TITOLO PRIMO
Definizioni
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti
adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari
di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti
situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati
al di fuori di tali territori;
Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed
i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti
o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio
di uno Stato terzo;
Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";
Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità
europee;
Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema
d' informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;
Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio
delle frontiere esterne;
Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra
ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;
Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale,
per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte
contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa
definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio
di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di
una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da
uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente
allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato
conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo
Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di
soggiorno;
Richiedente l`asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della
presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione
definitiva;
Esame di una domanda d`asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate
in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo,
esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame
della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione.
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TITOLO II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione
delle persone
CAPITOLO PRIMO
Passaggio delle frontiere interne
Articolo 2
1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo
senza che venga effettuato il controllo delle persone.
2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale,
una Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti
contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne
siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione.
Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione
immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie
e ne informa il piu` rapidamente possibile le altre Parti contraenti.
3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere
interne non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo
22, nè l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità
competenti in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente
in tutto il suo territorio, nè l'obbligo di essere in possesso,
di portare con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla
legislazione di detta Parte contraente.
4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle
disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
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CAPITOLO SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne
Articolo 3
1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio,
soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite.
Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce
le eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera,
nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico
marittimo come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel
caso di passaggio non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei
valichi di frontiera e delle ore di apertura fissate.
Articolo 4
1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri
di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni,
saranno preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle
persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno.
I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione
di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo
delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo
esterno.
2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché
i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del
paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo
dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto
di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.
4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono
considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere
esterne per i voli interni.
Articolo 5
1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio
delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi
le condizioni seguenti:
a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che
consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato
esecutivo;
b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo
e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza
sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno
nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale
la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere
legalmente detti mezzi;
d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la
sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere
rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno
che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio
per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di
obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sarà limitata
al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne
le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari
relative al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.
3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione
di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti
o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco
nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere
esterne egli si presenta.
Articolo 6
1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta
al controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato
in base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della
legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti
contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica
dei documenti di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno,
di lavoro e di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione
di minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Il controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone
che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte
contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente
per quanto riguarda la perquisizione.
b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che
consenta di accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti
di viaggio.
c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un
controllo approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse
di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed
ai fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e
l'ordine pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli
stranieri.
e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare
tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo,
il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea
di massima, sul controllo all'uscita.
3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità
mobili gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga
sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli
orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare
le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità
della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato
e in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle
frontiere esterne.
5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle
frontiere esterne.
Articolo 7
Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta
e continua collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli
e delle sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni
pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo
disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per
quanto possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli
e promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale
addetto ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio
di funzionari di collegamento.
Articolo 8
Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità
pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.
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CAPITOLO TERZO
Visti
Sezione 1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo 9
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune
per quanto riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il
regime dei visti. A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le
Parti contraenti si impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione
della loro politica in materia di visti.
2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono
soggetti ad un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento
della firma della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei
visti potrà essere modificato soltanto con il comune accordo di
tutte le Parti contraenti. Una Parte contraente può derogare in
via eccezionale al regime comune di visti nei confronti di uno Stato terzo
per motivi imperativi di politica nazionale che richiedono una decisione
urgente. Essa dovrà dapprima consultare le altre Parti contraenti
e, nella sua decisione,tenere conto dei loro interessi nonchè delle
conseguenze della decisione stessa.
Articolo 10
1. E' istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme
delle Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è
disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno
massimo di tre mesi.
2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno
i rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga
in base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente
si riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto
in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
Articolo 11
Il visto istituito all'articolo 10 può essere:
a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè
nè la durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei
soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere
dalla data del primo ingresso;
b. un visto di transito che consenta al titolare di transitare
una, due o eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti
per recarsi nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata
di ogni transito non sia superiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso
del semestre considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario,
un nuovo visto valido unicamente per il suo territorio.
Articolo 12
1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è
rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti
e, se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate
conformemente all'articolo 17.
2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è,
in linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è
possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato,
in linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente
in cui avviene il primo ingresso.
3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione
ed in particolare i criteri per determinare la destinazione principale.
Articolo 13
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio
scaduto.
2. La durata di validità del documento di viaggio deve
essere superiore a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo
di quest'ultimo. Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio
paese di origine o di entrare in un paese terzo.
Articolo 14
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio
se quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti.
Se il documento di viaggio è valido soltanto per una o piu` Parti
contraenti, il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle
Parti contraenti.
2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido
da una o piu` Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto
forma di autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo 15
In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere
rilasciati soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso
stabilite nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
Articolo 16
Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi
indicati nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo
15, e rilascia un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni
di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto
visto sarà limitata al territorio di tale Parte che dovrà
informarne le altre Parti contraenti.
Articolo 17
1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l' esame delle domande
di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove
situazioni e circostanze.
2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il
rilascio di un visto è subordinato alla consultazione dell'autorità
centrale della Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle
autorità centrali delle altre Parti contraenti.
3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie
relative ai punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b. autorità incaricate del rilascio dei visti;
c. condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d. forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti
da riscuotere per il rilascio;
e. condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle
lettere c e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f. modalità di limitazione della validità territoriale
dei visti;
g. principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri
segnalati ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.
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Sezione 2
Visti per soggiorni di lunga durata
Articolo 18
1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati
da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione.
Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio
delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente
che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di
ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, d ed e, ovvero
figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente
sul cui territorio desidera transitare.
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CAPITOLO QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo 19
1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente
nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente
nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità
del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari
di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente
nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio
di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto
e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettere a, c, d ed e.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti
la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale
conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve
le disposizioni dell`articolo 22.
Articolo 20
1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare
liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima
di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data
del primo ingresso, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna
Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero
nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione
delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata
in vigore della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve
le disposizioni dell'articolo 22.
Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da
una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento
di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità,
circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio
delle altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni
di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non
figurino nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente
interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari
di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle
Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte
contraente.
3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco
dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di
autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi
del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve
le disposizioni dell' articolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti
contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate
da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte
contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere
sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso,
sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio
della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti
che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti
all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Articolo 23
1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni
di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti
contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori
delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un
autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati
da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio
di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente
il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero
se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata
partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio
della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni
previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione
di tale legislazione l'allontanamento non è consentito, la Parte
contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare
nel suo territorio.
