Ministero
della Sanità
Circolare 12/04/2000
OGGETTO: Cittadini
stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell'area
sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale.
Il Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
disciplina l'esercizio professionale ed il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti per i cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente soggiornanti
in Italia (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nel
Supplemento ordinario n.139/L alla Gazzetta Ufficiale n.191 del 18 agosto 1998).
Il Regolamento di
attuazione stabilisce, poi, le modalità, le condizioni ed i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia
(D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 190/L
alla Gazzetta ufficiale. n. 258 del 3.11.1999).
In base alle richiamate
disposizioni di legge e regolamentari tutti i cittadini stranieri, non
comunitari, che si trasferiscono in Italia, per brevi o lunghi periodi, allo
scopo si esercitare una professione sanitaria devono essere in possesso di un
titolo abilitante all'esercizio professionale riconosciuto dal Ministero della
sanità e devono iscriversi all'albo professionale dell'Ordine o del Collegio
professionale o, in mancanza dell'Ordine e Collegio professionale, all'elenco
speciale tenuto dal Ministero della sanità.
Con la presente circolare
vengono forniti alcuni chiarimenti e le necessarie istruzioni per il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario e per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio della professione stessa.
I cittadini stranieri non
comunitari già regolarmente soggioganti in Italia o che hanno già ottenuto un
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro devono chiedere al Ministero
della sanità, direttamente o tramite il datore di lavoro che intende assumerli,
il riconoscimento del titolo abilitante all 'esercizio professionale.
Il cittadino straniero
non comunitario, ancora soggiornante all'estero e che intende trasferirsi in
Italia per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, può richiedere al Ministero
della sanità il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della
professione sanitaria che intende esercitare:
- direttamente;
- tramite le
rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese nel caso di iscrizione
nelle apposite "liste" tenute dalle rappresentanze stesse;
- tramite lo
"Sponsor" in Italia, ossia il soggetto , pubblico o privato, che si fa
garante del suo soggiorno in Italia per un anno;
- tramite il datore di
lavoro in Italia che intende assumerlo e che presenta all'Ufficio Provinciale
del lavoro richiesta nominativa in tal senso.
Il riconoscimento del
titolo da parte del Ministro della sanità costituisce presupposto necessario
per ottenere il "Visto" per motivi di lavoro da parte delle
rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.
A) CITTADINI IN POSSESSO
DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA
Una categoria di
cittadini stranieri, non comunitari, del tutto particolare e' quella dei
cittadini, provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi extracomunitari,
che abbiano conseguito il titolo abilitante all'esercizio della professione
sanitaria interamente in Italia (diploma di laurea e diploma di abilitazione
professionale per i medici chirurghi, veterinari, odontoiatri e farmacisti;
diploma abilitante per le professioni sanitarie infermieristiche tecniche e
della riabilitazione; attestato o diploma per ottici e odontotecnici, etc.).
Tali cittadini:
1. se regolarmente
soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata
in vigore della legge 6 mazzo 1998, n.40, possono iscriversi direttamente agli
ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero
della sanità ed esercitare la relativa professione sanitaria;
2. se regolarmente
soggiornanti in Italia in data successiva al 27 marzo 1998 o che, ancorché
presenti in Italia alla data del 27 mazzo 1998, abbiano conseguito il titolo
abilitante dopo tale data, possono iscriversi agli ordini e collegi
professionali o agli elenchi speciali previo parere favorevole da parte del
Ministero della sanità, in coerenza con le quote annue massime, previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere sul
territorio nazionale per motivi di lavoro. Il parere è richiesto, prima di
procedere all'iscrizione, direttamente dall'Ordine o Collegio professionale.
