GAZZETTA UFFICIALE N. 169 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 22 07 1997


                             PRESIDENZA
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                Dipartimento della funzione pubblica
 
CIRCOLARE 18 luglio 1997, n. 6/1997.
  Lavoro a  tempo parziale e disciplina  delle incompatibilita'. Art.
1, commi 56-65, della legge n. 662/1996.
 
                                  
  Con la  circolare n.  3 /  97, questo  Dipartimento ha  dato alcune
indicazioni  in  tema  di  rapporto  di lavoro  a  tempo  parziale  e
d'incompatibilita'.
  La  contrattazione  collettiva  regolera'   i  vari  aspetti  della
disciplina   del   lavoro   a  tempo   parziale.   L'ARAN   attivera'
prossimamente una specifica fase negoziale.
  Nell'attesa  della nuova  disciplina contrattuale,  le integrazioni
seguenti considerano le numerose richieste di chiarimenti pervenute a
questo  Dipartimento e  hanno lo  scopo di  assicurare l'applicazione
uniforme della disciplina legislativa. Esse tengono conto anche delle
modifiche in tema di rapporto  di lavoro a tempo parziale, introdotte
dall'art. 6 del  decreto-legge n. 79 del 28  marzo scorso, convertito
dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997.
  E' il  caso di evidenziare  che le indicazioni  seguenti riguardano
aspetti di  carattere generale.  Resta ferma  l'autonomia decisionale
delle amministrazioni nella gestione dei casi singoli.
 1. Ambito dei destinatari.
  Alcune  richieste   di  chiarimenti  riguardano   l'esclusione  dei
dirigenti dalla disciplina del  tempo parziale. La ragione principale
dell'esclusione  risiede nella  particolare configurazione  giuridica
della   qualifica   dirigenziale,    caratterizzata   da   poteri   e
responsabilita'  di gestione.  Cio'  esclude la  possibilita' di  una
riduzione o frazionamento della prestazione lavorativa.
  Le norme  relative al  tempo parziale  non riguardano  i professori
universitari; per  questa categoria,  infatti, esiste  una disciplina
del  tutto particolare  non solo  sulle attivita'  extraistituzionali
consentite, ma anche sull'articolazione temporale della prestazione.
  Per  il  personale  contrattualizzato,  appartenente  a  specifiche
tipologie professionali,  compresa la dirigenza  dell'area sanitaria,
saranno fornite indicazioni dopo  la specifica fase di contrattazione
collettiva.
  Per il personale  della scuola restano ferme, dato  il carattere di
specialita'  del  comparto,  le  specifiche  disposizioni  sul  tempo
parziale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
  2.Decorrenza  della trasformazione  del rapporto  da tempo  pieno a
tempo parziale.
  La trasformazione  del rapporto  di lavoro da  tempo pieno  a tempo
parziale avviene automaticamente, una  volta trascorso il termine che
la  legge  riserva  all'amministrazione   per  esprimere  le  proprie
valutazioni (sessanta giorni dalla  ricezione della domanda, ai sensi
dell'art.  1,  comma   58,  della  legge  n.   662).  Restano  salve,
naturalmente, le valutazioni sull'esistenza del posto nell'ambito dei
contingenti relativi  a ciascuna  qualifica funzionale. L'art.  6 del
decreto-legge n. 79, convertito dalla legge n. 140, inserisce dopo il
comma  58  una  nuova  disposizione (comma  58-ter)  che  prevede  la
possibilita'  per l'amministrazione  di  arrotondare  per eccesso  il
limite percentuale  della dotazione organica complessiva  di ciascuna
qualifica funzionale, per arrivare  all'unita'. Questa facolta' sara'
esercitata compatibilmente  con le  esigenze complessive  di servizio
(particolarmente  rilevanti,  per  esempio,   nei  comuni  di  minori
dimensioni,  dove  i responsabili  dei  servizi  non hanno  qualifica
dirigenziale).
  La  circolare   n.  3  richiama   la  necessita'  di   procedere  a
formalizzare  la trasformazione  del  rapporto con  atto scritto.  La
formalizzazione ha lo  scopo di garantire certezza  dei contenuti del
contratto  individuale di  lavoro.  La forma  scritta costituisce  un
adempimento   che  non   puo'  ritardare   l'avvio  effettivo   della
trasformazione.  L'atto scritto,  con  le nuove  modalita' orarie  di
svolgimento  della  prestazione,  sara'  quindi  adottato  prima  del
sessantunesimo giorno, oppure successivamente,  sempre con effetto da
tale data.
  L'eventuale rinvio della  trasformazione automatica e' giustificato
nei casi  di grave pregiudizio  alla funzionalita' del  servizio (per
esempio, quando l'interessato  ha la responsabilita' di  un ufficio o
servizio  non  di  rilievo  dirigenziale) e  deve  essere  comunicato
all'interessato prima della scadenza  del termine dei sessanta giorni
dalla domanda.