4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale
Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato
nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni
pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni
nazionali relative al diritto di asilo nè all'applicazione della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,
quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè
alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo
33, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Articolo 24
Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che
saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano
tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo
di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non
possa avvenire a spese dello straniero.
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CAPITOLO QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Articolo 25
1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno
ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta
preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e
tiene conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà
accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza
di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di
soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti
è segnalato si fini della non ammissione, la Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo
di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il
titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente
che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest` ultima, ma
può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale
delle persone segnalate.
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CAPITOLO SESTO
Misure di accompagnamento
Articolo 26
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti
si impegnano ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti
regole:
a. Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio
di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna
per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente
a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della
frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese terzo dal quale
è stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento
di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese
terzo in cui sia garantita la sua ammissione.
b. Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria
per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia
in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori
delle Parti contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati
quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto
del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad
istituire sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea
o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che
non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo
2 si applicano ai vettori di gruppi. che effettuano collegamenti stradali
internazionali con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.
Articolo 27
1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate
nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno
straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente
in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso
ed al soggiorno degli stranieri.
2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati
nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di
un'altra Parte contraente, essa ne informa quest`ultima.
3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata
e che chiede ad un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati
nel paragrafo 1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o
attestazione delle autorità competenti, le disposizioni legislative
violate.
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CAPITOLO SETTIMO
Responsabilità per l'esame delle domande di asilo
Articolo 28
Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale
emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione
geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono
il proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.
Articolo 29
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda
di asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare
in tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio
territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare
un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie
disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.
3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta
la domanda di asilo, soltanto una Parte contraente è competente
per l'esame della domanda. Tale Parte contraente è determinata in
base ai criteri stabiliti nell' articolo 30.
4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte
contraente conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto
alla legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se
la responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad
un'altra Parte contraente.
Articolo 30
1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo
determinata nel modo seguente:
a. Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo
un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è
responsabile per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato
dietro autorizzazione di un' altra Parte contraente è competente
la Parte contraente che ha dato l`autorizzazione.
b. Se piu` Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo
un visto, quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile
la Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno
avente la scadenza piu` lontana.
c. Fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori
delle Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente
alle lettere a e b sussiste anche se la durata di validità del visto,
quale ne sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta.
Se il richiedente l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti
dopo il rilascio del visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano
la responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che,
nel frattempo essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.
d. Se il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del
visto da parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente
dalle cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori
delle Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora
il richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di
talune Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le
disposizioni delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui frontier
e esterne il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori
delle Parti contraenti.
Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che
ha rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal
fatto che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti
- e se il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese
di transito si è assicurato presso le autorità consolari
o diplomatiche della Parte contraente di destinazione che il richiedente
l'asilo soddisfa le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione,
quest'ultima è competente per l'esame della domanda.
e. Se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle
Parti contraenti senza essere in possesso. di uno o piu` documenti che
consentono di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, responsabile
la Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è
entrato nei territori delle Parti contraenti.
f. Se uno straniero la cui domanda d'asilo è già
all'esame di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è
responsabile la Parte contraente presso la quale la domanda è in
corso di esame.
g. Se uno straniero la cui domanda di asilo è già
stata oggetto di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti
presenta una nuova domanda, è competente la Parte contraente che
ha esaminato la precedente domanda semprechè il richiedente non
abbia lasciato i territori delle Parti contraenti.
2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda
di asilo in applicazione dell` articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente
responsabile ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata
dai propri obblighi.
3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata
in base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile
la Parte contraente presso la quale è stata presentata la domanda
di asilo.
Articolo 31
1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al piu` presto quale
di esse è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.
2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo
30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna
nel suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte
contraente responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.
3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare
il richiedente l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata
entro sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo.
Se entro tale termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente
presso la quale la domanda di asilo è stata presentata è
competente per il suo esame.
Articolo 32
La Parte contraente è responsabile per l'esame della domanda
di asilo effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo 33
1. Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio
di un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente
responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2. Il paragrafo 1 non si applica allorchè l'altra Parte
contraente ha accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con
validità superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza
per l'istruzione della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.
Articolo 34
1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo
straniero la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e
che si sia recato nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere
autorizzato a soggiornarvi.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente
responsabile abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori
delle Parti contraenti.
Articolo 35
1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status
di rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta
ad assumere la responsabilità dell'esame della domanda di asilo
di un membro della sua famiglia, semprechè gli interessati siano
consenzienti.
2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge
o il figlio non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure,
se il rifugiato è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto
anni, il padre o la madre.
Articolo 36
Ciascuna Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo
può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari
o culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale responsabilità
semprechè l'interessato lo desideri. La Parte contraente sollecitata
valuta se può accogliere o no detta richiesta.
Articolo 37
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano
reciprocamente quanto piu` presto possibile le informazioni riguardanti:
a. le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del
diritto di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al piu` tardi
al momento della loro entrata in vigore;
b. i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti
l'asilo, indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili,
le decisioni relative a domande di asilo;
c. l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti
l'asilo e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
d. le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione
nella raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza
dei richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito
al trattamento riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere
rispettata dalle altre Parti contraenti.
Articolo 38
1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente
che ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo
necessari allo scopo:
- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame
della domanda di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo:
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali dati possono riguardare esclusivamente
a. l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente
cognome, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza
attuale e precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)
b. i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata
della validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati,
luogo del rilascio ecc.);
c. gli altri elementi necessari per stabilire l'identità
del richiedente;
d. i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e. i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte
contraente;
f. il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g. se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo
precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della
procedura, il contenuto della decisione presa.
3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra
Parte contraente di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo
a sostegno della propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione
presa nei suoi confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità
di dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali
informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente
l'asilo.
4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente
e può essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione
è comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.
5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi
di cui al paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità
ed alle giurisdizioni incaricate:
- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame
della domanda di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza
e l'attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti
o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie
ne sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni
o eliminarle.
7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a
richiesta, le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè
sono disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero
dovuto essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o
l`eliminazione. Le correzioni sono effettuate secondo le modalità
di cui al paragrafo 6.
8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e
la rice zione delle informazioni scambiate sono messe agli atti.
9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a
quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità
di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente
interessata.
10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata
almeno la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono
destinate riserva a informazioni di tipo analogo.