Non possono usufruire del
beneficio dell'iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza gli
stranieri che hanno conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
I predetti cittadini,
avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati
dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
B) CITTADINI IN POSSESSO
DI UN TITOLO ABILITANTE ACOUISITO O RICONOSCIUTO IN UN PAESE DELL'UNIONE EUROPEA
Un'altra categoria di
cittadini stranieri non comunitari, che presenta specifiche caratteristiche, e'
quella dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 27
marzo 19980 provenienti da un paese dell'unione Europea, che:
a) hanno conseguito
totalmente un titolo abilitante all 'esercizio di una professione sanitaria in
un Paese dell'Unione;
b) ovvero hanno
conseguito un titolo abilitante in un Paese terzo ed hanno già ottenuto il
riconoscimento di tale titolo in un Paese dell'Unione.
I cittadini di che
trattasi, al fine di ottenere l'autorizzazione all'iscrizione ad un ordine, un
collegio o un elenco speciale in Italia, devono presentare al Ministero della
sanità la seguente documentazione:
1. domanda compilata
secondo il facsimile riportato nell'Allegato 1;
2. copia autenticata del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del
titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
4. copia autenticata del
titolo di abilitazione specifico per l'attività richiesta, qualora previsto dal
Paese extracomunitario ove è stato conseguito il titolo o dal Paese dell'Unione
di provenienza;
5. attestazione
dell'Autorità di governo del Paese dell'Unione di provenienza dal quale risulti
che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della
professione che si intende esercitare;
6. copia dell'iscrizione
all'albo professionale (ove esistente) del Paese dell'Unione di provenienza.
L'accertamento dei
requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza dei
Servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115,0
dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319.
Limitatamente ai titoli
conseguiti in parte o in toto in un Paese terzo, già riconosciuti da un Paese
dell'Unione, il Ministero della sanità, sentita la Conferenza, può stabilire,
con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una
misura compensativa. Nel caso di riconoscimento dei titoli di medico chirurgo,
medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero può richiedere che
l'interessato sostenga preventivamente l'esame di abilitazione all'esercizio
professionale.
In caso di riconoscimento
del titolo, il Ministero della sanità provvede ad autorizzare l'iscrizione
all'Ordine, al Collegio o all'elenco speciale, in coerenza con le quote previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle quote massime di
stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di
lavoro.
La verifica non è
richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27
marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40.
L'iscrizione agli albi
professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia. L'accertamento è svolto, con oneri a
carico dell'interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del
Ministero della sanità con le modalità appresso indicate.
C) CITTADINI PROVENIENTI
DA UN PAESE TERZO CON TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO
La categoria di cittadini
stranieri, non comunitari, più interessata alle nuove disposizioni, è quella
dei cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un Paese
terzo, che:
A) sono residenti in
Italia con regolare permesso di soggiorno;
B) sono residenti
all'estero ed intendono trasferirsi in Italia.
I predetti cittadini, al
fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale, se già residenti
in Italia, o il "Visto" d'ingresso nel territorio italiano, se
residenti all'estero, devono chiedere, direttamente o tramite le rappresentanze
diplomatiche competenti, al Ministero della sanità il preventivo riconoscimento
del titolo professionale abilitante, presentando la seguente documentazione:
1. domanda compilata
secondo il facsimile riportato nell'Allegato 2;
2. copia autenticata del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini di cui alla
lettera sub A);
3. copia autenticata del
titolo di studio specifico per l'attività richiesta;
4. copia autenticata del
titolo di abilitazione per l'attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove
è stato conseguito il titolo;
5. copia dell'iscrizione
all'albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza;
6. certificazione
dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in
alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto
Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti per l'accesso al corso di studi
per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con
indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e
delle discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il
titolo è stato conseguito;
7. dichiarazione di
valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di
conseguimento del titolo, che attesti la validità abilitante del titolo
all'esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito
nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel
Paese di conseguimento.
I cittadini di cui alla
lettera sub A) devono produrre un'autocertificazione, secondo la normativa
vigente, sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale
all'esercizio della professione che si intende esercitare; i cittadini di cui
alla lettera sub B) devono produrre un'attestazione dell'Autorità competente
del Paese di provenienza sulla non esistenza di impedimenti di tipo
professionale o penale all'esercizio della professione che si intende
esercitare.
