GAZZETTA UFFICIALE N. 169 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 22 07 1997 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento della funzione pubblica CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 6/1997. Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilita'. Art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996. Con la circolare n. 3 / 97, questo Dipartimento ha dato alcune indicazioni in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale e d'incompatibilita'. La contrattazione collettiva regolera' i vari aspetti della disciplina del lavoro a tempo parziale. L'ARAN attivera' prossimamente una specifica fase negoziale. Nell'attesa della nuova disciplina contrattuale, le integrazioni seguenti considerano le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento e hanno lo scopo di assicurare l'applicazione uniforme della disciplina legislativa. Esse tengono conto anche delle modifiche in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotte dall'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 28 marzo scorso, convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997. E' il caso di evidenziare che le indicazioni seguenti riguardano aspetti di carattere generale. Resta ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni nella gestione dei casi singoli. 1. Ambito dei destinatari. Alcune richieste di chiarimenti riguardano l'esclusione dei dirigenti dalla disciplina del tempo parziale. La ragione principale dell'esclusione risiede nella particolare configurazione giuridica della qualifica dirigenziale, caratterizzata da poteri e responsabilita' di gestione. Cio' esclude la possibilita' di una riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa. Le norme relative al tempo parziale non riguardano i professori universitari; per questa categoria, infatti, esiste una disciplina del tutto particolare non solo sulle attivita' extraistituzionali consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione. Per il personale contrattualizzato, appartenente a specifiche tipologie professionali, compresa la dirigenza dell'area sanitaria, saranno fornite indicazioni dopo la specifica fase di contrattazione collettiva. Per il personale della scuola restano ferme, dato il carattere di specialita' del comparto, le specifiche disposizioni sul tempo parziale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro. 2.Decorrenza della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, una volta trascorso il termine che la legge riserva all'amministrazione per esprimere le proprie valutazioni (sessanta giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662). Restano salve, naturalmente, le valutazioni sull'esistenza del posto nell'ambito dei contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale. L'art. 6 del decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140, inserisce dopo il comma 58 una nuova disposizione (comma 58-ter) che prevede la possibilita' per l'amministrazione di arrotondare per eccesso il limite percentuale della dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, per arrivare all'unita'. Questa facolta' sara' esercitata compatibilmente con le esigenze complessive di servizio (particolarmente rilevanti, per esempio, nei comuni di minori dimensioni, dove i responsabili dei servizi non hanno qualifica dirigenziale). La circolare n. 3 richiama la necessita' di procedere a formalizzare la trasformazione del rapporto con atto scritto. La formalizzazione ha lo scopo di garantire certezza dei contenuti del contratto individuale di lavoro. La forma scritta costituisce un adempimento che non puo' ritardare l'avvio effettivo della trasformazione. L'atto scritto, con le nuove modalita' orarie di svolgimento della prestazione, sara' quindi adottato prima del sessantunesimo giorno, oppure successivamente, sempre con effetto da tale data. L'eventuale rinvio della trasformazione automatica e' giustificato nei casi di grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio (per esempio, quando l'interessato ha la responsabilita' di un ufficio o servizio non di rilievo dirigenziale) e deve essere comunicato all'interessato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla domanda. La sospensione del termine e' possibile solo se la richiesta dell'interessato e' carente di elementi essenziali per la valutazione. Il termine riprende a decorrere dalla data di deposito degli elementi richiesti. Non e' percio' sufficiente a sospendere il termine una semplice comunicazione interlocutoria dell'amministrazione. 3. Esercizio di attivita' professionali. La precedente circolare ha chiarito che i dipendenti a tempo parziale, con orario non superiore alla meta' di quello ordinario, possono iscriversi agli albi professionali. La relativa norma (art. 1, comma 56, della legge n. 662 / 1996) aveva, infatti, disposto la non applicabilita' ai dipendenti a tempo parziale di tutte le precedenti disposizioni che vietavano l'iscrizione in albi. Sono state pero' sollevate alcune obiezioni circa la permanenza delle norme di legge che stabiliscono l'incompatibilita' dello status di dipendente pubblico con l'esercizio di attivita' professionali. La questione e' stata chiarita dal citato decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140 / 1997. La legge aggiunge, all'art. 1 della legge n. 662, un comma 56-bis, (art. 6, comma 2, del testo modificato in sede parlamentare), il quale chiarisce inequivocabilmente che l'iscrizione del personale a tempo parziale negli