Legge 15 marzo 1997, n. 59.
"Delega  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,   per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione   e   per   la semplificazione  amministrativa", corredato delle relative note.

CAPO I

Art. 1.

    1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  più  decreti legislativi  volti  a  conferire  alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e  128  della  Costituzione,  funzioni  e compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi  e  dei criteri direttivi contenuti nella presente  legge.  Ai  fini  della  presente legge,   per   conferimento  si  intende  trasferimento,  delega  o attribuzione d funzioni e compiti e per "enti locali"  si  intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
    2.   Sono   conferite   alle   regioni   e   agli   enti  locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di  cui  all'articolo 4,  comma  3,  lettera  a),  della  presente  legge,  anche  ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le  funzioni e  i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,  nonchè  tutte le  funzioni  e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque  organo  o  amministrazione dello  Stato,  centrali  o  periferici,  ovvero  tramite enti o altri soggetti pubblici.
    3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
    a)  affari  esteri  e  commercio  estero,  nonchè   cooperazione internazionale   e   attività  promozionale  all'estero  di  rilievo nazionale;
    b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e  materiale strategico;
    c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
    d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
    e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
    f)   cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo  politico, estradizione;
    g)   consultazioni   elettorali,  elettorato  attivo  e  passivo, propaganda  elettorale,  consultazioni  referendarie  escluse  quelle regionali;
    h)   moneta,  sistema  valutario  e  perequazione  delle  risorse finanziarie;
    i)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali   e   profilassi internazionale;
    l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
    m) amministrazione della giustizia;
    n) poste e telecomunicazioni;
    o)  previdenza  sociale,  eccedenze  di  personale  temporanee  e strutturali;
    p) ricerca scientifica;
    q) istruzione universitaria,  ordinamenti  scolastici,  programmi scolastici,  organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica  e stato giuridico del personale.
    r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
    4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
    a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
    b)  i  compiti  strettamente  preordinati  alla   programmazione, progettazione,    esecuzione    e   manutenzione   di   grandi   reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
    c) i compiti di  rilievo  nazionale  del  sistema  di  protezione civile,  per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni  e  i  programmi  nel  settore dello  spettacolo,  per  la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai  fini della   individuazione   dei   compiti  di  rilievo  nazionale,  sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano; in   mancanza   dell'intesa,   il  Consiglio  dei  ministri  delibera motivatamente in  via  definitiva  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri;
    d)  i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di  autonomia funzionale  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura e dalle università degli studi;
    e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a  livello nazionale degli  obblighi  derivanti  dal  Trattato sull'Unione   europea e dagli accordi internazionali.
    5.  Resta  ferma  la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli  obblighi  derivanti  dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
    6.  La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e  la  promozione  della  ricerca  applicata  sono interessi  pubblici  primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni  e  gli  altri  enti  locali  assicurano   nell'ambito delle rispettive  competenze,  nel  rispetto  delle  esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Art. 2.

    1.  La  disciplina  legislativa  delle  funzioni  e  dei  compiti conferiti  alle  regioni  ai  sensi  della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione.  Nelle restanti materie spetta  alle regioni  il  potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
    2. In ogni caso,  la  disciplina  della  organizzazione  e  dello svolgimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva  potestà  normativa,  dalle  regioni  e dagli enti locali.

Art. 3.

    1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
    a)   individuati  tassativamente  le  funzioni  e  i  compiti  da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 1;
    b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia,  le  funzioni  e  i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della  legge  8  giugno  1990, n.   142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,  comma  3,  lettera  a),  della presente  legge,  o  da  conferire  agli  enti  locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128  e  118,  primo  comma,  della Costituzione,   nonchè   i  criteri  di  conseguente  e  contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e  gli  enti locali,  dei  beni  e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il  conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il periodo  massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
    c) individuati le procedure e gli strumenti  di  raccordo,  anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di  cooperazione  strutturali  e  funzionali,  che  consentano  la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra  regioni  e tra  i  diversi  livelli  di  governo  e di amministrazione anche con eventuali interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle
regioni   e   degli   enti   locali   nell'esercizio  delle  funzioni amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e  locali  nelle diverse  strutture,  necessarie  per  l'esercizio  delle  funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
    d) soppresse, trasformate o accorpate  le  strutture  centrali  e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità   e   nei   termini   di   cui  all'articolo  7,  comma  3, salvaguardando l'integrità di ciascuna  regione  e  l'accesso  delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
    e)  individuate  le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    f)  previste  le  modalità  e  le  condizioni   con   le   quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali,  di  uffici  regionali  e  locali,  d'intesa  con gli enti interessati o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
    g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee  strutture  organizzative  di  funzioni  e  compiti  che   non richiedano,  per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
    h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità  da parte  del  singolo  cittadino  temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
    2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo  1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione  territoriale  separata  e  della  conseguente peculiare    realtà   istituzionale,   socio-economica,   valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Art. 4.

    1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della  Costituzione,  le regioni,   in   conformità   ai   singoli   ordinamenti   regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali  tutte le  funzioni  che  non  richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Al  conferimento  delle  funzioni  le  regioni  provvedono sentite  le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
    2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1,  comma  2, della  presente  legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
    3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi  1  e  2  avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
    a)  il  principio  di  sussidiarietà,  con  l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni  amministrative  ai  comuni, alle  province  e  alle  comunità  montane,  secondo  le  rispettive dimensioni   territoriali,   associative   e    organizzative,    con l'esclusione  delle  sole  funzioni  incompatibili  con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al  fine  di favorire l assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da  parte  delle  famiglie,  associazioni e comunità, alla autorità territorialmente  e   funzionalmente   più   vicina   ai   cittadini interessati;
    b)  il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non  assegnati  ai  sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
    c)  il  principio  di  efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
    d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
    e)    i    principi    di     responsabilità     ed     unicità dell'amministrazione,  con  la  conseguente  attribuzione ad un unico soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti  connessi,  strumentali  e complementari,  e  quello  di  identificabilità  in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun  servizio o attività amministrativa;
    f)  il  principio  di  omogeneità,  tenendo conto in particolare delle funzioni già  esercitate  con  l'attribuzione  di  funzioni  e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
    g)  il  principio  di  adeguatezza,  in  relazione  all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a  garantire,  anche  in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
    h)  il   principio   di   differenziazione nell'allocazione delle funzioni  in  considerazione  delle  diverse  caratteristiche,  anche associative,  demografiche,  territoriali  e  strutturali  degli enti riceventi;
    i)  il  principio  della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
    l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare  e  di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
    4.  Con  i  decreti  legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
    a)  delegare  alle  regioni  i  compiti   di   programmazione   e amministrazione  in  materia  di  servizi  pubblici  di  trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il  compito  di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti  a  soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei  servizi  ulteriori rispetto  a  quelli  minimi  siano  a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle  deleghe  e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi  accordi  di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni  medesime,  semprechè  gli  stessi  accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
    b)  prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità  effettuati  e  in  qualsiasi  forma   affidati,   sia in concessione  che  nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti  di  servizio  pubblico,  che rispettino  gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che  garantiscano  entro  il  1 gennaio  2000  il  conseguimento  di  un  rapporto di almeno 0,35 tra ricavi  da  traffico  e  costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di infrastruttura  previa  applicazione  della  direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai  trasporti  ferroviari  di  interesse regionale   e  locale;  definire  le  modalità  per  incentivare  il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto  urbano  e  extraurbano  e   per   introdurre   regole   di concorrenzialità  nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il    1  gennaio  2000  con propri  autonomi  contratti  di  servizio  regionale  al contratto di
servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
    c)  ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla  base  dei principi  e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5,  per  quanto possibile  individuando  momenti  decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e  lo  sviluppo  delle  imprese  operanti nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel  comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione  europea, ivi  compresi  gli  interventi  nelle  aree  depresse  del territorio nazionale,  la  ricerca  applicata,  l'innovazione  tecnologica,   la promozione  della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione  della  razionalizzazione della   rete   commerciale   anche  in  relazione  all'obiettivo  del contenimento dei prezzi e dell'efficienza  della  distribuzione;  per quanto  riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto  riguarda  le  attività  relative  alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli    impianti    industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente,  della  sicurezza  e  della  salute pubblica.
    5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun  decreto  legislativo,  la  legge  di puntuale  individuazione  delle  funzioni  trasferite o delegate agli enti locali e di  quelle  mantenute  in  capo  alla  regione  stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni  inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra  regione  ed  enti  locali  le  cui  disposizioni  si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Art. 5.

