La Convenzione di Dublino
Convenzione sulla determinazione dello stato competente per l'esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità
Europee.
Sua Maestà il Re dei Belgi
Sua Maestà la Regina di Danimarca
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Il Presidente della Repubblica Ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica francese
Il Presidente dell'Irlanda
Il Presidente della Repubblica Italiana
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica portoghese
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in appresso denominati "Stati membri".
Considerando l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo,
fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989;
Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai
rifugiati un'adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo
status dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente "convenzione
di Ginevra" e protocollo di New York";
Considerando l'obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui
ambito, in particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone
conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce al Comunità
economica europea, modificato dall'atto unico europeo;
Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione
di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un
richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e
desiderosi di dare a ogni richiedente l'asilo la garanzia che la sua domanda
sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano
successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di
questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo.
Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l'Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;
Decisi ad attuare, per l'applicazione della presente convenzione, una stretta
cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni;
Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno
designato:Sua Maestà il Re dei Belgi
Sua Maestà la Regina di Danimarca
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania
Il Presidente della Repubblica ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
Il Presidente della Repubblica francese
Il Presidente dell'Irlanda
Il Presidente della Repubblica Italiana
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi
Il Presidente della Repubblica portoghese
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita
forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Art. 1
Ai fini della presente convenzione si intende per:
straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;
domanda di asilo; domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la
protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai
sensi dell'articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo
di New York;
richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito
alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;
esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi all'esame di
una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti,
adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di
determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo in
virtù delle disposizioni della presente convenzione;
titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno
Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad
eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante
l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda
di asilo;
visto d'entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire
il transito di uno straniero attraverso il suo territorio, sempreché siano
soddisfatte le altre condizioni di ingresso;
visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire
il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di
transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre
condizioni di transito.
La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al
paragrafo 1, lettere f) e g).
Art. 2
Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di
Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione
geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a
cooperare coni servizi dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
ai fini dell'applicazione di questi strumenti.
Art. 3
Gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo di qualsiasi
straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia
esaminata.
La domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti
dalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano
seguendo l'ordine in cui sono presentati.
La domanda è presa in esame da detto Stato in conformità della sua
legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali.
Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo
presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù
dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente
l'asilo vi consenta. Lo stato membro competente secondo i succitati criteri è
quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che
desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest'ultimo Stato informa lo
Stato membro competente in conformità dei suddetti criteri, se quest'ultimo è
stato adito con tale domanda.
Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria
legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo,
nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal
protocollo di New York.
Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della
presente convenzione è competente per l'esame della domanda di asilo ha inizio
allorché una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima
volta.
Lo Stato membro al quale è presentata la domanda di asilo è tenuto alle
condizioni di cui all'articolo 13 e al fine di concludere il procedimento di
determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, ad
accettare il richiedente l'asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia
presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il
procedimento di determinazione dello Stato competente.
Tale obbligo cessa se il richiedente l'asilo ha lasciato nel frattempo il
territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato
membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre
mesi.
Art. 4
Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo
status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal
protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato
è responsabile dell'esame della domanda, purché gli interessati lo desiderino.
Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i
figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se
il richiedente l'asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non
sposato.
Art. 5
Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo
Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha
rilasciato tale titolo.
Se il richiedente l'asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo
Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha
rilasciato il visto tranne nei seguenti casi:
se il visto è quello rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato
membro, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo. Allorché uno
Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza,
le autorità centrali di un latro Stato membro, l'accordo di quest'ultimo non
costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente
disposizione;
se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua
domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all'obbligo del
visto, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato;
se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua
domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma
scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di
destinazione che lo straniero dispensato dall'obbligo di visto soddisfa le
condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l'esame della domanda di asilo
compete a quest'ultimo Stato.
Se il richiedente l'asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in
corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente
per l'esame della domanda di asilo è nell'ordine:
lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di
soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi
titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è
più lontana;
lo Stato che rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari
visti sono di analoga natura;
quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto
di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo
Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale
disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o
più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un
altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro.
Se il richiedente l'asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti
da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli
hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, i
paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il
territorio degli Stati membri.
Qualora il richiedente l'asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno
scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi
che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato
membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo
Stato membro in cui è presentata la domanda.
Art. 6
Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre,
marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità
europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta
frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza
di quest'ultimo Stato membro.
La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il
richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la
sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in
tal caso l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato.
Art. 7
L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del
controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno
che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal
visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in
cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In
questo caso l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato.
Fino all'entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di
modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza
un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è
considerato responsabile del controllo dell'entrata, per viaggiatori che non
escono dalla zona di transito.
Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un
aeroporto di uno Stato membro l'esame di detta domanda compete a quest'ultimo
Stato.
Art. 8
Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere
designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione,
l'esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale
essa è stata presentata.
Art. 9
Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri
previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in
particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta
di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l'asilo lo
desideri.
Se lo Stato membro interpellato accetta della richiesta, la competenza in merito
viene ad esso trasferita.
Art. 10
Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai
criteri previsti nella presente convenzione ha l'obbligo di:
accettare alle condizioni di cui all'art.11, il richiedente l'asilo che ha
presentato domanda in un altro Stato membro;
condurre a termine l'esame della domanda di asilo;
riammettere o riprendere alle condizioni di cui all'art.13 il richiedente
l'asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro
Stato membro;
riprendere alle condizioni di cui all'art.13 il richiedente l'asilo che abbia
formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la
domanda oggetto d'esame;
riprendere alle condizioni di cui all'art.13 lo straniero di cui ha respinto la
domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro.
Se uno Stato membro rilascia al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno di
durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a
e) gli sono trasferiti.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) si estinguono se lo
straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un
periodo non inferiore a tre mesi.
Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) si estinguono se lo Stato
competente per l'esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente
applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure
necessarie affinché lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in
qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi.
Art. 11
Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che
la competenza per l'esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro,
esso può richiedere a quest'ultimo di accettare l'interessato quanto più
rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della
domanda di asilo.
Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l'esame della domanda di
asilo è di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata
presentata.
La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorità dello
Stato cui è stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza
di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione.
La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri è
effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il
richiedente l'asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato
membro.
Lo Stato membro ha l'obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre
mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza
di tale termine equivale all'accettazione della richiesta.
Il trasferimento del richiedente l'asilo dallo Stato membro ove è stata
presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al
massimo un mese dopo l'accettazione della richiesta o un mese dopo la
conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero
contro la decisione di trasferimento qualora la procedura ha effetto
sospensivo.
Le modalità specifiche per l'accettazione dell'interessato potranno essere
ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo
18.
Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno
Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato
membro, la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della
domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si
trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata
presentata la domanda e, quindi, ai fini dell'applicazione della presente
convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda
di asilo è stata presentata.Art. 12
Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno
Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato
membro, la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della
domanda di asilo spetta allo Stato membro cui è stata presentata la domanda e,
quindi, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, esso è
considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata
presentata.
Art. 13
La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all'articolo 3,
paragrafo 7 e all'articolo 10 avviene secondo le seguenti modalità:
la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo
Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria
competenza conformemente all'art. 3, paragrafo 7 e all'art. 10;
lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l'obbligo di rispondere nel
termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a
riaccettare effettivamente il richiedente l'asilo entro i più brevi termini e
al massimo entro un mese dall'accettazione della ripresa a carico.
Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente
precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 18.
Art. 14
Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti:
le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali o
applicabili in materia di asilo;
i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l'asilo e alla loro
ripartizione per nazionalità. essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il
Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la
diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e
all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti:
le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di
domande di asilo;
le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di
provenienza dei richiedenti l'asilo.
Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera
che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono
rispettare tale loro carattere.
Art. 15
Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le
informazioni di carattere personale necessarie per:
determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di
asilo;
l'esame della domanda di asilo;
esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Dette informazioni possono riguardare esclusivamente:
i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua
famiglia (cognome, nome - eventualmente cognome precedente - soprannomi o
pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di
nascita);
i documenti d'identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di
rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);
gli altri elementi necessari per l'identificazione del richiedente;
i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
il luogo in cui è stata presentata la domanda;
la data dell'eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data
di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l'eventuale
decisione adottata.
Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i
motivi invocati dal richiedente l'asilo a sostegno della sua domanda e, se del
caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato
membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta
presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata
all'assenso del richiedente l'asilo.
Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver
luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni
Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all'articolo 18.
Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al
paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate
soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:
determinare lo stato competente per l'esame della domanda di asilo;
esaminare la domanda di asilo;
dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.
Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non
avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono
immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.
Il richiedente l'asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati
trasmessi che, lo riguardano, fintantoché sono disponibili.
Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere
trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o
eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo
6.
La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di
annotazione in ogni Stato membro interessato.
Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai
fini per cui essi sono stati scambiati. la necessità di conservarli deve essere
valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.
In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa
protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo
analogo.
Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato
membro prende misure appropriate per garantire l'osservanza del presente
articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio
del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio
di assumere i compiti di controllo.
Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o
di parte dei dati di cui ci paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa
soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a
tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28
febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento
automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un'istanza
nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l'uso dei dati
trasmessi conformemente alla presente convenzione.
Art. 16
Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all'articolo 18 progetti di
revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le
difficoltà riscontrate nella sua attuazione.
Se si rileva necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione
in funzione della realizzazione delle finalità dell'articolo 8 A del trattato
che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare
all'instaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune
in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio
delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all'articolo
18.
Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal
Comitato di cui all'articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente
all'articolo 22.
Art. 17
Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un
mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la
presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui
all'articolo 18 affinché quest'ultimo proponga agli Stati membri misure per far
fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta
necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle
condizioni previste all'articolo 16, paragrafo 3.
Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1
persiste, il Comitato, deliberando conformemente all'articolo 18, paragrafo 2,
può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere
provvisoriamente l'applicazione delle disposizioni della convenzione; questa
sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea o
contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.
Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora
raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le
disposizioni della presente convenzione.
Art. 18
E' istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato
membro.
La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la
Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.
La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e
dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.
Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema
di carattere generale relativo all'applicazione e all'interpretazione della
presente convenzione.
Il Comitato adotta le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6 e
all'articolo 13, paragrafo 2 e dà l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
paragrafo 2.
Il Comitato adotta a norma dell'articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche
della presente convenzione.
Il Comitato adotta le sue decisioni all'unanimità, salvo quando delibera
l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2; in quest'ultimo caso esso adotta
le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.
Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di
lavoro.
Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al
segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
Art. 19
Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente
convenzione non applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo
dichiarazione contraria del regno di Danimarca. Tale dichiarazione può essere
fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell'Irlanda che ne
informa i governi degli altri Stati membri.
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente
convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica
francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente
convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi
Bassi.
Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione
sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Esse non sono tuttavia
applicabili al Bailiwick of Jersey ed all'Isola di Man, salvo dichiarazione
contraria del regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi
momento mediante comunicazione al Governo dell'Irlanda che ne informa i Governi
degli altri Stati membri.
Art. 20
E' esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.
Art. 21
La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi
membro delle Comunità europee.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo
dell'Irlanda.
La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il
primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di
adesione.
Art. 22
La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli
strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati
presso il governo dell'Irlanda.
Il governo dell'Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito
degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione.
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale
formalità.
Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della
presente convenzione.
Fatto a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì
sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno
millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca,
il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato
negli archivi del Governo d'Irlanda che provvederà a rimettere copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.