- A seguito del parere favorevole
espresso dall'organismo di coordinamento dei
comitati di settore di cui all'art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993
sul testo dell'ipotesi di accordo siglata in data
2 giugno 1999 per la sottoscrizione dell'accordo quadro nazionale attuativo delle
disposizioni contenute nell'art. 2 commi 6 e 7
della legge n. 335/1995 in materia di trattamento
di fine rapporto e di previdenza complementare,
nonche' della certificazione positiva della Corte
dei conti sull'attendibilita' dei costi
quantificati per il medesimo accordo quadro e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione di bilancio, il giorno 29 luglio 1999, alle ore 16
si e' svolto l'incontro tra:
- l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.) nella persona del presidente prof.
Carlo Dell'Aringa;
- ed i rappresentanti delle seguenti
confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL -
CONFSAL - CONFEDIR - CIDA - UGL - COSMED.
- Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto l'allegato accordo quadro
nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici dei comparti e delle autonome
aree di contrattazione definite a norma dell'art.
45, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993
come modificato dal decreto legislativo n.
396/1997.
-
- Accordo quadro nazionale
per l'attuazione delle disposizioni della legge
n. 335/1995, e successive in materia di
trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i pubblici dipendenti.
- Premessa
- L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni e le
sottoscritte confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante dei
rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del
trattamento di fine rapporto regolato dall'art. 2120
del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonche'
l'istituzione di forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti
pubblici interessati.
- In tale ottica la disciplina
contrattuale, da realizzarsi, sulla base del
presente accordo quadro e del conseguente decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della
legge n. 335/1995, attraverso successivi accordi
di comparto, dovra' dare piena
attuazione alle disposizioni emanate in materia
con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni e
integrazioni, dalla richiamata legge n. 335/1995
e, da ultimo, con le leggi n. 449/1997 e n.
448/1998.
Preso atto dell'indirizzo del
legislatore teso ad avvicinare sempre di piu' la
cultura del pubblico a quella del privato e concordando, in particolare, sulla possibilita'
che le costitituende forme di previdenza complementare
contribuiscano a un migliore assetto del sistema pensionistico, le parti
hanno definito il seguente Accordo
-
- Art. 1.
- Campo di applicazione
- 1. Il presente accordo si applica
a tutti i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.
-
- Capo I
- IL TFR
- Art. 2.
- Modalita' applicative e decorrenze
della disciplina del TFR
- 1. Ai dipendenti assunti
a far tempo dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n.
335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica
quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile
in materia di trattamento di fine rapporto.
- 2. Ai dipendenti assunti a far
tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1 si applica la
disciplina prevista per i dipendenti gia' in
servizio alla data del 31 dicembre 1995.
- 3. I dipendenti gia' in servizio
alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al
comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della
legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3.
Il termine per l'opzione e' fissato in
coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 1998-2001, salvo
ulteriore proroga del termine stesso, che le
parti potranno concordare. Per i dipendenti che
non eserciteranno l'opzione restera'
fermo, con le regole attuali, il vigente
trattamento di fine servizio.
-
- Art. 3.
- Effetti sul TFR
- 1. In ottemperanza a quanto
stabilito dall'art. 59, comma 56, della legge n.
449/1997, l'esercizio dell'opzione per
l'iscrizione ai fondi pensione di cui al
successivo capo II presuppone necessariamente, in
quanto condizione imprescindibile per favorire
nell'ottica della legge richiamata il
finanziamento della previdenza complementare,
l'applicazione della disciplina dell'art. 2120
del codice civile in materia di TFR.
- 2. Dalla data di esercizio
dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate
applicando le regole previste dall'art. 2120 del
codice civile. Il computo dell'indennita'
di fine servizio gia' maturata dal dipendente
fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di
adesione al fondo pensione sara' effettuato
secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione
della quota cosi' calcolata, unitamente fini dei
trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti
non iscritti ai predetti fini alle gestioni
INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.
-
- Art. 4.
- Calcolo del TFR
- 1. Il TFR si calcola applicando i
criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile
sulle seguenti voci della retribuzione:
- a) l'intero stipendio tabellare;
- b) l'intera indennita' integrativa
speciale;
- c) la retribuzione individuale di
anzianita';
- d) la tredicesima mensilita';
- e) gli altri emolumenti
considerati utili ai fini del calcolo
dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata ai sensi della preesistente normativa.
- 2. Ulteriori voci retributive
potranno essere considerate nella contrattazione
di comparto, garantendo per la finanza pubblica,
con riferimento ai settori interessati, i
complessivi andamenti programmati sia della spesa
corrente, sia delle condizioni di bilancio
degli enti gestori delle relative forme
previdenziali.