    1.  è  istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del   Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  su designazione dei gruppi parlamentari.
    2. La Commissione elegge tra i propri componenti  un  presidente, due  vicepresidenti  e  due  segretari  che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si  riunisce  per  la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per  l'elezione  dell'ufficio di presidenza.   Sino alla costituzione della Commissione, il  parere,  ove  occorra,  viene  espresso  dalle competenti Commissioni parlamentari.
    3.  La  Commissione  ha  sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si  provvede, in  parti  uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
    4. La Commissione:
    a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
    b) verifica periodicamente lo stato di attuazione  delle  riforme previste  dalla  presente  legge  e  ne  riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Art. 6.

    1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo  1  il Governo  acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare  per  le  questioni  regionali,  che devono  essere  espressi  entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi  stessi.  Il  Governo  acquisisce  altresì  i  pareri   della Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  della   Conferenza Stato-Città  e  autonomie  locali  allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono  essere  espressi  entro  venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono   immediatamente   comunicati   alle   Commissioni  parlamentari predette.  Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti  dal  presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 7.

    1.  Ai  fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con  le  scadenze  temporali  e  modalità  dagli stessi  previste,  alla  puntuale  individuazione  dei  beni  e delle risorse  finanziarie,   umane,   strumentali   e   organizzative   da trasferire,  alla  loro  ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  i  Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il  trasferimento  dei  beni  e delle  risorse  deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione  o il  ridimensionamento  dell'amministrazione  statale  periferica,  in rapporto ad eventuali compiti residui.
    2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è  acquisito il  parere  della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e  di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono  sentiti  gli  organismi  rappresentativi degli  enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative.  I pareri devono essere  espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
    3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo  3,  comma  1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente  articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque  giorni  ed  è reso  entro  trenta  giorni  dalla richiesta. In ogni caso, trascorso  inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è  adottato su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  perchè  su  di  essi  sia espresso  il  parere  della  Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro  trasmissione.    Decorso  tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 

Art. 8.

    1.   Gli   atti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,  nonchè le  direttive  relative  all'esercizio  delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
    2. Qualora nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  prima consultazione  l'intesa  non  sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio  dei  ministri, previo   parere  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
    3. In caso di urgenza il Consiglio dei  ministri  può  provvedere senza  l'osservanza  delle  procedure  di  cui  ai  commi  1  e  2. I provvedimenti in tal modo adottati sono  sottoposti  all'esame  degli organi  di  cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio  dei  ministri  è  tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
    4.  Gli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento,   gli   atti   di coordinamento    tecnico,   nonchè   le   direttive   adottate   con deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  trasmessi   alle competenti Commissioni parlamentari.
    5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
    a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
    b)  l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  il  primo  comma  del  medesimo articolo  limitatamente  alle  parole  da:  "nonchè  la  funzione di indirizzo" fino a: "n.   382" e  alle  parole  "e  con  la  Comunità economica  europea",  nonchè  il  terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle  parole:  "impartisce  direttive  per  l'esercizio delle  funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
    c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  limitatamente  alle  parole:  "gli  atti  di  indirizzo   e coordinamento  dell'attività  amministrativa  delle  regioni  e, nel rispetto delle  disposizioni  statutarie,  delle  regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
    d)  l'articolo  13,  comma  1,  lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per  quanto  concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
    e)  l'articolo  1,  comma  1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
    6. è soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9. 

    1. Il Governo è delegato ad emanare,  entro  cinque  mesi  dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo volto  a  definire  ed  ampliare  le  attribuzioni  della Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  unificandola,  per  le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il  Governo  si  atterrà  ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  potenziamento  dei  poteri  e delle funzioni della Conferenza prevedendo la  partecipazione  della  medesima  a  tutti  i  processi decisionali  di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
    b) semplificazione  delle  procedure  di  raccordo  tra  Stato  e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le  attribuzioni  relative  ai  rapporti  tra  Stato  e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
    c) specificazione delle materie  per  le  quali  è  obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
    d)  definizione  delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
    2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al  comma  1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Art. 10.

    1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti  legislativi di  cui  all'articolo  1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi  e  con  le  stesse  procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

CAPO II

Art. 11.

    1.  Il  Governo  è  delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  più  decreti legislativi diretti a:
    a)  razionalizzare  l'ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dei  Ministeri,  anche  attraverso  il  riordino,  la soppressione  e  la  fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
    b) riordinare gli enti pubblici  nazionali  operanti  in  settori diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  nonchè gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato,  che  operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
    c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli strumenti di monitoraggio e  di  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
    d)   riordinare   e   razionalizzare  gli  interventi  diretti  a promuovere  e  sostenere  il  settore  della  ricerca  scientifica  e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.
    2.  I  decreti  legislativi  sono  emanati  previo  parere  della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro  trenta  giorni dalla  data  di  trasmissione  degli stessi.   Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
    3. Disposizioni correttive e integrative ai  decreti  legislativi possono  essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
    4. Anche al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del  decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e  di  coordinarle  con  i  decreti legislativi   emanati   ai   sensi   del   presente  capo,  ulteriori disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede  di adozione  dei  decreti  legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi  di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio   della   separazione  tra  compiti  e  responsabilità  di direzione politica e compiti e  responsabilità  di  direzione  delle amministrazioni,  nonchè,  ad  integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione  al  lavoro pubblico  delle  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi sui rapporti di lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni   di  cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di  un  ruolo  unico  interministeriale  presso  la Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria specificità tecnica;
    c)  semplificare  e  rendere  più  spedite   le   procedure   di contrattazione  collettiva;  riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  (ARAN)  cui è   conferita  la  rappresentanza  negoziale  delle amministrazioni
interessate ai fini della  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali,    anche    consentendo    forme   di   associazione   tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del  potere  di  indirizzo  e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
    d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e  la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa  ai  dirigenti  da  quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto  per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive modificazioni,  e  stabiliscano  altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che  svolgano  qualificate attività professionali,  implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
    e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  autonomi livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;  prevedere  che  per ciascun    ambito   di   contrattazione   collettiva   le   pubbliche amministrazioni,    attraverso    loro    istanze    associative    o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
    f)  prevedere  che,  prima  della  definitiva  sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi  contrattuali  sia dall'ARAN   sottoposta,   limitatamente   alla  certificazione  delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di  bilancio  di cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni, alla Corte dei conti,  che  può richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati,   per   ciascuna    certificazione    contrattuale,    con provvedimento  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere  che  la  Corte  dei  conti  si pronunci  entro  il  termine  di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere  che,  decorsi quindici  giorni  dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il contratto  collettivo  il  quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva;  prevedere  che,  in  ogni  caso,  tutte   le   procedure necessarie  per  consentire  all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta  giorni  dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
    g)  devolvere,  entro  il  30  giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),   tutte   le controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in  via  incidentale atti  amministrativi  presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:  misure organizzative e processuali  anche  di  carattere generale  atte  a  prevenire  disfunzioni  dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione  e  arbitrato; infine,  la  contestuale  estensione  della giurisdizione del giudice amministrativo  alle   controversie   aventi   ad   oggetto   diritti patrimoniali   conseguenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
    h) prevedere  procedure  di  consultazione  delle  organizzazioni sindacali  firmatarie  dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli  atti  interni  di  organizzazione  aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
    i)  prevedere  la  definizione  da  parte  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  di  un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e  le  modalità  di  raccordo  con  la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di  comportamento da  parte  delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la costituzione da parte delle singole amministrazioni di  organismi  di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo  degli  organismi  stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
    5. Il termine di cui all'articolo 2, comma  48,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
    6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al  comma  4,  sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle  disposizioni dell'articolo  2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.  421: alla
lettera e) le parole: "ai  dirigenti  generali  ed  equiparati"  sono soppresse;  alla  lettera i) le parole:  "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione  sia  nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del  settore  privato"; la  lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite  le  seguenti:  ",  da espletarsi a livello regionale,".
    7.  Sono  abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Art. 12.