albi professionali da' titolo all'esercizio della corrispondente attivita' professionale. Qualsiasi disposizione normativa che esclude i dipendenti pubblici dall'iscrizione ad albi e dall'esercizio della relativa professione, e' percio' abrogata con riferimento al personale a tempo parziale. Sono stati, pero', posti limiti precisi all'esercizio delle professioni. Le amministrazioni pubbliche non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi e' dipendente anche di un'altra amministrazione e che eserciti, in quanto a tempo parziale, una libera professione. Inoltre, l'esercizio della professione legale non puo' riguardare controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. Tutto cio' non preclude completamente il conferimento di incarichi di natura professionale a dipendenti pubblici. Questa possibilita', per esempio, e' esercitabile quando l'appartenenza ad una pubblica amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso, oppure quando l'amministrazione adotti procedure concorsuali di scelta, dalle quali sarebbe improprio escludere a priori una categoria di partecipanti. La possibilita' di esercizio di una libera professione non preclude, ovviamente, il potere degli ordini professionali di valutare il possesso degli ulteriori requisiti per l'iscrizione, quali il superamento degli esami di abilitazione o il godimento dei diritti civili. Chiariti i limiti per l'esercizio delle libere professioni da parte del personale a tempo parziale, si precisa che restano fermi gli ordinamenti di settore per determinate categorie professionali aventi un regime particolare per le attivita' extraistituzionali consentite. Resta ferma, naturalmente, anche la possibilita', per il personale a tempo pieno, di iscriversi in albi o elenchi quando questa e' consentita dagli ordini rispettivi, pur se con il divieto - sancito dall'art. 1, comma 60, della legge n. 662 / 1996 - di esercitare qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e che l'autorizzazione stessa sia stata concessa. 4. Conflitto d'interessi. Il passaggio al tempo parziale puo' essere richiesto per svolgere una seconda attivita', subordinata o autonoma. In questo caso, la prestazione oraria non deve essere superiore alla meta' di quella a tempo pieno. Occorre inoltre accertare se le attivita' esercitabili interferiscono con quella ordinaria, e se concretizzano occasioni di conflitto d'interessi. Queste ultime devono essere valutate non solo all'atto della richiesta della trasformazione del rapporto ma anche in seguito. Il conflitto e', infatti, riscontrabile sia al momento della richiesta, secondo la comparazione tra l'attivita' istituzionale e quella che si vuole svolgere fuori dell'orario, sia successivamente. Per uniformare i propri indirizzi, le amministrazioni possono, peraltro, individuare a priori alcune attivita' potenzialmente in grado di realizzare situazioni di conflitto. Questa facolta' e' ora disciplinata dal gia' citato decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140 / 1997, che prevede la pubblicazione di decreti interministeriali per individuare le attivita' comunque non consentite (si veda art. 6, comma 3, che aggiunge il comma 58-bis all'art. 1 della legge n. 662). Le proposte di decretazione potranno riguardare anche gli enti vigilati dalle amministrazioni rispettive. L'individuazione delle attivita' non consentite e' lasciata all'esame dei singoli casi concreti di conflitto d'interessi, finche' i decreti di cui si parla non saranno perfezionati. 5. Attivita' compatibili. Numerose richieste di chiarimento riguardano le attivita' che possono essere svolte dal personale a tempo pieno, con l'autorizzazione dell'amministrazione. I criteri richiamati nella precedente circolare n. 3 restano confermati quali linee guida per procedere all'esame delle singole richieste di autorizzazione. Data la molteplicita' e la varieta' della casistica, e' consigliabile informare il personale sui criteri e sulle procedure che si intendono seguire. Cio' consente di uniformare il piu' possibile le decisioni assunte in casi similari. Vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione, che possono condizionare quelle situazioni in cui l'attivita' da svolgere non e' programmabile dall'interessato con un congruo anticipo. Situazioni del genere (riguardanti, per esempio, articoli su quotidiani o riviste) sono senz'altro superabili rilasciando la relativa autorizzazione non necessariamente per singoli atti ma sulla base di una richiesta di breve - medio periodo, sia pure previsionale. Il dipendente e', comunque, sempre tenuto a fornire indicazioni non generiche sulle condizioni di svolgimento delle attivita' ulteriori. In questo modo l'amministrazione sara' in grado di valutare l'esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell'autorizzazione, o il rifiuto della stessa: a) specifiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente in attivita' societarie richiedono alcune precisazioni, fermo restando che la partecipazione a titolo di semplice socio, esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione. E' stato prospettato il caso della partecipazione in societa' agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realta' territoriali. A giudizio di questo Dipartimento, l'attivita' rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto e' modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalita' di svolgimento sono tali da non interferire sull'attivita' ordinaria. L'altra situazione che merita qualche