L'accertamento dei
requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza dei
Servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
o all'articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. Nel caso di
riconoscimento dei titoli di medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e
farmacista il Ministero della sanità può richiedere all'interessato il
preventivo riconoscimento del titolo accademico da parte di una università
italiana ovvero l'effettuazione del tirocinio e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale.
Il Ministero della Sanità,
sentita la Conferenza dei Servizi, può stabilire con proprio decreto che il
riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa di cui
all'art.12 del DL. 27 gennaio 1992 n.1150 dell'art.14 D.L. 2 maggio 1994 n.319.
Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione della misura
compensativa nonché i contenuti della formazione e le strutture presso le quali
la stessa deve essere sostenuta.
In caso di riconoscimento
del titolo, il Ministero della sanità provvede ad autorizzare l'iscrizione
all'Ordine, al Collegio o all'Elenco speciale, in coerenza con le quote massime,
previste per ciascuna professione dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale per
motivi di lavoro.
La verifica del rispetto
delle quote non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia
alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (27 marzo 1998).
L'iscrizione agli albi
professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della
conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l'esercizio professionale in Italia L'accertamento è svolto, con oneri a carico
dello Sponsor, del datore del lavoro o dell'interessato, a cura degli Ordini e
Collegi professionali e del Ministero della sanità con le modalità appresso
indicate.
D) TITOLI DI FORMAZIONE
POST-BASE
I titoli professionali
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria o
arte ausiliaria, costituiscono, in alcuni casi, requisito necessario o
preferenziale per lo svolgimento di alcune attività nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale. Rientrano fra tali titoli quelli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di
una professione o arte sanitaria e, fra gli altri, i diplomi di specializzazione
dell'area medica e quelli di formazione complementare delle professioni
sanitarie infermieristiche.
I predetti titoli, che
sono, per il nostro ordinamento, titoli accademici o di studio o di formazione
professionale e, quindi, non abilitanti all'esercizio professionale, se
conseguiti in un Paese non appartenente all'unione europea, possono essere
riconosciuti dal Ministero della sanità esclusivamente ai fini dell'ammissione
agli impieghi e allo svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale.
Per il riconoscimento del
titolo l'interessato deve presentare domanda al Ministero della sanità e
allegare la seguente documentazione:
1. domanda compilata
secondo il facsimile riportato nell'Allegato 3;
2. copia autenticata del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del
titolo per il quale è richiesto il riconoscimento;
4. certificazione
dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo, o in
alternativa, della Autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese, che
attesti, oltre ai requisiti di accesso al corso specifico, i programmi degli
studi previsti per il suddetto titolo con l'indicazione delle ore effettuate
(formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché la
validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
5. dichiarazione di
valore, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di
conseguimento del titolo, che attesti la validità del titolo nonché le attività
professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
6. attestazione, nel caso
delle specializzazioni mediche di anestesia e rianimazione, medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia, di esercizio della specifica attività
specialistica per almeno 3 anni negli ultimi 10 o per un periodo
proporzionalmente minore nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da un
periodo di tempo inferiore a 10 anni antecedente la richiesta.
Il riconoscimento dei
predetti titoli per fini diversi da quelli dell'ammissione agli impieghi e dello
svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
deve essere richiesto al Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica.
