ASSISTENZA
SANITARIA CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: D.Lgs.25 luglio
1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni
in materia di assistenza sanitaria
Con circolare del 22
aprile 1998 prot.DPS.X-40/98-1010 (pubblicata sulla G.U. n.117 del 22 maggio
1998) sono state emanate le direttive per l'applicazione della legge 6 marzo
l998 n.40 (pubblicata nel Supplemento Ordinario n.40/L alla Gazzetta Ufficiale
n.59 del 12 marzo 1998), entrata in vigore a decorrere dal 27 marzo 1998,
limitatamente a quelle di immediata ed urgente attuazione, in attesa di poter
completare le stesse direttive una volta emanato il Regolamento di attuazione
previsto dall'art.1 - comma 6 - della stessa legge.
In via preliminare,
devesi far presente che, in attuazione dell'articolo 47 - comma 1 - della
suddetta legge 40/1998, è stato emanato con il decreto legislativo 25 luglio
1998 n.286 (S.O. n.139/L alla G.U. del 18.8.1998 n.191) il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, nel quale sono state riunite e coordinate le norme
della stessa legge 40/98 con le disposizioni, in quanto compatibili, contenute
nel T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno
1921 n.733, nella legge 30 dicembre 1986 n.943 e nell'art.3 comma 13 della legge
8 agosto 1985 n.335.
Con decreto legislativo
13 aprile 1999 n.113 (G.U. del 27.4.99 n.97) sono state emanate disposizioni
correttive al sopraindicato T.U. 286/98, a norma dell'art.47 - comma 2 - della
legge 40/98, che, per quanto di interesse e competenza, hanno modificato gli
articoli 33 e 49 del suddetto T.U.
In attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1 - comma 6 - del T.U. è stato emanato infine, con DPR
31 agosto 1999 n. 394 (S.O. n.190/L alla G.U. de1 3 novembre 1999 n.258), il
Regolamento di attuazione di cui sopra si è detto.
Nelle materie di
competenza legislativa delle Regioni le disposizioni del T.U. costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre, per
le materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome le disposizioni stesse hanno un valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
In proposito si precisa
che l'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59 prevede, al comma 3, che
rimangono nella competenza dell'Amministrazione statale le funzioni ed i compiti
riguardanti l'immigrazione, i rifugiati e l'asilo politico oltre che i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli Accordi internazionali. Il
successivo D.Lgs.31 marzo 1998 n.112 (S.O. n.96/L alla G.U. n.116 del 21 maggio
1998) ha individuato in particolare nel Titolo IV - Capo I (Tutela della
salute), tutte le funzioni amministrative che rimangono nell'ambito della
competenza del Ministero della Sanità.
Devesi in primo luogo
rilevare, come precisato chiaramente nell'articolo 1 - comma 1 - del suddetto
D.Lgs.286/1998, che le disposizioni della legge si applicano ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, che vengono indicati
nella stessa legge con il termine di stranieri.
Ai sensi del successivo -
comma 2 - le stesse disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea se non in quanto si tratti di
norme più favorevoli.
L'art.1 - comma 3 - del
T.U. ribadisce, in linea generale, che deve essere fatto riferimento agli
istituti giuridici previsti dallo stesso T.U. per tutte le persone di
cittadinanza diversa da quella italiana anche se tali istituti sono disciplinati
da altre disposizioni di legge, fatte salve le disposizioni più favorevoli
interne comunitarie ed internazionali, vigenti sul territorio nazionale.
Il suddetto T.U., nel
Titolo V- Capo I - (Art. 34, 35 e 36), ha provveduto a dare una nuova disciplina
alla materia riguardante l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
soggiornanti sul territorio nazionale, identificando tre distinte categorie di
beneficiari:
I. stranieri iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale;
II. stranieri non
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
III. stranieri che
entrano in Italia per motivo di cura.
I - STRANIERI ISCRITTI AL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
A) Iscrizione
obbligatoria
B) Iscrizione volontaria
A) Iscrizione
obbligatoria
L'art.34 del T.U. ed il
relativo art.42 del Regolamento di attuazione affermano l'obbligo e le modalità
dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dei seguenti soggetti:
a) stranieri regolarmente
soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) strani eri
regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di
soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa
adozione, per affidamento per acquisto della cittadinanza.