11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato,
ma in altra maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate
per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci.
Se una Parte contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato
al paragrafo 12 essa può incaricare tale servizio di assumere i
compiti di controllo.
12. Se una o piu` Parti contraenti desiderano informatizzare il
trattamento di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3,
l'informatizzazione è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno
adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che dia attuazione
ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981
sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato
dei dati di natura personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale
adeguata il controllo indipendente del trattamento e dell'uso dei dati
trasmessi conformemente alla presente Convenzione.
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TITOLO III
Polizia e sicurezza
CAPITOLO PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia
Articolo 39
1. Le Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi
di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro
i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca
di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi
la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione
non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente
richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti
a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità
competenti.
2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta
ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla
Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle
indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti
della Parte contraente richiesta.
3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte
alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati,
da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità
di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia
della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti
della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente.
In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al piu`
presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte
contraente richiesta della cooperazione internazionale fra polizie.
4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere
disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi
bilaterali piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno
una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di
tali accordi.
Articolo 40
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine
giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si
presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar
luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione
nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato
l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria
preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata
da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della
Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente
paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna
delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione
richiesta.
2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione
preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli
agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera
di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo
7, alle seguenti condizioni:
a. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà
immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di
cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;
b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza
giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che
giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui
territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione
di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure
se non è stata ottenuta l `autorizzazione entro cinque ore dal passaggio
della frontiera.
3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere
effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:
a. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle
disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente
sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle
autorità localmente competenti.
b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione
gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione
è stata accordata.
c. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado
di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
d. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare
le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta;
il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
e. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico
è vietato.
f. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare nè
arrestare la persona che ne è oggetto.
g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità
della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può
essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.
h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio
ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte
contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro
apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato,
nonchè alle procedure giudiziarie.
4. Gli agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police
judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della "police
communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali
appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce
alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti
e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto
illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti
della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per
i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e
del traffico di armi, gli agenti dello "Zollfahdungsdienst" (servizio di
ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico
ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale",
nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati
di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni
connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici
e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
" gendarmerie" e della "police" nonchè, alle condizioni fissate
da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per
quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito
di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie"
e della "Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati
accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale
di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto
si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed
esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral
de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale
de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènèral
d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier
van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.
6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale
il campo d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni
supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.
7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata
soltanto per uno dei reati seguenti:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 41
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono
una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al
paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati,
sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva
nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti
dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite
dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante
uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali
autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere
l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita,
che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena
privativa della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati
nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente
nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte
contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta
degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente
competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità
o procedere al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità,
quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di
fermare la persona.
b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere
l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire
abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono
fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente
nel cui territorio avviene l'nseguimento, che dovranno essere informati
senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al
suo arresto.
3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi
1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla
dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio
della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
b. senza limiti di spazio o di tempo.
4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti
determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:
a. I seguenti reati:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite
gravi.
5. I reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti
condizioni generali:
a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle
disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente
nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità
localmente competenti.
b. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.
c. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico
è vietato.
d. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili,
per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per
il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di
esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli
camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono
- essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
e. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi
di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.
f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente
competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al
paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione
di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette;
gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.
g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti
impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità
localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto
le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali
autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano
state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa
condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto
della persona inseguita.
h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono
gli agenti impegnata nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità
della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento,
il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno
partecipato, comprese le procedure giudiziarie
6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo
2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può,
indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere
interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto
nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel
cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà
al piu` tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra
mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali
abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto
provvisorio a scopo di estradizione
7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police
judiciaire près les parquets della "gendarmerie" e della "police
communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali
appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si
riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti
e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto
illecito di rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti
della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per
i settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del
traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche
doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale"
nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati
di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle
loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
"gendarmerie" e della "police" nonchè alle condizioni fissate da
appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per
ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi
ed, il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della
"Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle condizioni
fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari
del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia
di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse
con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico
d'armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti
interessate, l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione
e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962
modificato dal protocollo dell` 11 maggio 1974.
9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte
contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni
dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento
nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera
comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la
propria dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa
la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna
delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei
regimi applicabili da una parte e dell' altra delle frontiere interne.
10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale
il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari
in esecuzione del presente articolo.
Articolo 42
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti
in missione nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati
agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero
subire o commettere.
Articolo 43
1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione,
gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte
contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da
essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto
della Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni
ai cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni
applicabili ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi
nel territorio di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima
le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di
terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte
contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere
il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.
Articolo 44
1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto
conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le
Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee
telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare
la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la
trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione
e dell'inseguimento transfrontalieri.
2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno
in particolare le seguenti possibilità:
a. scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento
dotati del materiale radio appropriato;
b. l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone
di frontiera;
c. la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia
e doganali che operano nelle zone stesse;
d. coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di
comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione
normalizzati e compatibili.
Articolo 45
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie
per garantire che:
a. il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il
suo preposto vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi
i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle
Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano
o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di
dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità
valido;
b. le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione
delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè
esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o
per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo
se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle
persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione
di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.
Articolo 46
1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto
della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare
alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti
per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri
reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e
la sicurezza pubblica.
2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di
cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo
4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente
urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può
avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo
disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.
Articolo 47
1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono
il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento
di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.
2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato
o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra
le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:
a. in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva
e repressiva contro la criminalità;
b. nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria
e frapolizie in materia penale;
c. per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle
autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare
pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente
misure di Polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito
delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla
Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente
rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.
4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale
o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente
distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una
o piu` altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di
collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre
Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti
per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti
si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al distacco
di funzionari di collegamento in Stati terzi.
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CAPITOLO SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale
Articolo 48
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux,
il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal
Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare l`applicazione di detti
accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le
Parti contraenti.
Articolo 49
L'assistenza giudiziaria è accordata anche:
a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale
di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni
a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione
può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente,
in particolare, in materia penale;
b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati
da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
c. nelle procedure di grazia;
d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che
l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la
decisione definitiva sull'azione penale.
e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative
all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione
di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;
f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla
sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla
liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione
delle pene o delle misure di sicurezza.