    1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del  comma 1  dell'articolo  11  il  Governo  si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  assicurare  il  collegamento  funzionale  e  operativo  della Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  con  le  amministrazioni interessate  e  potenziare,   ai   sensi   dell'articolo   95   della Costituzione,   le   autonome   funzioni   di  impulso,  indirizzo  e coordinamento   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle  funzioni  e  delle risorse  concernenti  compiti  operativi  o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di  cui  agli articoli 3 e seguenti;
    b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente  riconducibili  alle  predette  funzioni  di impulso,  indirizzo  e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di  efficienza  gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
    c)  garantire  al  personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il  diritto  di  opzione  tra  il permanere  nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno  trasferite  le competenze;
    d)  trasferire  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, per l'eventuale  affidamento  alla  responsabilità  dei  Ministri  senza portafoglio,  anche  funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
    e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa,  regolamentare   e   finanziaria   nell'ambito   dello stanziamento  previsto  ed  approvato  con  le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
    f)  procedere  alla  razionalizzazione  e  redistribuzione  delle competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4  e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso riducendone  il  numero,  anche  con  decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
    g) eliminare le  duplicazioni  organizzative  e  funzionali,  sia all'interno  di  ciascuna  amministrazione,  sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale  trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e   ridisegnare   le  strutture  di  primo  livello,  anche  mediante istituzione di  dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad  ordinamento autonomo   risultanti   dalla   aggregazione  di  uffici  di  diverse amministrazioni,  sulla  base   di   criteri   di   Omogeneità,   di complementarietà e di organicità;
    h)  riorganizzare  e  razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I  della  presente legge,  gli organi  di  rappresentanza  periferica  dello  Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e  gli enti locali;
    i)    procedere,    d'intesa    con   le   regioni   interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi  pubblici, in  qualunque  forma  essi  siano  gestiti  o sottoposti al controllo dell'amministrazione  centrale  dello  Stato,   in   modo   che,   se organizzati   a   livello   sovraregionale,   ne  sia  assicurata  la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente  dal  punto  di vista  regionale.  Qualora  esigenze  organizzative  o il rispetto di standard   dimensionali   impongano   l'accorpamento   di    funzioni amministrative  statali  con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
    l)  riordinare  le  residue  strutture periferiche dei Ministeri, dislocate  presso  ciascuna  provincia,   in   modo   da   realizzare l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto  il profilo funzionale, organizzativo  e  logistico,  di  tutte  quelle  presso  le  quali  i cittadini  effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a  favore  o  a  carico  dell'Erario  dello Stato;
    m)  istituire,  anche  in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed  alla  attuazione  dell'articolo  14  del decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive modificazioni,  un   più   razionale   collegamento   tra   gestione finanziaria  ed  azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
    n)  rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il   personale disciplinato  dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino ad una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento  economico accessorio  degli  addetti  ad  uffici  di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e  disponibilità  ad  orari  disagevoli,  un  unico emolumento, sostitutivo delle ore  di   lavoro   straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi  di  incentivazione  o similari;
    o)  diversificare  le  funzioni  di  staff  e  di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di  raccordo  tra  organo  di  direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di  diretta  collaborazione con   il   Ministro,   lo  svolgimento  di  attività  amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
    p)  garantire  la  speditezza  dell'azione  amministrativa  e  il superamento  della  frammentazione  delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento  tra  uffici, anche  istituendo  i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli   organi   collegiali   esistenti  anche  mediante  soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
    q) istituire servizi centrali  per  la  cura  delle  funzioni  di controllo  interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici  di  statistica  istituiti  ai sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti  delle  singole  amministrazioni che  non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto legislativo;
    r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire   sia  lo  svolgimento  dei  compiti  permanenti,  sia  il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
    s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo,  in via  prioritaria,  ad  accordi  di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo  3  febbraio 1993,  n.  29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di  cui   all'articolo   1   della   presente   legge,   nonchè   di razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera   a),   procedure   finalizzate   alla   riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la  copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo  3,  commi 205  e 206, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, fermo restando che le singole amministrazioni  provvedono  alla  copertura  degli  oneri finanziari  attraverso  i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
    t) prevedere che i processi di riordinamento e  razionalizzazione sopra  indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite  attribuzioni alla  Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente  di  personale  indicato  nel  regolamento recante  disposizioni  per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto  ai  contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere  che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere  che le  amministrazioni,  se  la  richiesta  di  comando  è  motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro  interesse,  debbano dar corso alla richiesta.
    2.  Nell'ambito  dello  stato  di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza  e  di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
    3.  Il  personale  di  ruolo  della  Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in  vigore della  presente  legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda,  inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti  pubblici  presso  i  quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero;  le  dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n.  400, sono corrispondentemente ridotte.

Art. 13.

    1. All'articolo  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
    "4-bis.   L'organizzazione  e  la  disciplina  degli  uffici  dei Ministeri sono determinate, con  regolamenti  emanati  ai  sensi  del comma  2,  su  proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro  del  tesoro, nel  rispetto  dei  principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.   29, e successive modificazioni,  con  i  contenuti  e  con l'osservanza dei criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed  i  Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che  tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica  e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
    b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione  tra  strutture  con funzioni  finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di  flessibilità  eliminando  le duplicazioni funzionali;
    c)    previsione    di    strumenti    di    verifica   periodica dell'organizzazione e dei risultati;
    d) indicazione e  revisione  periodica  della  consistenza  delle piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per  la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
    2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis  dell'articolo 17  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato  della  Repubblica  perchè  su di essi sia espresso il parere delle Commissioni  parlamentari competenti per materia  entro  trenta giorni  dalla  data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati  espressi,  il  Governo  adotta  comunque  i regolamenti.
    3.  I  regolamenti  di  cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal  comma  1  del  presente articolo,  sostituiscono,  per  i  soli  Ministeri,  i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4  del  decreto  legislativo  23 dicembre  1993,  n.  546,  fermo  restando  il  comma  4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano  in  vigore fino  alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14.