Nell'art.34 del T.U.
vengono affermati due fondamentali principi ai finì dell'iscrizione
obbligatoria al SSN dei cittadini stranieri extracomunitari.
Nel punto a) viene
affermato il principio che lo svolgimento di un'attività lavorativa o
l'iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del
lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero
regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno
sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo (v. ad es. art.18 - comma
5 - e art.30 - comma 2 - del T.U.) o il motivo del permesso di soggiorno non
preveda l'iscrizione obbligatoria. E' da precisare che, a differenza di quanto
previsto dalla legislazione precedente, con la quale si provvedeva ad
individuare specifiche figure di lavoratori tenuti all'assicurazione
obbligatoria, con la presente legge l'espressione "lavoro autonomo"
deve essere definita per esclusione, nel senso che tutti coloro che svolgono
un'attività lavorativa, che non rientri nell'ambito del lavoro subordinato,
rientrano nella figura del lavoratore autonomo in quanto soggetto tenuto alla
dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali in vigore.
Nel punto b) sono,
invece, specificamente indicati, quali destinatari dell'assicurazione
obbligatoria, tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni che
disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso
stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:
1) lavoro subordinato: il
riferimento è al Titolo III "Disciplina del lavoro" del T.U.;
2) lavoro autonomo: il
riferimento è al Titolo III art.26 e 27 del T.U.;
3) motivi familiari:
disciplinato nel Titolo IV dagli art.28, 29, 30,31, 32 e 33 del T.U. In
proposito si deve rilevare che tale permesso e rilasciato ai sensi dell'art.30 -
comma 1 - punti a) - b) - c) - d), allo straniero che ha ottenuto il visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare;
4) asilo politico: il
riferimento e agli articoli del T.U. 2, 10 - comma 4 - e 19 -comma 1, all'art.1
del D.L. 30 dicembre 1989 n.416 convertito nella legge 28 febbraio n. 39, alle
Convenzioni di Ginevra del 28/7/51 sui rifugiati politici (ratificata con Legge
24/7/54 n.722 in G.U. 27/8/54 n.196), e di New York del 28/9/54 sugli apolidi
(ratificata con Legge 1/2/62 n.306 in G.U. 7/6/62 n.142) al Protocollo di New
York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990
sempre sui rifugiati;
5) asilo umanitario: il
riferimento e agli articoli del T.U. 18 comma 1- (soggiorno per motivi di
protezione sociale), 19 - comma 2 lettere a) e d) (divieto di espulsione e di
respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di
puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20 comma 1-(misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali) e 40 - comma 1 -(stranieri ospitati in
centri di accoglienza qualora non abbiano altro titolo all'assicurazione
obbligatoria od all'erogazione di prestazioni sanitarie);
6) richiesta di asilo: il
riferimento e all'art.1 del D.L. 30 dicembre 1989 n.416 convertito nella legge
28 febbraio 1990 n.39; l'iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno
presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa
fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all'emanazione del
provvedimento, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento
di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante
esibizione della ricevuta di presentazione dell'istanza alle autorità' di
polizia;
7) attesa adozione e
affidamento: il riferimento e agli articoli 29, 31 e 33 - comma _ - del T.U. e
all'art.2 della legge 4 maggio 1983 n. 184;
8) acquisto di
cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di
cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che
sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento, ai Sensi
della legge 5.2. 1992 n.21( G.U. 15.12.92 n.38 ) e del regolamento di esecuzione
emanato con DPR 12.10.93 n.572 (G.U. 4.1.94 n.2);
E' da precisare, in
ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo all'iscrizione
obbligatoria, che vi può essere una proroga del permesso di soggiorno per
motivi di salute. Tale proroga può essere concessa al cittadino straniero in
tutti quei casi nei quali abbia contratto una malattia o subito un infortunio o
malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in
caso di scadenza del permesso di soggiorno. I motivi di salute, che giustificano
la proroga dei permessi di soggiorno indicati nei punti da 1) a 8) devono essere
tenuti ben distinti dai motivi di cura, che giustificano il rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'art.36 del T.U., fattispecie che viene
trattata successivamente.
