GAZZETTA UFFICIALE N. 266 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 14 11 1997

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 1997, n. 396.
  Modificazioni al  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, in
materia   di  contrattazione   collettiva  e   di  rappresentativita'
sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11,
commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(Modificato dal Comunicato della Presidenza del Coniglio dei Ministri
 pubblicato in G.U. n. 018 del 23/01/97)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'articolo
11, commi 4 e 6;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
  Acquisito  il  parere  della  competente  commissione  parlamentare
costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;
  Acquisito   il   parere   della  competente   Conferenza  unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Aquisito  il  parere  delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i Ministri  dell'interno,  del  tesoro e  del  bilancio e  della
programmazione    economica,    della     pubblica    istruzione    e
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica e  del
lavoro e della previdenza sociale;
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
 
  1. L'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 45  (Contratti collettivi nazionali  e integrativi). -  1. La
contrattazione collettiva si  svolge su tutte le  materie relative al
rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
  2. Gli atti interni di  organizzazione aventi riflessi sui rapporti
di lavoro formano oggetto delle  procedure di informazione e di esame
regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.
  3.  Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le  confederazioni
rappresentative  ai   sensi  dell'articolo  47-bis,  comma   4,  sono
stabiliti  i  comparti   della  contrattazione  collettiva  nazionale
riguardanti  settori omogenei  o  affini.  I dirigenti  costituiscono
un'area contrattuale  autonoma relativamente  a uno o  piu' comparti.
Resta  fermo  per  l'area  contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n.  502,  e successive  modifiche.  Agli accordi  che
definiscono  i  comparti  o  le aree  contrattuali  si  applicano  le
procedure  di   cui  all'articolo   46,  comma   5.  Per   le  figure
professionali che, in posizione  di elevata responsabilita', svolgono
compiti  di direzione  o  che comportano  iscrizione  ad albi  oppure
tecnico scientifici e di  ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
  4.  La contrattazione  collettiva  disciplina, in  coerenza con  il
settore  privato,  la durata  dei  contratti  collettivi nazionali  e
integrativi, la  struttura contrattuale  e i  rapporti tra  i diversi
livelli. Le  pubbliche amministrazioni  attivano autonomi  livelli di
contrattazione collettiva  integrativa, nel  rispetto dei  vincoli di
bilancio  risultanti  dagli  strumenti di  programmazione  annuale  e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa  si  svolge sulle  materie  e  nei limiti  stabiliti  dai
contratti collettivi  nazionali, tra  i soggetti  e con  le procedure
negoziali  che  questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere  ambito
territoriale   e  riguardare   piu'  amministrazioni.   Le  pubbliche
amministrazioni   non  possono   sottoscrivere  in   sede  decentrata
contratti collettivi integrativi in  contrasto con vincoli risultanti
dai  contratti  collettivi  nazionali  o  che  comportino  oneri  non
previsti negli  strumenti di programmazione annuale  e pluriennale di
ciascuna  amministrazione.  Le clausole  difformi  sono  nulle e  non
possono essere applicate.
  5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i  contratti  collettivi nazionali  o  integrativi  dalla data  della
sottoscrizione definitiva  e ne  assicurano l'osservanza  nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti.".
 
                               Art. 2.
 
  1. L'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 50  (Agenzia per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche
amministrazioni). -  1. Le pubbliche amministrazioni  sono legalmente
rappresentate  dall'Agenzia  per  la rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni  - ARAN, agli effetti  della contrattazione
collettiva nazionale.  L'ARAN esercita  a livello nazionale,  in base
agli  indirizzi  ricevuti ai  sensi  degli  articoli  46 e  51,  ogni
attivita' relativa  alle relazioni  sindacali, alla  negoziazione dei
contratti    collettivi   e    alla   assistenza    delle   pubbliche
amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme applicazione  dei  contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione  della commissione di garanzia
dell'attuazione  della legge  12  giugno 1990,  n.  146, gli  accordi
nazionali sulle  prestazioni indispensabili ai sensi  dell'articolo 2
della legge citata.
  2. Le  pubbliche amministrazioni possono  avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN  ai fini  della contrattazione  integrativa. Sulla  base di
apposite   intese,   l'assistenza   puo'  essere   assicurata   anche
collettivamente ad amministrazioni dello  stesso tipo o ubicate nello
stesso ambito territoriale. Su richiesta  dei comitati di settore, in
relazione    all'articolazione   della    contrattazione   collettiva
integrativa nel comparto ed  alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni  interessate, possono  essere  costituite, anche  per
periodi  determinati,  delegazioni  dell'ARAN  su  base  regionale  o
pluriregionale.
  3.   L'ARAN   cura  le   attivita'   di   studio,  monitoraggio   e
documentazione   necessarie    all'esercizio   della   contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai
comitati di  settore e  alle commissioni parlamentari  competenti, un
rapporto  sull'evoluzione delle  retribuzioni di  fatto dei  pubblici
dipendenti.  A  tal  fine   l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione
dell'ISTAT per  l'acquisizione di  informazioni statistiche e  per la
formulazione di modelli  statistici di rilevazione, ed  ha accesso ai
dati  raccolti  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica in  sede  di  predisposizione del  bilancio
dello Stato, del  conto annuale del personale e  del monitoraggio dei
flussi  di cassa  e relativi  agli aspetti  riguardanti il  costo del
lavoro pubblico.
  4. Per  il monitoraggio sull'applicazione dei  contratti collettivi
nazionali  e  sulla   contrattazione  collettiva  integrativa,  viene
istituito  presso l'ARAN,  un  apposito  osservatorio a  composizione
paritetica. I suoi componenti  sono designati dall'ARAN, dai comitati
di settore e dalle  organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
  5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione,  il testo contrattuale e la
indicazione  delle  modalita' di  copertura  dei  relativi oneri  con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
  6.  Il  comitato  direttivo   dell'ARAN  e'  costituito  da  cinque
componenti ed  e' nominato con  decreto del Presidente  del Consiglio
dei Ministri. Il  Presidente del Consiglio dei  Ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  designa tre
dei  componenti,  tra  i   quali,  sentita  la  Conferenza  unificata
Statoregioni e  Statocitta', il  presidente. Degli  altri componenti,
uno  e' designato  dalla Conferenza  dei presidenti  delle regioni  e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
  7. I componenti sono scelti  tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di relazioni sindacali  e di gestione del personale, anche
estranei  alla   pubblica  amministrazione,   e  nominati   ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il comitato dura
in  carica   quattro  anni  e   i  suoi  componenti   possono  essere
riconfermati. Il comitato delibera  a maggioranza dei componenti. Non
possono  far  parte  del  comitato persone  che  rivestano  incarichi
pubblici elettivi o  cariche in partiti politici  o in organizzazioni
sindacali   ovvero    che   ricoprano   rapporti    continuativi   di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
   8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
  a)  delle risorse  derivanti  da contributi  posti  a carico  delle
singole  amministrazioni dei  vari  comparti,  corrisposti in  misura
fissa  per dipendente  in servizio.  La misura  annua del  contributo
individuale e'  concordata tra l'ARAN e  l'organismo di coordinamento
di cui  all'articolo 46, comma  5, ed  e' riferita a  ciascun biennio
contrattuale;
  b) di quote per l'assistenza  alla contrattazione integrativa e per
le  altre prestazioni  eventualmente  richieste, poste  a carico  dei
soggetti che se ne avvalgano.
  9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata:
  a) per  le amministrazioni  dello Stato direttamente  attraverso la
previsione di  spesa complessiva da iscrivere  nell'apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
  b) per le amministrazioni diverse  dallo Stato, mediante un sistema
di trasferimenti  da definirsi  tramite decreti  del Ministro  per la
funzione  pubblica  di  concerto  con il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica  e, a seconda del comparto,
dei  Ministri  competenti,  nonche',  per gli  aspetti  di  interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Statoregioni e Statocitta'.
  10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica di  diritto  pubblico.  Ha
autonomia organizzativa e contabile  nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al
comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I  regolamenti  sono soggetti  al  controllo  del Dipartimento  della
funzione   pubblica  da   esercitarsi  entro   quindici  giorni   dal
ricevimento  degli stessi.  La  gestione finanziaria  e' soggetta  al
controllo consuntivo della Corte dei conti.
  11. Il  ruolo del personale  dipendente dell'ARAN e'  costituito da
cinquanta  unita' ripartite  tra  il personale  dei  livelli e  delle
qualifiche dirigenziali  in base ai  regolamenti di cui al  comma 10.
Alla  copertura  dei relativi  posti  si  provvede nell'ambito  delle
disponibilita' di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni  con contratto  di  lavoro a  tempo determinato,  regolati
dalle norme di diritto privato.
  12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di venticinque
unita' di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni  rappresentate, in  posizione di  comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano  lo  stato giuridico  ed  il  trattamento economico  delle
amministrazioni di  provenienza. Ad  essi sono  attribuite dall'ARAN,
secondo  le disposizioni  contrattuali vigenti,  le voci  retributive
accessorie,  ivi  compresa  la  produttivita' per  il  personale  non
dirigente  e  per i  dirigenti  la  retribuzione  di posizione  e  di
risultato. Il collocamento  in posizione di comando o  di fuori ruolo
e'  disposto  secondo  le   disposizioni  vigenti  nonche'  ai  sensi
dell'articolo  17, comma  14, della  legge  15 maggio  1997, n.  127.
L'ARAN  puo'  utilizzare,  sulla   base  di  apposite  intese,  anche
personale direttamente  messo a disposizione dalle  amministrazioni e
dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di
bilancio, l'ARAN  puo' avvalersi  di esperti e  collaboratori esterni
con modalita'  di rapporto  stabilite con  i regolamenti  adottati ai
sensi del comma 10.
  13. In  sede di prima  applicazione del  comma 11, il  personale in
servizio presso  l'ARAN da  almeno un  anno alla  data di  entrata in
vigore   del   presente   decreto  puo'   presentare   richiesta   di
trasferimento all'ARAN entro  il termine da questa  fissato, ai sensi
della normativa  vigente. Il comitato direttivo  dell'ARAN procede ad
apposita selezione ai fini  dell'inquadramento nel relativo ruolo per
la  qualifica ricoperta  nell'amministrazione di  appartenenza e  con
salvaguardia del trattamento economico in godimento.
  14. Sino  all'applicazione del comma 12,  l'ARAN utilizza personale
in  posizione di  comando  e  fuori ruolo  nei  limiti massimi  delle
tabelle  previste  dal decreto  del  Presidente  della Repubblica  25
gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
  15. In  via transitoria il conferimento  finanziario rimane fissato
nell'importo complessivo iscritto  nell'apposito capitolo dello stato
di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  16. Le  regioni a statuto  speciale e le province  autonome possono
avvalersi, per  la contrattazione  collettiva di loro  competenza, di
agenzie tecniche  istituite con legge regionale  o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.".
 