  La  sospensione  del termine  e'  possibile  solo se  la  richiesta
dell'interessato   e'  carente   di   elementi   essenziali  per   la
valutazione. Il termine  riprende a decorrere dalla  data di deposito
degli elementi richiesti. Non e'  percio' sufficiente a sospendere il
termine      una      semplice      comunicazione      interlocutoria
dell'amministrazione.
 3. Esercizio di attivita' professionali.
  La  precedente  circolare ha  chiarito  che  i dipendenti  a  tempo
parziale, con  orario non superiore  alla meta' di  quello ordinario,
possono iscriversi  agli albi professionali. La  relativa norma (art.
1, comma 56,  della legge n. 662 / 1996)  aveva, infatti, disposto la
non  applicabilita'  ai  dipendenti  a tempo  parziale  di  tutte  le
precedenti disposizioni che vietavano l'iscrizione in albi.
  Sono  state pero'  sollevate alcune  obiezioni circa  la permanenza
delle norme di legge che stabiliscono l'incompatibilita' dello status
di dipendente pubblico con l'esercizio di attivita' professionali.
  La  questione e'  stata chiarita  dal citato  decreto-legge n.  79,
convertito dalla legge  n. 140 / 1997. La legge  aggiunge, all'art. 1
della legge  n. 662,  un comma  56-bis, (art. 6,  comma 2,  del testo
modificato    in    sede    parlamentare),   il    quale    chiarisce
inequivocabilmente che  l'iscrizione del  personale a  tempo parziale
negli   albi    professionali   da'   titolo    all'esercizio   della
corrispondente   attivita'   professionale.  Qualsiasi   disposizione
normativa che esclude i dipendenti pubblici dall'iscrizione ad albi e
dall'esercizio della  relativa professione,  e' percio'  abrogata con
riferimento al personale a tempo parziale.
  Sono  stati,  pero',  posti   limiti  precisi  all'esercizio  delle
professioni.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono  conferire
direttamente  incarichi  esterni di  natura  professionale  a chi  e'
dipendente  anche  di un'altra  amministrazione  e  che eserciti,  in
quanto a tempo parziale, una libera professione. Inoltre, l'esercizio
della professione legale non puo' riguardare controversie nelle quali
sia  parte  una pubblica  amministrazione.  Tutto  cio' non  preclude
completamente il conferimento di  incarichi di natura professionale a
dipendenti   pubblici.   Questa   possibilita',   per   esempio,   e'
esercitabile  quando l'appartenenza  ad una  pubblica amministrazione
sia elemento necessario e  peculiare per lo svolgimento dell'incarico
stesso, oppure quando  l'amministrazione adotti procedure concorsuali
di  scelta, dalle  quali  sarebbe improprio  escludere  a priori  una
categoria di partecipanti.
  La  possibilita'  di  esercizio   di  una  libera  professione  non
preclude,  ovviamente,  il  potere   degli  ordini  professionali  di
valutare  il possesso  degli  ulteriori  requisiti per  l'iscrizione,
quali il superamento  degli esami di abilitazione o  il godimento dei
diritti civili.
  Chiariti i limiti per l'esercizio delle libere professioni da parte
del  personale a  tempo parziale,  si precisa  che restano  fermi gli
ordinamenti di settore per determinate categorie professionali aventi
un regime particolare per le attivita' extraistituzionali consentite.
Resta ferma, naturalmente, anche la  possibilita', per il personale a
tempo  pieno,  di iscriversi  in  albi  o  elenchi quando  questa  e'
consentita dagli ordini  rispettivi, pur se con il  divieto - sancito
dall'art. 1,  comma 60,  della legge  n. 662 /  1996 -  di esercitare
qualsiasi attivita'  di lavoro subordinato  o autonomo tranne  che la
legge o altra fonte normativa  ne prevedano l'autorizzazione da parte
dell'amministrazione  di appartenenza  e che  l'autorizzazione stessa
sia stata concessa.
 4. Conflitto d'interessi.
  Il passaggio al  tempo parziale puo' essere  richiesto per svolgere
una seconda  attivita', subordinata  o autonoma.  In questo  caso, la
prestazione oraria non  deve essere superiore alla meta'  di quella a
tempo pieno.  Occorre inoltre accertare se  le attivita' esercitabili
interferiscono con quella ordinaria,  e se concretizzano occasioni di
conflitto d'interessi. Queste ultime  devono essere valutate non solo
all'atto della  richiesta della trasformazione del  rapporto ma anche
in seguito.  Il conflitto e',  infatti, riscontrabile sia  al momento
della   richiesta,   secondo    la   comparazione   tra   l'attivita'
istituzionale e quella  che si vuole svolgere  fuori dell'orario, sia
successivamente.