Articolo 50
1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla
Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza giudiziaria
per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni
in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della
Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale
di Germania, la Francia, l' Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa
alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle
di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19
maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono
essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva
accise sulle merci oggetto della domanda.
3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere
nè utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla
Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti
diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso
della Parte contraente richiesta.
4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può
essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi
solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o,
se il, valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione
rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione,
per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non
sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente
di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità
amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.
Articolo 51
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie
a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile,
conformemente al diritto delle due Parti contraente con pena privativa
della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà
per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto
di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base
al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti
perseguita da autorità amministrative la cui decisione può
dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare
in materia penale.
1. L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto
della Parte contraente richiesta.
Articolo 52
1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento
direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di
un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo
un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda
la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno
le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue
della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se
l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto
un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve
essere tradotto in quest`altra lingua.
3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione
trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse
ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che
successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte
richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che
invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni.
Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di
estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno
1962, quale modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974.
4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria
è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come
infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la
cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione
competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento
deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del
paragrafo 1.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti
attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle
autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo
del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente
esige che la notificazione sia fatta alla persona.
Articolo 53
1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente
tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate
le risposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la
facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia
all`altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell`Organizzazione
internazionale di polizia criminale.
3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone
in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a
misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale
di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per
il tramite dei Ministeri della giustizia.
4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende,
per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia
ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.
5. Le denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per
infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate
conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del
Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia
penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell`11 maggio
1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie
della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della
Parte contraente richiesta.
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CAPITOLO TERZO
Applicazione del principio Ne bis in idem
Articolo 54
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte
contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per
i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso
di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna,
non possa piu` essere eseguita.
Articolo 55
1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell`
accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare
di non essere vincolata dall' articolo 54 in uno o piu` dei seguenti casi:
a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti
sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione
non si applica se i, fatti sono avvenuti in parte sul territorio della
Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono
un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali
di quella Parte contraente;
c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata
commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione
dei doveri del suo ufficio.
2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione
all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le
categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.
3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la
dichiarazione relativamente ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo
1.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del
paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta,
ha, per gli stessi fatti, richiesto l`instaurazione del procedimento penale
all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.
Articolo 56
Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato
contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva
per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione
della libertà scontato sul territorio di quest` ultima Parte contraente
per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà
eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura
consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative
della libertà che siano state eseguite.
Articolo 57
1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente
e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo
di ritenere che l`imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la
persona è già stata giudicata in un'altra Parte contraente
con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario,
chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della
Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile
e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve
continuare.
3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della
firma, della ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della presente
Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni
di cui al presente articolo.
Articolo 58
Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di
disposizioni nazionali piu` ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem"
attribuito a decisioni giudiziarie straniere.
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CAPITOLO QUARTO
Estradizione
Articolo 59
1. Le disposizioni del presente Capitolo mirano a completare la Convenzione
europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonchè, nelle relazioni
tra le Parti contraenti membri dell` Unione economica Benelux, il capitolo
1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria
in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell'
11 maggio 1974 ed a facilitare l`applicazione di detti accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l`applicazione
delle disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra
le Parti contraenti.
Articolo 60
Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della
Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni
di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni
depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti
contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione
o accettazione della presente Convenzione.
Articolo 61
La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle
Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione
francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà
per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente
richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà
per una durata massima di almeno un anno.
Articolo 62
1.In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto
le disposizioni della Parte contraente richiedente.
2. Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non
osta all`estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di
quella Parte contraente.
3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione
del procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione
della Parte contraente richiesta non fa venir meno l'obbligo di estradare.
Articolo 63
Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed
al Trattato citati all` articolo 59, ad estradare fra di loro le persone
perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente
per una delle infrazioni di cui all` articolo 50, paragrafo 1 o da esse
ricercate ai fini dell`esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
pronunciata per tale infrazione.
Articolo 64
Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, effettuata conformemente
all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio
ai sensi dell' articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del
13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione
e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962,
quale modificato dal Protocollo del 1^ maggio 1974.
Articolo 65
1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica,
le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente
della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte
contraente richiesta.
2. I Ministeri competenti sono:
- per il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;
- per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della
giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati;
- per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;
- per il Granducato di Lussemburgo il Ministero della Giustizia;
- per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;
Articolo 66
1. Se l`estradizione di una persona ricercata non è manifestamente
vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa
Parte contraente può autorizzare l`estradizione senza procedura
formale di estradizione, purchè la persona stessa vi acconsenta,
mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere
giudiziario e previa audizione da parte di quest`ultimo per informarla
del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell`audizione
la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.
2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona
ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli
dal principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.
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CAPITOLO QUINTO
Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali
Articolo 67
Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate,
tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
Articolo 68
1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con
sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà
o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti
di un cittadino di un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo
verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza,
può chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l`evaso si
trovi nel suo territorio, di continuare l`esecuzione della pena o della
misura di sicurezza.
2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione
dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di
pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta
domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente
richiedente, può porre il condannato a controllo a vista ("gardeà
vue") oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel
territorio della Parte contraente richiesta.
Articolo 69
La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è
subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata
la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione
del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone
condannate si applicano per analogia.
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CAPITOLO SESTO
Stupefacenti
Articolo 70
1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato
di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità
in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte
a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione
tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al
Comitato esecutivo.
2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono
designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti
dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.
Articolo 71
1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta
o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura,
compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e
sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente
alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le misure necessarie
a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle
sostanze psicotrope
(*)Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione
modificata dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione
Unica sugli Stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle Sostanze
psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa
al Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze psicotrope.
2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere,
mediante provvedimenti amministrativi e penali, l' esportazione illecita
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè
la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte
salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.
3. Allo scopo di lottare contro l`importazione illegale di stupefacenti
e di sostanze psicotrope, compresa la Cannabis, le Parti contraenti potenziano
i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonchè
dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate
dal gruppo di lavoro previsto all' articolo 70. Questo gruppo prenderà
in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale
di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonchè
il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati
a scoprire la droga.
4. Al fine di assicurare l`osservanza delle disposizioni del presente
articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei
luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.
5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di
stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la
cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire
e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna
Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.