E) CONOSCENZA LINGUA
ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE
L'accertamento della
conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della conoscenza delle
specifiche disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia è
effettuato, in relazione all'iscrizione ad un albo o ad un elenco,
rispettivamente da un esperto o da un iscritto all'ordine o collegio
professionale, su incarico del presidente dell'ordine o collegio, o da un
dirigente del Ministero della sanità, tramite un colloquio ed una prova
scritta. In caso di accertata insufficiente conoscenza della lingua o delle
disposizioni sulla professione, su richiesta dell'interessato, può essere
fissata una ulteriore verifica, limitata anche alla sola lingua o alle
disposizioni sulla professione, dopo che l'interessato ha ottemperato ad
eventuali adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dello stesso,
in relazione alle conoscenze dimostrate. Avverso l'esito negativo della verifica
definitiva l'interessato può chiedere al Presidente dell'ordine o collegio o al
Direttore generale del Dipartimento delle professioni sanitarie che
l'accertamento sia effettuato da una Commissione composta, rispettivamente, dal
predetto Presidente o Direttore generale, o loro delegati, e da due appartenenti
alla categoria professionale di cui uno designato dall'interessato stesso.
L'accertamento negativo
da parte della Commissione preclude, in via definitiva, l'iscrizione all'albo
professionale o all'elenco speciale nell'ambito delle quote relative all'anno
per il quale la domanda è stata presentata.
F) ADEMPIMENTI DI
CARATTERE GENERALE
Le attestazioni
rilasciate dalle Autorità di governo sulla non esistenza di impedimenti di tipo
professionale, ossia provvedimenti di sospensione o radiazione dagli albi
assunti dagli Ordini e Collegi professionali, o di natura penale devono essere
di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della
domanda.
L'istanza di
riconoscimento del titolo e la relativa documentazione devono essere trasmesse -
a mezzo servizio postale - al Ministero della Sanità, Dipartimento delle
Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e
assistenza sanitaria di competenza statale - Ufficio III, P.le dell'Industria,
20 - 00144 Roma. Sulla busta deve essere indicato "Riconoscimento titolo ex
legge 40/98".
I documenti redatti in
lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano
certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare
italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un
traduttore ufficiale.
G) ADEMPIMENTI DEGLI
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
L'iscrizione all'albo
dell'ordine o collegio e all'elenco speciale è efficace per tutto il periodo di
validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; all'atto del
rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di cancellazione dagli
albi professionali o dagli elenchi, sono tenuti a comunicare all'ordine o al
collegio o al Ministero della sanità il provvedimento di rinnovo del permesso
di soggiorno stesso.
Gli Ordini e Collegi
professionali comunicano al Ministero della sanità l'esito negativo
dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche
disposizioni che regolano l'attività professionale in Italia, la eventuale data
della ulteriore verifica nonché gli adempimenti formativi e di aggiornamento
posti a carico dell'interessato.
Gli Ordini ed i Collegi
professionali devono comunicare, entro il 30 giugno 2000, l'elenco dei cittadini
stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998,
iscritti in deroga al possesso della cittadinanza italiana ai sensi del comma i
dell'articolo 37 del Testo Unico nonché comunicare, entro il 31 dicembre di
ogni anno, l'elenco dei cittadini stranieri iscritti ai sensi degli artt.48,49 e
50 del Regolamento di attuazione. In sede di prima applicazione le predette
comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno 2000.
H) ADEMPIMENTI DEI DATORI
DI LAVORO
I presidi e le
istituzioni sanitarie private possono assumere o comunque utilizzare cittadini
stranieri, non comunitari, iscritti negli albi professionali e negli elenchi
speciali con contratti di diritto privato nel rispetto del trattamento
retributivo ed assicurativo previsto dalle vigenti disposizioni e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Le aziende sanitarie e le
altre istituzioni pubbliche, non possono procedere all'assunzione in ruolo dei
cittadini stranieri extracomunitari in quanto l'assunzione in ruolo è riservata
ai cittadini italiani. Le aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche
possono, comunque, possono utilizzare i cittadini extracomunitari con contratti
di lavoro di diritto privato a tempo determinato. I contratti, di durata non
superiore comunque a quella del permesso di soggiorno, devono garantire parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani .
Al momento della stipula dei contratti devono essere resi, contestualmente,
indisponibili un pari numero di posti in organico.
I datori di lavoro
(aziende, presidi e istituzioni pubbliche e private) devono comunicare al
Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto o comunque
utilizzato, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione, con
l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro in regime di dipendenza o in regime
di lavoro autonomo.