precisazione riguarda le cariche sociali. Nell'ambito delle societa' cooperative questo caso e' previsto dal testo unico n. 3/1957 con riguardo, originariamente, alle sole cooperative tra impiegati pubblici. L'art. 18 della legge n. 59 / 1992 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo significa che la partecipazione a cariche sociali e' ora consentita qualunque sia la natura e l'attivita' della cooperativa. La questione e' stata sollevata, in particolare, per la partecipazione a cooperative del settore bancario (casse rurali), in cui e' diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici soci. Cio' non esime il dipendente dal richiedere la relativa autorizzazione, che sara' rilasciata secondo gli usuali criteri della quantita' dell'impegno e delle modalita' di svolgimento. Non va pero' trascurato l'esame delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle competenze dell'amministrazione. Gli atti gestionali posti in essere come amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti, un notevole impatto esterno ed entrare in rapporto d'interferenza con i compiti istituzionali; b) altra questione che richiede un chiarimento ulteriore riguarda l'attivita' di amministratore di condomini. Si tratta di attivita' che puo' essere svolta solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi; c) le collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche richiedono necessariamente l'autorizzazione della propria amministrazione, che valutera' la non interferenza con l'attivita' ordinaria di quella ulteriore. Questi criteri valgono anche per i cosiddetti scavalchi, cioe' le attivita', simili a quelle ordinarie, svolte presso un'altra amministrazione dello stesso comparto (per esempio, incarichi di collaborazione presso un ente locale diverso dal proprio). Presso gli enti locali questa attivita' di collaborazione assume rilievo particolare, con carattere, spesso, di continuita'. La legge ha previsto un'apposita disciplina consentendo ai dipendenti a tempo parziale degli enti locali di prestare attivita' lavorativa (anche subordinata) con altro ente locale, con autorizzazione della propria amministrazione (si veda l'art. 17, comma 18, della legge n. 127/1997); d) la partecipazione a convegni e la pubblicazione di propri scritti non necessitano di autorizzazione quando sono gratuite. 6. Personale comandato. La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta da un dipendente comandato coinvolge sia l'amministrazione in cui il dipendente presta temporaneamente servizio, sia quella di appartenenza. Spetta alla prima la valutazione delle situazioni che possono motivare il differimento, mentre e' la seconda che deve formalizzare la trasformazione stessa, poiche' il dipendente fa parte dei propri organici. D'altra parte, le condizioni che hanno determinato l'interesse ad attivare il comando potrebbero subire variazioni se la prestazione lavorativa diventa ad orario ridotto. 7. Rientro al tempo pieno. La circolare n. 3 ha fornito indicazioni anche sulle modalita' del rientro dal tempo parziale al tempo pieno. Sulla materia e' intervenuto il decreto-legge n. 79 (art. 6, comma 4), convertito nella legge n. 140 / 1997, il quale riduce da tre a due anni l'arco di tempo dopo il quale e' possibile chiedere il rientro. Il rientro e' un vero e proprio diritto, esercitabile anche quando il posto in organico non e' immediatamente disponibile. 8. Servizi ispettivi. La circolare n. 3 ha richiamato la necessita' di rendere immediatamente operante il servizio ispettivo previsto dall'art. 1, comma 62, della legge n. 662. L'operativita' dei servizi ispettivi e' condizione indispensabile per dare la massima effettivita' al dettato normativo e far emergere le situazioni non conformi. Tali servizi dovranno curare la determinazione del campione da sottoporre a verifica, e darne comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica, specificando nello stesso tempo le attivita' finora prodotte. La determinazione del campione potra', ad esempio, tener conto principalmente dei seguenti elementi e / o circostanze (oppure di quelle altre che siano ritenute piu' rispondenti alle singole specificita'): 1) la prestazione di lavoro basata su turni, che possono favorire lo svolgimento di altre attivita'; 2) mansioni connotate da spiccata professionalita' o da elevato grado di specializzazione o dal possesso di particolari attitudini e conoscenze; 3) titolarita' di specifiche abilitazioni professionali. Una volta deciso il campione saranno estratti, secondo metodi casuali, un certo numero di nomi tra le categorie individuate nello stesso campione. Se i servizi ispettivi individuano, dopo le prime indagini, situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento di natura diversa, ne informano il Dipartimento della funzione pubblica perche' attivi la Guardia di finanza, ai sensi del citato comma 62. L'Ispettorato per la funzione pubblica sta procedendo alla ricognizione dei diversi servizi e dei relativi referenti. L'obiettivo e' quello di assicurare il raccordo sistematico con i vari servizi, in vista dello sviluppo degli accertamenti sull'osservanza delle disposizioni di legge sul tempo parziale e sulle incompatibilita'. Quindi, ciascuna amministrazione deve comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'istituzione del servizio ispettivo, la sua composizione o di aver affidato tale funzione ad altro servizio ispettivo esistente indicandone i recapiti (indirizzi, telefono, fax). Il Ministro: Bassanini