                               Art. 3.
 
  1. L'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 46  (Poteri di  indirizzo nei confronti  dell'ARAN). -  1. Le
pubbliche  amministrazioni  esercitano  il potere  di  indirizzo  nei
confronti dell'ARAN e le altre  competenze relative alle procedure di
contrattazione  collettiva  nazionale   attraverso  le  loro  istanze
associative  o rappresentative,  le quali  danno  vita a  tal fine  a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente
le proprie  modalita' di  funzionamento e  di deliberazione.  In ogni
caso, le deliberazioni assunte in  materia di indirizzo all'ARAN o di
parere  sull'ipotesi  di  accordo   nell'ambito  della  procedura  di
contrattazione  collettiva di  cui  all'articolo  51, si  considerano
definitive  e   non  richiedono  ratifica  da   parte  delle  istanze
associative  o rappresentative  delle  pubbliche amministrazioni  del
comparto.
  2. Per le amministrazioni e  le aziende autonome dello Stato, opera
come comitato  di settore  il Presidente  del Consiglio  dei Ministri
tramite  il Ministro  per la  funzione pubblica,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica
nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
  3. Per le  altre pubbliche amministrazioni, un  comitato di settore
per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
  a) nell'ambito  della Conferenza dei presidenti  delle regioni, per
le amministrazioni  regionali e  per le amministrazioni  del Servizio
sanitario  nazionale, e  dell'ANCI e  dell'UPI, per  gli enti  locali
rispettivamente rappresentati;
  b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le universita'.
  c) nell'ambito delle istanze  rappresentative promosse, ai fini del
presente  articolo,  dai  presidenti  degli  enti,  d'intesa  con  il
Presidente  del Consiglio  dei Ministri  tramite il  Ministro per  la
funzione  pubblica,   rispettivamente  per  gli  enti   pubblici  non
economici e per gli enti di ricerca.
  4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di
appositi protocolli.
  5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i
comparti o  le aree di cui  all'articolo 45, comma 3,  o che regolano
istituti   comuni  a   piu'   comparti  o   a   tutte  le   pubbliche
amministrazioni,  le  funzioni di  indirizzo  e  le altre  competenze
inerenti  alla contrattazione  collettiva  sono  esercitate in  forma
collegiale,  tramite  un  apposito  organismo  di  coordinamento  dei
comitati di settore  costituito presso l'ARAN, al  quale partecipa il
Governo,  tramite  il  Ministro  per la  funzione  pubblica,  che  lo
presiede.".
 
                               Art. 4.
 
  1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  51 (Procedimento  di  contrattazione collettiva).  - 1.  Gli
indirizzi per la contrattazione  collettiva nazionale sono deliberati
dai comitati  di settore prima  di ogni rinnovo contrattuale  e negli
altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli
atti  di indirizzo  delle  amministrazioni diverse  dallo Stato  sono
sottoposti al Governo che, non  oltre dieci giorni, puo' esprimere le
sue  valutazioni  per  quanto  attiene agli  aspetti  riguardanti  la
compatibilita'  con  le linee  di  politica  economica e  finanziaria
nazionale.
  2. L'ARAN informa costantemente i  comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
  3.  Raggiunta l'ipotesi  di  accordo, l'ARAN  acquisisce il  parere
favorevole del  comitato di  settore sul  testo contrattuale  e sugli
oneri finanziari diretti  e indiretti che ne conseguono  a carico dei
bilanci  delle amministrazioni  interessate. Il  comitato di  settore
esprime, con gli effetti di cui  all'articolo 46, comma 1, il proprio
parere  entro cinque  giorni  dalla comunicazione  dell'ARAN. Per  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  46, comma  2,  il  parere  e'
espresso  dal  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  tramite  il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
  4.  Acquisito  il parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo,  il
giorno  successivo  l'ARAN  trasmette la  quantificazione  dei  costi
contrattuali alla  Corte dei  conti ai  fini della  certificazione di
compatibilita' con gli  strumenti di programmazione e  di bilancio di
cui  all'articolo  1 -bis  della  legge  5  agosto  1978, n.  468,  e
successive    modificazioni.   La    Corte   dei    conti   certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati  e la loro compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal
fine elementi istruttori  e valutazioni da tre  esperti designati dal
Presidente del  Consiglio dei Ministri,  di concerto con  il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica.  La
designazione  degli  esperti,  per la  certificazione  dei  contratti
collettivi delle  amministrazioni delle regioni e  degli enti locali,
avviene  previa  intesa  con  la Conferenza  Statoregioni  e  con  la
Conferenza  Stato  - citta'.  Gli  esperti  sono nominati  prima  che
l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
  5.  La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della quantificazione dei  costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si  intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al
comitato di settore  e al Governo. Se la  certificazione e' positiva,
il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive definitivamente  il  contratto
collettivo.
  6.  Se la  certificazione della  Corte dei  conti non  e' positiva,
l'ARAN, sentito il comitato di  settore o il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  assume  le  iniziative  necessarie  per  adeguare  la
quantificazione dei costi contrattuali  ai fini della certiticazione,
ovvero, qualora  non lo ritenga possibile,  convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
  7. In  ogni caso, la  procedura di certificazione  deve concludersi
entro quaranta  giorni dall'ipotesi  di accordo,  decorsi i  quali il
presidente dell'ARAN  ha mandato di sottoscrivere  definitivamente il
contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura
delle trattative ai sensi del comma precedente.".
 
                               Art. 5.
 