I) COORDINAMENTO
Al fine di assicurare un
più ordinato e tempestivo espletamento degli adempimenti richiesti per il
riconoscimento dei titoli professionali, lo scrivente Ministero ritiene
opportuno il coinvolgimento delle Regioni nonché' degli sponsor e dei datori di
lavoro interessati all'utilizzazione del personale sanitario straniero.
-Le Regioni
Le Regioni sono invitate
a comunicare al Ministero della sanità il fabbisogno globale stimato per le
singole categorie professionali, soprattutto per le aziende sanitarie e le altre
strutture pubbliche sociosanitarie, al fine di consentire anche la valutazione
delle esigenze complessive e della compatibilità con i tetti massimi di
stranieri da ammettere in Italia per lavoro nel settore sanitario. Le Regioni
sono pregate, inoltre, di indicare le strutture formative alle quali poter
indirizzare i soggetti, già soggiornanti o che intendono stabilirsi nel
territorio regionale, ai quali, ai fini del riconoscimento del titolo, il
Ministero eventualmente prescrive misure compensative della formazione
posseduta, ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394.
Sarebbe, altresì,
opportuno che le Regioni, in relazione alle reali esigenze riscontrate,
provvedano anche al coordinamento delle richieste delle varie aziende, strutture
ed organismi sanitari pubblici, che operano nel proprio territorio.
I datori di lavoro
I datori di lavoro
U.S.L.; aziende ospedaliere; ospedali classificati; strutture sanitarie e case
di cura private; RSA; associazioni di volontariato ; cooperative di servizi;
ecc.), prima di presentare all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente
competente la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro subordinato,
devono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento dei titoli
abilitanti all'esercizio professionale dei cittadini stranieri che intendono
assumere. Per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, è opportuno
che le richieste di riconoscimento, almeno per gli stranieri che provengono
dallo stesso Paese, siano prodotte contemporaneamente; ciò renderà più
agevole la definizione della domande di riconoscimento essendo di norma simili i
percorsi formativi nell'ambito dello stesso Paese. Il datore di lavoro può
delegare formalmente un proprio rappresentante agli adempimenti necessari presso
il Ministero.
In caso di applicazione
di misure compensative, i datori di lavoro possono essere autorizzati a
provvedere direttamente ai relativi corsi di formazione; parimenti possono
provvedere, ove necessario, ai corsi per l'apprendimento della lingua italiana,
parlata e scritta, e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia.
Gli Sponsor
Per gli stessi motivi è
opportuno che anche il soggetto privato o pubblico (cittadino italiano o
straniero; associazioni professionali; sindacati; enti ed associazioni di
volontariato; enti locali e loro consorzi), che si fa garante (Sponsor) per
l'ingresso in Italia, per un anno, del cittadino straniero in cerca di
occupazione, provveda direttamente, prima di impegnarsi, a tutti gli adempimenti
necessari per il riconoscimento del titolo professionale.
COMPETENZE UNIVERSITA'
Si ritiene opportuno,
infine, richiamare l'attenzione sul fatto che il riconoscimento dei titoli
accademici, di studio e di formazione professionale complementare disposto dal
Ministero della sanità è finalizzato esclusivamente a consentire lo
svolgimento di attività sanitarie, con rapporto di dipendenza o in forma
autonoma, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento del
titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria, disposto dal
Ministero della sanità' si sostanzia cioè nell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività professionale stessa.
Al contrario il
riconoscimento dei titoli di studio stranieri per finalità diverse da quelle
suddette o la dichiarazione dell'equipollenza del titolo accademico straniero a
quello italiano è di competenza dell'università.
Al riguardo l'articolo 50
del Regolamento prevede che la dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché'
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte
dall'università' previo accertamento del rispetto delle quote previste per
ciascuna professione dal decreto sui flussi. Il rispetto delle quote comporta
che le dichiarazioni di equipollenza o le ammissioni agli esami possono essere
disposte solo previo parere del Ministero della sanità al quale è demandato la
verifica del rispetto di tale vincolo.
Conseguentemente. le
università, prima di dichiarare l'equipollenza di un titolo conseguito in un
Paese extracomunitario o di ammettere un cittadino extracomunitario agli esami
di diploma. di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto. devono acquisire il parere del Ministero della sanità. La
mancata richiesta del parere preventivo al Ministero o il parere negativo da
parte del Ministero non consente, ai sensi di legge, l'iscrizione agli albi
professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative
professioni.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Rosy BINDI
Allegato 1
Ministero della Sanità
Dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in
sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Ufficio III
Domanda di riconoscimento
di un titolo abilitante l'esercizio di una professione sanitaria acquisito o
riconosciuto in un Paese dell'Unione Europea da cittadini stranieri, non
comunitari.
il/la sottoscritto/a
1. Cognome 2. Nome 3.
Cittadinanza 4. Data di nascita 5. Luogo di nascita 6. località
in possesso di regolare
permesso di soggiorno o Carta di soggiorno
7. Rilasciato dalla
questura di 8. Data di rilascio 9. Data di fine validità 10. Indirizzo
dichiarato
richiede il
riconoscimento del proprio titolo professionale al fine di esercitare
11. la professione o arte
sanitaria di 12. nella provincia di
A tal fine allega la
seguente documentazione (barrare la voce che interessa)
a) Copia autenticata (1)
del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno
b) Copia autenticata (I)
del titolo di studio specifico per l'attività richiesta
c) Copia autenticata (1)
del titolo di abilitazione specifico per l'attività richiesta, qualora previsto
D dal Paese extracomunitario ove e stato conseguito il titolo o dal Paese
dell'UE di provenienza
d) Attestazione del Paese
dell'UE provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti di tipo
professionale o penale all'esercizio della professione che si intende esercitare
(2)
e) Copia dell'eventuale
iscrizione all'Albo professionale del Paese UE di provenienza
Data Firma
Note ed avvertenze
generali
(1) In Italia
l'autenticazione delle copie dei titoli può essere effettuata presso i notai e
i Comuni.
(2) Il documento deve
essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione della domanda. Tutti i documenti redatti in lingua straniera
devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al
testo originale Dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese
in cui il documento e stato rilasciato. ovvero da un traduttore ufficiale.
Allegato 2
Domanda di riconoscimento
di un titolo abilitante l'esercizio di una professione sanitaria conseguito in
un Paese Terzo da cittadini stranieri, non comunitari.
Il/la sottoscrittola
1. Cognome 2. Nome 3.
Cittadinanza 4. Data di nascita 5. Luogo di nascita (Paese) 6. località
in possesso di regolare
permesso di soggiorno o Carta di soggiorno
7. Rilasciato dalla
questura di 8. Data di rilascio 9. Data di fine validità 10. Indirizzo
dichiarato
richiede il
riconoscimento del proprio titolo professionale al fine di esercitare 11. la
professione o arte sanitaria di 12. nella provincia di
A tal fine allega la
seguente documentazione (barrare la voce che interessa)
a) Copia autenticata (1)
del Permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno
b) Copia autenticata (1)
del titolo di studio specifico per l'attività richiesta
c) Copia autenticata (1)
del titolo di abilitazione specifico per l'attività richiesta, qualora previsto
dal Paese di conseguimento del titolo
d) Copia dell'eventuale
iscrizione all'Albo professionale del Paese di provenienza
e) Certificazione
dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o in del la
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti:
1. i requisiti d'accesso
al corso specifico;
2. i programmi
dettagliati degli studi previsti per il suddetto titolo con chiara illustrazione
delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle
discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è
stato conseguito
f) Dichiarazione di
valore da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese di
conseguimento del titolo che attesti: la validità abilitante del titolo
all'esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito,
nonché le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel
Paese di conseguimento
g) Autocertificazione
secondo la normativa vigente sulla non esistenza di impedimenti di tipo
professionale o penale all'esercizio della professione che si intende esercitare
(2)
Data Firma
Note ed avvertenze
generali
(1) In Italia
l'autenticazione delle copie dei titoli può essere effettuata presso i notai e
i Comuni.
