
che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso
ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o
reingresso e' adottato con provvedimento scritto e motivato che
deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai
fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi
assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a
confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata
del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri
indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3,
comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere
consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a
90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia
ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da
accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio
dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi,
salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che
debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al
rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione.
Art. 5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si
trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attività previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento
di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case
di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno e'
quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso
e' tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia
in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e'
rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,
quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti
da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con
le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e'
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora
la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di
dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno,
in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui e'
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico.
Art. 6
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso
a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo
5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero
comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e'
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire
ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della
identità personale dello straniero, questi può essere
sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente
testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede
agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità
di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi
militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in località che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo
della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche
dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora
dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da'
comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli
stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio
domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per
stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo
5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n.
773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da
alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze
ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e'
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide,
gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che
lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui
la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo
per il quale la comunicazione e' dovuta.
Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n.
773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo
diplomatico e consolare.
Art. 9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per
se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di
soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere
richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o
genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di
uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata
sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto
il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice
di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore
dispone la revoca, se e' stata emessa sentenza di condanna, anche
non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non
debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro
il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la
revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni
del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo
il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta
di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta
solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle
misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art. 10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli
stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i
requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel
territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento
alla frontiera e' altresì disposto dal questore nei confronti
degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico
soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4
o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo
e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e
quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo
politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente
articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi
per il potenziamento e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione
delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva
competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti
in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano
sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e'
data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle
direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle
province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e
della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti
delle altre province interessate, sentiti i questori e i
dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità
marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento
degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti
dal presente testo unico. A tale fine, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono
previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.
Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e'
commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei
casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti,
la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della
multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato
favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il
fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione
da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, e'
sempre consentito l'arresto in flagranza ed e' disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di
linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi
casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione
di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre
e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità
amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia
finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province
di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale,
quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere
utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito
dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti
in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati
previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in
attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità
giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2,
3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito
di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche
a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze
di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza Pubblica".
Art. 13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto
quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo
10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e'
scaduto da più di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso
con decreto motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta
salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso
di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto
della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se
tale misura non e' applicata o e' cessata, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero
espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo
sia privo di valido documento attestante la sua identità e
nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di
frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2,
lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni
altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da
lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il
termine e' di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato.
9. Il ricorso e' presentato al pretore del
luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di
espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta
la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore
competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può
essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove
necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato
ai sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, e' punito con l'arresto
da due mesi a sei mesi ed e' nuovamente espulso con
accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per
un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul
ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di
motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello
Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non
si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14,
comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del
presente articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997
e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso
dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro
con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo
2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il
centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo,
convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine,
la convalida può essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta
del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un
massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena e' possibile, dandone comunicazione
senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di
proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza
pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche
collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni
con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento
di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione
di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e
altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti
per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice
penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che
sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di
condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice
penale ne' le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,
del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione e' eseguita dal questore
anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4.
Art. 17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al
solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e'
rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'imputato o del difensore.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti
di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali
degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore,
anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il
parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale
e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al
comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti
la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati
nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma
di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono
stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e
per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione
sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a
norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto
di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e
lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il
permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno
per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione
di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo
e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo
che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o
con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per
rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi
non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.
9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma
13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato
per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli
Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso
e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese
possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per
lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di
provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio
di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del
rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere
procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni di
lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto
delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre
prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di
cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo'
predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi
di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici
e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche
per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede
forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori
stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio
organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo
e' valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in
Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve
presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui
il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di
autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea
documentazione indicante le modalità della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi,
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21,
previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro
allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio
periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni
rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle
relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote
riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato
deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del
rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23,
ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione
al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura
competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con tutte le altre
Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà
sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì
esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio copia del contratto
di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed
i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni può essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai
fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei
milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla
vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in
Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da
convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
Art. 23
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso
di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del
lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta
nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui
autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio
del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere
effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei
costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata
del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito
delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti
di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per
lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa
iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di
cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre
anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno
e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può
prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco
degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta
garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso
al lavoro e' ammessa secondo le modalità indicate nel
regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il
numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in
un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i
visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero
e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità
di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i
requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
Art. 24
(Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere
effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può
avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi,
o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo,
ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire
il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non
inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure
per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e'
punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art. 25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata
dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno
per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a
versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed
in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi
ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo
45.
3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità
degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e
2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il
settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera
a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero,
nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato e' fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in
caso di successivo ingresso.