  1. L'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 52  (Disponibilita' destinate alla  contrattazione collettiva
nelle amministrazioni  pubbliche e verifica).  - 1. Il  Ministero del
tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, previa intesa
espressa dalla Conferenza unificata Stato  - regioni e Stato - citta'
per i conttatti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di
cui  all'articolo 46,  terzo  comma, lettera  a), quantifica  l'onere
derivante  dalla contrattazione  collettiva  nazionale con  specifica
indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di
quello  al quale  provvedono,  nell'ambito  delle disponibilita'  dei
rispettivi  bilanci, le  altre pubbliche  amministrazioni. L'onere  a
carico del bilancio dello Stato  e' determinato con apposita norma da
inserire  nella legge  finanziaria  ai sensi  dell'articolo 11  della
legge  5  agosto   1978,  n.  468,  e   successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione  degli oneri  nonche'  l'indicazione della  copertura
complessiva   per  l'intero   periodo   di  validita'   contrattuale,
prevedendo  con  apposite  clausole   la  possibilita'  di  prorogare
l'efficacia   temporale   del   contratto   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione parziale o  totale in caso di  accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
  3. La spesa posta a carico  del bilancio dello Stato e' iscritta in
apposito fondo  dello stato di  previsione del Ministero  del tesoro,
del   bilancio   e   della  programmazione   economica   in   ragione
dell'ammontare complessivo. In esito  alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e'  autorizzato a  ripartire,  con  propri
decreti, le somme destinate  a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti  capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione,  per il  personale dell'amministrazione  statale, ovvero
mediante trasferimento  ai bilanci  delle amministrazioni  autonome e
degli enti  in favore  dei quali  sia previsto  l'apporto finanziario
dello Stato  a copertura dei relativi  oneri. Analogamente provvedono
le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
  4. Le somme provenienti dai trasferimenti  di cui al comma 3 devono
trovare  specifica  allocazione  nelle   entrate  dei  bilanci  delle
amministrazioni  ed   enti  beneficiari,  per  essere   assegnate  ai
pertinenti  capitoli  di  spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
stanziamenti  sia  in  entrata  che  in  uscita  non  possono  essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
  5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva   integrativa  con   i  vincoli   di  bilancio   ai  sensi
dell'articolo 45,  comma 4, e'  effettuato dal collegio  dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di
valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo
20.".
 
                               Art. 6.
 
  1. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 47 (Diritti e prerogative  sindacali nei luoghi di lavoro). -
1.  Nelle   pubbliche  amministrazioni  la  liberta'   e  l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge  20 maggio  1970, n.  300, e  successive modificazioni.  Fino a
quando  non  vengano  emanate   norme  di  carattere  generale  sulla
rappresentativita'  sindacale che  sostituiscano  o modifichino  tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri
di cui  all'articolo 2, comma 1,  lettera b), della legge  23 ottobre
1992,  n.  421, osservano  le  disposizioni  seguenti in  materia  di
rappresentativita'   delle    organizzazioni   sindacali    ai   fini
dell'attribuzione  dei  diritti  e delle  prerogative  sindacali  nei
luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
  2. In ciascuna amministrazione,  ente o struttura amministrativa di
cui al comma  8, le organizzazioni sindacali che, in  base ai criteri
dell'articolo  47   -bis,  siano  ammesse  alle   trattative  per  la
sottoscrizione   dei   contratti   collettivi,   possono   costituire
rappresentanze  sindacali  aziendali  ai  sensi  dell'articolo  19  e
seguenti della  legge 20 maggio  1970, n.  300. Ad esse  spettano, in
proporzione  alla  rappresentativita',  le  garanzie  previste  dagli
articoli 23, 24 e  30 della medesima legge 20 maggio  1970, n. 300, e
le  migliori condizioni  derivanti dai  contratti collettivi  nonche'
dalla gestione  dell'accordo recepito nel decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri  27 ottobre  1994, n.  770, e  dai successivi
accordi.
  3. In ciascuna amministrazione,  ente o struttura amministrativa di
cui al  comma 8, ad  iniziativa anche disgiunta  delle organizzazioni
sindacali  di cui  al  comma  2, viene  altresi'  costituito, con  le
modalita' di  cui ai commi  seguenti, un organismo  di rappresentanza
unitaria del personale  mediante elezioni alle quali  e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
  4.  Con  appositi accordi  o  contratti  collettivi nazionali,  tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai  sensi  dell'articolo  47  -bis,  sono  definite  la  composizione
dell'organismo  di   rappresentanza  unitaria  del  personale   e  le
specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo  in ogni caso il voto
segreto,  il  metodo  proporzionale   e  il  periodico  rinnovo,  con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre  alle organizzazioni che, in  base ai criteri
dell'articolo  47   -bis,  siano  ammesse  alle   trattative  per  la
sottoscrizione   dei    contratti   collettivi,   anche    ad   altre
organizzazioni  sindacali, purche'  siano costituite  in associazione
con  un proprio  statuto e  purche'  abbiano aderito  agli accordi  o
contratti collettivi  che disciplinano l'elezione e  il funzionamento
dell'organismo.  Per  la  presentazione   delle  liste,  puo'  essere
richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al  voto non superiore al 3 per cento
del  totale dei  dipendenti nelle  amministrazioni, enti  o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle
di dimensioni superiori.
  5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che,
alle condizioni  di cui al  comma 8, siano  costituite rappresentanze
unitarie  del  personale comuni  a  piu'  amministrazioni o  enti  di
modeste  dimensioni ubicati  nel  medesimo  territorio. Essi  possono
altresi' prevedere  che siano  costituiti organismi  di coordinamento
tra le rappresentanze unitarie  del personale nelle amministrazioni e
enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.
  6. I  componenti della  rappresentanza unitaria del  personale sono
equiparati ai  dirigenti delle rappresentanze sindacali  aziendali ai
fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e
del presente decreto legislativo.  Gli accordi o contratti collettivi
che   regolano   l'elezione   e  il   funzionamento   dell'organismo,
stabiliscono  i criteri  e le  modalita' con  cui sono  trasferite ai
componenti  eletti della  rappresentanza  unitaria  del personale  le
garanzie  spettanti  alle  rappresentanze sindacali  aziendali  delle
organizzazioni  sindacali   di  cui  al   comma  2  che   li  abbiano
sottoscritti o vi aderiscano.
  7.  I medesimi  accordi possono  disciplinare le  modalita' con  le
quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale  esercita  in  via
esclusiva i diritti di  informazione e di partecipazione riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive
modificazioni   o  da   altre  disposizioni   della  legge   e  della
contrattazione collettiva.  Essi possono  altresi' prevedere  che, ai
fini dell'esercizio  della contrattazione collettiva  integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti
delle  organizzazioni sindacali  firmatarie del  contratto collettivo
nazionale del comparto.
  8. Salvo  che i  contratti collettivi  non prevedano,  in relazione
alle caratteristiche del comparto,  diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2  e 3 del presente articolo possono essere
costituiti,  alle  condizioni  previste   dai  commi  precedenti,  in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
strutture  periferiche che  siano considerate  livelli decentrati  di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
  9. Fermo restando  quanto previsto dal comma 2  per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge 20 maggio  1970, n. 300, la rappresentanza  dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture  amministrative e' disciplinata, in
coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
  10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del  comparto   sia  prevista   una  disciplina  distinta   ai  sensi
dell'articolo  45,  comma  3,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza negli  organismi di  rappresentanza unitaria  del personale,
anche  mediante  l'istituzione,  tenuto conto  della  loro  incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
  11. Per quanto riguarda i  diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni  sindacali delle  minoranze linguistiche,  nell'ambito
della provincia di Bolzano e  della regione Valle d'Aosta, si applica
quanto  previsto dall'articolo  9  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  6 gennaio  1978,  n.  58, e  dal  decreto legislativo  28
dicembre 1989, n. 430.".
 
                               Art. 7.
 