- 3. Le quote di accantonamento
annuale saranno determinate applicando l'aliquota
stabilita per i dipendenti dei settori privati iscritti all'INPS, pari al 6,91%
della retribuzione base di riferimento.
-
- Art. 5.
- Soggetti pubblici
competenti
- 1. Per i dipendenti iscritti alle
gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio la liquidazione del TFR sara' effettuata
dal medesimo istituto che vi provvedera' al
momento della cessazione dal servizio secondo le
modalita' previste dall'art. 2120 del codice
civile. Per il personale non iscritto all'INPDAP
per i trattamenti di fine servizio, come quello
degli enti pubblici non economici, degli enti
di ricerca e sperimentazione e delle camere di
commercio, il predetto adempimento e' effettuato
dall'ente datore di lavoro.
-
- Art. 6.
- Effetti sulla retribuzione
del passaggio a TFR
- 1. A decorrere dalla data di
esercizio dell'opzione prevista dall'art. 59,
comma 56, della legge n. 449/1997, ai dipendenti
che transiteranno per effetto della medesima
opzione dal pregresso regime di trattamento di
fine servizio al regime del TFR, non si applica
il contributo previdenziale obbligatorio nella
misura del 2,5% della base retributiva previsto
dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del
contributo non determina effetti sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali.
- 2. Per assicurare l'invarianza
della retribuzione complessiva netta e di quella
utile ai fini previdenziali secondo quanto
previsto dall'art. 26, comma 19, della
legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori
cui si applica il disposto del comma 1, la
retribuzione lorda viene ridotta in misura pari
all'ammontare del contributo soppresso e
contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un
corrispondente incremento figurativo ai fini
previdenziali e dell'applicazione delle norme sul
TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti
della determinazione della massa salariale per i
contratti collettivi.
- 3. La medesima disciplina di cui
ai commi 1 e 2 si applica nei confronti dei
dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2,
comma 1.
-
- Art. 7.
- Rapporti di lavoro a tempo
determinato
- 1. Ai periodi di lavoro prestato a
tempo determinato si applica, a far tempo dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i
settori privati, in conformita' al disposto
legislativo. Resta ferma la possibilita', per i
dipendenti interessati, di riscattare, secondo le
modalita' previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato
svolti precedentemente alla predetta data.
- Art. 8.
- Norme finali
- 1. Per gli enti il cui personale
non e' iscritto alle gestioni INPDAP per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non lla legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ugualmente ferme quelle
previste dalle norme contrattuali vigenti per il personale destinatario.
- 3. Le condizioni per
l'armonizzazione pubblico-privato in materia di
anticipazioni saranno verificate in sede di
contrattazione di comparto, nel rispetto degli
equilibri di bilancio della finanza pubblica.
-
- Capo II
- FONDI PENSIONE
- Art. 9.
- Principi e modalita'
costitutive
- 1. Le parti concordano sulla
costituzione di fondi di previdenza complementare
basati sul principio della volontarieta' dell'adesione e funzionanti secondo il sistema
della capitalizzazione individuale in regime di
contribuzione definita.
- 2. Al fine di limitare l'incidenza
dei costi di gestione, le parti concordano sulla
necessita' di dare vita a un numero ristretto di
- fondi. La composizione e l'ambito
di estensione dei fondi stessi a uno o piu'
comparti, comunque circoscritta all'ambito di applicazione del presente contratto, sono stabilite
sulla base delle indicazioni che scaturiranno in
sede negoziale a livello di comparto e di area.
-
- Art. 10.
- Destinatari
- 1. Saranno associati ai fondi
pensione i dipendenti gia' occupati alla data del
31 dicembre 1995 e quelli assunti dal 1 gennaio
1996 fino al giorno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma
1, che avranno esercitato l'opzione di cui
all'art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, e
quelli assunti a far tempo dall'entrata in vigore
del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri i quali chiedano l'iscrizione ai
fondi stessi.
-
- Art. 11.
- Norme sul finanziamento
dei fondi pensione
- 1. Si conviene tra le parti che la
quota di TFR destinabile ai fondi pensione da
parte dei dipendenti gia' in servizio alla data
del 31 dicembre 1995 e di quelli
assunti dal 1 gennaio 1996 fino al giorno
precedente alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 2, comma 1, non sia
superiore al 2% della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto medesimo.
- 2. Per i dipendenti assunti a far
tempo dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 i quali chiedano
l'iscrizione ai fondi pensione, gli
accantonamenti annuali di trattamento di fine
rapporto successivi alla predetta iscrizione sono
integralmente destinati ai fondi medesimi.
