Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 10.
Consiglio.

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica quattro anni.