Articolo 72
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento
giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate
norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti
del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Articolo 73
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento
giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure
per permettere le forniture sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà
presa in ciascun caso specifico sulla base di un' autorizzazione preventiva
di ciascuna Parte contraente interessata.
3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo
dell` operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.
Articolo 74
Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle
Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all' articolo 71 ed effettuati
alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno
del paese.
Articolo 75
1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione
dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone
possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini
di una terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo,
un certificato rilasciato o autenticato da un`autorità competente
dello Stato di residenza.
2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato
di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare,
gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti
e sostanze ed alla durata del viaggio.
3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle
autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato
di cui al paragrafo 2.
Articolo 76
1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai
propri usi medici, norme d`etica ed alle prassi, le misure appropriate
per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti,
nel territorio di una o piu` Parti contraenti, a controlli piu` severi
di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere
l'efficacia di tali controlli.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle
sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti
e di sostanze psicotrope.
3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure
adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze
di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente
evocati in seno al Comitato esecutivo.
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CAPITOLO SETTIMO
Armi da fuoco e munizioni
Articolo 77
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del
presente Capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al
commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.
2. Il presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione,
il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di
persone, fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità
centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, nè l'acquisizione
e la detenzione da parte di queste ultime, nè la fabbricazione di
armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo 78
1. Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate
nel modo seguente:
a. armi proibite,
b. armi soggette ad autorizzazione,
c. armi soggette a dichiarazione.
2. L`otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco
sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all`oggetto
di cui fanno o sono destinati a far parte.
3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte
le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm
o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe
tutte le altre armi da fuoco.
Articolo 79
1. L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti
oggetti:
a. armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
b. armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
c. armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
d. munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie
e i proiettili per tali munizioni.
e. munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a
punta cava nonchè i proiettili per tali munizioni.
2. Le autorità competenti possono, in casi particolari,
accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al
paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.
Articolo 80
1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione
sono soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco,
se non sono proibite:
a. armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza
totale inferiore a 28 cm;
d. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la
cui camera possono contenere piu` di tre cartucce;
e. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica
a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;
f. armi da fuoco civili semiautomatiche, dall` apparenza di un'arma
da fuoco automatica da guerra.
2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non
comprende:
a. armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè
l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi
che permettano di sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi
tecnici e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi
lesioni irreversibili alle persone;
b. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera
che non possono contenere piu` di tre cartucce senza essere ricaricati,
purchè il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette
armi non possono essere trasformate, con la utensileria corrente in armi
con serbatoio e camera che possono contenere piu` di tre cartucce.
Articolo 81
L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se
tali armi non sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:
a. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o piu` canne rigate;
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza
totale superiore a 28 cm;
d. armi elencate all' articolo 80, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 82
Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
a. le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono
- salvo eccezioni - anteriori al 1^ gennaio 1870, semprechè esse
non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad
autorizzazione;
b. le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purchè
esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
c. le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di
qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone
di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.
Articolo 83
Un` autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco
di cui all' articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti
condizioni:
a. l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe
per la pratica della caccia o dello sport;
b. l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere
l'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità
mentale o fisica;
c. l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni
ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso
per la sicurezza e l'ordine pubblico;
d. il motivo addotto dall` interessato per acquisire o detenere
armi da fuoco può essere considerato valido.
Articolo 84
1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura
in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.
2. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'
articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità
che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare
le indicazioni necessarie all` identificazione delle persone e delle armi
in questione.
Articolo 85
1. Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione
le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle
che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che
fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno
commercio.
L`autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda
anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano
le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza
che garantisce un controllo efficace.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè,
come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera
duratura di un numero di matricola che ne consenta l`identificazione e
rechino il marchio del fabbricante.
3. Le Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed
i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione
ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente
la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù
degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni
affinchè il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano
riportati nell`autorizzazione rilasciata al suo detentore.
Articolo 86
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano
ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a
dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso
di un` autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.
2. Le Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea
di tali armi in base a modalità da esse stabilite.
Articolo 87
1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione che consentono
il ritiro dell`autorizzazione qualora il titolare non soddisfi piu` alle
condizioni di rilascio previste dall`art.83.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure
comprendenti in particolare il sequestro dell' arma da fuoco ed la revoca
dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione
delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da
fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.
Articolo 88
1. I titolari di un` autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco
sono esonerati dall`autorizzazione per l`acquisizione di munizioni destinate
a tale arma.
2. L`acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari
di un`autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile
all'arma alla quale le munizioni sono destinate.
L`autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le
categorie di munizioni.
Articolo 89
Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione
e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo
per tener conto dell`evoluzione tecnica ed economica nonchè della
sicurezza dello Stato.
Articolo 90
Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni
piu` rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo 91
1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea
del 28 giugno 1978 sul controllo dell`acquisizione e della detenzione di
armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie
legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all`acquisizione
di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o armaioli commercianti
abitualmente residenti o stabilite nel territorio di una altra Parte contraente.
Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività
professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio
di armi da fuoco.
2. Lo scambio di informazioni riguarda:
a. tra due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione
citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell' allegato 1, parte
A, nr.1, lettere da a ad h, della citata convenzione;
b. tra due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la Convenzione
citata al paragrafo 1, le armi assoggette da ciascuna Parte contraente
ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.
3. Le informazioni relative all' acquisizione di armi da fuoco
saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:
a. data di acquisizione e identità dell' acquirente, vale
a dire:
- se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di
nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identita' nonchè
la data del rilascio e l' indicazione della Autorità che li ha rilasciati,
armaiolo o no.
- se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale
e sede sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita ,
indirizzo e numero di passaporto o della carta d' identità della
persona abilitata a rappresentare la persona giuridica.
b. modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche
dell' arma da fuoco in questione nonchè il numero di matricola (identificazione).
4. Ciascuna Parte contraente designa un' Autorità nazionale
che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica
senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione
di tale Autorità.
5. L' Autorità designata da ciascuna Parte contraente può
trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente
ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire
o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.
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TITOLO IV
Sistema d'Informazione Schengen
CAPITOLO PRIMO
Istituzione del Sistema d' Informazione Schengen
Articolo 92
1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d`informazione
in appresso denominato Sistema d' Informazione Schengen, costituito da
una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità
di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità
designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione
automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in
occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli
di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente alla
diritto nazionale nonchè, per la sola categoria di segnalazioni
di cui all'articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del
rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri
in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione
in materia di circolazione delle persone.