L'assistenza spetta
altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin
dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per
l'individuazione dei familiari a carico si deve far riferimento all'art.4 del
Decreto Legge 2/7/82 n.402 convertito nella Legge 3/9/82 n.627. Tale articolo
prevede che per la determinazione dei familiari a carico, ai fini
dell'assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico
sugli assegni familiari approvato con D.P.R.30/5/1955 n.797 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Si ricorda che le
disposizioni di Cui al suddetto art.4 del D.L. 402/82 sono definite norme
"per relationem" e quindi i criteri del T.U. sopraindicato hanno la
sola funzione di individuare i soggetti aventi diritto, a prescindere che vi sia
o meno l'erogazione al titolare, da parte dell'INPS, degli assegni familiari. Ai
fini dell'esatta individuazione dei soggetti e della determinazione dei limiti
di reddito per la vivenza a carico, che vengono aggiornati annualmente, la USL
può rivolgersi alla sede territoriale dell'INPS.
Deve essere sottolineato
che l'iscrizione al SSN del cittadino straniero, in quanto assicurato
obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da
un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del
diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il
verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del
permesso di soggiorno per i motivi suindicati ), pur in assenza di iscrizione
alla USL. Conseguentemente in presenza di tali requisiti e presupposti non
soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al SSN ma altresì
ad erogare immediatamente le prestazioni sanitarie necessarie. Altra conseguenza
di tale principio che il rilascio del permesso di soggiorno, purché la
richiesta di quest'ultimo sia stata presentata entro i termini previsti
dall'art.5 del T.U., fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello
straniero, in quanto regolarmente soggiornante, alla data di ingresso in Italia.
Le considerazioni sopra
espresse conducono quindi ad affermare, tenuto conto che il permesso di
soggiorno deve essere rilasciato prima dell'iscrizione obbligatoria al SSN, che
gli oneri relativi alle prestazioni urgenti ed essenziali eventualmente erogate
ad un cittadino straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno,
possono essere riconosciuti o rimborsati dalla USL territorialmente competente,
una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.
Ai sensi dell'art.42
comma 5 - del Regolamento di attuazione non sono soggetti all'assicurazione
obbligatoria:
a) i lavoratori stranieri
individuati dall'art.27 comma 1, lettere a)- i) - q) del T.U., qualora non siano
tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per affari.
Si deve porre particolare
attenzione sul comma 6 dell'art.43 del Regolamento di attuazione, che disciplina
l'addebito allo Stato delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate dal
SSN a profughi e sfollati, per effetto di specifiche disposizioni di legge o in
attuazione di quanto previsto dall'art.20 - comma 1 - del T.U. In questi casi si
dovrà pertanto procedere alla rilevazione sia dei soggetti che delle
prestazioni erogate dalla U.S.L..
Si fa presente, infine,
che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n.230 "Riordino
della medicina penitenziaria" (S.O. n.132/L alla Gazzetta Ufficiale n.165
del 16 luglio 1999), la tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli
internati, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Tale normativa, dopo aver affermato parità di
trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, prevede
l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o
meno del permesso di soggiorno (art.1 - comma 5 - del D.Lgs.230/99), ivi
compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.
In base all'art.1 - comma
6 - della suddetta legge, tutti i detenuti e gli internati sono altresì esclusi
dal sistema della compartecipazione alla spesa per le prestazione erogate dal
SSN.
Il SSN assicura in
particolare ai detenuti e agli internati: interventi di prevenzione, cura e
sostegno del disagio psichico e sociale, particolari forme di assistenza in caso
di gravidanza e di maternità,. assistenza pediatrica e servizi di puericultura
ai figli delle donne detenute o internate che, durante la prima infanzia
convivono con le madri negli istituti penitenziari. Si fa riserva di inviare
sulla specifica materia ulteriori direttive, facendo presente che l'art.8 del
suddetto D.Lgs 230/99 prevede che:
1 a decorrere dal l°
gennaio 2000 sono trasferite al SSN le funzioni sanitarie con riferimento ai
soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli. internati
tossicodipendenti;
2. il trasferimento delle
restanti funzioni sanitarie avverrà, dopo l'avvio del graduale trasferimento in
via sperimentale delle stesse funzioni sanitarie, cori i decreti di cui al comma
2 dell'art.5 della Legge 30 novembre 1998 n. 419.