  1. Dopo l'articolo  47 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente articolo 47-bis:
  "Art.   47-bis   (Rappresentativita'   sindacale  ai   fini   della
contrattazione collettiva).  - 1. L'ARAN ammette  alla contrattazione
collettiva  nazionale le  organizzazioni  sindacali  che abbiano  nel
comparto  o nell'area  una  rappresentativita' non  inferiore al  5%,
considerando a  tal fine la media  tra il dato associativo  e il dato
elettorale. Il  dato associativo e' espresso  dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito  considerato. Il dato elettorale
e' espresso dalla percentuale dei  voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie  del personale,  rispetto al totale  dei voti
espressi nell'ambito considerato.
  2.  Alla  contrattazione  collettiva   nazionale  per  il  relativo
comparto o area partecipano altresi'  le confederazioni alle quali le
organizzazioni  sindacali ammesse  alla contrattazione  collettiva ai
sensi del comma 1 siano affiliate.
  3.   L'ARAN   sottoscrive   i  contratti   collettivi   verificando
previamente,  sulla  base   della  rappresentativita'  accertata  per
l'ammissione  alle   trattative  ai  sensi   del  comma  1,   che  le
organizzazioni  sindacali  che   aderiscono  all'ipotesi  di  accordo
rappresentino nel  loro complesso almeno  il 51 per cento  come media
tra  dato associativo  e  dato elettorale  nel  comparto o  nell'area
contrattuale,  o almeno  il  60  per cento  del  dato elettorale  nel
medesimo ambito.
  4.   L'ARAN  ammette   alla   contrattazione   collettiva  per   la
stipulazione degli  accordi o contratti collettivi  che definiscono o
modificano i  comparti o  le aree  o che  regolano istituti  comuni a
tutte le  pubbliche amministrazioni  o riguardanti piu'  comparti, le
confederazioni sindacali  alle quali,  in almeno  due comparti  o due
aree   contrattuali,   siano   affiliate   organizzazioni   sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
  5.  I  soggetti  e  le procedure  della  contrattazione  collettiva
integrativa sono disciplinati, in  conformita' all'articolo 45, comma
4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  47,  comma  7,  per gli  organismi  di  rappresentanza
unitaria del personale.
  6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge
10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1996,  n. 365,  del decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri  27 ottobre  1994,  n.  770, e  dei  successivi accordi,  le
confederazioni   e   le   organizzazioni   sindacali   ammesse   alla
contrattazione collettiva  nazionale ai  sensi dei  commi precedenti,
hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota
proporzionale  alla loro  rappresentativita'  ai sensi  del comma  1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
  7. La  raccolta dei  dati sui  voti e  sulle deleghe  e' assicurata
dall'ARAN.  I  dati  relativi  alle  deleghe  rilasciate  a  ciascuna
amministrazione  nell'anno  considerato  sono  rilevati  e  trasmessi
all'ARAN non oltre  il 31 marzo dell'anno  successivo dalle pubbliche
amministrazioni,      controfirmati     da      un     rappresentante
dell'organizzazione   sindacale   interessata,  con   modalita'   che
garantiscano  la   riservatezza  delle  informazioni.   Le  pubbliche
amministrazioni   hanno   l'obbligo   di  indicare   il   funzionario
responsabile della rilevazione e della  trasmissione dei dati. Per il
controllo  sulle procedure  elettorali  e per  la  raccolta dei  dati
relativi  alle  deleghe l'ARAN  si  avvale,  sulla base  di  apposite
convenzioni,  della collaborazione  del  Dipartimento della  funzione
pubblica, del  Ministero del lavoro, delle  istanze rappresentative o
associative delle pubbliche amministrazioni.
  8. Per garantire  modalita' di rilevazione certe  ed obiettive, per
la  certificazione dei  dati  e per  la  risoluzione delle  eventuali
controversie e'  istituito presso l'ARAN un  comitato paritetico, che
puo'  essere  articolato  per   comparti,  al  quale  partecipano  le
organizzazioni  sindacali  ammesse   alla  contrattazione  collettiva
nazionale.
  9. Il comitato  procede alla verifica dei dati relativi  ai voti ed
alle deleghe. Puo' deliberare che  non siano prese in considerazione,
ai fini della  misurazione del dato associativo, le  deleghe a favore
di  organizzazioni   sindacali  che   richiedano  ai   lavoratori  un
contributo economico inferiore di piu'  della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto  dalle organizzazioni  sindacali del  comparto o
dell'area.
  10.  Il   comitato  delibera  sulle  contestazioni   relative  alla
rilevazione dei voti  e delle deleghe. Qualora vi sia  dissenso, e in
ogni  caso  quando  la  contestazione sia  avanzata  da  un  soggetto
sindacale  non  rappresentato  nel   comitato,  la  deliberazione  e'
adottata su  conforme parere  del CNEL, che  lo emana  entro quindici
giorni  dalla richiesta.  La  richiesta di  parere  e' trasmessa  dal
comitato  al  Ministro  per  la funzione  pubblica,  che  provvede  a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
  11.  Ai  fini  delle  deliberazioni,  l'ARAN  e  le  organizzazioni
sindacali rappresentate  nel comitato votano separatamente  e il voto
delle  seconde  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei  rappresentanti
presenti.
  12. A tutte le  organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate
forme  di informazione  e  di  accesso ai  dati,  nel rispetto  della
legislazione sulla riservatezza delle  informazioni di cui alla legge
31 dicembre  1996, n.  675, e  successive disposizioni  correttive ed
integrative.".
 
                               Art. 8.
                       Disposizioni transitorie
 
  1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo,
allo  scopo di  consentire che  il rinnovo  dei contratti  collettivi
vigenti  avvenga in  coerenza con  i  tempi e  le modalita'  previste
dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
  a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto
legislativo, la  composizione dei comparti e  delle aree contrattuali
risultante dal decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri 30
dicembre 1993,  n. 593,  puo' essere modificata  fino al  31 dicembre
1997  con  la  procedura  dell'articolo 45  e  seguenti  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993, n.  29,  nel testo  vigente prima  del
presente decreto legislativo. Sulla  base dell'assetto dei comparti e
delle aree contrattuali risultante  dopo tale data vengono costituiti
i  comitati di  settore e  avviate le  procedure per  il rinnovo  dei
contratti collettivi;
  b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto
legislativo, l'ARAN ammette  alla contrattazione collettiva nazionale
per  il relativo  comparto  o area  le  organizzazioni sindacali  che
abbiano  una rappresentativita'  non  inferiore al  4  per cento  nel
medesimo comparto o area, tenendo  conto del solo dato associativo, e
le  confederazioni  alle quali  esse  siano  affiliate. Le  pubbliche
amministrazioni  ammettono  alla  contrattazione collettiva  in  sede
decentrata  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
collettivi vigenti,  a condizione  che abbiano  la rappresentativita'
richiesta  dalla  presente  disposizione   per  essere  ammesse  alle
trattative per  il rinnovo dei  medesimi, ovvero che, pur  non avendo
tale    rappresentativita'     minima    nel     comparto,    contino
nell'amministrazione  o ente  interessato, un  numero di  deleghe non
inferiore al 10 per cento del  totale dei dipendenti. Si utilizzano i
dati relativi  alle deleghe per  i contributi sindacali  rilevati dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica   per  l'anno  1996  in  base
all'articolo 54 del  decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n. 29, con
riferimento alle sigle sindacali,  confederali, federali o di singola
organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.  Le percentuali rilevate dal  Dipartimento della
funzione pubblica sono arrotondate  al decimo di punto immediatamente
superiore. Decorso il primo anno  dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni
e  le  confederazioni sindacali  in  base  all'articolo 47  -bis.  Le
trattative  ancora pendenti  a tale  data, sono  proseguite dall'ARAN
fino  alla sottoscrizione  del relativo  contratto collettivo  con le
organizzazioni sindacali  ammesse in base alla  presente disposizione
transitoria.  La medesima  disposizione transitoria  si applica  alle
trattative ancora pendenti a livello decentrato;
  c) prima dell'avvio  delle trattative per il  rinnovo dei contratti
collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo
50  e  con le  procedure  dell'articolo  45  e seguenti  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993, n.  29,  nel testo  vigente prima  del
presente   decreto  legislativo,   l'ARAN  e   le  confederazioni   o
organizzazioni sindacali  di cui alla lettera  precedente definiscono
con  appositi accordi  le modalita'  di elezione  e di  funzionamento
degli  organismi di  rappresentanza unitaria  del personale.  Qualora
entro  il  30  giugno  1998  non siano  intervenuti  tali  accordi  o
contratti  collettivi,  le   rappresentanze  unitarie  del  personale
possono essere comunque elette con  le procedure previste dai vigenti
protocolli  tra   l'ARAN,  le  confederazioni  e   le  organizzazioni
sindacali rappresentative  per la  elezione e il  funzionamento delle
rappresentanze  sindacali  unitarie,  in quanto  compatibili  con  le
disposizioni  inderogabili  del   presente  decreto  legislativo.  Le
elezioni  sono   indette  nell'intero  comparto  o   anche  per  aree
territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata
congiuntamente  dall'ARAN  e  dalle confederazioni  o  organizzazioni
sindacali  firmatarie,  entro  un  anno dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. Decorso  tale termine, le elezioni sono
indette  nei  quaranta  giorni   successivi,  in  una  data  indicata
dall'ARAN  sentite  le  organizzazioni sindacali  rappresentative  ai
sensi dell'articolo 47-bis, comma 1;
  d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai
sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti
del decreto  legislativo 3  febbraio 1993, n.  29, nel  testo vigente
prima  del presente  decreto  legislativo, la  materia dei  permessi,
aspettative  e  distacchi   sindacali  e'  disciplinata  dall'accordo
previsto dal  decreto-legge 10 maggio  1996, n. 254,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, utilizzando i dati
sulla rappresentativita' di cui alla lettera b);
  e)  anche  prima  del  rinnovo  dei  vigenti  contratti  collettivi
nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica,  e su proposta delle  amministrazioni interessate,
forme  sperimentali   di  contrattazione  collettiva  a   livello  di
amministrazione o ente, sulla  base delle disposizioni introdotte dal
presente  decreto   legislativo,  e   in  deroga   alle  disposizioni
previgenti   sulla   contrattazione   collettiva   decentrata.   Tali
sperimentazioni  possono  riguardare  la  gestione  dei  processi  di
riorganizzazione  dei  servizi,   con  particolare  riferimento  alla
formazione   e   all'aggiornamento   professionale   del   personale,
all'articolazione flessibile  dell'orario di  lavoro e  la diffusione
del part time,  al miglioramento dell'ambiente di lavoro  e alle pari
opportunita'.  Possono  proporre  tali forme  di  sperimentazione  le
pubbliche amministrazioni che:
  1) abbiano  avviato la riorganizzazione  prevista dal titolo  I del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  2)  abbiano  istituito i  nuclei  di  valutazione  o i  servizi  di
controllo interno  di cui all'articolo  20 del decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
  3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. Le  sperimentazioni di cui alla  lettera e) del comma  1 possono
avvalersi  di  fondi e  risorse  destinati  dai contratti  collettivi
nazionali   vigenti   alla   contrattazione   collettiva   decentrata
disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese
del  personale o  di risorse  rinvenienti da  specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.
  3.  I  criteri  del  presente decreto  legislativo  in  materia  di
rappresentativa' sindacale  sostituiscono qualsiasi  diverso criterio
sulla rappresentativita' delle  confederazioni o delle organizzazioni
sindacali  richiamato dalle  disposizioni del  decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29.
 