2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio
conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d' Informazione
Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli
delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità
di supporto tecnico per consentire una rapida ed efficiente trasmissione
dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto
dell' istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli
ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l`unità
di supporto tecnico. L' archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà
all`interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente.
Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali
di altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di
tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto
tecnico del Sistema d' Informazione Schengen, di cui è responsabile
la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende
un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi delle
sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni.
L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni
di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non
conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo
e nell'articolo 113, paragrafo 2.
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CAPITOLO SECONDO
Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
Articolo 93
Il Sistema d`Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse
per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della
presente Convenzione di preservare l' ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l`applicazione, nel territorio
delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone
stabilite nella presente Convenzione.
Articolo 94
1. Il Sistema d'Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie
di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti
negli articoli da 95 a 100 La Parte contraente che fornisce la segnalazione
verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema
d'Informazione Schengen.
2. Le categorie di dati sono le seguenti:
a. persone segnalate,
b. gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo
99.
3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono
al massimo i seguenti:
a. cognome e nome,"alias" eventualmente registrati separatamente;
b. segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c. prima lettera del secondo nome;
d. data e luogo di nascita;
e. sesso;
f. cittadinanza;
g. indicazione che le persone in questione sono armate;
h. indicazione che le persone in questione sono violente;
i. motivo della segnalazione;
j. linea di condotta da seguire.
Non sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati nell'articolo
6 prima fase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981
per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato
dei dati a carattere personale.
4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente
agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il. proprio diritto,
con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali,
essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio
della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, un'indicazione
volta a far si` che l`esecuzione nella condotta da eseguire non abbia luogo
nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo
occorre procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira,
questa resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.
Articolo 95
1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione,
sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della Parte
contraente richiedente.
2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che
la effettua verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale
delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente
che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti
interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo
con il mezzo piu` rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni
essenziali relative al caso:
a. autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b. esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima
forza, o di una sentenza esecutiva;
c. natura e qualificazione giuridica del reato;
d. descrizione delle circostanze in cui il reato è stato
commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al
reato della persona segnalata;
e. per quanto possibile, le conseguenze del reato.
3. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen
un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione,
l'arresto in seguito alla segnalazione. L`indicazione deve essere cancellata
al massimo entro ventiquattro ore dall` inserimento della segnalazione,
a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali
ragioni di opportunità rifiuti l'arresto richiesto. Qualora, in
casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all'origine
della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere
prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione
di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all`arresto richiesto
mediante la segnalazione.
4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente
chiede una ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può
rinunciare all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie
disposizioni affinchè la segnalazione è convalidata, si esegua
senza indugio la linea di condotta stabilita.
5. Se non è possibile procedere all'arresto in quanto un
esame non si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto
di una Parte contraente richiesta, quest`ultima deve considerare la segnalazione
come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.
6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta
con la segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di
estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la
condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità
di procedere all'arresto conformemente al diritto nazionale.
Articolo 96
1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione
sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni
prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione
nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi
giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la
presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a. di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena
privativa della libertà di almeno un anno.
b. di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere
che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all' articolo
71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti
simili nel territorio di una Parte contraente.
3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo
straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento
o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata
da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non
osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di
soggiorno degli stranieri.
Articolo 97
I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della
loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste
sotto protezione a richiesta dell`autorità competente o dell`autorità
giudiziaria competente della Parte che effettua la segnalazione, sono inseriti
affinchè le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno
alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la legislazione
nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire
loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si applica in particolare
ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di
un'autorità competente. Se la persona di cui trattasi è maggiorenne,
la comunicazione è subordinata al suo consenso.
Articolo 98
1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi
all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per
rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone
alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di
presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti,
a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai fini della
comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.
2 Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente
conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative
all' assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo 99
1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto
del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione,
ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente
al paragrafo 5.
2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della
repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza
pubblica:
a. qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che
la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili
di estrema gravità oppure,
b. qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare
sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre
che egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema
gravità.
3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente
al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per
la sicurezza dello Stato qualora indizi concreti lascino supporre che le
informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia
grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza
interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione
deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.
4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni
possono totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all'autorità
che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera
o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese:
a. il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
b. il luogo, il momento o il motivo della verifica;
c. l'itinerario e la destinazione del viaggio;
d. le persone che accompagnano l`interessato o gli occupanti del
veicolo;
e. il veicolo usato;
f. gli oggetti trasportati;
g. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.
In fase di raccolta di tali informazioni, occorrera` fare in modo
di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.
5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le
persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti
conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi
2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico,
esso viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza
discreta.
6. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen
un indicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione
della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della
sorveglianza discreta o del controllo specifico. L'indicazione deve essere
cancellata al piu` tardi entro ventiquattro ore dall'inserimento della
segnalazione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta
per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta
salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti
possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.
Articolo 100
1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di
prova in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Informazione
Schengen.
2. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione
per un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in
c ontatto con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per conco
rdare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere
t rasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione.
Le misure che dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto
l'o ggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.
3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:
a. veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti
sottratti o smarriti;
b. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati,
altrimenti sottratti o smarriti;
c. armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
d. documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e. documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità,
patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
f. banconote (banconote registrate).
Articolo 101
1. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen e
il diritto di consultarli - direttamente sono riservati esclusivamente
alle autorità competenti in materia di:
a. controlli alle frontiere;
b. altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno
del Paese e relativo coordinamento.
2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo
96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati
dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità
centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità
competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l` amministrazione
degli stranieri nei quadro dell`applicazione delle disposizioni in materia
di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L'accesso
ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per
l`assorbimento dei propri compiti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l`elenco
delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente
i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen.
L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può
consultare e per quali compiti.
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CAPITOLO TERZO
Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del
Sistema d'Informazione Schengen
Articolo 102
1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli
da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni
di cui ai detti articoli.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici,
semprechè l`operazione sia necessaria per la consultazione diretta
da parte delle autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni
di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale
del Sistema d'Informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.
3. Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a
100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare
da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla
necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine
pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello
Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo
deve essere ottenuta I' autorizzazione preventiva della Parte contraente
che effettua la segnalazione.
4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi.
In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere
utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente,
soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi
da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla
luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
Articolo 103
Ciascuna Parte contraente provvede affinchè una trasmissione
in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale
del Sistema d' Informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio,
ai fini del controllo dell`ammissibilità dell`interrogazione. La
registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve
essere cancellata dopo sei mesi.