L'art.34 del T.U. afferma
parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti , obbligariamente
al SSN, con i cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal SSN e alla sua validità
temporale. In ordine a tale affermata parità si espongono le seguenti
precisazioni:
1) in primo luogo si deve
osservare che il Decreto Legislativo 15/12/97 n.446, che ha istituito l'imposta
sulle attività produttive (IRAP) ed un'addizione regionale all'IRPEF, ha
abolito, con decorrenza l° gennaio 1998, i contributi di assicurazione
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, procedendo quindi ad una
fiscalizzazione dei contributi stessi;
2) viene ribadita la
parità di trattamento in ordine all'erogazione delle prestazioni sul territorio
nazionale, già affermata, d'altronde, in precedenti leggi quali la legge 25
gennaio 1990 n.8 e la legge 5 febbraio 1992 n.104. Si deve precisare riguardo al
cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo che, non
essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di
lavoro durante il periodo di richiesta di asilo, le prestazioni sanitarie, sono
fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli
ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.
Per quanto riguarda
l'assistenza sanitaria in territorio estero, da una parte, si deve provvedere
all'applicazione della legislazione italiana in materia, prevista per i
cittadini italiani, dall'altra devono essere rispettati i limiti derivanti dagli
accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, di reciprocità. Di
conseguenza:
a) in caso di permanenza
fuori dal territorio. italiano connesso ad un'attività lavorativa si applica la
normativa di cui al D.P.R.31/7/80 n.618, che all'art.2 individua le categorie
dei soggetti aventi diritto, in ordine alle quali si deve, altresì, tener conto
delle direttive applicative emanate da questo Ministero;
b) in caso di richiesta
di cure all'estero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al
D.M. 3/11/89;
c) l'assistenza
disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo
qualora gli stessi accordi facciano riferimento alle "persone
assicurate" e non richiedano il possesso della cittadinanza italiana o
comunitaria ovvero qualora siano espressamente previsti da tali Accordi ( p.
es.: il Regolamento CEE 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applica non soltanto
ai lavoratori che abbiano la cittadinanza comunitaria ma ai lavoratori apolidi o
rifugiati politici, residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ed ai
familiari a carico ed ai superstiti dei lavoratori suddetti anche se di
cittadinanza extracomunitaria).
3) la parità, per quanto
riguarda la validità temporale, comporta che non si debba più procedere ai
rinnovo annuale dell'iscrizione al SSN, dovendosi procedere alla cancellazione
contestualmente alla scadenza o alla revoca del permesso di soggiorno o in caso
dì modifica del motivo del permesso di soggiorno da cui consegua il venire
rrieno dell'obbligo dell'iscrizione al SSN, come previsto dall'art.42 comma 4 -
del Regolamento di attuazione.
In ordine all'iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale il suddetto art.42 del Regolamento di attuazione
prevede che lo straniero, in relazione alle norme sulle iscrizioni anche dì cui
all'art.15 del Regolamento di attuazione, è iscritto, unitamente ai familiari a
carico, negli elenchi degli assistibili dell'Unità Sanitaria Locale nel cui
territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva
dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel
permesso di soggiorno, fermo restando quanto disposto dall'art.6 - commi 7 e 8 -
del T.U.
Si ricorda, in conformità
alle disposizioni già emanate da questo Ministero con circolare 11 maggio 1984
n.1000.116 (G.U. 30 aprile 1984 n.118), che l'indicazione del semplice domicilio
era e rimane valida, ai fini dell'iscrizione alla USL territorialmente
competente per tutta la durata dell'attività lavorativa, nei confronti dei
lavoratori stagionali e frontalieri e per i lavoratori che entrano in Italia con
un contratto a tempo determinato, di durata inferiore all'anno; per gli stessi
lavoratori non è infatti, necessaria l'acquisizione della residenza trattandosi
di una permanenza temporanea sul territorio nazionale.
L'iscrizione cessa, come
sopra detto, alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che
l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta del rinnovo
del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione
cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di
soggiorno ovvero per espulsione, comunicati: ai sensi del comma 4 dell'art.42
del Regolamento di attuazione, alla USL a cura della Questura, salvo che
l'Interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso
contro i suddetti provvedimenti.
B) Iscrizione volontaria
Ai sensi dell'art.34
comma 3 del TU. e dell'art.42 - comma 6.- del Regolamento di attuazione, gli
stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono
obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il
rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di
apposita polizza assicurava con un Istituto assicurativo italiano o straniero,
valida sui territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione facoltativa al
S.S.N. estesa anche ai familiari a carico.