    1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del  comma 1  dell'articolo  11,  il  Governo  perseguirà  l'obiettivo  di  una complessiva  riduzione  dei  costi  amministrativi  e  si   atterrà, oltrechè  ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti  principi  e criteri direttivi:
    a)  fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o  di  altra amministrazione  pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili;  per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
    b) trasformazione in associazioni  o  in  persone  giuridiche  di diritto  privato  degli  enti  che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse  pubblico  nonchè  di  altri  enti  per  il  cui funzionamento  non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in  società  di  diritto privato  di  enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente  lettera  il  Governo  è  tenuto  a  presentare contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
    c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza,  anche  sotto  il  profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale  del  numero  di  componenti degli organi collegiali;
    d)  razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,   con   esclusione,   di   norma,   di   rappresentanti ministeriali  negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
    e) contenimento delle spese di  funzionamento,  anche  attraverso ricorso  obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20,  comma  7, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni;
    f) programmazione atta  a  favorire  la  mobilità  e  l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

Art. 15.

    1.   Al  fine  della  realizzazione  della  rete  unitaria  delle pubbliche  amministrazioni,  l'Autorità  per   l'informatica   nella pubblica  amministrazione  è  incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio,  di stipulare,  nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro  con  cui  i  prestatori  dei servizi   e   delle  forniture  relativi  al  trasporto  dei  dati  e all'interoperabilità  si  impegnano  a  contrarre  con  le   singole amministrazioni  alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  febbraio 1993,  n.    39,  in  relazione  alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro.  Gli atti esecutivi  non   sono   soggetti   al   parere   dell'Autorità   per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e, ove previsto, del Consiglio di Stato.  Le amministrazioni non ricomprese tra quelle  di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
    2.  Gli  atti,  dati   e   documenti   formati   dalla   pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i   contratti   stipulati  nelle  medesime  forme,  nonchè  la  loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le  modalità  di applicazione  del  presente  comma  sono  stabiliti,  per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono  trasmessi  alla Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 16.

    1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3,  della legge  24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sulla  base  dei  criteri stabiliti  con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle  attività  già  espletate  ivi  comprese  quelle relative   a   progetti   in  corso,  i  progetti  più  strettamente finalizzati alla  modernizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione  e  razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati  ed  alla  eventuale riduzione della spesa autorizzata.
    2.  Ai  progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi  1,  2,  3  e  6, della  legge  24  dicembre 1993, n.  537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro  per  la funzione  pubblica  è  dichiarata  la  revoca  dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle  spese  per  le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
    3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate  con  decreto  del  Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del  Consiglio dei  ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi  1, 2,  3  e  6,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile  1994,  n.  303,  nonchè  per attività  di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi  di  cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Art. 17.

    1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo  si  atterrà,  oltrechè  ai  principi generali  desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive  modificazioni,  dall'articolo  3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere che ciascuna amministrazione  organizzi  un  sistema informativo-statistico  di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei  costi, delle attività e dei prodotti;
    b)  prevedere  e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte  dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione,  anche  in  forme  associate,  alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
    c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici  indicatori  di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
    d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
    e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca  dati  sull'attività  di  valutazione,  collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla  lettera  a)  ed  il sistema  informatico  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire  con regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta  annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

Art. 18.

    1.  -  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto  dall'articolo  14 della  presente  legge,  si  attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
    a) individuazione di  una  sede  di  indirizzo  strategico  e  di coordinamento  della  politica  nazionale  della  ricerca,  anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
    b)  riordino,  secondo  criteri  di  programmazione,  degli  enti operanti  nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di  evitare duplicazioni  per  i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello  di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
    c)  ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale  e  per la  promozione  del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in  particolare  piccola  e  media,  individuando  un momento  decisionale  unitario  al  fine  di  evitare,  anche  con il riordino  degli  organi  consultivi  esistenti,  sovrapposizioni   di interventi   da   parte   delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29,  riordinando  gli  enti  operanti  nel settore secondo criteri di programmazione e  di  valutazione,  in  aggiunta  a  quelli  previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del  personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e  dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
    d)   previsione  di  organismi,  strumenti  e  procedure  per  la valutazione dei risultati dell'attività di  ricerca  e  dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
    e)    riordino   degli   organi   consultivi,   assicurando   una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli  enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
    f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
    g)  adozione  di  misure  che  valorizzino  la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna  ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.
    2.  In  sede  di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente   normativa   comunitaria    in    materia,    il    Ministro dell'università   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le  forme  e le   modalità  di  intervento  e  di  finanziamento  previsti  dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto  dall'articolo 20,  comma  8,  della  presente  legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
    3.  Il  Ministro  dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione  sulle  linee  di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
    a)  siano  censiti  e  individuati  i  soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
    b) sia indicata la natura della loro autonomia e  dei  rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;
    c)   sia   delineata   la   tipologia  degli  interventi  per  la programmazione e la valutazione, nonchè  di  quelli  riguardanti  la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19.

    1.  Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle  norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o  sullo stato   giuridico   dei   pubblici   dipendenti   sono   sentite   le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CAPO III

Art. 20.