Articolo 104
1. Fatte salve condizioni piu` rigorose previste dalla presente Convenzione,
alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente
che la effettua.
2. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni
particolari, il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile
ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
3. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni
particolari riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione,
è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta
che esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni
particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione,
le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della
Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere
eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte
contraente che ha effettuato la segnalazione
Articolo 105
La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile
dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell`inserimento
dei dati nel Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 106
Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è
autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da
essa introdotti.
2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione
in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di
diritto o di fatto, ne avverte al piu` presto la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione; quest` ultima deve obbligatoriamente verificare
la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio
il dato.
3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo,
la Parte contraente che non è all'origine della segnalazione sottopone
per un parere il caso all'autorità di controllo comune cui all'articolo
115, paragrafo 1.
Articolo 107
Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione
nel Sistema di Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce
un`ulteriore segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito
la prima segnalazione in merito all`integrazione delle segnalazioni. A
tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.
Articolo 108
1. Ciascuna Parte contraente designa un`autorità che ha la competenza
centrale per la sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni
per il tramite di tale autorità.
3. La suddetta autorità è responsabile del corretto
funzionamento della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen,
e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della
presente Convenzione.
4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l`
autorità di cui al paragrafo 1.
Articolo 109
1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti
nel Sistema d'Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del
diritto della Parte contraente presso la quale l`interessao lo fa valere.
Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo
prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità
comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la
segnalazione può Comunicare informazioni su tali dati soltanto se
ha preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.
2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata
è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione di un compito
legale indicato nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e
delle libertà altrui. Essa è respinta in ogni caso durante
il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.
Articolo 110
Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti
errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori
di diritto.
Articolo 111
1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente,
la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale,
con un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione
o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire
le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità
di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.
Articolo 112
1. I dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai
fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo
necessario ai fini per i quale sono stati forniti.
Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli.
Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo
99.
2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame
piu` brevi conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'unità di supporto tecnico del Sistema d` Informazione
Schengen segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione
programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.
4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può
nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario
per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento
della segnalazione deve essere comunicato all'unità di supporto
tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione
prolungata.
Articolo 113
1. I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati
per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità
rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e
quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un
massimo di tre anni.
2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso
l'unità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono
essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro
esattezza e della liceità del loro inserimento.
Successivamente, essi debbono essere distrutti.
Articolo 114
1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo
incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo
indipendente dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione
Schengen e di verificare che l'elaborazione e l`utilizzazione dei dati
ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo
l'autorità di controllo ha l`accesso all'archivio della sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.
2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di
controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione
Schengen nonchè l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto
è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso
la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti
da un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto
coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.
Articolo 115
Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico
del Sistema di Informazione Schengen è istituita un'autorità
di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappresentanti
di ciascuna autorità nazionale di controllo.Ciascuna Parte contraente
dispone di un voto deliberante.Il controllo è esercitato conformemente
alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio
d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi
del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto
della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione
dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente
al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità
di supporto tecnico.
2. L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare
la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da
parte dell `unità di supporto tecnico del Sistema d`Informazione
Schengen. A tale scopo essa ha accesso all'unitá.
3. L'autorità di controllo comune è del pari competente
ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione
che possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen,
a studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo
indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle
Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema,
nonchè ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni
comuni ai problemi esistenti.
4. Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune
sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle Autorità
di controllo nazionali.
Articolo 116
1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al
proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito
all'uso dell'archivio nazionale del Sistema d'Informazione Schengen. La
disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla
Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito
dati contenenti errori di diritto o di fatto.
2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione
non è la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest`
ultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a
titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla
Parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.
Articolo 117
1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali
trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente
prenderà, al piu` tardi al momento dell'entrata in vigore della
presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere
un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello
derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28
gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento
automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della Raccomandazione
R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore
della polizia.
2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente
titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione
dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel
territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.
Articolo 118
1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione
nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, le misure atte:
a. ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature
utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli all'
ingresso delle installazioni)
b. ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati,
modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti
di dati);
c. ad impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione,
dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che
siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);
d. ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi
di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione
di dati (controllo dell`utilizzazione);
e. a garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento
automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente
ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);
f. a garantire la possibilità di verificare ed accertare
a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale
mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g. a garantire la possibilità di verificare ed accertare
a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi
di trattamento automatizzato di dati, il momento dell` inserimento e la
persona che lo ha effettuato (controllo dell`introduzione);
h. ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura
personale nonchè del trasporto di supporti di dati, essi possano
essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo
del trasporto).
2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari
per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi
situati al di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono
essere comunicate all'autorità di controllo comune.
3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamentodi
dati della propria sezione del Sistema d'Informazione Schengen, soltanto
persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.
4. La Parte contraente responsabile dell'unità di supporto
tecnico del Sistema d'Informazione Schengen adotta per quest'ultimo le
misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.
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CAPITOLO QUARTO
Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 119
1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione
e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all' articolo
92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle
sezioni nazionali del Sistema d' Informazione Schengen con l'unità
di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in
base all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo paragrafo,
lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee
del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale
del Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da
ciascuna Parte contraente.
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TITOLO V
Trasporto e circolazione delle merci
Articolo 120
1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinchè le
proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino
in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.
2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci
alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti
e restrizioni all'atto dello sdoganamento delle merci per l`immissione
al consumo. A scelta dell'interessato, lo sdoganamento può essere
effettuato all'interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti
faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.
3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2
non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti
si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle
Comunità Europee.Il presente paragrafo si applica in particolare
al controllo dell` osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni
di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto,
ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari
veterinari, ai controlli fitosanitari nonchè ai controlli relativi
ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.
4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità
relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne
l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti
collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di
Comunità europee e di altri organismi internazionali.
Articolo 121
1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario,
ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti
dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.Il Comitato
esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si
applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare
tale elenco fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti
contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.
2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi
nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione
delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle.
Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto,
motivando la sua decisione.
3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere
utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla
protezione delle specie.
4. A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato
fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte,
alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari
per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.