In merito all'iscrizione
volontaria devono essere osservate le seguenti disposizioni, tenuto conto di
quanto previsto dal suddetto comma 6 dell'art.42 del Regolamento di attuazione:
1) l'iscrizione
volontaria è concessa solamente ai cittadini stranieri con permesso di
soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della
persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;
2) lo straniero e
iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili
dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica
ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di
soggiorno, fermo restando il disposto dell'art.6 - commi 7 e 8 - del T.U. Non è
richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i
quali si fa riferimento all'effettiva dimora che viene individuata nel domicilio
indicato sul permesso di soggiorno;
3) non è consentita
l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi
di cura, per effetto di quanto disposto dall'art.36 del T.U, e per motivi
turistici ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli
articoli 5 comma 3 del T.U. e 42 - comma 6 - del Regolamento di attuazione;
Hanno diritto
all'iscrizione volontaria oltre alle categorie degli studenti e delle persone
alla pari che sono espressamente previste dall'art.34 del T.U., coloro che sono
titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna
attività lavorativa, il personale religioso ed altre categorie che possono
essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in
materia di iscrizione obbligatoria.
L'iscrizione volontaria
è, altresì, consentita, fatti salvi gli accordi internazionali in materia, ai
dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e al
personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari,
con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il
quale è obbligatoria l'iscrizione al S.S.N.
In materia di iscrizione
volontaria si ricordano le disposizioni di cui all'art.9 - comma 7 - ed
all'art.11 - comma 3 - del Regolamento di attuazione. Tali disposizioni
prevedono che il richiedente il permesso di soggiorno per il ritiro del permesso
stesso deve esibire alla Questura la documentazione attestante l'assolvimento
degli obblighi in materia sanitaria, previsti dall'art.34 - comma 3 - del T.U.
Di conseguenza, nei casi
in cui sia consentita l'iscrizione volontaria, l'Unità Sanitaria Locale, in
base alla scheda rilasciata dalla Questura ai sensi del suddetto comma 7
dell'art.9 del T.U., provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino
straniero, previo versamento del relativo contributo, e rilascia allo stesso la
documentazione attestante l'iscrizione. Tale iscrizione esplica, peraltro, la
sua efficacia e quindi è operante ai fini dell'erogazione delle prestazioni
sanitarie solo a seguito della presentazione alla U.S.L. del permesso di
soggiorno. L'iscrizione provvisoria, pur essendo sottoposta a condizione
sospensiva, può consentire certamente la copertura delle prestazioni
ospedaliere urgenti ed essenziali fluite eventualmente durante tale periodo.
In attesa dell'emanazione
del Decreto Sanità - Tesoro previsto dall'art.34 - comma 3 - del T.U., che dovrà
determinare l'ammontare del contributo relativo all'iscrizione volontaria al
S.S.N., restano valide le disposizioni di cui al D.M. 8 ottobre 1986 ( G.U.
10/11/86 n.261)
Si ricorda, in proposito,
che e' previsto un contributo forfettario annuo, rispettivamente dall'art.4 e
dall'5 del suddetto D.M.. di £ 290.000, per io studente privo di redditi
diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani. e di £
425.000 per la persona alla pari; tale contributo, peraltro, non è valido
qualora i suddetti soggetti abbiano familiari a carico. In quest'ultimo caso il
titolare, invece del contributo forfettario, deve versare il contributo previsto
dall'art.1 dello stesso D.M, per poter garantire la copertura anche ai familiari
a carico.
Il contributo per
l'iscrizione volontaria e' valido per l'anno solare, dal l° gennaio al 31
dicembre, non e' frazionabile e non ha decorrenza retroattiva, proprio perché
l'iscrizione ha valore costitutivo del diritto all'assicurazione sanitaria, a
differenza dell'assicurazione obbligatoria nella quale l'iscrizione ha solo
valore ricognitivo.
In ordine ai livelli di
assistenza che devono essere assicurati agli iscritti si richiamano le
disposizioni in materia di iscrizione obbligatoria per quanto riguarda la parità
di trattamento sia sul territorio nazionale che all'estero. Tale parità, a
modifica delle disposizioni precedentemente emanate con circolare n.33 del
12.12.89, riguarda anche il trasferimento per cure all'estero disciplinato dal
DM 3.11.89.
