Dipartimento
della Pubblica sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale
N.300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV
Roma, 9 aprile 2001
OGGETTO: Minori
stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai
sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.
Di seguito alla nota
N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre scorso, con la quale sono state
date indicazioni in ordine al rilascio del permesso di soggiorno di cui
all'oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni anche alla luce di
intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
gli Affari Sociali.
Lo status di minore
non accompagnato comporta prioritariamente l'accertamento della identità del
soggetto in questione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche -
consolari del paese di origine del minore (art.5, comma 3, del DPCM 9 dicembre
1999, n. 535).
Qualora, sulla base
delle informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione di minore non
accompagnato, le SS.LL rilasceranno un permesso di soggiorno per minore - età
secondo le indicazioni già fornite nella richiamata nota - segnalando il caso
al Comitato per i Minori Stranieri.
Il predetto
Organismo, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la nomina di un tutore
provvisorio ai sensi degli artt. 343 e ss. del Codice Civile, provvederà, entro
sessanta giorni:
a) a verificare se si
tratta realmente di minore non accompagnato (art.2, comma 2, lettera e) del DPCM
535/99);
b) ad avviare le
indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio assistito (art.2, comma
2, lettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver sentito il Tribunale per i
Minorenni circa eventuali provvedimenti giurisdizionali a carico del minore,
tali da impedirne il rimpatrio.
Nel caso in cui le
indagini per il rintraccio dei familiari risultassero positive, il minore sarà
rimpatriato e riaffidato alla famiglia ovvero, qualora non fossero stati
rintracciati parenti, alle autorità del Paese d'origine.
Nell'ipotesi in cui
il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una
permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente
al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso,
tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai
sensi dell'art.2 della legge 184/83, informando il Giudice Tutelare e la
Questura competenti.
In tali circostanze
le SS.LL., potranno procedere alla modifica, a richiesta dei Servizi Sociali
territoriali, del permesso di soggiorno per "minore età" in uno per
affidamento previa esibizione del provvedimento di convalida della competente
autorità giudiziaria.
A tale proposito, si
rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai
sensi della legge 184/83, consente al minore non accompagnato L'accesso allo
studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla
normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo,
altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di
soggiorno per motivo di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo (art.32 del D.L.vo 286/98).
Nel confidare nella
puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si resta in attesa di un
cortese cenno di assicurazione, significando che la disciplina di cui sopra è
applicabile anche ai casi di minori già presenti sul territorio.