N.300.C/2001/571/P/12.214.3.4/1^Div.
Roma, 18 maggio 2001
OGGETTO:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 sui flussi
d'ingresso per l'anno 2001.
E' stato
pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio u.s., il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001.
Il decreto in
esame, che si compone di 5 articoli è stato emanato ai sensi dell'art. 3 comma
4 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e consente l'ingresso in Italia per motivi
di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo a 50.000 cittadini
extracomunitari residenti all'estero (art. 1 co.1).
L'ingresso in
Italia di lavoratori subordinati extracomunitari da adibire al lavoro stagionale
è consentito agli stranieri residenti all'estero che siano stati chiamati e
autorizzati nominativamente entro la quota massima di 33.000 persone (art. 1
co.2).
Nell'ambito della
quota di cui all'art.1 comma 1 il decreto in questione prevede l'ingresso di
20.000 lavoratori provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione
dei paesi di cui all'art. 3, così ripartiti (art. 2):
- 12.000
lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato a
carattere non stagionale (lett. a);
- 3.000 lavoratori
per lavoro autonomo, anche di tipo professionale (lett. b);
- 2.000 lavoratori
per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali muniti di
titolo conseguito in Italia ovvero conseguito all'estero ma riconosciuto dal
Ministero della Sanità (lett. c);
- 3.000 lavoratori
per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (lett. d).
Sempre nell'ambito
della quota stabilita dall'art. 1 co. 1 è consentito l'ingresso in Italia per
motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel mercato del
lavoro di (art. 3 co.1):
- 6.000 cittadini
albanesi;
- 3.000 cittadini
tunisini;
- 1.500 cittadini
marocchini;
- 4.000 cittadini
di altri paesi non appartenenti all'Unione Europea che sottoscrivano specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 500 cittadini
somali.
E', infine,
previsto un numero di 15.000 persone, sempre nel tetto massimo delle 50.000 unità,
provenienti da qualsiasi paese extracomunitario, che potranno fare ingresso nel
territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi
dell'art. 23, commi 1,2 e 3 del D.L.vo 286/98 (art. 4 co.1).
Ciò posto, nel
confermare, in linea generale, le direttive impartite con circolare N.
300.C/2000/156/P/12.214.3.4/1^Div. del 16 marzo 2000 - ivi compreso l'ammontare
della fideiussione bancaria o polizza assicurativa che, come per l'anno 2000,
dovrà essere pari ad una somma complessiva di £ 10.500.000 - si forniscono
alcune precisazioni, con particolare riguardo al contenuto dell'art. 4 del
D.P.C.M. in questione, che attengono alla procedura e ai requisiti necessari per
la prestazione di garanzia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro, anche sulla base dell'esperienza
maturata nel corso dell'anno 2000:
a - l'inserimento
nella Banca Dati Interforze dell'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro deve avvenire solo dopo che, verificato il possesso dei
requisiti di cui all'art. 34 del regolamento d'attuazione in capo al garante, si
sia provveduto a rilasciare la relativa autorizzazione. L'inserimento delle
istanze in fase istruttoria non potrà, pertanto, essere consentito, poiché ciò
altererebbe la gestione numerica del flusso, impedendo il corretto utilizzo
della quota in argomento;
b -
l'autorizzazione all'ingresso deve essere rilasciata entro 60 giorni dal
ricevimento della garanzia, pertanto codesti uffici dovranno valutare le istanze
ricevute entro e non oltre detto termine. Si rammenta, infatti, che le
autorizzazioni concesse oltre il termine indicato dalla norma non danno titolo
al ritiro del visto d'ingresso, pregiudicando il diritto del richiedente;
c - atteso che è
presumibile prevedere il verificarsi di un incremento dell'afflusso di cittadini
italiani e stranieri regolarmente soggiornanti che intendano farsi garanti per
l'ingresso dei 15.000 aspiranti lavoratori, si valuta che, al fine di favorire
un'ordinata acquisizione delle relative istanze secondo il già noto criterio
temporale di presentazione delle stesse, codesti uffici potranno adottare ogni
accorgimento organizzativo ritenuto utile per poter rispettare i termini
temporali previsti dagli artt. 23 co.1 del T.U. e 35 co.2 del regolamento
d'attuazione (il garante deve presentare la richiesta nominativa entro 60 giorni
dalla pubblicazione del decreto e la questura deve rilasciare l'autorizzazione
entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia), tenendo presente che le
predette scansioni temporali non consentono la possibilità di riservare
anticipatamente posti su istanze non positivamente definite, come già
illustrato al precedente punto a);
d - la
documentazione che il garante deve produrre a corredo dell'istanza di cui