II - STRANIERI NON
ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L'art.35 del T.U. ed il
relativo art.43 del Regolamento di attuazione disciplinano l'erogazione delle
prestazioni sanitarie sia agli stranieri regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscritti
volontariamente al SSN, sia agli stranieri non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno (stranieri con permesso di soggiorno scaduto,
clandestini ecc.).
A) Stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale
Agli stranieri non
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale vengono assicurate nelle strutture
sanitarie accreditate dello stesso Servizio:
1 le prestazioni
ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day
hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento
della dimissione;
2. le prestazioni
sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.
Le tariffe delle
prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie autonome
ai sensi dell'articolo 8 commi 5 e 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502 e successive modificazioni.
L'attuale legge,
contrariamente alla precedente normativa, non limita più alle prestazioni
ospedaliere urgenti l'assistenza erogata dal SSN ai soggetti di cui trattasi,
fermo restando il pagamento preventivo, da parte dell'interessato, della tariffa
della prestazione richiesta, qualora non ricorrano gli estremi dell'urgenza.
Per le prestazioni
d'urgenza rimaste insolute l'Unità Sanitaria Locale, l'Azienda ospedaliera o
altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo rimborso alla
Prefettura, competente per territorio, secondo le procedure già in vigore, ai
sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.
Rimangono salvi, ai sensi
dell'art.35 - comma 2 del T.U., gli accordi internazionali che disciplinano in
regime di reciprocità l'erogazione dell'assistenza sanitaria. Per gli
assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti dai predetti
accordi, 1'erogazi'one di prestazioni sanitarie continua, pertanto, ad essere
disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi. La competenza in ordine
della gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della USL nel
cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni, che viene individuata
dagli stessi accordi quale "istituzione competente". Conseguentemente,
nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda ospedaliera la USL sopraindicata
deve provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle
prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso
secondo le procedure previste dagli stessi accordi.
B) Stranieri non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno
L'art.35 - commi 3, 4, 5,
e 6 del T.U e 1'art.43 - commi 2, 3, 4, 5 e 8 del Regolamento di attuazione
disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
soggiorno.
Il suddetto comma 3
dell'art.35 del T.U. in particolare prevede che agli stranieri sopraindicati
sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN le
seguenti prestazioni sanitarie:
1) cure ambulatoriali ed
ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio;
2) interventi di medicina
preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute
individuale e collettiva, individuati nei punti a)- b)- c)- d)-e) dello stesso
comma 3, ed esattamente:
a) tutela della
gravidanza e della maternità ai sensi delle Leggi 29/7/1975 n.405 e 22/5/1973
n.194 e del D.M. 6/3/1995 (G.U. 87 del 13/4/1995) e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) tutela della salute
del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20/11/1989,
ratificata con legge 27/5/1991 n.176;
c) vaccinazioni secondo
la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati
dalle Regioni;
d) interventi di
profilassi internazionale;
e) profilassi, diagnosi e
cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
A favore dei suddetti
stranieri si applicano, infine, le disposizioni di cui al "Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza", emanato con DPR 9.10.90 n.309 (S.O. alla G.U. n.255 del
31.10.90) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
· il Titolo VIII - Capo
II, anche in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 22.6.99 n.230 (Riordino
della medicina penitenziaria)
· il Titolo X
"Servizi per le tossicodipendenze"
· il Titolo XI
"Interventi preventivi, curativi e riabilitativi"
In ordine alla tipologia
di prestazioni previste dal terzo comma dell'art.35 del T.U. si chiarisce che:
per cure urgenti si
intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute della persona;
per cure essenziali si
intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a
patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita
(complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
E' stato, altresì,
affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed
essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e
riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.
L'art.35 del T.U., pur
affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle
prestazioni erogate dal SSN ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4 che
le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente
presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote
di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.
In sede di prima
erogazione dell'assistenza, la prescrizione e la registrazione delle
prestazioni, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, vengono effettuate,
nei limiti indicati dall'art.35 comma 3 - del T.U., assegnando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), come indicato
nell'art.43 - comma 3 - del Regolamento di attuazione, che ha validità
semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul
territorio nazionale.
