CAPO I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti
locali, ai
sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione,
funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei
principi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini
della presente
legge, per conferimento si intende
trasferimento, delega o
attribuzione d funzioni e compiti e per "enti locali" si
intendono
le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite
alle regioni e agli enti
locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo
4, comma 3, lettera a), della presente
legge, anche ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni
e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione
dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri
soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni
e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio
estero, nonchè cooperazione
internazionale e attività promozionale
all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione,
rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali,
elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario
e perequazione delle risorse
finanziarie;
i) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze
di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e
stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con
legge
statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente
preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del
sistema di protezione
civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi
nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto
e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della individuazione dei compiti
di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
in mancanza dell'intesa, il
Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del
Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati
localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli
accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il
sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca
applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze
della salute,
della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa
delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni ai sensi della presente
legge spetta alle
regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117,
primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle
regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della
organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai
sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle
regioni e
dagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente
le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le
funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
osservando il principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della
presente legge, o da conferire agli
enti locali territoriali o
funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo
comma, della
Costituzione, nonchè i criteri di
conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti
locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e
organizzative; il conferimento avviene gradualmente
ed entro il
periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle
funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme
di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e
tra i diversi livelli di governo e di
amministrazione anche con
eventuali interventi sostitutivi nel caso di
inadempienza delle
regioni e degli enti
locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento,
anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle
diverse strutture, necessarie per l'esercizio
delle funzioni di
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le
strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le
modalità e nei termini
di cui all'articolo 7, comma 3,
salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e
l'accesso delle
comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il
trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e
le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali,
d'intesa con gli enti
interessati o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il
conferimento a
idonee strutture organizzative di funzioni e
compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle
regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità
da
parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al
di fuori
della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di
cui
all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della sua collocazione territoriale separata e
della conseguente
peculiare realtà istituzionale,
socio-economica, valutaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione, le
regioni, in conformità ai
singoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte
le funzioni che non richiedono l'unitario
esercizio a livello
regionale. Al conferimento delle funzioni le
regioni provvedono
sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove
costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1,
comma 2,
della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1
e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà,
con l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai
comuni,
alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive
dimensioni territoriali, associative
e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con
le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di
favorire l assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla
autorità
territorialmente e funzionalmente più
vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione
alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai
sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di
economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti
locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i
principi di responsabilità
ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad
un unico
soggetto delle funzioni e dei compiti
connessi, strumentali e
complementari, e quello di identificabilità in
capo ad un unico
soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio
o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità,
tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione
di funzioni e
compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza,
in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire,
anche in
forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di
differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche
associative, demografiche, territoriali e
strutturali degli enti
riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria
e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle regioni i
compiti di programmazione e
amministrazione in materia di servizi
pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la
domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico
dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti
locali che ne
programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da
appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione e le regioni medesime, semprechè gli
stessi accordi
siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi
forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che
rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro
il 1
gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto
di almeno 0,35 tra
ricavi da traffico e costi operativi,
al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di
interesse
regionale e locale; definire le modalità
per incentivare il
superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di
trasporto urbano e extraurbano e
per introdurre regole di
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le
modalità di subentro delle regioni entro il 1
gennaio 2000 con
propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di
servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di
interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e
razionalizzare, sulla base dei
principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma
1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto
possibile individuando momenti decisionali unitari, la
disciplina
relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle
imprese operanti
nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le
politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea,
ivi compresi gli interventi nelle aree
depresse del territorio
nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione
tecnologica, la
promozione della internazionalizzazione e della competitività delle
imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in
relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;
per
quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione; per quanto riguarda le attività
relative alla
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli
impianti medesimi e
alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali
ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e
della salute
pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8
giugno
1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al
comma 3,
lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei
mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la
legge di
puntuale individuazione delle funzioni trasferite o
delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo
alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo
è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le
regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione
di funzioni tra regione ed enti locali le
cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
Art. 5.
