DECRETO LEGISLATIVO
13
aprile 1999, n. 113
Disposizioni
correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo
1998, n. 40.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione; Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di
uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive
che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi
della medesima legge o per assicurarne la migliore attuazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n 400; Visto il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, adottato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 febbraio 1999; Acquisito il parere delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la
solidarieta' sociale, degli affari esteri e dell'interno, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e
di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, e' inserito
il seguente: "6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per
tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche
migratorie.".
Art. 2.
1. All'articolo 12 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 e' sostituito dal
seguente: " 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'
obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.".
2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e
3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis.
I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione
o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non
possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.".
Art. 3.
1. All'articolo 13 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9 e' sostituito dal
seguente:
" 9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento
impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di
cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 13 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
"Art. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei
procedimenti in camera di consiglio).
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente
proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con
decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria,
all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare
in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente
delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel
procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta. 4. La decisione non e' reclamabile, ma e'
impugnabile per Cassazione.".
Art. 5.
1. All'articolo 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
" 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i
compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei
diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176.
In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a
sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito
delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti
di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo."
2. All'articolo 33 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
"2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero
non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato
dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei
confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali.".
Art. 6.
1. All'articolo 42, comma 4,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
" a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative
nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;".
2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:
"dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "degli
stranieri".
3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:
"sette" e' sostituita con la seguente: "otto"
e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le
seguenti: "di grazia e giustizia,".
4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
" f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI)
e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".
5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
"gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.".
Art. 7.
1. All'articolo 46, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole "del
Dipartimento per gli affari sociali" sono inserite le
seguenti:
"e del Dipartimento per le pari opportunita" e dopo le
parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti:
"di grazia e giustizia,".
Art. 8.
1. All'articolo 49 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la rubrica e' sostituita
dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie".
2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello
Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal
decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento
programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano
presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso
di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi
al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3,
comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste.
In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo
unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita'
di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia'
in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa
con il Dipartimento della pubblica sicurezza.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino,
Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
"referendum" popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, 1'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero):
"2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per
realizzare pienamente i principi della presente legge o per
assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalita'
saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente
legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione
giuridica dello straniero".
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
18 agosto 1998.
Nota all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legisaltivo 25 luglio
1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse),
come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 3 (Politiche migratorie).
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza
Statocitta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'
integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non
governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione,
anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale
nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e
delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti
con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico
di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'art. 20. I visti
di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per
lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote e'
disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai
sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a
quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di consigli territoriali per l'immigrazione, in
cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico
nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul
fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e'
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la
data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in
mancanza del parere".
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle
premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o
di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro
a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni
straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del
presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero
di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente
teso unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello
straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del
presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e
con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato,
nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri
in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da
uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana
inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle
direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle
acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate.
ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere
utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito
dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione
o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non
possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnicooperativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti'
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
Si riporta il testo dell' art.
100, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria procedente
per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro
deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini
della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme
del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario".
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle
premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa).
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'art.
10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e'
scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2
della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi una misura detentiva ai sensi dell'art. 391, comma 5,
del codice di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o
e' cessata, il questore puo' adottare la misura di cui all'art.
14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato
con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2,
lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze
obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione
del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2,lettera
a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante
la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi, tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione
e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puo'
adottare la misura di cui all'art. 14. comma 1, qualora il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione
del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1,
dell'art 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non
sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine e' di
trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento
impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di
cui al comma 1 dell'art. 14, provvede il pretore competente per
la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato
di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento: in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto
anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da
un interprete. 11. Contro il decreto di espulsione emanato ai
sensi del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;
in caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a
sei mesi ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo
regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai
commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un
periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere
giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
puo' adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998".
Si riporta il testo degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I
provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di
consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno
forma di decreto motivato salvo che la legge disponga altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di
consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice
puo' assumere informazioni".
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al
tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti
pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado
si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello, che
pronuncia anche essa in camera di consiglio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola
parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu'
parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli
del tribunale pronunciati in sede di reclamo".
"Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il pubblico
ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre
reclamo contro i decreti del giudice tutelare e quelli del
tribunale per i quali e' necessario il suo parere".
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli
articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi
sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il
decreto abbia efficacia immediata".
"Art. 742 (Revocabilita' dei provvedimenti). - I decreti
possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di
convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a
tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non
regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di
famiglia o di stato delle persone".
Nota all'art. 4.
Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 si veda nelle note all'art. 3; e per l'argomento si veda
nelle note alle premesse.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle
premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri).
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alleprevisioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a
sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito
delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti
di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal
comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei
confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo".
La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a
New York il 26 novembre 1989".
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 42, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle
note alle premesse), come modificato dal presente decreto
legislativo:
"4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti
e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e
del collegamento con i consigli territoriali di cui all'art. 3,
comma 6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo
di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che
svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione
in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle
associazioni piu' rappresentantive operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro; d)
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non
inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle
finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle
pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI),
e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL);
gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci".
Il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per la
materia ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonome
locali".
Nota all'art. 7:
L'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), prevede l'istituzione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali di una commissioine per le politiche di
integrazione che ha il compito di predisporre annualmente per il
Governo, anche ai fini di riferire in Parlamento, un rapporto
sullo stato di attuazione delle politiche di integrazione degli
immigrati, formulare proposte d'interventi di adeguamento di tali
politiche, nonche' fornire consulenza al Governo in materia d'immigrazione,
scambi interculturali e misure contro il razzismo. Se ne riporta
il comma 3, come modificato dal presente decreto legislativo:
"3. La commissione e' composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e
giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita',
della pubblica istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi
sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro per la solidarieta' sociale. Il presidente
della commissione e' scelto tra i professori universitari di
ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione
di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della
commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Statocitta' ed autonomie
locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole
questioni oggetto di esame".
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note alle
premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie).
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6
marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede a
dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in
via telematica dei dati di identificazione personale nonche'
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le
questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'art.
3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'art.
3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le
modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi
indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per
motivi di lavoro di cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati
secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano
le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'art. 48 e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi
segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento
della pubblica sicurezza".
Per l'argomento della legge 6
marzo 1998, n. 40, si veda nelle note alle premesse.