all'art. 34 può essere solo quella espressamente prevista dalla norma;
pertanto, sebbene sia d'indubbia utilità per lo straniero in cui favore è
prestata la garanzia, ai fini di un rapido ottenimento del successivo visto
d'ingresso, che i dati anagrafici riportati sull'autorizzazione rilasciata dalla
questura risultino corrispondenti a quelli riportati sul suo passaporto, si
ritiene che l'accettazione della domanda de qua non possa essere vincolata
all'esibizione di copia del passaporto dello straniero e debbano considerarsi
arbitrarie le richieste che si risolvano in un ostacolo all'esercizio del
diritto in questione;
e - il Ministero
degli Affari Esteri ha segnalato che alcune Rappresentanze diplomatiche hanno
trovato difficoltà nell'accertare l'autenticità delle autorizzazioni
all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, a causa delle differenti
modalità adottate dalle Questure nella stesura delle stesse. Al fine di evitare
tale inconveniente e per evidenti esigenze di uniformità, dovrà essere
adottato da tutte le Questure un unico modello di autorizzazione, di cui si
allega fac-simile;
f - si segnala che
il mancato esaurimento della quota di 15.000, riservata all'accesso al lavoro
mediante prestazione di garanzia, comporta l'utilizzo delle disponibilità
residue da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari in favore dei
lavoratori stranieri che, appartenendo agli Stati con cui siano stati conclusi
accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle
procedure di riammissione, si iscrivano in apposite liste a norma dell'art. 23
co.4 del T.U..
Il D.P.C.M. in
esame ha consentito detta opportunità unicamente ai lavoratori stranieri
provenienti dai Paesi individuati dall'art. 3, ovvero: Albania, Tunisia,
Marocco, Somalia ed altri Paesi che sottoscrivano specifici accordi di
cooperazione, non ancora individuati e dei quali si fa riserva di far pervenire
elenco.
Pertanto, è
possibile che potranno presentarsi a richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'art. 36 del regolamento di attuazione, cittadini stranieri
(delle etnie sopraspecificate) titolari di regolare visto d'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro, ma nei cui confronti non è stata
precedentemente avviata la procedura ex art. 34 dello stesso regolamento, nota a
codesti uffici.
Poiché è
necessario che i permessi di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro,
scaturiti dalle due diverse procedure, possano essere correttamente individuati,
si ribadisce che il loro inserimento nella Banca Dati Interforze dovrà essere
opportunamente distinto secondo le indicazioni gia fornite con circolare N.
300/C/2000/967/P/6.5/1^Div. Del 13 dicembre 2000 e di cui, ad ogni buon fine, si
schematizza il contenuto:
- la parola chiave
RILAV individua i permessi di soggiorno rilasciati a coloro che hanno seguito la
procedura d'ingresso in Italia attraverso la prestazione di garanzia autorizzata
da codeste Questure (art. 34 reg. att.);
- la parola chiave
INLAV individua i permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri che abbiano
ottenuto il visto d'ingresso a seguito della richiesta valutata direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, tenuto conto del
possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento di attuazione e sulla
scorta della posizione d'anzianità d'iscrizione del lavoratore nelle liste
tenute presso le predette Rappresentanze (art. 23 co. 4 T.U. e 35 co. 5 e 6 reg.
att.);
g -
l'autorizzazione all'ingresso nel mercato del lavoro, per le sue caratteristiche
intrinseche, non si presta a soddisfare richieste, peraltro più propriamente
riconducibili ad altre modalità d'ingresso in Italia, avanzate in favore di
cittadini stranieri minori d'età non accompagnati, stante la particolare
disciplina prevista dal Testo Unico nei confronti degli stessi. Peraltro, come
indicato dal Ministero del lavoro, essi dovrebbero in ogni caso soddisfare i due
requisiti previsti dal D. Leg.vo 4.8.99, n. 345 e dal D.M. 9.8.99, n. 323 e cioè
quello del compimento del quindicesimo anno d'età e l'altro, molto più
difficilmente accertabile da parte di codeste Questure, dell'assolvimento
dell'obbligo scolastico nel paese d'origine per almeno nove anni.
Qualora, tuttavia,
dovessero essere soddisfatte entrambe le condizioni, dovranno, comunque, essere
rispettate le norme generali in materia d'ingresso e soggiorno dei minori
stranieri in Italia.
Confidando nella
puntuale applicazione da parte delle SS.LL., si segnala che eventuali dubbi o
difficoltà attuative potranno essere tempestivamente rappresentate al Servizio
Immigrazione e Polizia di Frontiera della Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.
Il Capo della
Polizia
Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza
De Gennaro