Articolo 122
1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire
la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare
le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni
internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere
il livello di sicurezza attuale,
a. ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale
degli autisti;
b. ad armonizzare le modalità e l'intensità dei
controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;
c. ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni
di legge relative alle sanzioni applicabili;
d. ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze
fatte nell` attuazione delle misure e dei controlli.
2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo
di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi attraverso le frontiere interne.A tal fine, esse si adopereranno
per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle
direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento
di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti
non pericolosi, allo scopo di creare un`infrastruttura di smaltimento sufficiente
e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.In attesa
di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del
trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura
speciale che consenta all'atto del loro trattamento di controllarne il
trasferimento a destinazione.Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase
sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.
Articolo 123
1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire
tra di loro l`obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza
di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali,
e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile,
semprechè il paese di prima destinazione e di destinazione finale
sia una Parte contraente.
Fatte salve dette ,concertazioni, e al fine di garantire l` efficacia
dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno,
cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere
agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione
nazionale.
2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle
tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti
si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno
del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi
1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner
interessati.
Articolo 124
Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione
dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile.
La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono
dall'aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione
delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.
Articolo 125
1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari
di collegamento,delle proprie amministrazioni doganali.
2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere
ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale specialmente
nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia
di mutua assistenza.
3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive
e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa
provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono
ai propri compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte
contraente di origine.
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TITOLO VI
Protezione dei dati di natura personale
Articolo 126
1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura
personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna
Parte contraente adotterà, al piu` tardi al momento dell'entrata
in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie
per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a
quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa
del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento
automatizzato dei dati di natura personale.
2. La trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla
presente Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in
vigore delle disposizioni per la protezione dei dati di natura personale
di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate
alla trasmissione.
3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei
dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione,
si applicano le seguenti disposizioni:
a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria
solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la
trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini possibile soltanto conl`autorizzazione
preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della
legislazione della Parte contraente destinataria;l`autorizzazione può
essere concessa semprechè sia consentita dal diritto nazionale della
Parte contraente che li trasmette;
b. i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità
giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una
funzione nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a;
c. la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla
loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad
una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti
o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti
contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest`
ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne
l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;
d. una Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra
Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità
che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona
lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione
a causa della utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente
che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di
indennizzo dalla Parte contraente destinataria;
e. la trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere
registrate nell`archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui
sonoinseriti;
f. L`Autorità di controllo comune di cui all' articolo
115 può a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere
sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente
articolo.
4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati
prevista al Titolo II. Capitolo 7 e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si
applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo III, Capitoli 2,
3, 4 e 5.
Articolo 127
1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione,
dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le disposizioni
dell' articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti
da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio
analogo.
2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo
126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali
sono trasmessi ad un'altra Parte contraente in applicazione della presente
Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione del punto e, è
applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a. la trasmissione e la ricezione dei dati personali sono registrate
per iscritto; quest`obbligo non si applica qualora non sia necessario,
ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora
gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;
b. la Parte contraente destinataria garantisce, per l`utilizzazione
dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto
dal proprio diritto per l`utilizzazione di dati di natura simile;
c. l'accesso ai dati e le condizioni alle quali concesso sono
disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la
persona interessata presenta la domanda.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati
prevista al Titolo Il, Capitolo 7, al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5
e al Titolo IV.
Articolo 128
1. La trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione
potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla
trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale
di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni
degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione
relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.
2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio
diritto una autorità di controllo di esercitare in uno o piu` settori
un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione
dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica
questa autorità di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni del
presente Titolo nei settori in questione.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati
prevista al Titolo Il, Capitolo 7 e al Titolo III, Capitoli 2, 3,4 e 5.
Articolo 129
In relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione
del Titolo III, Capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve
le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione
dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione
R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura personale
nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione
in applicazione dell'articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:
a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria
solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e
nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;
b. i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed
alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi
potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva
della Parte contraente che li fornisce;
c. a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte
contraente che trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto dei
risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.
Articolo 130
Se dei dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un
funzionario di collegamento di cui all'articolo 47 all`articolo 125, le
disposizioni del presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario
trasmette i dati alla Parti contraente che lo ha distaccato nel territorio
dell'altra Parti contraente.
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TITOLO VII
Comitato esecutivo
Articolo 131
1. E' istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente
Convenzione.
2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente
Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla
corretta applicazione della presente Convenzione.
Articolo 132
1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato
esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso
da un ministro responsabile dell'attuazione della presente Convenzione;
egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare
alle deliberazioni.
2. Il Comitato esecutivo decide all' unanimità. Adotta
il proprio regolamento interno; al riguardo può stabilire una procedura
scritta per l'adozione delle decisioni.
3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la
decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo
ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione
del progetto.
4. Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni
o può per altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti
delle amministrazioni delle Parti contraenti.
Articolo 133
Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di
ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria
per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
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TITOLO VIII
Disposizioni finali
Articolo 134
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura
in cui sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 135
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve
le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa
allo status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967.
Articolo 136
1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato
terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile
le altre Parti contraenti.
2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o piu` Stati
terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli
alle frontiere, senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti,
fatto salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee
di concludere in comune tali accordi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi
relativi al piccolo traffico di frontiera, semprechè detti accordi
rispettino le eccezioni e le modalità fissate in virtú dell'
articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 137
La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad
eccezione di quelle menzionate all'articolo 60.
Articolo 138
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica
francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni
della presente Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del
Regno in Europa.
Articolo 139
1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione
o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione
saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo
notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica,
di approvazione o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione,
alle attività ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano
dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le altre disposizioni
si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata
in vigore della presente Convenzione.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di
entrata in vigore a tutte le Parti contraenti.
Articolo 140
1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire
parte della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra
tale Stato e le Parti contraenti.
2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione,
da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso
entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito
dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
Articolo 141
1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario
una proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette
la proposta alle altre parti contraenti. A richiesta di una Parte con traente
le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione
per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento
fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell`entrata in vigore
della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche
della presente Convenzione.
3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica,
di approvazione o di accettazione.
Articolo 142
1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano
concluse convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere
interne, le Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le
disposizioni della presente Convenzione sono sostituite o modificate in
funzione delle disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che
le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione
maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette
convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle
Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie
dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione.
La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo
restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in
vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità
europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle
lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede,
in un esemplare originale che sarà depositato negli archivi del
Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne
copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
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