- 3. Per il finanziamento delle
quote di cui ai commi 1 e 2 sara' resa
annualmente disponibile la somma di lire 200
miliardi in conformita' a quanto previsto
dall'art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998 e
gia' iscritta in bilancio nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
- 4. Le quote di TFR non coperte
dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno
trattate alla stregua di accreditamenti
figurativi e saranno rivalutate applicando il
tasso di rendimento previsto all'art. 12.
- 5. Nell'accantonamento del TFR non
saranno computate le quote di TFR destinate ai
fondi pensione.
- 6. A favore del personale iscritto
alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio che esercita l'opzione per l'iscrizione
ai fondi pensione ai sensi dell'art. 2, comma 3,
con gli effetti di cui all'art. 3, viene
destinata, come previsto dall'art. 59, comma 56,
della legge n. 449/1997, una quota pari all'1,5%
della base contributiva di riferimento ai fini
dei vigenti trattamenti di fine servizio
comunque denominati. Detta quota, avente natura
di elemento figurativo, verra' rivalutata
applicando il tasso di rendi- mento previsto
all'art. 12. La stessa quota verra' considerata
neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e
a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
- 7. In aggiunta a quelle di cui ai
commi precedenti potranno essere conferite ai
fondi pensione ulteriori risorse secondo le de-
terminazioni che saranno assunte al riguardo in
se adesioni, il riparto dell'intera somma di lire
200 miliardi avverra' tenendo conto della
retribuzione media e della consistenza del
relativo personale in servizio presso ciascun
comparto/area di contrattazione alla data di
istituzione dei fondi stessi, fino a totale
concorrenza della somma stanziata.
- 8. Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200
miliardi annui verra' effettuato in misura
proporzionale al numero dei dipendenti iscritti a
ciascun fondo all'inizio di ogni anno.
- 9. Le somme eventualmente non
utilizzate con riferimento alle finalita' del
corrispondente anno finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo per
le medesime finalita'.
-
- Art. 12.
- Conferimento ai fondi
pensione del montante maturato
- 1. Per i dipendenti iscritti
all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio,
detto Istituto, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro da parte del dipendente,
conferira' al fondo pensione il montante maturato
con gli accantonamenti figurativi applicando un
tasso di rendimento che, in via transitoria, per
il periodo di consolidamento della struttura
finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici,
corrispondera' alla media dei rendimenti netti di
un paniere di fondi di previdenza complementare
presenti sul mercato da individuarsi tra quelli
con maggior consistenza di aderenti, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le
confederazioni sindacali firmatarie del presente
accordo. Per il personale non iscritto all'INPDAP
per i trattamenti di fine servizio - come quello
degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle Camere di
commercio - gli adempimenti di cui sopra saranno
curati dall'ente datore di lavoro.
- 2. Successivamente, previa
verifica con le parti sociali sul consolidamento
della struttura finanziaria dei fondi, si
applichera' il rendimento netto dei medesimi
fondi pensione dei dipendenti pubblici.
-
- Art. 13.
- Procedure per la
costituzione dei fondi pensione
- 1. La costituzione dei fondi
dovra' avvenire secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.
335/1995 e successive modificazioni e
integrazioni. In particolare la contrattazione
col- lettiva, modificando e integrando le
discipline contrattuali vigenti, dovra'
assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di:
formalizzazione dell'accordo istitutivo,
definizione dello statuto, del regolamento e
della scheda di adesione, elezione dei
rappresentanti dei soci del fondo al
raggiungimento del numero delle adesioni previsto
in se- de di accordo istitutivo, requisiti di
partecipazione agli organi di amministrazione e
di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
-
- Art. 14.
- Norme relative agli enti
pubblici non economici e agli enti di ricerca e
sperimentazione
- 1. Per gli enti pubblici non
economici e per gli enti di ricerca e
sperimentazione la contrattazione di comparto
dara' attuazione alle norme del presente accordo
quadro tenendo conto di quanto previsto dall'art.
64 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
-
- Art. 15
- Norma finale
- 1. La prima verifica sul
consolidamento della struttura finanziaria dei
fondi pensione e sui contenuti del presente
accordo quadro verra' effettuata tra le parti
firmatarie del presente accordo entro il 31
dicembre 2001.
- 2. Con separato atto da stipulare
tra le parti verra' costituito un Osservatorio
nazionale bilaterale.
-
- Dichiarazione congiunta
tra le parti
- Le parti convengono sulla
necessita' di ottenere dalle amministrazioni
interessate la disponibilita' di risorse
strumentali con cui far fronte al funzionamento
dei fondi pensione, fermo restando l'impegno ad
attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di
costituzione e di avvio dei fondi medesimi.