                               Art. 9.
                        Coordinamento di norme
 
  1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29,  sono eliminate le parole: "le autorizzazioni
alla sottoscrizione dei contratti collettivi".
  2. Il  comma 5, terzo  periodo, dell'articolo 73 e'  sostituito dal
seguente: "Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai
fini della  stipulazione dei contratti collettivi  che li riguardano.
Il  potere  di   indirizzo  e  le  altre   competenze  inerenti  alla
contrattazione  collettiva  sono  esercitati dalle  aziende  ed  enti
predetti d'intesa con  il Presidente del Consiglio  dei Ministri, che
la esprime  tramite il  Ministro per la  funzione pubblica,  ai sensi
dell'articolo 46,  comma 2. La certificazione  dei costi contrattuali
al  fine della  verifica della  compatibilita' con  gli strumenti  di
programmazione  e bilancio  avviene  con  le procedure  dell'articolo
51.".
  3. Nel primo  periodo dell'articolo 73, comma 5,  sono eliminate le
parole: "18 marzo 1989, n. 106,".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 novembre 1997
 
                              SCALFARO
 
                                  Prodi,  Presidente  del  Con siglio
                                  dei Ministri
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  Napolitano, Ministro del l'interno
                                  Ciampi, Ministro del tesoro e   del
                                  bilancio  e  della  pro grammazione
                                  economica
                                  Berlinguer,   Ministro    del    la
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita' e della  ri  cerca
                                  scientifica e tecno logica
                                  Treu,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
                                    N O T E
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'   il
          seguente:    "L'esercizio  della   funzione legislativa non
          puo'  essere delegato al Governo se non  con determinazione
          di principi e   criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il testo dell'art. 11, commi 4   e 6,  della  legge  n.
          59/1997 e' il seguente:
            "4.   Anche   al   fine   di conformare  le  disposizioni
          del   decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive modificazioni, alle disposizioni  della presente
          legge  e    di  coordinarle    con  i   decreti legislativi
          emanati  ai   sensi    del    presente  capo,     ulteriori
          disposizioni    integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993, n.    29,    e  successive
          modificazioni, possono  essere emanate entro il 31 dicembre
          1997.  A    tal  fine  il  Governo, in sede di adozione dei
          decreti legislativi,   si attiene ai    principi  contenuti
          negli  articoli    97 e 98   della Costituzione, ai criteri
          direttivi di cui all'art.  2 della legge  23 ottobre  1992,
          n.  421, a  partire dal principio  della   separazione  tra
          compiti  e    responsabilita'   di direzione    politica  e
          compiti   e      responsabilita'   di      direzione  delle
          amministrazioni,  nonche', ad   integrazione,  sostituzione
          o  modifica  degli  stessi  ai  seguenti principi e criteri
          direttivi:
            a)  completare    l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e la
          conseguente    estensione  al  lavoro   pubblico      delle
          disposizioni    del   codice civile   e   delle leggi   sui
          rapporti  di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere   il
          regime   di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche,  mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui
          all'art. 2, commi    4  e  5,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29;
            b)  prevedere  per   i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla lettera a),    l'istituzione      di    ruolo    unico
          interministeriale     presso  la Presidenza  del  Consiglio
          dei    Ministri,  articolato   in   modo   da garantire  la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)     semplificare   e    rendere    piu'  spedite    le
          procedure    di contrattazione collettiva;    riordinare  e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni  (ARAN) cui e'    conferita
          la     rappresentanza   negoziale   delle   amministrazioni
          interessate  ai fini  della sottoscrizione   dei  contratti
          collettivi  nazionali,    anche   consentendo    forme   di
          associazione         tra   amministrazioni,      ai    fini
          dell'esercizio  del    potere  di    indirizzo  e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)  prevedere  che  i   decreti      legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza    del  ruolo  sanitario di cui all'art.   15 del
          decreto  legislativo  30  dicembre     1992,  n.   502,   e
          successive  modificazioni,  e stabiliscano  altresi'    una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che   svolgano   qualificate    attivita'    professionali,
          implicanti        l'iscrizione   ad       albi,      oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione;  prevedere   che   per  ciascun ambito  di
          contrattazione  collettiva  le pubbliche   amministrazioni,
          attraverso      loro      istanze         associative     o
          rappresentative,    possano  costituire  un   comitato   di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione      del   contratto   collettivo,        la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,  limitatamente   alla  certificazione     delle
          compatibilita'  con gli   strumenti di programmazione e  di
          bilancio di cui all'art.  1-bis della legge 5  agosto 1978,
          n. 468,   e successive modificazioni,    alla  Corte    dei
          conti,    che  puo'    richiedere  elementi istruttori e di
          valutazione ad un nucleo di   tre esperti,  designati,  per
          ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  di concerto
          con  il Ministro del tesoro;  prevedere che la   Corte  dei
          conti  si  pronunci   entro il termine di  quindici giorni,
          decorso  il     quale  la     certificazione   si   intende
          effettuata;    prevedere   che   la certificazione   e   il
          testo dell'accordo siano  trasmessi al comitato  di settore
          e, nel    caso  di  amministrazioni  statali,  al  Governo;
          prevedere  che,  decorsi quindici giorni dalla trasmissione
          senza   rilievi,  il  presidente  del  consiglio  direttivo
          dell'ARAN   abbia  mandato di  sottoscrivere  il  contratto
          collettivo il quale produce   effetti dalla  sottoscrizione
          definitiva;  prevedere   che,   in ogni   caso,   tutte  le
          procedure   necessarie    per  consentire    all'ARAN    la
          sottoscrizione    definitiva    debbano   essere completate
          entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla   data   di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),  tutte le   controversie relative   ai   rapporti    di
          lavoro   dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni,
          ancorche'   concernenti     in   via    incidentale    atti
          amministrativi      presupposti,     ai      fini     della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali     anche  di    carattere  generale    atte  a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione  e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione   del      giudice  amministrativo       alle
          controversie    aventi  ad   oggetto   diritti patrimoniali
          conseguenziali,  ivi    comprese   quelle    relative    al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)    prevedere   procedure    di   consultazione   delle
          organizzazioni  sindacali   firmatarie      dei   contratti
          collettivi  dei    relativi  comparti prima   dell'adozione
          degli  atti interni  di   organizzazione   aventi  riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -    Dipartimento  della funzione
          pubblica di   un codice di comportamento    dei  dipendenti
          della    pubblica    amministrazione  e    le  modalita' di
          raccordo con la disciplina    contrattuale  delle  sanzioni
          disciplinari,    nonche'   l'adozione   di      codici   di
          comportamento  da  parte  delle   singole   amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole amministrazioni  di   organismi   di controllo    e
          consulenza  sull'applicazione   dei codici   e le modalita'
          di raccordo degli  organismi  stessi  con  il  Dipartimento
          della funzione pubblica.
             5. (Omissis).
            6.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al comma   4, sono abrogate  tutte    le
          disposizioni  in contrasto   con i medesimi. Sono apportate
          le  seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.   2,
          comma    1, della   legge 23   ottobre 1992,  n. 421:  alla