    1. Il Governo, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  presenta  al Parlamento  un  disegno  di  legge  per  la  delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni  centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio  della  potestà  regolamentare  nonchè  i  procedimenti oggetto  della  disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una  relazione sullo  stato  di  attuazione  della  semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1,  il  Governo individua  i  procedimenti  relativi a funzioni e servizi che, per le loro  caratteristiche  e  per  la  loro  pertinenza  alle   comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge  della  Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
    3. I regolamenti sono emanati con decreto  del  Presidente  della Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa  acquisizione  del   parere   delle   competenti   Commissioni parlamentari  e  del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su  richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi  trenta  giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
    4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore  il  sessantesimo  giorno successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto  dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
    a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente  connessi  o  strumentali,  in modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze  degli uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
    b)  riduzione  dei  termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti  tra loro analoghi;
    c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
    d)   riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima attività,  anche  riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda  ad  esigenze   di   semplificazione   e   conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che  pretendono  particolari  procedure,  fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
    e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di  spesa  e contabili,  anche  mediante  adozione  ed  estensione  alle  fasi  di
integrazione dell'efficacia degli atti, di  disposizioni  analoghe  a quelle  di  cui  all'articolo  51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.  29, e successive modificazioni;
    f)  trasferimento  ad   organi   monocratici   o   ai   dirigenti amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione della loro specificità, l'esercizio in forma  collegiale,  e sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi  procedimenti,  dei  soggetti  portatori  di interessi diffusi;
    g)  individuazione  delle  responsabilità  e  delle procedure di verifica e controllo;
    h) previsione, per i casi di mancato  rispetto  del  termine  del procedimento,  di  mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato  o  incompleto  assolvimento   degli   obblighi   e   delle prestazioni  da  parte  della  pubblica  amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il  provvedimento;  contestuale  individuazione  delle  modalità  di pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la  massima  pubblicità  e  conoscenza  da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
    6.  I  servizi  di  controllo interno compiono accertamenti sugli effetti  prodotti  dalle   norme   contenute   nei   regolamenti   di semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono  formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per   la modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione amministrativa.
    7.  Le  regioni  a  statuto   ordinario   regolano   le   materie disciplinate  dai commi da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in  essi  contenute,  che costituiscono  principi generali dell'ordinamento giuridico.  Tali disposizioni  operano direttamente nei riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse  non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della presente  legge,  le  regioni  a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  ad  adeguare  i rispettivi  ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
    8.  In  sede  di  prima  attuazione  della  presente  legge e nel rispetto dei  principi,  criteri  e  modalità  di cui  al  presente articolo,  quali  norme  generali  regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  17,  comma  2, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato  1  alla  presente  legge,  nonchè  le  seguenti materie:
    a)  sviluppo  e  programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
    b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del  sistema  universitario, prevedendo  altresì  l'istituzione  di  un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
    c)  interventi  per  il  diritto   allo   studio   e   contributi universitari.  Le  norme  sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di  mezzi, a   ridurre   il  tasso  di  abbandono  degli  studi,  a  determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione  a carico  degli  studenti  in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa,  secondo criteri  di  equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni  economiche  del  nucleo  familiare,  nonchè  a  definire parametri  e  metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti  nuclei.  Le  norme  di  cui  alla presente  lettera  sono  soggette  a  revisione  biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
    d) procedure per  il  conseguimento  del  titolo  di  dottore  di ricerca,  di  cui  all'articolo  73  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  e  procedimento  di  approvazione degli  atti  dei  concorsi  per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    e) procedure per l'accettazione da  parte  delle  università  di eredità,  donazioni  e  legati,  prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
    9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a),  b)  e  c),  sono emanati  previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
    10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al  comma 8,  lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2  dicembre  1991,  n.  390,  è emanato  anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui  all'articolo  6  della medesima legge.
    11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente   al   Parlamento   le   norme   di   delega   ovvero  di delegificazione  necessarie  alla   compilazione   di   testi   unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate  dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato  ad  emanare, entro  il  termine  di  sei  mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4,  norme  per  la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c),  non  coperte  da  riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4,  lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

Art. 21.

    1.  L'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della  autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione   della  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  le funzioni dell'Amministrazione centrale e  periferica  della  pubblica istruzione  in  materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo studio  nonchè  gli  elementi  comuni  all'intero sistema scolastico pubblico in materia  di  gestione  e  programmazione  definiti  dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando  a  tal  fine  anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di  istruzione  secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli  istituti  di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.  Le  disposizioni  del  presente articolo  si  applicano  anche  agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.
    2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno  o più  regolamenti  da  adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di  nove  mesi  dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di  regolamento  è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.  Con  i  regolamenti  predetti  sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del  testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
    3. I requisiti dimensionali  ottimali  per  l'attribuzione  della personalità  giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di  garantire agli  utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe  dimensionali  in  relazione  a  particolari   situazioni territoriali  o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei  settori di   istruzione  compresi  nell'istituzione  scolastica.  Le  deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province  il  cui territorio  è  per  almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
    4. La personalità giuridica e l'autonomia sono  attribuite  alle istituzioni  scolastiche  di  cui  al  comma  1  a  mano  a  mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui  al  comma  3  attraverso piani  di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31  dicembre  2000  contestualmente  alla  gestione  di  tutte  le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di  autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali  ed economiche  delle  singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che  valorizzino  le  capacità  di  iniziativa  delle istituzioni stesse.
    5.   La   dotazione   finanziaria  essenziale  delle  istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica  e  di  quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello  Stato  per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale dotazione  finanziaria  è  attribuita   senza   altro   vincolo   di destinazione   che   quello  dell'utilizzazione  prioritaria  per  lo svolgimento  delle  attività  di  istruzione,  di  formazione  e  di orientamento  proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
    6. Sono abrogate le  disposizioni  che  prevedono  autorizzazioni preventive  per  l'accettazione  di  donazioni,  eredità e legati da parte  delle  istituzioni  scolastiche,  ivi  compresi  gli  istituti superiori   di   istruzione   artistica,  delle  fondazioni  o  altre istituzioni  aventi  finalità  di   educazione   o   di   assistenza scolastica.    Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui  cespiti ereditari  e  su  quelli  ricevuti  per  donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
    7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma  1  e  le  istituzioni scolastiche   già   dotate   di  personalità  e  autonomia,  previa realizzazione  anche  per   queste   ultime   delle   operazioni   di dimensionamento  di  cui  al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli  obiettivi  del  sistema nazionale  di istruzione e degli standard di livello nazionale.
    8.  L'autonomia  organizzativa  è finalizzata alla realizzazione della  flessibilità,  della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia  del  servizio  scolastico,  alla  integrazione  e  al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative   e   al   coordinamento   con   il   contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei   vincoli   in   materia   di   unità   oraria   della  lezione, dell'unitarietà   del   gruppo   classe   e   delle   modalità   di organizzazione   e   impiego   dei   docenti,  secondo  finalità  di ottimizzazione  delle  risorse  umane,   finanziarie,   tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica  in  non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio  dei  docenti  previsti  dai contratti  collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla  base  di  un'apposita  programmazione plurisettimanale.
    9.  L'autonomia  didattica  è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel  rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte  delle  famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella   scelta   libera  e  programmata  di  metodologie,  strumenti, organizzazione e tempi di  insegnamento,  da  adottare  nel  rispetto della  possibile  pluralità  di  opzioni  metodologiche,  e  in ogni iniziativa che sia  espressione  di  libertà  progettuale,  compresa l'eventuale   offerta   di   insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.  A tal  fine,  sulla  base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti  criteri  per  la determinazione  degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed  attività  indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare  procedure  e  strumenti  di  verifica  e  valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
    10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa  e  didattica  le istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che  prevedano  anche percorsi   formativi   per  gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione dell'abbandono  e  della  dispersione   scolastica,   iniziative   di utilizzazione  delle  strutture  e  delle  tecnologie  anche in orari extrascolastici e a  fini  di  raccordo  con  il  mondo  del  lavoro, iniziative  di  partecipazione  a  programmi  nazionali,  regionali o comunitari   e,   nell'ambito   di   accordi   tra   le   regioni   e l'amministrazione  scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche  autonomia di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo  nei  limiti  del proficuo esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli  istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento  educativi,  il Centro  europeo  dell'educazione,  la  Biblioteca  di  documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico  di  cui  alla parte  I,  titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  riformati  come  enti finalizzati  al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
    11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono  altresì attribuite  la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di  danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi  necessari  dalle  specificità  proprie  di tali istituzioni.
    12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni  allo  scopo  di  favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
    13. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  norme regolamentari  di  cui  ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione  è  affidata  ai regolamenti   stessi.   Il   Governo  è  delegato  ad  aggiornare  e coordinare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle predette  disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  apportando  tutte  le conseguenti e necessarie modifiche.
    14.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  le  istruzioni generali  per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse  ivi  iscritte  e  per  la scelta  dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità  del  riscontro  delle  gestioni  delle  istituzioni scolastiche,   anche   in   attuazione  dei  principi  contenuti  nei regolamenti di cui al comma 2. è abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della  presente legge  il  Governo  è  delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di  livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico,  valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con  le  competenze  dell'amministrazione centrale  e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
    b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
    c) eliminazione delle duplicazioni  organizzative  e  funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
    d)  valorizzazione  del  collegamento  con  le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
    e) attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  59  del decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio  della  libertà  di insegnamento.
    16.  Nel  rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai  capi d'istituto  è  conferita  la  qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia  da  parte delle  singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993,  n.    29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base  dei seguenti criteri:
    a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze degli organi collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti di direzione, di coordinamento  e  valorizzazione  delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con  connesse  responsabilità  in ordine ai risultati;
    b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla  lettera  a) e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione  scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
    c)  la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,  riservato  al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo  28  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29;
    d)  l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione  scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di formazione.
    17.   Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici  sarà disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del  comparto scuola, articolato in autonome aree.
    18.  Nell'emanazione  del  regolamento  di cui all'articolo 13 la riforma  degli  uffici  periferici  del  Ministero   della   pubblica istruzione  è  realizzata  armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli  enti  locali anche  in  materia  di  programmazione  e riorganizzazione della rete scolastica.
    19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta  ogni  quattro anni   al   Parlamento,   a   decorrere  dall'inizio  dell'attuazione dell'autonomia prevista nel  presente  articolo,  una  relazione  sui  risultati  conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
    20. Le regioni a statuto  speciale  e  le  province  autonome  di Trento  e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui
al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri  statuti  e delle relative norme di attuazione.