-
- Dichiarazione a verbale
- Le sottoscritte confederazioni nel
condividere il principio di dar vita a un numero
ristretto di Fondi di previdenza complementare
riaffermano il proprio convincimento di prevedere
un fondo unico per tutta la dirigenza pubblica,
separato da quelli del personale di comparto, da
definire in modo uniforme nei quattro contratti
delle aree dirigenziali.
- Roma, 29 luglio 1999
-
- Nota a verbale
- In riferimento all'accordo
nazionale per l'adeguamento delle norme
contrattuali in materia di trattamento di fine
rapporto e previdenza complementare per i
lavoratori pubblici, la scrivente organizzazione
sindacale formula la seguente dichiarazione:
- l'articolato proposto dall'ARAN
non corrisponde allo schema previsto dalla
normativa vigente; in particolare tale ipotesi di
accordo non incentiva i lavoratori
ad aderire alla previdenza complementare in
quanto viene sottoposto ad un peggioramento retributivo derivante da una base
imponibile di calcolo del trattamento di fine
rapporto non onnicomprensiva di tutte le voci retributive, cosi' come previsto
dall'art. 2120 del codice civile per i lavoratori
privati;
- non e' previsto per i suddetti
lavoratori il calcolo anticipato del trattamento
di fine rapporto se non in una prospettiva
incerta e non definita;
- le fonti di finanziamento della
previdenza complementare a carico del datore di lavoro-amministrazione pubblica sono
insufficienti a garantire una prospettiva
previdenziale che possa integrare in maniera
concreta ed effettiva il sistema pubblico
pensionistico che copre ad oggi solo il 55% della
retribuzione;
- con recentissima legge del 17
maggio 1999, n. 144 (collegato alla legge
finanziaria sul lavoro) e' stato stabilito che,
entro il 30 novembre 1999, con accordo
contrattuale di comparto, devono essere istituite
forme di previdenza complementare per il
personale di cui agli enti pubblici non economici
e agli enti privatizzati con corrispondente
soppressione (dal 1 ottobre 1999) dei fondi
interni di previdenza integrativa.
- In merito a tale questione si
ritiene che si debba procedere ad un
approfondimento urgente e specifico in quanto
trattasi di personale che fruisce dell'indennita'
di fine servizio senza alcuna contribuzione a
proprio carico e quindi con condizioni
contributive diverse dal restante personale del
pubblico impiego.
- In questo quadro la RdB esprime il
proprio dissenso e dichiara che non esistono le
condizioni per la sottoscrizione dell'accordo
poiche' non salvaguarda il potere di acquisto
della retribuzione dei lavoratori e non
garantisce l'eguaglianza dei trattamenti
previdenziali dei lavoratori pubblici e privati.
- Roma, 29 luglio 1999
-
- Dichiarazione a verbale
- CGIL, CISL, UIL firmando l'accordo
sulla trasformazione della buonuscita in TFR e
sulla costituzione della previdenza complementare nel settore pubblico, ribadiscono che
l'intesa raggiunta crea le condizioni strutturali
per il decollo anche nel settore pubblico dei
fondi pensione e costituisce un primo passo verso
l'unificazione tra lavoratori pubblici e privati.
- Per questo le sottoscritte
organizzazioni sindacali sono impegnate a
rivendicare dal governo che, a partire dalla
prossima finanziaria, il datore di lavoro
pubblico, che in tante circostanze sottolinea
l'urgenza e la positivita' del pieno decollo
della previdenza integrativa, si assuma a pieno,
stanziando adeguate risorse, l'onere di una
completa unificazione dei trattamenti
pensionistici del mondo del lavoro.
-
- Nota a verbale
- La delegazione della CONFSAL
dichiara che la sottoscrizione del presente
accordo e' determinata esclusivamente dall'esigenza di non lasciare i lavoratori del pubblico
impiego privi di quelle indispensabili garanzie
economiche connesse allo svolgimento e alla
cessazione del rapporto di lavoro.
- Pertanto alla presente
sottoscrizione non puo' essere attribuito in
alcun modo valore anche implicito di rinuncia a
contestare successiva si conferma l'impegno
per ottenere il riconoscimento del diritto
all'anticipazione del TFR con le stesse modalita'
stabilite per i lavoratori dell'area privata e
l'aumento dello stanziamento per la previdenza
complementare.
- Per quanto riguarda gli istituendi
fondi pensione, di cui si riconosce la validita'
per la difesa delle condizioni economiche dei lavoratori, la CONFSAL e'
impegnata a definire norme statutarie che
garantiscano tutti i diritti dei lavoratori e
comportamenti di gestione efficienti.
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