          lettera   e) le   parole:  "ai    dirigenti  generali    ed
          equiparati"    sono  sopresse;  alla  lettera i) le parole:
          "prevedere che nei limiti  di  cui  alla  lettera    h)  la
          contrattazione      sia  nazionale  e     decentrata"  sono
          sostituite   dalle     seguenti:    "prevedere    che    la
          struttura   della contrattazione, le aree di contrattazione
          e il rapporto tra i diversi  livelli  siano  definiti    in
          coerenza con quelli  del settore privato"; la lettera q) e'
          abrogata;  alla  lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
          per  profilo professionale"   sono inserite   le  seguenti:
          ", da espletarsi a livello regionale,"".
            -  Il  testo dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997 e' il
          seguente:
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      Commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  Presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2. La Commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          Commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  Commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
          Alle  spese  necessarie    per  il    funzionamento   della
          Commissione  si   provvede, in parti  uguali, a  carico dei
          bilanci interni  di ciascuna  delle due Camere.
             4. La Commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)   verifica periodicamente   lo stato    di  attuazione
          delle  riforme  previste    dalla  presente    legge e   ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
            - Il  D.Lgs. 28  agosto 1997,  n. 281, ha    definito  ed
          ampliato  le attribuzioni della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano  e  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti   di interesse comune delle regioni, delle province
          e   dei comuni,    con  la    Conferenza  Statocitta'    ed
          autonomie locali.
            -  Il  testo  dell'art.  19  della legge n. 59/1997 e' il
          seguente:
            "Art. 19. - 1.  Sui  provvedimenti  di  attuazione  delle
          norme   previste  dal  presente    capo  aventi    riflessi
          sull'organizzazione del  lavoro o sullo   stato   giuridico
          dei  pubblici  dipendenti  sono  sentite  le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".
           Note all'art. 1:
            -    L'art.  45   del D.Lgs.   3 febbraio   1993, n.  29,
          sostituito  dal decreto legislativo qui pubblicato, era  il
          seguente:
            "Art.  45 (Contratti collettivi).  - 1. La contrattazione
          collettiva e' nazionale e  decentrata.  Essa  si  volge  su
          tutte  le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro, con
          esclusione di quelle  riservate  alla  legge  e  agli  atti
          normativi  e   amministrativi secondo il disposto dell'art.
          2, comma 1, lettera c), della legge  23  ottobre  1992,  n.
          421.
            2.    I contratti   collettivi nazionali   sono stipulati
          per   comparti   della       pubblica       amministrazione
          comprendenti  settori  omogenei  o affini.
            3.  I  comparti    sono  determinati  e  possono   essere
          modificati,  sulla  base    di  accordi    stipulati    tra
          l'agenzia  di   cui   all'art. 50,  in rappresentanza della
          parte  pubblica,     e   le      confederazioni   sindacali
          maggiormente    rappresentative sul   piano nazionale,  con
          decreto  del Presidente  del    Consiglio   dei   Ministri,
          previa      intesa    con    le  amministrazioni regionali,
          espressa dalla conferenza  dei presidenti delle  regioni  e
          delle  province  autonome    di  Trento  e Bolzano, per gli
          aspetti  di  interesse  regionale.  Fino   a   quando   non
          sia    stata  costituita l'agenzia, in rappresentanza della
          parte pubblica provvede il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o un suo delegato.
            4.    La    contrattazione   collettiva   decentrata   e'
          finalizzata   al contemperamento    tra      le    esigenze
          organizzative,   la    tutela  dei dipendenti e l'interesse
          degli utenti. Essa si svolge sulle  materie  e  nei  limiti
          stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
            5.      Mediante     contratti      collettivi     quadro
          possono   essere disciplinate, in  modo uniforme  per tutti
          i comparti  e le  aree di contrattazione   collettiva,   la
          durata dei  contratti  collettivi  e specifiche materie.
            6.   I   contratti   collettivi   quadro  sono  stipulati
          dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e ,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            7.   I contratti  collettivi  nazionali di  comparto sono
          stipulati dall'agenzia di  cui all'art.  50 per   la  parte
          pubblica,   e,      per   la   parte      sindacale,  dalle
          confederazioni maggiormente   rappresentative  sul    piano
          nazionale,     nonche'  dalle  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto.
            8.  I  contratti    collettivi decentrati sono stipulati,
          per la parte pubblica  da una   delegazione   composta  dal
          titolare    del  potere   di rappresentanza delle   singole
          amministrazioni  o da un  suo delegato, che  la   presiede,
          e    da    rappresentanti    dei  titolari   degli   uffici
          interessati,  e,   per   la   parte   sindacale,   da   una
          rappresentanza  composta secondo   modalita' definite dalla
          contrattazione collettiva nazionale e  nell'ambito    della
          provincia  autonoma  di    Bolzano e della regione    Valle
          d'Aosta     anche   dalle     confederazioni      sindacali
          maggiormente   rappresentative  sul   piano  provinciale  e
          regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica  6 gennaio  1978,  n.  58,
          e  del  decreto legislativo  28 dicembre 1989, n. 430.
            9. Le amministrazioni pubbliche, osservano  gli  obblighi
          assunti  con  i  contratti  collettivi  di  cui al presente
          articolo.  Esse  vi  adempiono  nelle  forme  previste  dai
          rispettivi ordinamenti".
            -  L'art.  15  del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e' il
          seguente:
            "Art.  15  (Disciplina  della  dirigenza      del   ruolo
          sanitario).  -  1.  La  dirigenza  del  ruolo  sanitario e'
          articolata in due livelli.
            2. Al personale medico  e  delle  altre  professionalita'
          sanitarie  del  primo     livello   sono    attribuite   le
          funzioni    di       supporto,    di  collaborazione      e
          corresponsabilita',   con riconoscimento  di precisi ambiti
          di     autonomia  professionale,  nella   struttura      di
          appartenenza, da  attuarsi  nel  rispetto  delle  direttive
          del    responsabile.    Al  personale  medico e delle altre
          professionalita'  sanitarie  del   secondo   livello   sono
          attribuite  funzioni  di  direzione ed organizzazione della
          struttura da attuarsi  anche mediante direttive a  tutto il
          personale operante   nella   stessa   e   l'adozione    dei
          provvedimenti    relativi,  necessari    per  il   corretto
          espletamento  del servizio;  spettano, in  particolare,  al
          dirigente  medico    appartenente  al  secondo  livello gli
          indirizzi   e, in  caso di  necessita', le  decisioni sulle
          scelte da adottare    nei  riguardi    degli     interventi
          preventivi,     clinici, diagnostici   e   terapeutici;  al
          dirigente  delle  altre   professioni sanitarie    spettano
          gli   indirizzi  e le  decisioni  da adottare  nei riguardi
          dei  suddetti  interventi    limitatamente  a   quelli   di
          specifica  competenza. Gli  incarichi dirigenziali riferiti
          ai  settori o moduli organizzativi  di  cui  agli  articoli
          47  e  116  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica
          23  novembre  1990,  n.    384,  ridefiniti  ai sensi degli
          articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n.  29,  e  successive modificazioni   e integrazioni, sono
          conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti
          di secondo livello, con le procedure  di cui   all'art.  19
          del  medesimo    decreto. A   tutto il personale  dirigente
          del  ruolo  sanitario si  applica  il   disposto  dell'art.
          20  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            3. Al primo  livello della dirigenza del ruolo  sanitario
          si accede attraverso concorso pubblico al    quale  possono
          partecipare  coloro che abbiano   conseguito    la   laurea
          nel      corrispondente     profilo professionale,    siano
          iscritti    all'albo dei   rispettivi   ordini   ed abbiano
          conseguito    il  diploma  di   specializzazione      nella
          disciplina.   Il   secondo livello  dirigenziale  del ruolo
