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Dipartimento della Pubblica sicurezza 
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale

 

N.300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV

Roma, 9 aprile 2001

 

OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.

Di seguito alla nota N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre scorso, con la quale sono state date indicazioni in ordine al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni anche alla luce di intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali.

Lo status di minore non accompagnato comporta prioritariamente l'accertamento della identità del soggetto in questione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche - consolari del paese di origine del minore (art.5, comma 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535).

Qualora, sulla base delle informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione di minore non accompagnato, le SS.LL rilasceranno un permesso di soggiorno per minore - età secondo le indicazioni già fornite nella richiamata nota - segnalando il caso al Comitato per i Minori Stranieri.

Il predetto Organismo, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la nomina di un tutore provvisorio ai sensi degli artt. 343 e ss. del Codice Civile, provvederà, entro sessanta giorni:

a) a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato (art.2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99);

b) ad avviare le indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio assistito (art.2, comma 2, lettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver sentito il Tribunale per i Minorenni circa eventuali provvedimenti giurisdizionali a carico del minore, tali da impedirne il rimpatrio.

Nel caso in cui le indagini per il rintraccio dei familiari risultassero positive, il minore sarà rimpatriato e riaffidato alla famiglia ovvero, qualora non fossero stati rintracciati parenti, alle autorità del Paese d'origine.

Nell'ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2 della legge 184/83, informando il Giudice Tutelare e la Questura competenti.

In tali circostanze le SS.LL., potranno procedere alla modifica, a richiesta dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per "minore età" in uno per affidamento previa esibizione del provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria.

A tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore non accompagnato L'accesso allo studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per motivo di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo (art.32 del D.L.vo 286/98).

Nel confidare nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la disciplina di cui sopra è applicabile anche ai casi di minori già presenti sul territorio.

 

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