Art. 22.

    1.  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle  acque  minerali  e termali  e  la  vigilanza sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività,  i  beni,  il  personale,  i patrimoni,  i  marchi  e  le  pertinenze  delle aziende termali, già inquadrate nel  soppresso  Ente  autonomo  gestione  aziende  termali (EAGAT)  e  del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito  alle  regioni  e  alle  province  autonome  nel  cui territorio  sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
    2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la  regione  o  la provincia  autonoma,  entro  novanta  giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  presenta  al  Ministro  del tesoro  un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse  ed  i  tempi  di  realizzazione  con  impegno dell'ente  interessato  al  risanamento  delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio  dello Stato.  Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
    3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in  tutto  o in  parte,  le  partecipazioni  nonchè  le  attività,  i  beni  e i patrimoni  trasferiti  ad  uno  o  più  comuni.    Possono  altresì prevedere  forme  di  gestione  attraverso  società a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
    4.  Nel  caso  in  cui  le  regioni  o   le   province   autonome territorialmente  interessate  non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in  deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato,  determina  i  criteri  per  le  cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle  stesse per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici.


    ALLEGATO 1
  (previsto dall'articolo 20, comma 8)
    1.  Procedimento  per  il  versamento  di  somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del  bilancio  dello  Stato  (con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):
    regio   decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  articolo  55,  e successive modificazioni;
    legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
    legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
    legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
    decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre  1992,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;
    legge   23  dicembre  1993,  n.  559,  articolo  25,  sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
    legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
    2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per  le spese di gestione degli uffici giudiziari:
    legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
    legge 25 giugno 1956, n. 702;
    legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.
    3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
    decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;
    legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.
    4. Procedimenti per  l'erogazione  delle  spese  per  missioni  e lavoro straordinario del personale dello Stato:
    decreto   legislativo   7  maggio  1948,  n.  860,  e  successive modificazioni;
    legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
    decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
    legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.
    5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di  protesi  e  di presidi agli invalidi del lavoro:
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.
    6.  Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:
    regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   e   successive modificazioni;
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
    legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
    legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
    7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:
    legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
    8.   Procedimento   di   autorizzazione    alle    imprese    per autoproduzione:
    legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.
    9.  Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o  artificiale,  o  da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
    regolamento  approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;
    testo unico approvato con regio  decreto  11  dicembre  1933,  n. 1775, e successive modificazioni;
    legge 24 gennaio 1977, n. 7;
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
    decreto-legge   27   giugno   1985,   n.   312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    decreto  legislativo  12  luglio  1993,  n.  275,  e   successive modificazioni.
    10.  Procedimento  di concessione per la distribuzione automatica di carburante:
    decreto-legge  26  ottobre  1970,   n.   745,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
    decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
    decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del  18 sett. 1989;
    decreto-legge   29   marzo   1993,   n.   82,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
    11. Procedimento per la denuncia di installazioni  e  dispositivi di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche, di dispositivi di messa  a  terra  di  impianti  elettrici,   di   impianti   elettrici pericolosi:
    decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
    legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.  447, e successive modificazioni.
    12.   Procedura   per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di informatica:
    decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
    legge 24 dicembre 1993, n.  537,  articolo  6,  modificato  dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
    13.  Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
    articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
    14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
    legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
    legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
    15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti  da  parte dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL):
    regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n.  547, articoli 25 e 131;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
    16.  Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
    legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto  costitutivo  e   dello statuto,   di   autorizzazione   all'acquisto   di   beni   immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte  di  associazioni  o fondazioni, nonchè di donazioni o lasciti in favore di enti:
    codice civile, articoli 12, 16 e 17;
    disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
    legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
    regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
    legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
    regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
    legge   30  aprile  1969,  n.  153,  articolo  65,  e  successive modificazioni.
    18.  Procedimento  di  espropriazione  per  causa   di   pubblica utilità:
    legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
    legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
    19.  Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa  da  parte  dei  funzionari   delegati   operanti   presso   le rappresentanze all'estero:
    regio   decreto   18   novembre   1923,  n.  2440,  e  successive modificazioni;
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
    legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
    legge 22 dicembre 1990, n. 401;
    decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
    20.  Procedimento  di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
    legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;
    decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990, n. 39, e successive modificazioni.
    21. Procedimento di concessione di beni demaniali  marittimi  nel caso di più domande di concessione:
    articolo 37 del codice della navigazione.
    22.  Procedimenti  di  esecuzione  delle  decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:
    norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
    regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
    testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214, e successive modificazioni.
    23.  Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo  indennizzo,  pensione  privilegiata  ordinaria  (modifiche   ed integrazioni  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,  e successive modificazioni;
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
    decreto-legge   21   settembre  1987,  n.  387,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.   472,  e  successive modificazioni;
    legge 8 agosto 1991, n. 274;
    decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.
    24.  Procedimenti  di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte  dagli  organi  collegiali degli  enti  pubblici  non  economici  in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego  dei  fondi  disponibili,  di modifica    dei   regolamenti   di   erogazione   delle   prestazioni istituzionali, di modifica della  struttura  amministrativa  e  della dotazione di personale:
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
    legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
    legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
    legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
    legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
    legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;
    decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e   successive modificazioni;
    legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  articolo  3,  e  successive modificazioni.
    25. Procedimento di unificazione dei  termini  per  i  contributi previdenziali:
    legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;
    decreto-legge   12   settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.   638,  e  successive modificazioni.
    26.  Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:
    legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,  e successive modificazioni;
    legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
    legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
    27.   Procedimento  per  la  nomina  e  decadenza  dei  capi  dei dipartimenti e  degli  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, nonchè dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:
    legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29  e 31;
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
    decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994,