          sanitario e'  conferito quale  incarico  a   coloro     che
          siano  in  possesso  dell'idoneita' nazionale all'esercizio
          delle   funzioni  di  direzione    di  cui  all'art.    17.
          L'attribuzione    dell'incarico  viene  effettuata,  previo
          avviso  da  pubblicare  nella    Gazzetta Ufficiale   della
          Repubblica  italiana, dal direttore generale    sulla  base
          del  parere    di  un'apposita  commissione  di esperti. La
          commissione e' nominata  dal  direttore    generale  ed  e'
          composta  dal  direttore sanitario e  da due esperti  nella
          disciplina oggetto  dell'incarico, di  cui uno    designato
          dalla    regione  ed    uno designato   dal consiglio   dei
          sanitari tra   i   dirigenti  di    secondo  livello    del
          Servizio    sanitario    nazionale;   in  caso  di  mancata
          designazione  da parte  della regione  e del  consiglio dei
          sanitari  entro  trenta    giorni  dalla    richiesta,   la
          designazione   e' effettuata dal Ministro della sanita'  su
          richiesta  dell'unita'  sanitaria  locale  o   dell'azienda
          ospedaliera.  La    commissione  predispone  l'elenco degli
          idonei previo   colloquio e   valutazione del    curriculum
          professionale  degli interessati. L'incarico che  ha durata
          quinquennale, da' titolo a specifico trattamento  economico
          ed  e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato  rinnovo   sono
          disposti    con   provvedimento    motivato   dal direttore
          generale previa  verifica dell'espletamento   dell'incarico
          con  riferimento   agli obiettivi affidati ed  alle risorse
          attribuite.  La verifica e'  effettuata da una  commissione
          nominata  dal  direttore generale e composta  dal direttore
          sanitario e da  due esperti scelti tra i   dirigenti  della
          disciplina  dipendenti dal   Servizio sanitario nazionale e
          appartenenti  al secondo   livello dirigenziale, di cui uno
          designato  dalla  regione  e  l'altro  dal  consiglio   dei
          sanitari, entrambi  esterni  all'unita'  sanitaria  locale.
          Il  dirigente  non confermato  nell'incarico  e'  destinato
          ad  altra  funzione  con  la perdita del relativo specifico
          trattamento  economico;   contestualmente   viene      reso
          indisponibile   un   posto di  organico  del primo  livello
          dirigenziale.
            4. Il personale appartenente  alle  posizioni  funzionali
          apicali  puo'  optare in   prima applicazione  del presente
          decreto per  il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al
          comma precedente.
            5. Il personale che accede alle  posizioni  apicali  dopo
          l'entrata  in  vigore del presente decreto e' soggetto alla
          verifica di cui al comma 3".
           Note all'art. 2:
            -  L'art. 50   del D.Lgs.   3 febbraio   1993,  n.    29,
          sostituito   dal decreto legislativo qui pubblicato, era il
          seguente:
            "Art. 50  (Agenzia per le  relazioni sindacali). - 1.  E'
          istituita l'agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale
          delle   pubbliche amminstrazioni, dotata   di  personalita'
          giuridica e  sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica. L'agenzia  rappresenta, a livello  nazionale,  in
          sede      di   contrattazione  collettiva,  le    pubbliche
          amministrazioni.  Ha  lo  scopo di   assicurare   che    la
          disciplina contrattuale  e  le retribuzioni dei  dipendenti
          garantiscano  il maggiore   rendimento dei servizi pubblici
          per la collettivita', con il minore onere per essa.
            2.  Il  comitato direttivo  dell'agenzia  e'   costituito
          da    cinque  componenti    nominati  con    decreto    del
          Presidente    del  Consiglio     dei  Ministri,      previa
          deliberazione  del Consiglio  dei Ministri.  Uno di essi e'
          designato  dalla  Conferenza dei  presidenti delle  regioni
          e delle  province  autonome   di  Trento   e   di   Bolzano
          e    un    altro  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          d'Italia.
            3. I componenti sono scelti  tra esperti di  riconosciuta
          competenza in materia di relazioni sindacali  e di gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e  nominati  ai sensi dell'art.  31 della  legge 23  agosto
          1988,   n. 400. Non    possono  far    parte  del  comitato
          persone che  rivestano cariche  pubbliche elettive,  ovvero
          cariche   in     partiti  politici  o    in  sindacati  dei
          lavoratori, nonche' coloro che abbiano avuto nel    biennio
          precedente  od  abbiano  incarichi  direttivi  o   rapporti
          continuativi di collaborazione   o  di  consulenza  con  le
          predette  organizzazioni.  Il    comitato  dura in   carica
          quattro anni  e    i  suoi    componenti  possono    essere
          riconfermati.    Il  comitato  delibera a maggioranza   dei
          componenti ed elegge, al  suo interno, un presidente.
            4.  L'agenzia  si  attiene  alle  direttive impartite dal
          Presidente del Consiglio  dei   Ministri,   previa   intesa
          con      le   amministrazioni regionali   per il  personale
          dipendente  dalle regioni   e dagli   enti  regionali,    e
          previo  parere   delle   province   e   dei comuni  per  il
          personale  rispettivamente   dipendente.   L'intesa   delle
          regioni    e' espressa   dalla  Conferenza  dei  presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome  di Trento e  di
          Bolzano.  Il parere dei   comuni e'  reso,  entro  quindici
          giorni  dalla  richiesta  scaduti  i  quali  il  parere  si
          intende   favorevole,  dall'Associazione  nazionale     dei
          comuni  d'Italia  e quello delle province dall'Unione delle
          province d'Italia.  L'agenzia  deve  motivare le  decisioni
          assunte      in   difformita'      del   parere        reso
          dall'Associazione    nazionale    dei   comuni  d'Italia  e
          dall'Unione delle province d'Italia.
            5. Le   direttive indicano,   tra  l'altro,    i  criteri
          generali  della  disciplina    contrattuale  del   pubblico
          impiego e  delle sue  vicende modificative;    i    criteri
          di      inquadramento;    le     disponibilita' finanziarie
          totali,  con riferimento  ai documenti   di  programmazione
          finanziaria   e di  bilancio approvati  dal Parlamento,  ed
          il  totale della spesa per   retribuzioni;  i  criteri  per
          l'attribuzione,  in  sede di contrattazione  decentrata, di
          voci  della  retribuzione    legate  ai  rendimenti  e   ai
          risultati  del  personale e della gestione complessiva; gli
          "standards"  di  rendimento  e  di risultato  e  i  criteri
          per verificarli.
            6. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di   Trento   e  Bolzano     possono     avvalersi    della
          rappresentanza    o    dell'assistenza  dell'agenzia  nella
          contrattazione collettiva.
            7.      Le      pubbliche      amministrazioni    possono
          avvalersi,      nella  contrattazione            collettiva
          decentrata,       dell'attivita'    di rappresentanza e  di
          assistenza dell'agenzia alle  cui direttive sono tenuti  in
          ogni caso a conformarsi.
            8.     Per    l'organizzazione    ed  il    funzionamento
          dell'agenzia,    con  decreto    del  Presidente      della
          Repubblica,    e' emanato,  entro trenta giorni  dalla data
          di entrata  in  vigore del  presente decreto,  su  proposta
          del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  sentita  la
          conferenza  dei  presidenti delle regioni  e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano,  apposito  regolamento  ai
          sensi  dell'art.  17 della legge  23 agosto  1988,  n. 400.
          Con  tale    decreto    e'  istituito    un  comitato    di
          coordinamento  i   cui   componenti   sono designati  dalle
          rappresentanze     dei     comparti     di   contrattazione
          collettiva   e   sono definite altresi' le  norme dirette a
          disciplinare  la gestione delle spese,  poste a  carico  di
          un  fondo da  iscriversi  in un   apposito  capitolo  dello
          stato    di  previsione  della spesa   della Presidenza del
          Consiglio   dei Ministri.   La   gestione finanziaria    e'
          sottoposta  al controllo consuntivo della Corte dei conti.
            9.  L'agenzia  si  avvale  per  lo svolgimento dei propri
          compiti di non piu' di 25 dipendenti delle  amministrazioni
          pubbliche  in  posizione  di  comando  o    di  fuori ruolo
          provenienti  dalle amministrazioni statali,  regionali    e
          locali    e di   non piu'  di cinque  esperti, utilizzabili
          nelle forme  e per  le esigenze  previste nel   regolamento
