Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
ART. 10.
Consiglio.
1. Il numero dei componenti del consiglio è
determinato in base al numero delle imprese iscritte nel
registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero
annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri
secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione
territoriale di competenza in rappresentanza dei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle
imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri
settori di rilevante interesse per l'economia della
circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve
essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in
forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(6), sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui
al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle
imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di
ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del
commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il
consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri
settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza
autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza,
rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
7. Il consiglio dura in carica quattro anni.