Tale codice
identificativo e costituito da sedici caratteri: tre caratteri per la sigla STP,
sei caratteri costituiti dal codice ISTAT, relativo alla Regione ed alla
struttura pubblica erogante le prestazioni, e sette caratteri come numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice assegnato,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, deve essere utilizzato sia per la
rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture
accreditate del SSN, sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di
farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i
cittadini Italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
Lo stato di indigenza del
soggetto, come previsto dall'art.43 - comma 4 - del Regolamento di attuazione,
viene attestato, al momento dell'assegnazione del codice regionale a sigla STP,
mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole sei mesi,
redatta secondo lo schema allegato (all 1).
Ai sensi del suddetto
comma 4 dell'art.43 del Regolamento di attuazione, gli oneri relativi alle
prestazioni sanitarie di cui all'art.35 - comma 3 - del T.U. fruite dai suddetti
stranieri indigenti, sono a carico della USL nel cui territorio vengono
assistiti, anche se le prestazioni sono erogate da Aziende ospedaliere, da
Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e da altri presidi
accreditati.
Lo Straniero indigente,
non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, è esonerato
dalla quota di partecipazione alla spesa in analogia con il cittadino Italiano,
per quanto concerne: le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze lo
Stato di gravidanza le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell'età
o in quanto affetti da gravi stati invalidanti. In conformità a quanto
stabilito dal suddetto comma 4 dell'art.43 del Regolamento di attuazione anche
le quote di partecipazione alla spesa non versate sono a carico della U.S.L
competente per il luogo in cui le prestazioni sono erogate.
L'art.43 - comma 8 - del
Regolamento di attuazione prevede che le Regioni individuano le modalità più
opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere
erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi
sanitari accreditati, Strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di
primo livello, dovranno comunque prevedere l'accesso diretto senza prenotazione
ne' impegnativa.
Ai sensi del comma 5
dell'art.35 del Testo unico l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun
tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza salvo i casi in cui
sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.
La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere anche in assenza di
documenti d'identità, alla registrazione delle generalità fornite
dall'assistito non solo perché il beneficiario delle prestazioni non può', in
linea di principio, rimanere anonimo (p. es.: per l'accertamento di eventuali
responsabilità degli operatori sanitari) ma anche ai fini degli adempimenti
previsti dall'art.4 del Regolamento di attuazione, in ordine alle comunicazioni,
previo consenso dell'interessato salvo che sia impossibilitato a farlo, alla
autorità consolare del suo Stato di appartenenza, e della rilevazione del casi
di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria.
L'ultimo comma
dell'art.35 del Testo unico prevede, in caso di mancato pagamento delle
prestazioni da parte dei suindicati stranieri, che al finanziamento delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative,
previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede il Ministero dell'Interno,
mentre deve essere finanziata con il Fondo Sanitario Nazionale l'erogazione
degli interventi di medicina preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai
punti a) b)- c) d)- e) dello stesso comma 3.
L'Unità Sanitaria Locale
territorialmente competente, come sopra individuata, avrà cura. pertanto, di
richiedere:
1) al Ministero
dell'interno il rimborso relativo all'onere delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cioè quelle
urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali, ancorché
continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day
hospital), od in via ambulatoriale;
2) alla propria Regione
il rimborso relativo all'onere delle prestazioni indicate nei punti a)- b)- c)-
d)- e) del suddetto comma 3 dell'art.35 del T.U.
Sono, pertanto, escluse
dalla competenza del Ministero dell'Interno tutte le prestazioni ospedaliere di
profilassi. diagnosi e cura riferentisi ad eventi morbosi correlati alle
prestazioni esplicitate nel punto 2), in considerazione della necessaria unicità
dell'intervento, che deve essere assicurato nei settori anzidetti, peraltro, già
affermata nel punto e) dello stesso comma 3 dell'art.35 del T.U. con riguardo
alla "profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive", e della
conseguente unificazione su un unico centro di imputazione di spesa.