pubblicato nel Supplemento ordinario n.  65 della Gazzetta  Ufficiale n.  95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale.
    28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di  pensione e    per    la    ricostruzione    delle   pensioni   di   competenza
dell'assicurazione generale obbligatoria:
    decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,  n.  818, articolo 22;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto  1962, n. 1338;
    legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
    29.   Procedimento  di  accertamento  di  infrazione  alle  norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di  cittadini
extracomunitari:
    legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
    30.   Procedimento   di   liquidazione  di  pensioni,  assegni  e indennità di guerra:
    legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
    31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:
    legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
    32. Procedimenti per la stipula di  contratti  di  collaborazione
per attività didattiche:
    legge   11  luglio  1980,  n.  312,  articolo  69,  e  successive
modificazioni;
    testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articolo 273.
    33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli
alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità  con  esclusione
degli esami di maturità e di diploma finale:
    testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e  successive  modificazioni,  dall'articolo  143  all'articolo  150;
dall'articolo 176 all'articolo 187;  dall'articolo  192  all'articolo
199.
    34.  Procedimenti  per  lo svolgimento degli esami di ammissione,
revisione,  promozione,  idoneità,  compimento   e   diploma   nelle
accademie  e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità
e di diploma finale:
    testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 250 e 252.
    35.  Procedimenti  in  materia  di  cessazione  dal  servizio   e
trattamento di quiescenza del personale della scuola:
    legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
    testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
articoli 510 e 580.
    36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:
    regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.
    37.   Istruttoria  per  la  valutazione  di  incidenti  rilevanti
connessi a determinate attività industriali:
    decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni.
    38. Procedimento per il finanziamento della  ricerca  corrente  e
finalizzata  svolta  dagli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere
scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12,  comma
2, lettera a), n. 3);
    decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3,
4 e 5.
    39. Procedimento per il finanziamento  annuo  della  Croce  rossa
italiana:
    decreto-legge   20   settembre  1995,  n.  390,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n.  490; articolo 7.
    40. Procedimento per  l'assegnazione  del  contributo  alla  Lega
italiana  contro  i tumori e al Centro internazionale di ricerche per
il cancro a Lione:
    legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.  164;
    legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40  (Tab.  A  -
Amministrazione 17 - Ministero della sanità).
    41.  Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti
concessi alle imprese per  le  spese  di  ricerca  e  le  innovazioni
tecnologiche,   per  l'erogazione  dei  relativi  finanziamenti,  con
determinazione  di   forme,   modalità   e   limiti   dei   medesimi
finanziamenti   e   della   proprietà  dei  risultati,  nonchè  per
incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione  nelle
diverse aree del Paese:
    legge 12 agosto 1977, n. 675;
    legge  17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge
1 marzo 1986, n. 64;
    legge 5 agosto 1988, n. 346;
    legge 5 ottobre 1991, n.317;.
    decreto-legge  22  ottobre  1992,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488;
    decreto-legge   23   settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
    decreto-legge  31  gennaio   1995,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
    decreto-legge  8  febbraio  1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104;
    decreto-legge  23  giugno   1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
    decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
    decreto-legge   17   giugno   1996,   n.   321,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
    decreto-legge  23  ottobre  1996,   n.   548,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
    42.  Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:
    legge 12 agosto 1977, n. 675;
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
    decreto-legge   10   giugno   1994,   n.   357,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
    decreto-legge  20  giugno   1994,   n.   396,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
    43.  Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e
per  la  determinazione  delle  aree  destinate   agli   insediamenti
produttivi:
    legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
    legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
    legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    decreto-legge   27   giugno   1985,   n.   312,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    legge 8 luglio 1986, n. 349;
    legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    legge 26 ottobre 1995, n. 447.
    44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi
alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:
    legge 30 aprile 1962, n. 283;
    decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
    45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
    legge 5 gennaio 1994, n. 36.
    46. Procedimenti relativi alla produzione  e  commercializzazione
dei presidi sanitari:
    legge 30 aprile 1962, n. 283;
    decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
    47.    Procedure   attinenti   le   specialità   medicinali   di
automedicazione:
    decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
    48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di  presidi
medici-chirurgici:
    regio-decreto  27  luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle
leggi sanitarie (articolo 189);
    decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.
    49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi  e  per
la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:
    regio-decreto   11   dicembre   1933,   n.   1775,  e  successive
modificazioni.
    50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati
ad uso impresa:
    legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
    decreto-legge   27   giugno   1985,   n.   312,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
    51. Procedimento relativo alla  organizzazione  territoriale  del
servizio idrico integrato:
    legge 16 aprile 1987, n. 183;
    decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
    legge 18 maggio 1989, n. 183;
    legge 5 gennaio 1994, n. 36.
    52.  Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi
nelle aree depresse:
    decreto-legge  23  giugno   1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
    53.   Procedimenti  relativi  agli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno:
    legge 1 marzo 1986, n. 64;
    decreto-legge  22  ottobre  1992,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488.
    54.    Procedimenti    relativi    ad    interventi    a   favore
dell'imprenditoria femminile:
    legge 25 febbraio 1992, n. 215.
    55.  Procedimenti  per  il  credito  alla   cooperazione   e   la
salvaguardia dei livelli occupazionali:
    legge 27 febbraio 1985, n. 49.
    56.  Procedimenti  per  l'assicurazione  ed  il finanziamento del
credito all'esportazione:
    legge 24 maggio 1977, n. 227.
    57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:
    legge 31 maggio 1984, n. 193.
    58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
    legge 24 dicembre 1985, n. 808;
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.
    59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del
commercio:
    legge 10 ottobre 1975, n. 517.
    60.  Procedimenti  relativi  agli  interventi a favore dei centri
commerciali all'ingrosso e dei mercati agro- alimentari:
    legge 28 febbraio 1986, n. 41.
    61.   Procedimenti   relativi   agli    interventi    a    favore
dell'imprenditoria giovanile:
    decreto-legge   31   gennaio   1995,   n.   26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
    62.  Procedimenti  per  la  concessione  di  contributi  per   la
promozione degli investimenti esteri in Italia:
    decreto-legge  25  marzo  1993,  n. 78, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 156.
    63.  Procedimenti  per  la  concessione  di  contributi  per   la
realizzazione  di  progetti-pilota  nel  settore  agro- alimentare in
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
    legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
    64.  Procedimenti  per  la  concessione  di finanziamenti a tasso
agevolato per la partecipazione a gare internazionali  in  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea:
    legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
    65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese
italiane esportatrici:
    decreto-legge   28   maggio   1981,   n.   251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
    66. Procedimenti di concessione di contributi ad  istituti,  enti
ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:
    legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
    67.   Procedimenti  sull'assicurazione  e  il  finanziamento  dei
crediti inerenti all'esportazione di merci  e  servizi  nonchè  alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:
    legge 24 maggio 1977, n. 227.
    68.  Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi
per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:
    legge 26 febbraio 1987, n. 49.
    69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi  per  il
commercio estero:
    legge 21 febbraio 1989, n. 83.
    70.   Procedimenti   di  concessione  di  contributi  a  consorzi
agroalimentari e turistico-alberghieri:
    decreto-legge  28  maggio   1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
    71.  Procedimenti  di  concessione  di  contributi alle camere di
commercio italiane all'estero:
    legge 1 luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.
    72. Procedimenti di concessione di  contributi  per  l'incremento
della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:
    legge 26 febbraio 1992, n. 212.
    73.  Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società