  Per  uniformare i  propri  indirizzi,  le amministrazioni  possono,
peraltro,  individuare a  priori alcune  attivita' potenzialmente  in
grado di realizzare  situazioni di conflitto. Questa  facolta' e' ora
disciplinata dal  gia' citato  decreto-legge n. 79,  convertito dalla
legge  n.  140  /  1997,  che prevede  la  pubblicazione  di  decreti
interministeriali   per  individuare   le   attivita'  comunque   non
consentite (si  veda art. 6,  comma 3,  che aggiunge il  comma 58-bis
all'art. 1 della legge n.  662). Le proposte di decretazione potranno
riguardare anche gli enti  vigilati dalle amministrazioni rispettive.
L'individuazione delle attivita' non consentite e' lasciata all'esame
dei singoli casi concreti di conflitto d'interessi, finche' i decreti
di cui si parla non saranno perfezionati.
 5. Attivita' compatibili.
  Numerose  richieste  di  chiarimento riguardano  le  attivita'  che
possono   essere   svolte   dal   personale  a   tempo   pieno,   con
l'autorizzazione dell'amministrazione.
  I  criteri  richiamati  nella  precedente circolare  n.  3  restano
confermati quali  linee guida  per procedere all'esame  delle singole
richieste  di autorizzazione.  Data  la molteplicita'  e la  varieta'
della casistica, e' consigliabile  informare il personale sui criteri
e  sulle  procedure  che  si  intendono  seguire.  Cio'  consente  di
uniformare il piu' possibile le decisioni assunte in casi similari.
  Vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione, che
possono condizionare quelle situazioni in cui l'attivita' da svolgere
non  e'  programmabile  dall'interessato  con  un  congruo  anticipo.
Situazioni  del   genere  (riguardanti,  per  esempio,   articoli  su
quotidiani  o  riviste)  sono senz'altro  superabili  rilasciando  la
relativa autorizzazione non necessariamente per singoli atti ma sulla
base  di   una  richiesta  di   breve  -  medio  periodo,   sia  pure
previsionale.  Il dipendente  e', comunque,  sempre tenuto  a fornire
indicazioni  non  generiche  sulle condizioni  di  svolgimento  delle
attivita' ulteriori. In questo  modo l'amministrazione sara' in grado
di valutare  l'esistenza di  elementi idonei  a motivare  il rilascio
dell'autorizzazione, o il rifiuto della stessa:
  a) specifiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente in
attivita' societarie  richiedono alcune precisazioni,  fermo restando
che la partecipazione a titolo di semplice socio, esime il dipendente
dalla richiesta di autorizzazione.
  E'  stato  prospettato il  caso  della  partecipazione in  societa'
agricole a conduzione familiare,  situazione diffusa in molte realta'
territoriali. A giudizio di  questo Dipartimento, l'attivita' rientra
tra quelle compatibili  solo se l'impegno richiesto e'  modesto e non
abituale  o  continuato  durante l'anno.  Spetta  all'amministrazione
valutare che le modalita' di svolgimento sono tali da non interferire
sull'attivita' ordinaria.
  L'altra  situazione che  merita  qualche  precisazione riguarda  le
cariche sociali.  Nell'ambito delle societa' cooperative  questo caso
e' previsto dal testo unico  n. 3/1957 con riguardo, originariamente,
alle sole cooperative  tra impiegati pubblici. L'art.  18 della legge
n. 59 / 1992 ha esteso  questa ipotesi a tutte le cooperative. Questo
significa che la  partecipazione a cariche sociali  e' ora consentita
qualunque sia la natura e l'attivita' della cooperativa.
  La   questione  e'   stata  sollevata,   in  particolare,   per  la
partecipazione a cooperative del  settore bancario (casse rurali), in
cui e' diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come
semplici  soci.  Cio'  non  esime il  dipendente  dal  richiedere  la
relativa  autorizzazione, che  sara'  rilasciata  secondo gli  usuali
criteri   della  quantita'   dell'impegno   e   delle  modalita'   di
svolgimento.  Non  va  pero'   trascurato  l'esame  delle  specifiche
funzioni    svolte     dal    dipendente    e     delle    competenze
dell'amministrazione.  Gli  atti  gestionali  posti  in  essere  come
amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti, un notevole
impatto esterno ed  entrare in rapporto d'interferenza  con i compiti
istituzionali;
  b) altra  questione che richiede un  chiarimento ulteriore riguarda
l'attivita' di  amministratore di  condomini. Si tratta  di attivita'
che puo'  essere svolta  solo quando l'impegno  riguarda la  cura dei
propri interessi;
  c)  le  collaborazioni  o  incarichi  di  consulenza  presso  altre
amministrazioni pubbliche richiedono necessariamente l'autorizzazione
della propria amministrazione, che  valutera' la non interferenza con
l'attivita'  ordinaria di  quella ulteriore.  Questi criteri  valgono
anche per i cosiddetti scavalchi, cioe' le attivita', simili a quelle
ordinarie,  svolte  presso   un'altra  amministrazione  dello  stesso
comparto  (per esempio,  incarichi di  collaborazione presso  un ente
locale diverso dal proprio).
  Presso gli  enti locali  questa attivita' di  collaborazione assume
rilievo particolare, con carattere,  spesso, di continuita'. La legge
ha previsto un'apposita disciplina  consentendo ai dipendenti a tempo
parziale degli  enti locali  di prestare attivita'  lavorativa (anche
subordinata) con altro ente  locale, con autorizzazione della propria
amministrazione  (si  veda  l'art.  17,  comma  18,  della  legge  n.
127/1997);
  d)  la  partecipazione a  convegni  e  la pubblicazione  di  propri
scritti non necessitano di autorizzazione quando sono gratuite.
 6. Personale comandato.
  La trasformazione del rapporto di lavoro richiesta da un dipendente
comandato coinvolge sia l'amministrazione in cui il dipendente presta
temporaneamente  servizio, sia  quella di  appartenenza. Spetta  alla
prima  la  valutazione  delle  situazioni  che  possono  motivare  il
differimento,  mentre   e'  la  seconda  che   deve  formalizzare  la
trasformazione  stessa, poiche'  il  dipendente fa  parte dei  propri
organici.  D'altra   parte,  le  condizioni  che   hanno  determinato
l'interesse ad attivare il comando potrebbero subire variazioni se la
prestazione lavorativa diventa ad orario ridotto.
 7. Rientro al tempo pieno.
  La circolare n. 3 ha  fornito indicazioni anche sulle modalita' del
rientro  dal  tempo  parziale  al   tempo  pieno.  Sulla  materia  e'
intervenuto  il decreto-legge  n. 79  (art. 6,  comma 4),  convertito
nella legge n. 140  / 1997, il quale riduce da tre  a due anni l'arco
di tempo dopo  il quale e' possibile chiedere il  rientro. Il rientro
e' un vero  e proprio diritto, esercitabile anche quando  il posto in
organico non e' immediatamente disponibile.
 8. Servizi ispettivi.
  La  circolare  n.   3  ha  richiamato  la   necessita'  di  rendere
immediatamente operante  il servizio ispettivo previsto  dall'art. 1,
comma 62, della legge n. 662.
  L'operativita' dei  servizi ispettivi e'  condizione indispensabile
per dare la massima effettivita'  al dettato normativo e far emergere
le  situazioni   non  conformi.  Tali  servizi   dovranno  curare  la
determinazione  del  campione  da  sottoporre  a  verifica,  e  darne
comunicazione all'Ispettorato per  la funzione pubblica, specificando
nello stesso tempo le attivita' finora prodotte.
  La  determinazione del  campione  potra', ad  esempio, tener  conto
principalmente dei  seguenti elementi  e /  o circostanze  (oppure di
quelle  altre  che  siano  ritenute  piu'  rispondenti  alle  singole
specificita'):
  1) la prestazione  di lavoro basata su turni,  che possono favorire
lo svolgimento di altre attivita';
  2)  mansioni connotate  da spiccata  professionalita' o  da elevato
grado di specializzazione o dal  possesso di particolari attitudini e
conoscenze;
  3) titolarita' di specifiche abilitazioni professionali.
  Una  volta  deciso il  campione  saranno  estratti, secondo  metodi
casuali, un certo  numero di nomi tra le  categorie individuate nello
stesso campione.
  Se  i  servizi  ispettivi  individuano,  dopo  le  prime  indagini,
situazioni  di   dubbio  per   le  quali   si  renda   necessario  un
approfondimento di natura diversa, ne informano il Dipartimento della
funzione pubblica perche' attivi la  Guardia di finanza, ai sensi del
citato comma 62.
  L'Ispettorato  per   la  funzione  pubblica  sta   procedendo  alla
ricognizione   dei  diversi   servizi  e   dei  relativi   referenti.
L'obiettivo e'  quello di  assicurare il  raccordo sistematico  con i
vari   servizi,   in   vista  dello   sviluppo   degli   accertamenti
sull'osservanza  delle disposizioni  di  legge sul  tempo parziale  e
sulle   incompatibilita'.  Quindi,   ciascuna  amministrazione   deve
comunicare al Dipartimento della  funzione pubblica l'istituzione del
servizio  ispettivo, la  sua  composizione o  di  aver affidato  tale
funzione ad altro servizio ispettivo esistente indicandone i recapiti
(indirizzi, telefono, fax).
                                               Il Ministro: Bassanini