Art. 26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori
stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un'attività non
occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a
condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato
dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda
esercitare in Italia una attività industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali
o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività
che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione
in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che
dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo
straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione
europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea
sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da
fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più
favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o
consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal
presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero
eventualmente competente in relazione all'attività che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività
cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo
deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di
cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale
di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in
Italia di società italiane o di società di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di
ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero,
da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con
cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero
e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni
culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società sportive
italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa
quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla
pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente
testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello
spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata,
salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il
lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono
cambiare settore di attività ne' la qualifica di assunzione. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che
prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1
contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato
dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 28
(Diritto all'unita' familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e'
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per
studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad
applicarsi le disposizioni el decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita'
familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse
del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176.
Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il
suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si
considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio
nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito
dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di
ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata
non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che
ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito
di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino
italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile
attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale
che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso
dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, e' presentata alla questura del luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della
domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5.
Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di
rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari e' rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio
minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto
cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso
di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale
secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione
a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del
familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile
insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di
soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa
ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo
anno di eta', il permesso di soggiorno può essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività
di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi
familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato
può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e'
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con
questi convivente e regolarmente soggiornante e' iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che
risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta
di soggiorno dello straniero al quale e' affidato e segue la
condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude
il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno
di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero
una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età
e delle condizioni di salute del minore che si trova nel
territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza
del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione
e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo
unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero,
il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal
tribunale per i minorenni.
Art. 32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo
straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni
di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per
accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo
23.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di
soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono
definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti
dei minori stranieri in conformità alle previsioni della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176, e sono stabilite le regole e le modalità per l'ingresso
ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri,
limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano
in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane,
nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento
delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al
Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua
validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì
ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione
al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla
nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante,
non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e'
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con
un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio
sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione
al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo
percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e
all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti
a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale,
a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal
decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati
al comma 4, lettere a) e b) non e' valido per i familiari a
carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio
sanitario nazionale e' iscritto nella azienda sanitaria locale
del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai
cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di
tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in
particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità
di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29
luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con
i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono
erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di
risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da
parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico
del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale,
con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli
interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure
mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere
uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che
indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto
deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del
costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può
anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi
abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con
rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche e' altresì
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le
aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico
al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure
mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico ed e' rinnovabile finche' durano le necessita'
terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di profilassi internazionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37
(Attività professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente
riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,
e' consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di
entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione
agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire
presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono
usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione,
salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di
attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a
decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito
delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e'
garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale
con i cittadini italiani.
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 36
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio e'
garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento
della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le
differenze linguistiche e culturali come valore da porre a
fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al
comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni
locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza
e con le organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di
una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti
locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi
nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto
per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli
emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di
formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento
dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio
di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di
specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
Art. 39
(Accesso ai corsi delle università)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio
e' assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e
nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono
iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo l della legge
19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti
comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di
una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite
intese con gli atenei stranieri per la mobilita' studentesca,
nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di
garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di
studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo,
in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste
dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente
articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle
disponibilità comunicate dalle università, e' disciplinato
annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero
di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni
di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad
ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o
cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che
siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente
alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati
a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove
possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia
e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono
le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono
alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove
possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il
tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati,
predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali,
dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero
da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una
sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario
in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni,
province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati,
per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno
quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi
familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi
possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione,
per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio
all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei
contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla
base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano
iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per
agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione.
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno
o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse
quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o
da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei
Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella
Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella società italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese
di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la
raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli
stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che
hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse
dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con
la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee
alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e' istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un
organismo nazionale di coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la
circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente
testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle
osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con
i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3, in numero non inferiore a sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle provincie
italiane (UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta
e' nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a),
b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di
cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui
ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei
supplenti e' gratuita, con esclusione del rimborso delle
eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore
della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita'
che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-
assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo
15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza
ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una
determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico,
ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia.
Art. 44
(Azione civile contro la discriminazione)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo',
su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria
del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento
o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede
con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti davanti a se entro un termine non
superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non
superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e'
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di
procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il
giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di
provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione
delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo
2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il
ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del
presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire,
sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in
essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai
sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e' immediatamente
comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio,
incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del
presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale
per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui
agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali
o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti
dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in lire 12.500
milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati
al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto
del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le
modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la
verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva
e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità.
I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n.
40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95
per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per
l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le predette
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la
Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di
predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di
riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di
formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche
nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e
gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un
numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione e' scelto tra i
professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette
ed e' collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate
a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati l'organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei
quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei
propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento
annuale previsto per il funzionamento della commissione dal
decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la Commissione può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la
commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le
diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore
dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico
sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del
regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione
della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico,
valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500
milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
(Disposizioni finali)
(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle
disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo
unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione
personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il
collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione
del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque
nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.