GAZZETTA UFFICIALE N. 251 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 27 10 1997

                             PRESIDENZA
   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 
CIRCOLARE 21 ottobre 1997, n. 8.
                     Regime orario del parttime.
 
                                   
  Alcune   amministrazioni    hanno   segnalato    che   l'automatica
trasformazione a tempo parziale del  rapporto di lavoro puo' arrecare
disfunzioni  gravi  alla  funzionalita'   di  alcuni  servizi.  Cio',
soprattutto  nel  caso di  modalita'  orarie  non confacenti  con  le
esigenze dell'amministrazione.
  La necessita'  di contemperare  il diritto alla  trasformazione del
rapporto   con  la   funzionalita'  del   servizio  rende   opportuna
un'approfondita valutazione  della proposta del  dipendente. Qualora,
infatti,  la situazione  concreta dovesse  comportare disfunzioni  al
servizio, non risolvibili durante la  fase del differimento (che puo'
essere disposto in caso di grave pregiudizio al servizio), si ritiene
che l'amministrazione possa immediatamente  respingere la proposta di
articolazione dell'orario avanzata dal dipendente.
  Nei casi  suindicati, sara'  opportuno far presenti  le particolari
esigenze che si frappongono all'accettazione, sic et simpliciter, del
regime orario proposto dal dipendente, e che permangono anche dopo la
fase  del  differimento,  avente  lo  scopo  di  apprestare  adeguati
accorgimenti organizzativi.
  In  attesa che  questo  aspetto sia  regolato dalla  contrattazione
collettiva,  sara'  comunque   cura  delle  amministrazioni  adottare
comportamenti tali  da non vanificare  il diritto del  dipendente con
controproposte  che  rendano  non   piu'  utile  e  rispondente  alle
necessita' personali il ricorso al parttime.
  In  altri  termini,  andra' favorita  l'individuazione  consensuale
dell'articolazione della prestazione  lavorativa, secondo criteri che
contemperino l'effettivo  esercizio del  diritto con  la salvaguardia
delle esigenze funzionali dell'amministrazione.
  Naturalmente,  qualsiasi adattamento  delle modalita'  proposte dal
dipendente  dovra' rispondere  a espresse  e motivate  valutazioni di
ordine   generale,  che   rispettino  anche   principi  di   assoluta
imparzialita'.  Sara' opportuno,  in  questa prospettiva,  comunicare
preventivamente la  casistica che puo' dar  luogo all'adattamento del
regime  orario, fermo  restando che  la quantita'  della prestazione,
cioe' la scelta della percentuale  di riduzione della stessa rispetto
all'orario ordinario proviene dal  dipendente (fermo restando l'unico
limite, previsto  dai contratti collettivi, riguardante  la quantita'
minima  della prestazione,  che non  puo' scendere  sotto al  30% del
tempo  pieno) essendo  un  elemento essenziale  dell'opzione, da  cui
derivano  precise conseguenze,  quale  quella di  poter svolgere  una
seconda  attivita'  lavorativa. Cio'  anche  al  fine di  mettere  il
dipendente  in  condizione di  esercitare  eventualmente  i mezzi  di
tutela che l'ordinamento mette a sua disposizione.
                                               Il Ministro: Bassanini