Dipartimento
dell Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale
N.300/C/2001/355/P/12.214.9/1^DIV.
Roma, 04 aprile 2001
OGGETTO: Carta di
soggiorno per cittadini extracomunitari ex art.9 D.L.vo 286/98.
Di seguito alla
circolare n.300/C/2000/5794/A/12.214.9/1^Div. del 23.10.2000 e ad integrazione
delle disposizioni ivi impartite in merito all'individuazione dei soggetti
stranieri abilitati ad ottenere la carta di soggiorno per cittadini
extracomunitari, di cui all ' art. 9 del D.L.vo 286/98, si forniscono i seguenti
ulteriori elementi di valutazione.
1. Possibilità di
rilascio della carta di soggiorno agli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo determinato.
Il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, interessato in ordine alla natura giuridica
del rapporto di lavoro in questione, ha accertato che il contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, regolato dall'art.2 comma 2 della legge 18
aprile 1962, n.230, come modificato dall'art.12 della legge 24 gennaio 1997,
n.196, non. può essere considerato un contratto che presuppone un numero
indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse
alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili a priori.
Ciò non toglie che
tali rapporti di lavoro possano proseguire anche oltre la naturale scadenza, nel
qual caso, ricorrendo precise condizioni la cui verifica è demandata alle
competenti Direzioni provinciali del lavoro, i termini dei relativi contratti si
intendono modificati a tempo indeterminato.
Di conseguenza,
essendo il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
frutto dell'instaurazione di tale rapporto lavorativo, nonché, da quanto
illustrato, titolo che non implica fin dal suo rilascio la possibilità di
ottenerne un numero indeterminato di rinnovi, si ritiene, secondo il parere reso
dal Ministero del Lavoro, che la carta di' soggiorno per cittadini
extracomunitari non possa essere rilasciata agli stranieri muniti di tale
permesso di soggiorno.
2. Rilascio della
carta di soggiorno prima della scadenza del permesso di soggiorno in corso di
validità.
L 'articolo 9 del
D.L.vo 286/98 prevede che lo straniero, regolarmente soggiornante in Italia da
almeno 5 anni, possa richiedere, sussistendone le condizioni, la carta di
soggiorno con validità a tempo indeterminato. Il requisito di cui si tratta,
pertanto, è individuato dal decorso del termine indicato e non è condizionato
dalla data di scadenza del permesso di soggiorno in atto posseduto. In altre
parole, maturato il periodo di regolare soggiorno nel nostro Paese e sussistenti
le altre condizioni, il cittadino extracomunitario potrà avanzare istanza volta
ad ottenere il rilascio della carta .di soggiorno senza dover attendere la
scadenza del proprio permesso di soggiorno.
3. Richiedente
titolare di permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di
rinnovi.
Fatte salve le
disposizioni impartite con la circolare citata dal 23.10.2000, si deve osservare
che la norma, nel prevedere tra i requisiti il possesso di un permesso di
soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi ed una regolare
permanenza in Italia almeno quinquennale, lega concettualmente le due
condizioni. Ciò porta a sostenere che, nel computo del periodo di pregresso
soggiorno regolare sul territorio nazionale (almeno 5 anni), deve essere
considerato esclusivamente il termine a partire dal quale lo straniero è stato
detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso teoricamente
rinnovabile un numero indeterminato di volte.
4. Richiesta della
carta di soggiorno in favore dei familiari e sussistenza del requisito del
regolare soggiorno di almeno 5 anni. I requisiti necessari allo straniero ai
fini dell'ottenimento della carta di soggiorno per se, per il coniuge ed i figli
minori sono quelli indicati nell'art.9, comma 1, del D.L.vo 286/98 e riguardano
la sfera giuridica del richiedente e non già dei suoi familiari, nei confronti
dei quali deve essere verificata esclusivamente l'esistenza del rapporto di
parentela e la mancanza delle condizioni ostative di cui al comma 3 del medesimo
art.9.
Le modalità di
applicazione del citato art.9, nel caso di richiesta avanzata in favore dei
familiari, sono invece indicate nell'art,16, comma 4, del D.P.R.394/99, che
prevede una serie di indicazioni fornite dall'istante anche sul conto dei
medesimi, ma che saranno omesse qualora riguardino aspetti che non possono
trovare riscontro nella realtà. Esemplificando, nell'istanza non dovrà essere
indicato il reddito (inesistente) del figlio minore, ne il luogo o i luoghi dove
il minore stesso o il coniuge hanno soggiornato in Italia negli ultimi 5 anni,
nel caso in cui il loro ingresso nel territorio , nazionale sia stato più
recente.
5. Disponibilità
alloggiattiva in capo al richiedente la carta di soggiorno anche in favore dei
familiari.
L'articolo 16, comma
4, del D.P.R. 394/99 prevede l'esibizione della certificazione a dimostrazione
dell'idoneità alloggiattiva, secondo i criteri stabiliti dall'art;29, comma 3
lettera a) del D.L.vo 286/98, soltanto nel caso in cui la richiesta sia stata
presentata anche in favore dei familiari indicati nell'art,9, comma 1 D.L.vo
citato.
Pertanto, si può
sostenere che qualora l'istanza volta ad ottenere la carta di soggiorno sia
stata avanzata dallo straniero esclusivamente per se, non possa essere richiesta
l'esibizione di detta documentazione, in quanto requisito non previsto dalla
norma.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa