L'autocertificazione
D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403.
Regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127 , in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative .
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre
1998, n. 275.
Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza
sociale): Circ. 29 settembre 1999, n. 182; Circ. 19 novembre 1999, n. 201; Circ.
4 gennaio 2000, n. 1; Circ. 9 dicembre 1999, n. 82/99;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 marzo 1999, n. 21; Circ.
1 luglio 1999, n. 34/99; Circ. 8 settembre 1999, n. 44/99; Circ. 5 maggio 2000,
n. A16/2000/MOT;
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 26 marzo 1999, n. 41;
- Ministero dell'interno: Circ. 2 febbraio 1999, n. 2; Circ. 15 febbraio 1999,
n. 7; Circ. 6 luglio 1999, n. 300/C/21156/21.75.5/99; Circ. 22 giugno 1999, n.
300/C/226952/12/135; Circ. 13 marzo 1999, n. 26; Circ. 5 novembre 1999, n. 108;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 dicembre 1998, n. 489; Circ. 9
aprile 1999, n. 96;
- Ministero delle finanze: Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S; Circ. 11 novembre
1999, n. 219/T; Circ. 17 dicembre 1999, n. 239/D;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 febbraio 1999, n.
1/50-FG-40/97/U887;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 26 marzo 1999, n. 959;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 marzo 1999, n. 70/99;
Circ. 25 novembre 1999, n. 189/99(9); Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 22 ottobre 1999, n. 8/99;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi: Circ. 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del
14 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali;
Emana il seguente
regolamento:
Capo I - Disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive
Art.1
Estensione dei casi di utilizzo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefìci
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese
quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre
1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione
alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi
titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i
certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri
demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza,
sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni,
laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono
tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11
del presente regolamento.
Art. 2
Estensione dei casi di utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1, comma l, del presente
regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione
può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione
è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la
presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli
effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare
la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati,
i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da
parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici
giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in
possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi 1 e 2 i certificati di cui all'articolo 10.
Art. 3
Presentazione delle dichiarazioni
sostitutive.
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto.
2. Il responsabile del procedimento,
identificato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è
comunque competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo
3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei
doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei
casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in
luogo della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba
presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
Art. 4
Impedimento alla sottoscrizione.
1. La dichiarazione di chi non sa o non
può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità
del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la
dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito
alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
Art. 5
Dichiarazioni sostitutive
presentate da cittadini stranieri.
1. Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , siano
presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti
in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 6
Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive.
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni
predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate
al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono
nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative
dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II - Acquisizione
diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di
documenti di riconoscimento da parte degli interessati.
Art .7
Acquisizione diretta dei
documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento.
1. Qualora l'interessato non intenda o
non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli l e 2, i
certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono
sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui
l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a
stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la
loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene
attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché
non autenticata, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.
191.
5. Il rifiuto da parte del dipendente
addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per
documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
Art. 8
Riservatezza dei dati contenuti
nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione.
1. Al fine di tutelare la riservatezza
dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. È fatto divieto ai direttori sanitari
tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del regio
decreto-legge 9 luglio 1939, n. l2, come sostituito dall'articolo 2 della legge
l5 maggio l997, n. l27, di accompagnare la stessa con il certificato di
assistenza al parto previsto dall'articolo 18, comma 2, del regio decreto-legge
15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di
richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione
dell'atto di nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari
inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici
del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità,
determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi
contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 9
Acquisizione di estratti degli
atti dello stato civile.
1. Gli estratti degli atti di stato
civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche
o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al
comma l le amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi
inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Capo III - Attestazioni
di soggetti privati e certificati non sostituibili con altri strumenti di
certezza
Art. 10
Certificati non sostituibili.
1. I certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa
di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari
richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Capo IV - Disposizioni
finali
Art. 11
Controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
1. Le amministrazioni procedenti, sono
tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma l
riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione
procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria
la successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui
al comma l emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 12.
Certificati di abilitazione.
1. Quando è utilizzata ad indicare i
titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola «certificato»
viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti rilasciati al termine di
corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio di determinate attività,
rispettivamente con le parole «diploma» o «patentino».
Art. 13
Abrogazione di norme.
1. In riferimento alle disposizioni
dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della
legge 4 gennaio 1968, n. l5, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma
dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli
articoli 1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 è
abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione
dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo
comma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. È abrogato il decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.