1. è istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti
del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti
un presidente,
due vicepresidenti e due segretari che insieme con
il presidente
formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce
per la
sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione
della Commissione, il parere, ove occorra, viene
espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la
Camera dei deputati. Alle
spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede,
in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due
Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle
Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalità dagli
stessi previste, alla puntuale individuazione
dei beni e delle
risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni ed
enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e
delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è
acquisito
il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi
degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo
3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni
dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del
Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni
ed è
reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso,
trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di
essi sia
espresso il parere della Commissione di cui all'articolo
5, entro
trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale
termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè
le direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono
adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di
quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di
cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri,
previo parere della Commissione parlamentare
per le questioni
regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri
può provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui
ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame
degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il
Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i
provvedimenti in
ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo
e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonchè
le direttive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di
indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo
comma del medesimo
articolo limitatamente alle parole da: "nonchè
la funzione di
indirizzo" fino a: "n. 382" e alle
parole "e con la Comunità
economica europea", nonchè il terzo comma del
medesimo articolo,
limitatamente alle parole: "impartisce direttive
per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute
ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle
regioni e, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, delle
regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1,
lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto
concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh),
della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. è soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo volto a definire ed ampliare le
attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
unificandola, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà
ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle
funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a
tutti i processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di
raccordo tra Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte
le attribuzioni relative ai rapporti tra
Stato e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le
quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della
partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui
al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
Stato-Città e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
CAPO II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti
legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso
il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di
amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali
operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè gli
enti privati,
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i
meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e
razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della
ricerca scientifica e
tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono
emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni
dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai
decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare
le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni della presente legge e di coordinarle con
i decreti
legislativi emanati ai sensi
del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
possono essere
emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di
cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra
compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità di
direzione delle
amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o
modifica
degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere
il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri,
articolato in modo da
garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più
spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
è conferita la rappresentanza negoziale
delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi
nazionali, anche
consentendo forme di
associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti
legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti
da quella
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina
per
gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le
amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei
vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che
per
ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso
loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della
definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN sottoposta, limitatamente
alla certificazione delle
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può
richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti,
designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva
debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30
giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentale
atti amministrativi presupposti, ai fini
della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di
carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice
amministrativo alle controversie
aventi ad oggetto diritti
patrimoniali conseguenziali, ivi
comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di
consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti
prima dell'adozione degli atti interni di
organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da
parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e le modalità di raccordo con la disciplina
contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della
funzione
pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,
della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui
al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con i
medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di
cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la
struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore
privato";
la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi
unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3
febbraio 1993, n. 29
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
del comma
1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè
ai principi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento
funzionale e operativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri
con le amministrazioni
interessate e potenziare, ai
sensi dell'articolo 95 della
Costituzione, le autonome
funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e
delle
risorse concernenti compiti operativi o gestionali in
determinati
settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o
ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette
funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale,
ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai
sensi dell'articolo 38
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di
opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il
transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le
competenze;
d) trasferire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei
Ministri senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente
dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia
organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello
stanziamento previsto ed approvato con le leggi
finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione
e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze
derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi
indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo,
in ogni caso
riducendone il numero, anche con decorrenza
differita all'inizio
della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative
e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di
esse, sia tra
organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti,
e ridisegnare le strutture di
primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni
ad ordinamento
autonomo risultanti dalla aggregazione
di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di
criteri di Omogeneità, di
complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare,
sulla base dei medesimi
criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente
legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con
funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli
enti locali;
i) procedere,
d'intesa con le regioni
interessate,
all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici,
in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo
dell'amministrazione centrale dello Stato,
in modo che, se
organizzati a livello sovraregionale,
ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal
punto di
vista regionale. Qualora esigenze organizzative o
il rispetto di
standard dimensionali impongano
l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture
periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia,
in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale,
organizzativo e logistico, di tutte quelle
presso le quali i
cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di riscossione di crediti a favore o a carico
dell'Erario dello
Stato;
m) istituire, anche in parallelo
all'evolversi della struttura
del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni, un più razionale
collegamento tra gestione
finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per
funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di
spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad
una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta
collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi
di reperibilità e disponibilità ad orari
disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle
ore di lavoro straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di
incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di
staff e di line, e fornire
criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e
di raccordo tra organo di direzione politica e
amministrazione e
della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento
di attività amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza
dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso
opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli organi collegiali esistenti
anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la
cura delle funzioni di
controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed
operino in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole
amministrazioni
che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno
entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto
legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per
consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità
ricorrendo, in
via prioritaria, ad accordi di mobilità su base
territoriale, ai
sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di cui all'articolo 1
della presente legge, nonchè di
razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), procedure
finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per
la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle
piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che
le singole amministrazioni provvedono alla copertura
degli oneri
finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di
bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che
ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che,
a tal fine, il contingente di personale indicato
nel regolamento
recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della
Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti
di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato
al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che
le amministrazioni, se la richiesta di
comando è motivata da
attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano
dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di
previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata
in vigore della presente legge presso altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è,
a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed
enti pubblici presso i quali presta
servizio, ove occorra in
soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle
A, B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e
la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del
comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro,
nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione
di strumenti di
verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica
della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal
comma 1 del
presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al
Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso
il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro
trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza
che i pareri siano stati espressi, il Governo
adotta comunque i
regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente
articolo, sostituiscono, per i soli
Ministeri, i decreti di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, fermo restando
il comma 4 del predetto
articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore
fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo
17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma
1 del presente articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b)
del comma
1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà
l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi
e si atterrà,
oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di
enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per
i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in
persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o
servizi di
rilevante interesse pubblico nonchè di altri
enti per il cui
funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di
diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di cui alla presente lettera il Governo è
tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di
comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di
componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza
ministeriale, con esclusione, di
norma, di rappresentanti
ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento,
anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero
di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la
mobilità e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della
realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, l'Autorità per
l'informatica nella
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare
esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i
prestatori dei
servizi e delle forniture relativi
al trasporto dei dati e
all'interoperabilità si impegnano a contrarre
con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio
1993, n. 39, in relazione alle proprie
esigenze, sono tenute a
stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
esecutivi non sono soggetti
al parere dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del
Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al
presente comma.
2. Gli atti, dati e
documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonchè la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23
agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma
3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attività già espletate ivi
comprese quelle
relative a progetti in corso,
i progetti più strettamente
finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni,
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una
ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità
dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla
eventuale
riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi
del comma 1 si
applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2,
3 e 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del
Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o
per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non
possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione pubblica è dichiarata la revoca
dell'approvazione dei
predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese
per le
attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai
capitoli 2557,
2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione
dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla
presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1,
2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
303, nonchè per
attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi
necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui
alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c)
del comma
1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè
ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e
successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della
legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione
organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la
valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e
dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi,
dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una
banca dati sull'attività di valutazione,
collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a)
ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale
dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al
comma 1.
Art. 18.
1. - Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma
1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14
della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori
principi e
criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di
indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della
ricerca, anche con
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di
programmazione, degli enti
operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e
delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di
flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole
stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle
procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per
la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media,
individuando un
momento decisionale unitario al fine di
evitare, anche con il
riordino degli organi consultivi esistenti,
sovrapposizioni di
interventi da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, riordinando gli enti operanti nel settore
secondo criteri di
programmazione e di valutazione, in aggiunta
a quelli previsti
dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità
del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato
ad Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli
enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi,
strumenti e procedure per la
valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e
dell'impatto
dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli
organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti
di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in
ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che
valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed
esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria
in materia, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica è
autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e
le modalità di intervento e di
finanziamento previsti dalle
disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo
20, comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione
dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle
linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati
i soggetti già operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e
dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata
la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione, nonchè di quelli
riguardanti la
professionalità e la mobilità dei ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
CAPO III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al
Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè
i procedimenti
oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione
sullo stato di attuazione della semplificazione
dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1,
il Governo
individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che,
per le
loro caratteristiche e per la loro
pertinenza alle comunità
territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e
degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma,
e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri -
Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente,
previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in
vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa
data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in
modo da ridurre il numero delle
fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione
dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d) riduzione del numero
di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a
quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto
legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad
organi monocratici o ai
dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di
interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità
e delle procedure di
verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto
del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di
ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il provvedimento; contestuale individuazione delle
modalità di
pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e
conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non
avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima
attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalità
di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi
regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17,
comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè
le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio
nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il
diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso
agli
studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello
Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè
a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme
di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del
titolo di dottore di
ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'articolo 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte
delle università di
eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni
autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a),
b) e c), sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, è
emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale
per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6
della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone
annualmente al Parlamento le
norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione
di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme
per la
delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera
c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè
testi unici
delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia
e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della
realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le
funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della
pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonchè gli elementi comuni all'intero
sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione
definiti dallo
Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle
scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del
presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto
delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
uno o
più regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi
dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei
criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di
viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma
1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri
di gradualità che valorizzino le capacità di
iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione
finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di
quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria è attribuita
senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione,
di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità
e legati da
parte delle istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli istituti superiori di istruzione artistica,
delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di
educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge
o di
regolamento in materia di avviso ai
successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione
non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalità
giuridica e autonomia ai sensi del
comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità
e autonomia, previa
realizzazione anche per queste
ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema
nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata
alla realizzazione
della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei vincoli in materia
di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo
classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti
previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque
giorni settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata
di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare
nel rispetto
della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà
progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica
e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in
forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il
mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di
accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei
limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.
Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca
di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui
alla
parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificità
proprie di tali
istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono
stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata
in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è
affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo è
delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando
tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate
le istruzioni
generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione
dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte
e per la
scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè
per le modalità del riscontro delle gestioni
delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione
dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. è abrogato il comma 9 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente
legge il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e
delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12,
comma
1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento
con le comunità locali a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà
di
insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e
in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi
d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare
entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto
delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità
in
ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i
compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema
di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con
le modalità previste dall'articolo 28 del decreto
legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma,
che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro
dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione
collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 13 la
riforma degli uffici periferici del
Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti
e le
funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e
riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro
anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una
relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui
al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello
Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque
minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative. Di
conseguenza le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il
personale, i
patrimoni, i marchi e le pertinenze delle
aziende termali, già
inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione
aziende termali
(EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo gratuito alle regioni e alle province
autonome nel cui
territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di
rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la
regione o la
provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al
Ministro del
tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli
interventi, le risorse ed i tempi di
realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passività
dei bilanci
delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta
giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in
tutto o
in parte, le partecipazioni nonchè le
attività, i beni e i
patrimoni trasferiti ad uno o più
comuni. Possono altresì
prevedere forme di gestione attraverso società a
capitale misto
pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome
territorialmente interessate non presentino alcun progetto entro il
termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello
Stato, determina i criteri per le cessioni,
volti a favorire la
valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative
delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse
per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici.
ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il
versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello
Stato (con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, articolo 55, e
successive modificazioni;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre
1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
legge 23 dicembre 1993,
n. 559, articolo 25, sostitutivo
dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo
per le
spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7,
comma 6,
e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle
spese per missioni e
lavoro straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 860, e successive
modificazioni;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
513;
legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di
protesi e di
presidi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.
6. Presa in consegna di immobili e compiti di
sorveglianza sugli
immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per
ascensori e
montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616,
articolo 19.
8. Procedimento di
autorizzazione alle
imprese per
autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento
di acqua
pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale,
o da
acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920,
n. 1285,
e successive modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n.
1775, e successive modificazioni;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e
successive modificazioni;
decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, e successive
modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la
distribuzione automatica
di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269,
e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e
successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 settembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 sett. 1989;
decreto-legge 29 marzo
1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici,
di impianti elettrici
pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547,
articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447,
e successive modificazioni.
12. Procedura per le
acquisizioni di beni e servizi di
informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo
6, modificato dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione
abusiva di
suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti
da parte
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.
824, e
successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547,
articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di
provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private,
di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello
statuto, di autorizzazione
all'acquisto di beni immobili,
all'accettazione di atti di liberalità da parte di
associazioni o
fondazioni, nonchè di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive
modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n.
153, articolo 65, e successive
modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione
per causa di pubblica
utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della
spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero:
regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per
i cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, e successive
modificazioni.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali
marittimi nel
caso di più domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione
delle decisioni di condanna e
risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214,
e successive modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di infermità,
concessione di
equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria
(modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile
1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, e
successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e
successive
modificazioni;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio
pareri da parte dei
Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi
collegiali
degli enti pubblici non economici in materia di
approvazione dei
bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi
disponibili, di
modifica dei regolamenti
di erogazione delle prestazioni
istituzionali, di modifica della struttura amministrativa
e della
dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43,
articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n.
537, articolo 3, e successive
modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini
per i contributi
previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
successive
modificazioni.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione
di nuovi
impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, e
successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
27. Procedimento per la
nomina e decadenza dei capi dei
dipartimenti e degli uffici della Presidenza
del Consiglio dei
ministri, nonchè dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di
incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e
31;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
marzo 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici
del segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di
pensione
e per la
ricostruzione delle pensioni
di competenza
dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818,
articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488,
articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di
accertamento di infrazione alle norme
sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini
extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di
liquidazione di pensioni, assegni e
indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti
di collaborazione
per attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n.