ed imprese miste all'estero:
    legge 24 aprile 1990, n. 100;
    legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
    74.  Procedimenti  per  l'iscrizione  all'albo  nazionale   degli
autotrasportatori     e     per    l'applicazione    delle    tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
    legge 6 giugno 1974, n. 298;
    decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
    decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.
    75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:    legge  10
ottobre 1975, n. 517;
    decreto-legge   26   gennaio   1987,   n.   9,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
    76. Procedimenti di concessione di  beni  del  demanio  marittimo
utilizzati   per   finalità   turistiche,   ricreative   e   per  la
realizzazione e la gestione  di  attività  commerciali,  ricreative,
sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:
    articoli 33-37 del codice della navigazione;
    articoli  5-21  del  regolamento  di  esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
    decreto-legge  5  ottobre   1993,   n.   400,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
    legge 28 gennaio 1994, n. 84;
    decreto-legge   21   ottobre   1996,   n.  535,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
    77. Procedimenti per il rilascio di  autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza  per  lo  svolgimento  di  industrie, mestieri, esercizi ed
attività  imprenditoriali  e  tenuta  di  registri  in  materia   di
attività commerciali:
    testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    legge 1 marzo 1975, n. 44;
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    legge 17 maggio 1983, n. 217.
    78.  Procedimento  di  dichiarazione di agibilità da parte della
Commissione  provinciale  di  vigilanza  per  i  locali  di  pubblico
spettacolo e trattenimento:
    testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    79.  Procedimenti  di  vigilanza  e  controllo su bevande e acque
minerali:
    legge 2 maggio 1976, n. 160.
    80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:
    legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
    legge 16 giugno 1960, n. 623.
    81. Procedimento  di  controllo  su  importazione,  produzione  e
detenzione latte in polvere e burro:
    legge 11 aprile 1974, n. 138.
    82.    Procedimenti    relativi    alla    detenzione    e   alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
    decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
    legge 12 ottobre 1982, n. 753.
    83. Procedimenti relativi alla vendita e  al  confezionamento  di
mosti, vini e aceto:
    decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
    decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
    legge 2 maggio 1976, n. 160.
    84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione
e al deposito degli alcoli:
    regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
    regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
    regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
    decreto-legge  18  aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16
giugno 1950, n. 331;
    legge 28 marzo 1968, n. 415;
    decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
    86. Procedimento per la certificazione antimafia:
    legge 31 maggio 1965, n. 575;
    legge 19 marzo 1990, n. 55.
    87.   Procedimento   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio  di  impianti  di  produzione  di energia elettrica che
utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
    legge 9 gennaio 1991, n. 9.
    88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
    89.  Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed
assistenziali (sportelli polifunzionali):
    legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
    90. Procedimento per la  concessione  del  trattamento  di  Cassa
integrazione guadagni straordinaria:
    decreto-legge   30   ottobre   1984,   n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    legge 23 luglio 1991, n. 223;
    decreto-legge  16  maggio   1994,   n.   299,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
    91.   Procedimento   per   la   concessione  del  trattamento  di
integrazione salariale  a  seguito  della  stipula  di  contratti  di
solidarietà:
    decreto-legge   30   ottobre   1984,   n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863;
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
    92.   Procedimento   per  la  presentazione  di  ricorsi  avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali:
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
    93. Procedimento per l'applicazione  di  sanzioni  nei  confronti
delle   aziende  che  occupano  lavoratori  pensionati,  per  mancata
osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa
subordinata:
    decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
    legge 24 novembre 1981, n. 689;
    decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.   536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
    94.  Procedimento  per  l'iscrizione,  variazione e cancellazione
delle imprese e delle società commerciali:
    legge 11 giugno 1971, n. 426;
    decreto-legge  15   gennaio   1993,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
    legge 12 agosto 1993, n. 310.
    95.  Procedimento  per  la tenuta e conservazione di documenti di
lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
    legge 10 gennaio 1935, n. 112;
    decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    legge 30 aprile 1969, n. 153;
    decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605;
    legge 11 gennaio 1979, n. 12;
    decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    decreto-legge   10   ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
    96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle
commissioni   provinciali   per   l'artigianato   e   all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
    decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    legge 8 agosto 1985, n. 443;
    decreto-legge  15   gennaio   1993,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
    97.  Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro
delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e  di
trasformazione degli impianti;
    legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.
    98.  Procedimenti  per la denuncia di inizio di attività ai fini
dell'iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  di  quelle  esercenti
attività  di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo
delle imprese artigiane od al Registro delle imprese;
    legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
    99. Procedimenti per  il  rilascio  di  autorizzazioni,  licenze,
nulla  osta,  permessi  comunali  per attivare esercizi industriali o
artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati  alla
produzione  ed  alla  vendita di prodotti e merci od all'esercizio di
qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:
    regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
    regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
    regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;
    legge 5 novembre 1971, n. 1086;
    legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    100.  Procedimenti  di  denuncia   nominativa   all'INAIL   degli
assicurati:
    decreto-legge   9   ottobre   1989,   n.   338,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
    decreto-legge  15   gennaio   1993,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
    101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:
    legge 15 ottobre 1990, n. 295.
    102.  Procedimenti  per  l'aggiudicazione  di appalti pubblici di
servizi:
    decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
    103.  Procedimenti  per  l'affidamento  di  appalti  pubblici  di
forniture:
    decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
    decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
    104.  Procedimenti  per  il  rilascio delle autorizzazioni per lo
scarico idrico al suolo:
    legge 10 maggio 1976, n. 319.
    105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:
    legge  17  agosto  1942,  n.  1150  (articolo  31)  e  successive
modificazioni;
    legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
    decreto-legge   23   gennaio   1982,   n.   9,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
    decreto-legge  5  ottobre   1993,   n.   398,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e
successive modificazioni.
    106. Procedimenti  per  l'aggiudicazione  di  appalti  di  lavori
pubblici:
    regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
    decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge  11  febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;
    decreto-legge   3   aprile   1995,   n.   101,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
    107.  Procedimenti  per  l'iscrizione  all'Albo   nazionale   dei
costruttori:
    legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;
    legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;
    legge 19 marzo 1990, n. 55;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
    108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza  per  lo  svolgimento  di  industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali:
    testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  con
successive modificazioni.
    109.  Procedimenti  per  il  rilascio delle autorizzazioni per le
emissioni in atmosfera:
    decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica   25   luglio   1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
    110.  Procedimenti  per  l'autorizzazione all'immissione di nuove
sostanze  farmaceutiche  e  specialità  medicinali   già   in   uso
all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:
    decreto   legislativo  29  maggio  1991,  n.  178,  e  successive
modificazioni.
    111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi  e
protocolli terapeutici sperimentali:
    legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;
    decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 settembre 1994, n.
754.
    112. Procedimenti riguardanti l'erogazione  dei  fondi  destinati
alla formazione professionale e allo sviluppo:
    legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
    legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;
    legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;
    decreto-legge  17  settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge
12 novembre 1988, n. 492;
    decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e successive
modificazioni;
    legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.