"Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo"
____________________
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni
in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE)»;
b)
all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore
delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all’OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, con
esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche
della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell’immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello
sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della
navigazione.
3. Si può procedere alla revisione
dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi
degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo
l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
«Comitato».
2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l’istruttoria delle
questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro
presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle
politiche comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per
gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti
e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno
e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni
tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più
breve».
2. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2,
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a
quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati
nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In
caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente».
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o
di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e
39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false
attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre
alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera»;
b) al comma 3, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che
non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso
l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite».
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e
in corso di validità,»;
b) dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso
di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
c) al comma 3, alinea,
dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite le
seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;
d) al
comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque
non può superare:
a) in relazione ad uno o
più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata
di un anno;
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata
di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può
essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza
diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso
per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS
per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso
di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale»;
g) dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
«4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
h) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata
dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno»;
i) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare
il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di
un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci
anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte
del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
b) l’impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro
del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno
per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso
lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha
sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».
2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma
1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni recate
dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare
riferimento all’assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo
26,»;
b) al
comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono
sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici».
Art. 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di
cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito,
ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti
in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie
atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti
a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il
fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti»;
c) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate
se:
a) il fatto riguarda
l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b) per
procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a
pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per
procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono
compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena
della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona.
3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti
previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi
di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti
alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis,
comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies del codice
penale“ sono inserite le seguenti: “nonchè dall’articolo 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,“»;
d) dopo il comma 9,
sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa
nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al
comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma
9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi
in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di
intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le
attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa,
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui
ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili,
anche per i controlli concernenti il traffico aereo».
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All’articolo 13 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e
all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell’articolo 14»;
b) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di
fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale,
dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura
della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice,
con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione.
Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai
commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies. Se lo straniero
espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo
307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta
all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico»;
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto
di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto
pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento»;
e) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonchè, ove necessario, da un interprete»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono
abrogati;
g) il
comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto
da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che,
già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai
commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza
dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con
rito direttissimo»;
h) il comma 14 è
sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non
inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia».
Art. 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per
il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice»;
b) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento
scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito
con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del
presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da
uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti
ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza
temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39
milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni di euro per l’anno 2003 e
24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente:
«1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva
nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data
tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione».
2. La rubrica dell’articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: «Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione».
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice
penale nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente
testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di cui al
comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma
1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con
pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma
del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre
l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide
con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi
di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,
può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale
decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di
espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo
stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla
scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al
comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all’articolo 19».
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All’articolo 17, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole:
«Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la
parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o».
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All’articolo 21 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;
b) al
comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le
seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi
non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c) dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture
pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono
trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta
nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o
più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per
l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il
centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli
altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo
possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che
sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per
l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi
compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese
di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni
dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in
copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette
di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della
sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto
dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9. Le questure forniscono
all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari“, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per
l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate
nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro
non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini
dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale
non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i
lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti
di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale
per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e
di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione».
2. All’articolo 26, comma 5, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo
straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater,
per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1.
Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati
anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del
Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al
comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dello Stato;
b) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei
Paesi di origine;
c) allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione
del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione
del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori
autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L’articolo 24 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei
casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o
le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve
essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori
italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per
l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto
di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma
1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro
stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con ri-
ferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali
tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a
favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa
alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma
12».
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473
e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica».
Art. 22.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la
lettera r) è aggiunta la seguente:
«r-bis) infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;»;
b) dopo il comma 5 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche
sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti
i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) figli
maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità
totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico
per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei
casi previsti dal comma 5».
Art. 24.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. All’articolo 30 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle
parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di
morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».
Art. 25.
(Minori affidati al compimento
della maggiore età)
1. All’articolo 32 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè
non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale
e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei
progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis,
che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni,
che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero
è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi
di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo
3, comma 4».
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell’articolo 39 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«5. È comunque consentito l’accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio».
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1,
l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c) il comma 5 è
abrogato;
d) il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione».
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il
pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione
monocratica».
2. All’articolo 25 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5
è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza».
3. All’articolo 26 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: «o
di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le
norme sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di
cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che
dal matrimonio sia nata prole».
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle
straordinarie esigenze di servizio connesse con l’attuazione delle misure
previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del
Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di
assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell’Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata
di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti
del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due
ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di
cui all’articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi
all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di
personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito
all’espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed
asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l’assunzione del personale di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di
cui all’articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno
per i richiedenti asilo)
1. L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal
seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le
ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento».
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1,
il comma 7 è abrogato;
b) dopo
l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1.
Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nei seguenti casi:
a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso
dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello
Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere
disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per
avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a
seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2,
lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di
apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le
caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di
identificazione sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti
dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
4. Per il trattenimento di cui
al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei
centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà
comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’interno.
5. Allo scadere del periodo
previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e
qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della
istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità
di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta
di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,
comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro
quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma
2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è
stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni
dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non
autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di
cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale,
integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in
uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3.
La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni
dalla comunicazione della decisione. L’eventuale ricorso avverso la decisione
della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere
sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto
del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1.
Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento
di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute
da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni
volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi
di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di
distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al
precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di
compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento
dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di
interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni
sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al
richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell’esaminare la domanda di
asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui
all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in
particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle
commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma
6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il
diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e
degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta
da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da
un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR.
Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che prestano servizi
finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati
e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno,
con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei
limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, al
sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non
superiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il
decreto di cui al comma 2:
a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalità per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c)
determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo
1-septies, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è
accolto nell’ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il
sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza
territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti
locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio
centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui
al comma 4 provvede a:
a) monitorare la
presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri
con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c)
favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire
assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di
cui al comma 1;
e)
promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi
di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del finanziamento delle attività e
degli interventi di cui all’articolo 1-sexies, presso il Ministero
dell’interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte
nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati“
– capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero dell’interno per
l’anno 2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo 1-sexies
e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le
assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già
attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
c) i
contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)
e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di nuovi centri di
identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di
euro per l’anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti
la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di
assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente
articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione
contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione
delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione
della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione
della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento
di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia
di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma
5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall’articolo 6 della presente legge;
c)
certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non
è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del
Governo competente per territorio verifica l’ammissibilità e la ricevibilità
della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita
la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di
soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell’organo competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione
contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5,
non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro
e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all’organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera
extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i
relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il
reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa
dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono
definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per
l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28
continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed
integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a) razionalizzare
l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b) assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via
di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto
dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a
tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un
adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza
temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno,
sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui
all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. È istituita, presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di
impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di
contrasto dell’immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate
alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli
stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto,
nell’ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si
articola la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione
della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
3. La denominazione della Direzione
centrale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è
conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche
delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura
di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell’ambito delle strategie
finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della
Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal
citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità,
riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti
nominati ai sensi del presente comma.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817
euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato
parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di
vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la
denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti
compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente
legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante legislazione in
materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta
annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle
Camere sulla propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli
2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per
l’anno 2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All’onere derivante
dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32,
valutato in 25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per
l’anno 2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75 milioni di euro
a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.