In considerazione di
quanto sopra espresso relativamente alle categorie di stranieri di cui ai punti
A) e B) si evidenzia, quindi, che mentre per le prestazioni sanitarie urgenti,
erogate ai cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e
lasciate insolute, si tratta di rimborso da parte del Ministero dell'Interno,
che continua ad essere disciplinato dalla legge n.6972 del 17.7.l89O e
successive modificazioni, per le prestazioni di cui al comma 3 dell'art.35 del
T.U., erogate agli stranieri in posizione irregolare e lasciate insolute, si
deve parlare di finanziamento da parte del Ministero dell'interno o del Fondo
Sanitario Nazionale.
Questo comporta che per
il finanziamento delle prestazioni ospedaliere si devono osservare procedure più
semplificate come previsto dall'art.43 comma 5 del Regolamento di attuazione,
che consistono esclusivamente nella notifica da parte della USL al Ministero
dell'interno o alla Regione di una prestazione urgente o comunque essenziale,
erogata ad un soggetto che viene identificato mediante codice regionale STP, con
l'indicazione della diagnosi, dell'attestazione della urgenza o della
essenzialità della prestazione e della somma di cui si chiede il rimborso.
Per quanto riguarda il
finanziamento della spesa da parte del Fondo Sanitario Nazionale si concordano i
provvedimenti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE)
- deliberazione del 5
agosto 1998 (G.U. n.28 del 3O.9.98) "Fondo sanitario nazionale 1997 - parte
corrente - assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio
nazionale";
- deliberazione del 21
aprile 1999 (G.U. n.210 del 7.9.99) "Fondo sanitario nazionale l998 - parte
corrente - assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio
nazionale".
Si precisa, infine, che
l'individuazione delle cure essenziali e' di esclusiva competenza del Ministero
della Sanità e l'accertamento della essenzialità della prestazione, come per
l'urgenza, rientra nell'ambito della responsabilità del medico.
III - STRANIERI CHE
ENTRANO IN ITALIA PER MOTIVI DI CURA
L'art.36 del Testo unico
e l'art.44 del Regolamento di attuazione disciplinano l'ingresso ed il soggiorno
in Italia per cure mediche. Sono previste tre distinte fattispecie.
1) Straniero che chieda
il visto di ingresso per motivo di cure mediche.
Ai fini del rilascio del
visto da parte dell'Ambasciata italiana o del Consolato territorialmente
competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:
a) dichiarazione della
struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio e la durata presumibile della stessa;
b) attestazione
dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a
titolo cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi pari al
30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
c) documentazione
comprovante anche attraverso la dichiarazione di un garante, la disponibilità
in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese
sanitarie, di quelle di vitto e alloggio, tùori dalla srrumira sanitaria, e di
n'mpairio per l~assistito e per l'eventuale accompagnatore.
2) Straniero che venga
trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari. ai sensi
dell'art.12 comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così
come modificato dal Decreto legislativo 7/2/93 n. 517.
Tale intervento si
concretizza nell'autorizzazione all'ingresso per cure in Italia, da parte del
Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, di
cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed
adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra
nell'ambito della discrezionalità politica dei due Ministri.
Il Ministero della Sanità,
sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture
che si ritengono idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed
a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle relative
prestazioni sanitarie; non si può far luogo al rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno al di fuori della struttura sanitaria.
3)Straniero che venga
trasferito in Italia nell'ambìto di programmi di intervento umanitario delle
Regioni, ai sensi dell'art.32 - comma 15 - della legge 27.12.1997, n.449.
Le Regioni, nell'ambito
della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano,
d'intesa con il Ministero della Sanità, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione che rientrino in
programmi assistenziali approvati dalle Regioni a favore di:
a)cittadini provenienti
da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente
accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche
gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi
all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la
cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni
politiche, militari o di altra natura gli accordi in vigore per l'erogazione
dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
In merito all'assistenza
sanitaria dei cittadini comunitari e dei cittadini stranieri appartenenti a
Stati con i quali sono in vigore Accordi internazionali di reciprocità saranno
emanate, a breve, specifiche direttive per illustrare le modifiche normative
intervenute nei suddetti settori.
Questo Ministero si
riserva di inviare ulteriori direttive in relazione ai quesiti che saranno posti
da codesti Assessorati in ordine all'applicazione della normativa di cui al
D.Lgs. 25/7/1998 n.286 e del relativo Regolamento di attuazione.
P.C.C. IL DIRGENTE
DELL'UFFICIO
IL MINISTRO
(Dr. Roberto MONTECCHI)
(Rosi BINDI)