Decreto
Ministeriale
Gazzetta Ufficiale n.
63 del 16 marzo 2001
OGGETTO: Decreto del
22 dicembre 2000 riguardo alle modalità per l'espletamento dei servizi di
accoglienza presso i valichi di frontiera.
Visto l'art. 11,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la
previsione di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che e intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante "Approvazione del
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo
1998, n. 40";
Visto l'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede
l'istituzione di detti servizi presso i valichi di frontiera nei quali e' stato
registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di
ingressi sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. I servizi di
accoglienza presso i valichi di frontiera, previsti dall'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono istituiti con decreto del
Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubb.lica.3.l.agosto. 1999, n. 394.
2. In relazione al
modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, con proprio
provvedimento, può' individuare ulteriori valichi ove disporre l'attivazione di
nuovi servizi di accoglienza.
Con analogo
provvedimento il Ministro dell'interno può' disporre. la chiusura o la
temporanea sospensione delle attività' di quelli già' esistenti.
Art. 2.
1. I servizi di
accoglienza sono rivolti a stranieri che intendano presentare domanda di asilo,
a quelli che entrano in Italia per motivi diversi dal turismo e comunque a
stranieri per i quali si rendano necessarie forme di assistenza in attesa della
definizione degli accertamenti connessi al loro ingresso in Italia.
Art. 3
1. I prefetti,
territorialmente competenti, attivano i servizi di accoglienza alle frontiere e
ne coordinano gli interventi, provvedendo alla loro gestione, direttamente o
attraverso la stipula di apposite convenzioni in via prioritaria con enti,
associazioni o altri organismi del privato sociale iscritti nel Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività' a favore degli immigrati,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari
sociali, ai sensi dell'art. 52 del. decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, invia residuale con enti che possano dimostrare una
comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione.
2. Il delegato in
Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi
rappresentanti hanno diritto di accedere ai servizi di accoglienza e di prendere
diretto contatto con gli stranieri richiedenti asilo.
3. Il servizio
informativo presso il valico di frontiera può essere espletato, o comunque
integrato, attraverso l'utilizzo dì sistemi automatizzati autorizzati con
decreto del Ministro dell'Interno.
Art. 4.
1. I servizi di
accoglienza provvedono a fornire informazioni. sulla legislazione vigente in
materia di immigrazione e di asilo e sugli adempimenti di legge relativi alla
procedure connesse al riconoscimento dello status di rifugiato, a garantire un
supporto di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessiti,
interventi di prima assistenza.
In casi eccezionali,
qualora i suddetti servizi di prima assistenza non siano sufficienti o non siano
stati attivati, la prefettura interessa l'ente locale competente per territorio
per l'eventuale accoglienza presso uno dei centri istituiti a norma dell'art. 40
del testo unico.
Art. 5.
1. Le prestazioni
sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture
sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nei
termini e con le modalità' previsti dagli articoli 34, 35, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art.6.
1.I locali e le aree
attrezzate necessari per l'attivazione dei predetti servizi, da reperire, ove
possibile', all'interno della zona di transito, sono messi a disposizione
dall'amministrazione demaniale o, anche a titolo oneroso, dall'ente
concessionario della gestione e/o dei servizi degli scali, aeroportuali e
portuali, territorialmente competenti. In caso di valichi terrestri, i locali
dovranno essere situati, ove possibile, nella zona immediatamente circostante.
2. Nelle. more dei
necessari adempimenti per gli atti relativi alla concessione, in caso: di
urgente necessita', il prefetto territorialmente competente dispone l'immediata
acquisizione dei locali e delle aree necessarie.
3. I locali e le aree
attrezzate sono date in uso al Ministero dell'interno che provvede agli oneri
necessari connessi a l'attivazione e alla gestione dei servizi di accoglienza.
Art.7.
1. Le spese
occorrenti per l'esuzione del presente decretofanno carico al capitolo 2351
"Spese per l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera,
portuali e aeroportuali di servizi di accoglienza in favore di stranieri che
fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo o comunque per
soggiorni superiori a tre mesi" dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 2000, centro di responsabilità
"Servizi civili" - unita' previsionale di base 5.1.2.5.
"Immigrati, profughi e rifugiati".
il Ministro
dell'interno Bianco
il Ministro per la
solidarietà sociale Turco
Registrato alla Corte
dei conti il 5 febbraio 2001
Ministeri
istituzionali, registro n. 1. Interno, foglio n. 278