312, articolo 69, e successive
modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,
articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico
degli
alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione
degli esami di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,
e successive modificazioni, dall'articolo 143
all'articolo 150;
dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192
all'articolo
199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli
esami di ammissione,
revisione, promozione, idoneità, compimento
e diploma nelle
accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità
e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,
articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di
cessazione dal servizio e
trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297,
articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato
civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive
modificazioni.
37. Istruttoria per la
valutazione di incidenti rilevanti
connessi a determinate attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e
successive modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della
ricerca corrente e
finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere
scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo
12, comma
2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6,
commi 3,
4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo
della Croce rossa
italiana:
decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del
contributo alla Lega
italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per
il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab.
A -
Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e
agli aiuti
concessi alle imprese per le spese di ricerca
e le innovazioni
tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
finanziamenti, con
determinazione di forme, modalità
e limiti dei medesimi
finanziamenti e della proprietà
dei risultati, nonchè per
incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle
diverse aree del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni; legge
1 marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n.317;.
decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno
1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti
industriali e
per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti
produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di
additivi
alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione
dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure
attinenti le specialità
medicinali di
automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione
di presidi
medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante
testo unico delle
leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di
pozzi e per
la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e successive
modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei
fabbricati
ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione
territoriale del
servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi
interventi
nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli
interventi straordinari nel
Mezzogiorno:
legge 1 marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti
relativi ad interventi
a favore
dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito
alla cooperazione e la
salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione
ed il finanziamento del
credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria
siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore
del
commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli
interventi a favore dei centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro- alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi
agli interventi a favore
dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la
concessione di contributi per la
promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78,
convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la
concessione di contributi per la
realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-
alimentare in
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la
concessione di finanziamenti a tasso
agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi
non
appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle
imprese
italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad
istituti, enti
ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione
e il finanziamento dei
crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonchè
alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di
contributi
per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi per il
commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di
concessione di contributi a consorzi
agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione
di contributi alle camere di
commercio italiane all'estero:
legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
72. Procedimenti di concessione di contributi
per l'incremento
della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a
società
ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione
all'albo nazionale degli
autotrasportatori e
per l'applicazione delle
tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n.
32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56.
75. Procedimento in materia di strumenti per
pesare: legge 10
ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del
demanio marittimo
utilizzati per finalità
turistiche, ricreative e per la
realizzazione e la gestione di attività commerciali,
ricreative,
sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento
di esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di
autorizzazioni di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali e tenuta di
registri in materia di
attività commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1 marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di
agibilità da parte della
Commissione provinciale di vigilanza per i
locali di pubblico
spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
79. Procedimenti di vigilanza e
controllo su bevande e acque
minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e
margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su
importazione, produzione e
detenzione latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti
relativi alla detenzione
e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di
mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla
commercializzazione
e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
dalla legge 16
giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55.
87. Procedimento di
autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che
utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi
assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini
previdenziali ed
assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del
trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per
la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula
di contratti di
solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la
presentazione di ricorsi avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di
sanzioni nei confronti
delle aziende che occupano lavoratori
pensionati, per mancata
osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa
subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987,
n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione,
variazione e cancellazione
delle imprese e delle società commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426;
decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e
conservazione di documenti di
lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 10 ottobre
1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento
delle
commissioni provinciali per
l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività
e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro
delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di
trasformazione degli impianti;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di
attività ai fini
dell'iscrizione nel Registro delle imprese
di quelle esercenti
attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo
delle imprese artigiane od al Registro delle imprese;
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
387.
99. Procedimenti per il rilascio di
autorizzazioni, licenze,
nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi
industriali o
artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla
produzione ed alla vendita di prodotti e merci od
all'esercizio di
qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia
nominativa all'INAIL degli
assicurati:
decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per
l'aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento
di appalti pubblici di
forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio
delle autorizzazioni per lo
scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
legge 17 agosto 1942, n.
1150 (articolo 31) e successive
modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
(articolo 4) e
successive modificazioni.
106. Procedimenti per l'aggiudicazione
di appalti di lavori
pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge
11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;
decreto-legge 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione
all'Albo nazionale dei
costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;
legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni
di pubblica
sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, con
successive modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio
delle autorizzazioni per le
emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203;
decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione
all'immissione di nuove
sostanze farmaceutiche e specialità
medicinali già in uso
all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive
modificazioni.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi
sistemi e
protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n.
754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei
fondi destinati
alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;
legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito dalla legge
12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive
modificazioni;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.