Accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della Scuola |
Le
parti: ·
visto
il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni; ·
vista
la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare; ·
visto
il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l’istituzione dei
fondi pensione dei pubblici dipendenti; ·
in
conformità a quanto previsto dall’Accordo quadro 29/7/1999 pubblicato
sulla G.U. 27/8/1999 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del
26/5/99 pubblicato su s.o. G.U. 133 del 9/6/99; concordano di istituire una forma pensionistica complementare a
contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare
mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i
lavoratori di cui al Ccnl citato, di seguito denominato Fondo per brevità
di dizione. I contenuti del presente accordo istitutivo
devono essere recepiti nello statuto dell’istituendo Fondo unitamente ad
ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria. Art. 1 Costituzione 1. Il Fondo è costituito ai sensi
dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e
successive modificazioni ed integrazioni. 2.
Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale. Art. 2 Destinatari 1.
Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il
Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26.05.99 dalle Organizzazioni
Sindacali e dall’ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di
contratto: q
contratto
a tempo indeterminato; q
contratto
part-time a tempo indeterminato; q
contratto
a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi. Tali
lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di
contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12
mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. 2. Sono altresì destinatari delle prestazioni
del Fondo:
a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi
compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti
ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e
legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione
professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti
contrattuali per disciplinare
l’adesione da parte dei lavoratori interessati. L’adesione deve essere
deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione; b)
i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa
sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali
competeranno i correlativi
oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che
disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni. Art. 3 Associati Sono
associati al Fondo: a)
i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all’articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione
volontaria, di seguito denominati “lavoratori associati”; b)
l’amministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, d’ora in poi
denominati “Amministrazioni” che abbiano alle loro dipendenze
lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche
complementari a carico del Fondo, di seguito denominati “pensionati”. Art. 4 Organi
del Fondo ·
l'Assemblea
dei Delegati ·
il
Consiglio di Amministrazione ·
il
Presidente e il Vice Presidente ·
il
Collegio dei Revisori Contabili Art. 5 Assemblea
dei Delegati 1.
L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di
partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai
lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni. 2.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base
di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento
elettorale. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono
indette al raggiungimento del numero di 30.000
adesioni al Fondo. Art. 6 Il
Consiglio di Amministrazione 1.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18
componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dalla legge. 2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell’Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni. 3.
Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista. 4. I componenti del Consiglio di
Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l’Assemblea
decadono dalla stessa al momento della loro nomina. Art. 7 Presidente e
Vice Presidente 1.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del
Consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del Consiglio
rappresentanti i lavoratori associati al Fondo. Art. 8 Collegio
dei Revisori Contabili 1.
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per
metà eletti dall’Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori
associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza delle
amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza
paritetica. 2.
Per l’elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle
Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei
Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili
effettivi e di un Revisore Contabile supplente; risultano eletti per
ciascuna parte i Revisori Contabili la cui lista ha ottenuto il maggior
numero di voti. 3.
Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità
di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n.
211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili
istituito presso il Ministero per la Giustizia. 4.
Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente
nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del
Consiglio di Amministrazione. Art. 9 Impiego
delle risorse 1.
Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base
di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di
gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto e successive modificazioni
ed integrazioni. 2.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività,
le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i
termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso
dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità. 3.
E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di
gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di
rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di
rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti
(gestione pluricomparto). 4.
Per il primo esercizio a partire dall’avvio del Fondo è attuata una
gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche,
il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea le modifiche
statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o
l’eventuale mantenimento dell’assetto monocomparto. Art. 10 Conflitti
d’interesse 1.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e
successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le
norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo
alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del
Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra. Art. 11 Contribuzione 1.
L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi
datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte
del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori
alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o
in caso di perdita della qualifica di associato. 2. La contribuzione destinata al Fondo dalle
Amministrazioni, nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva
prevista dall’art. 74 della L. 388/2000 è pari, all’1% dei seguenti
elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa
speciale e tredicesima mensilità. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi sopra indicati. Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell’ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo. Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP: · la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000; · l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999; · per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno. 3. La contribuzione di cui al comma precedente,
sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di
mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia -
per i periodi di
conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in
tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza
obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità
che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la
contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell’ultimo mese
solare precedente gli eventi citati. 4. E’ prevista la facoltà del lavoratore associato
al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle
condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di
Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle
Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale. 5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche
parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le
sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di
Amministrazione. 6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli
assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità
delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario. Art.12 Utilizzo
di risorse destinate al fondo 1. Nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello stato, al fine di incentivare l’avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall’entrata in esercizio del fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0.50% sempre per una durata di soli 12 mesi. Art.
13 Adesione e permanenza nel Fondo 1.
I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le
modalità previste dallo statuto. 2.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di
una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa
vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione. 3.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla
corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma
sono sospese le contribuzioni al Fondo. 4.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione
di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente
articolo 11. Art. 14 Cessazione
dell’obbligo di contribuzione e trasferimenti 1.
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa
a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. 2.
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò
determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso. 3.
Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante
presentazione di apposita domanda, la cessazione dell’obbligo di versare
i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto
associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la
cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le
modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello
statuto. 4.
Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di
partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo
la scelta tra una delle seguenti opzioni: ·
trasferimento
della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato
possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale; ·
trasferimento
della posizione individuale presso un fondo pensione aperto; ·
riscatto
della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale
comporta la riscossione dell’intera posizione maturata al giorno di
valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia
certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La
liquidazione dell’importo così definito avviene secondo le modalità
stabilite nello statuto; ·
conservazione
della posizione individuale anche in assenza di contribuzione. 5.
Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis dell’art. 10 del
DLgvo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare
l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento
della quota del TFR. 6.
In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il
mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la
relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio
del medesimo anno e dal 1° gennaio dell’anno successivo. 7.
Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello
statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono
espletati entro il termine massimo di sei mesi. Art. 15 Prestazioni 1.
Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. 2.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue
al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al
Fondo. 3.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si
consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a
quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico
obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo.
La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro
fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei
requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità contributiva maturata
presso il fondo di provenienza. 3.bis
In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione
all’esercizio dell’attività, i termini di permanenza di cui al comma
precedente sono ridotti a cinque anni. 4.
Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria
posizione individuale maturata presso il Fondo. 5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge. 6.
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di
chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica
complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla
normativa vigente. 7.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali
sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la
qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si
applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi
hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle
richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma
capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale. 8.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la
posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle
disposizioni di legge vigenti. 9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l’iscritto può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo. 10.
Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da
disposizioni del Consiglio di Amministrazione. 11.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti. 12.
Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di
assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e
premorienza. Art. 16 Spese
di avvio del Fondo
Art. 17 Spese
per la gestione del fondo 1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie. 2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l’utilizzo: ·
delle
quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di
amministrazione provvisoria; ·
di
una parte dei contributi, denominata “quota associativa”, il cui
ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in
sede di approvazione del bilancio preventivo; ·
degli
interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed
omesso versamento dei contributi; ·
delle
somme provenienti dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali
dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege; ·
di
ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui il
Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo. 3.
Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, ivi
compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo. 4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità. L’entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione. 5.
Nei primi 12 mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione
amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del D.L.
346/2000. Art. 18 Fase
transitoria 1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31.03.2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo. 2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili. 3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da n. 18 membri, di cui n. 9 in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 in rappresentanza dei lavoratori. 4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori. 5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni. 6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo. 7.
Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio
gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote
per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo 16
del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di
adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione. Art.
19 Norma
finale 1. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell’accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l’apporto fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione al Fondo della Scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest’ultimo. |
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