(2) Il documento deve
essere prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione della domanda. Tutti i documenti redatti in lingua straniera
devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme ai
testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese
in cui il documento é stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
Allegato 3
Domanda di riconoscimento
di un titolo professionale complementare di titolo abilitante l'esercizio di una
professione sanitaria per cittadini stranieri, non comunitari, provenienti da un
Paese terzo ai tini dell'ammissione agli impieghi e allo svolgimento delle
attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Il/la sottoscritto/a
1. Cognome 2. Nome 3
Cittadinanza 4 Data di nascita 5. Luogo di nascita (Paese) 6. Località
in possesso di regolare
permesso di soggiorno o Carta di soggiorno
7. Rilasciato dalla
questura di 8. Data di rilascio 9 Data di fine validità 10. Indirizzo
dichiarato in possesso dell'autorizzazione ad esercitare 11. la professione o
arte sanitaria di 12. nella provincia di richiede il riconoscimento del proprio
titolo professionale complementare di 13.
A tal fine allega la
seguente documentazione (barrare la voce che interessa)
a) Copia autenticata (1)
del Permesso di soggiorno o della Caria di soggiorno
b) Copia autenticata (1)
del titolo di per il quale è richiesto il riconoscimento
c) Certificazione
dell'Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o in alternativa
del l'Autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese, che attesti:
1. i requisiti d'accesso
al corso specifico;
2. i programmi
dettagliati degli studi previsti per il suddetto titolo con chiara illustrazione
delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle
discipline svolte, nonché la validità della struttura presso cui il titolo è
stato conseguito
d) Dichiarazione di
valore da parte dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese di
conseguimento del titolo, che attesti: la validità del titolo, nonché le
attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di
conseguimento
e) Attestazione, nel caso
delle specializzazioni mediche di anestesia e rianimazione, medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia, di esercizio della specifica attività
specialistica per almeno 3 anni negli ultimi IO o per un periodo
proporzionalmente minore nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da un
periodo di tempo inferiore a 10 anni antecedente la richiesta
Data Firma
Note ed avvertenze
generali
(1) In Italia
l'autenticazione delle copie dei titoli può essere effettuata presso i notai e
i Comuni. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere
accompagnati da traduzione in italiano certificata conforme al testo originale
dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il
documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.
Allegato 4
PROFESSIONI SANITARIE
REGOLAMENTATE
MEDICO CHIRURGO
ODONTOIATRA
FARMACISTA
MEDICO VETERINARIO
ASSISTENTE SANITARIO
DIETISTA
EDUCATORE PROFESSIONALE
FISIOTERAPISTA
IGIENISTA DENTALE
INFERMIERE
INFERMIERE PEDIATRICO
LOGOPEDISTA
MANISCALCO
MASSAGGIATORE E CAPO
BAGNINO DEGLI STABILIMETI IDROTERAPICI
ODONTOTECNICO
OPERATORE SOCIO-SANITARIO
ORTOTTISTA - ASSISTENTE
DI OFTALMOLOGIA
OSTETRICA/O
OTTICO
PODOLOGO
PUERICULTRICE
TECNICO AUDIOMETRISTA
TECNICO AUDIOPROTESISTA
TECNICO DELLA
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRC. E PERF. CARDIOVASCOLARE
TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICO EDUCAZIONE E
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
TECNICO ORTOPEDICO
TECNICO SANITARIO DI
LABORATORIO BIOMEDICO
TECNICO SANITARIO DI
RADIOLOGIA MEDICA
TERAPISTA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA
TERAPISTA OCCUPAZIONALE