          di    cui  al comma 8.  I dipendenti comandati  o collocati
          fuori  ruolo conservano stato   giuridico  e    trattamento
          economico   delle amministrazioni  di provenienza, a carico
          di  queste     ultime.  Dopo  un   biennio   di   attivita'
          dell'agenzia,    si provvede,  con regolamento,  valutati i
          carichi  di  lavoro,  a  modificare   il   contingente   di
          personale".
            -  L'art.  2  della  legge  12 giugno 1990, n. 146, e' il
          seguente:
            "Art.  2.  -  1.  Nell'ambito     dei  servizi   pubblici
          essenziali  indicati nell'art.   1 il  diritto di  sciopero
          e'   esercitato nel   rispetto di misure     dirette      a
          consentire      l'erogazione        delle       prestazioni
          indispensabili per garantire le finalita' di cui al comma 2
          dell'art.   1, con un preavviso minimo  non    inferiore  a
          quello  previsto nel comma 5   del  presente   articolo   e
          con    l'indicazione  della    durata  dell'astensione  dal
          lavoro.  Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale
          dell'esercizio  del  diritto di  sciopero debbono  comunque
          prevedere un termine di preavviso  non inferiore  a  quello
          indicato  al  comma   5, nonche'   contenere  l'indicazione
          preventiva della   durata delle  singole    astensioni  dal
          lavoro  ed  assicurare    in  ogni    caso  un  livello  di
          prestazioni  contabile con le finalita' di cui  al comma  2
          dell'art.   1,   prevedendo   le   sanzioni   in   caso  di
          inosservanza.
            2.  Le amministrazioni   e le   imprese erogatrici    dei
          servizi,    nel  rispetto  del  diritto di sciopero e delle
          finalita' indicate dal  comma  2    dell'art.  1,    ed  in
          relazione  alla    natura del   servizio ed   alle esigenze
          della sicurezza,  concordano,  nei  contratti collettivi  o
          negli accordi  di cui alla  legge 29 marzo   1983,  n.  93,
          nonche' nel regolamento  di servizio,  da emanarsi  in base
          agli   accordi     con  le  rappresentanze        sindacali
          aziendali     o   con     gli    organismi  rappresentativi
          del personale,  di  cui all'art.  25 della  medesima legge,
          sentite    le    organizzazioni      degli    utenti,    le
          prestazioni indispensabili che sono tenute  ad  assicurare,
          nell'ambito dei servizi di cui  all'art. 1, le  modalita' e
          le    procedure di erogazione  e le altre misure dirette  a
          consentire gli adempimenti di cui  al comma 1 del  presente
          articolo.  Tali   misure   possono disporre    l'astensione
          dallo   sciopero  di  quote    strettamente  necessarie  di
          lavoratori tenuti alle   prestazioni   ed   indicare,    in
          tal    caso,    le    modalita'    per l'individuazione dei
          lavoratori  interessati, ovvero possono disporre forme   di
          erogazione   periodica.  Le amministrazioni  e  le  imprese
          erogatrici dei   servizi di    trasporto  sono    tenute  a
          comunicare agli utenti, contestualmente  alla pubblicazione
          degli orari  dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che
          saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi
          orari,  come  risultano  definiti dagli accordi previsti al
          presente comma.
            3. I soggetti che promuovono lo sciopero con  riferimento
          ai  servizi pubblici   essenziali   di   cui  all'art.  1 o
          che   vi   aderiscono,   i  lavoratori  che  esercitano  il
          diritto  di  sciopero,  le  amministrazioni  e   le imprese
          erogatrici dei   servizi  sono    tenuti  all'effettuazione
          delle prestazioni indispensabili, nonche' al rispetto delle
          modalita'  e  delle  procedure di erogazione e  delle altre
          misure di cui al comma 2.
            4.   La commissione   di    cui  all'art.    12    valuta
          l'idoneita'   delle prestazioni  individuate ai  sensi  del
          comma 2.  A  tale scopo,  le determinazioni pattizie  ed  i
          regolamenti    di    servizio    nonche'    i   codici   di
          autoregolamentazione  e le   regole di  condotta    vengono
          comunicati  tempestivamente  alla  commissione a cura delle
          parti interessate.
            5.  Al   fine  di  consentire   all'amministrazione     o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure di cui al comma 2 ed allo   scopo,   altresi',    di
          favorire    lo    svolgimento   di   eventuali tentativi di
          composizione del conflitto e di  consentire  all'utenza  di
          usufruire  di  servizi alternativi, il preavviso  di cui al
          comma 1 non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni.  Nei
          contratti  collettivi,  negli accordi  di  cui  alla  legge
          29 marzo  1983,  n.   93,   nonche'   nei regolamenti    di
          servizio    da  emanarsi   in   base agli   accordi con  le
          rappresentanze  sindacali   aziendali   o   gli   organismi
          rappresentativi di cui  all'art.  25 della  medesima  legge
          possono essere  determinati termini superiori.
            6.  Le    amministrazioni  o  le   imprese erogatrici dei
          servizi    di  cui  all'art.  1  sono  tenute   a      dare
          comunicazione  agli  utenti,  nelle  forme adeguate, almeno
          cinque giorni  prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e
          dei  tempi  di  erogazione  dei  servizi  nel  corso  dello
          sciopero  e  delle    misure per   la riattivazione   degli
          stessi;   debbono, inoltre, garantire  e  rendere  nota  la
          pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione  dal
          lavoro    sia      terminata.    Il     servizio   pubblico
          radiotelevisivo    e'    tenuto    a    dare     tempestiva
          diffusione    a   tali comunicazioni, fornendo informazioni
          complete sull'inizio, la durata, le  misure alternative   e
          le    modalita'  dello    sciopero  nel    corso di tutti i
          telegiornali e giornali radio.  Sono inoltre tenuti a  dare
          le  medesime    informazioni  i    giornali  quotidiani   e
          le     emittenti radiofoniche   e   televisive    che    si
          avvalgano  di  finanziamenti  o, comunque, di  agevolazioni
          tariffarie,  creditizie o   fiscali previste da leggi dello
          Stato.
            7.  Le disposizioni  del  presente articolo  in  tema  di
          preavviso  minimo  e   di indicazione della  durata non  si
          applicano nei  casi di astensione  dal lavoro   in   difesa
          dell'ordine    costituzionale,  o   di protesta per   gravi
          eventi  lesivi  dell'incolumita'    e  della  sicurezza dei
          lavoratori".
            - L'art. 31 della legge 23 agosto  1988,  n.  400  e'  il
          seguente:
            "Art.  31 (Consiglieri  ed esperti). - 1. Le  funzioni di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio    presso  la
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri   sono   svolte  da
          consiglieri   secondo   l'organico   di   cui  all'allegata
          tabella  A.  In tale organico   non e' compreso il posto di
          capo ufficio stampa.
            2.   I dipendenti   di  amministrazioni    diverse  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  chiamati    ad
          esercitare  le    funzioni  predette  sono    collocati  in
          posizione    di    comando  o    fuori    ruolo presso   la
          Presidenza, salvo che  l'incarico sia a tempo parziale    e
          consenta    il    normale   espletamento   delle   funzioni
          dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi agli esperti sono disposti dal    Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o dai Ministri  senza portafoglio
          nell'ambito della  dotazione di cui alla tabella  A e sulla
          base della ripartizione   numerica stabilita,  con  proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
            4.  I  decreti  di  conferimento   di incarico ad esperti
          nonche' quelli relativi  a dipendenti  di   amministrazioni
          pubbliche  diverse   dalla Presidenza   del  Consiglio  dei
          Ministri o  di  enti  pubblici,  con qualifica dirigenziale
          o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non  siano confermati entro tre mesi   dal  giuramento  del
          Governo, cessano di avere effetto.
            5.  Il   conferimento delle   qualifiche dirigenziali del
          ruolo della Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri  e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".
            -  L'art. 17,   comma 14, della legge  15 maggio 1997, n.
          127, e' il seguente: "14. Nel caso in  cui disposizioni  di
          legge  o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di    appartenenza     sono   tenute    ad   adottare    il
          provvedimento di fuori ruolo o di  comando  entro  quindici
          giorni dalla richiesta".
            Il  D.P.R.    25 gennaio   1994, n. 144,  come modificato
          dall'art. 8, comma  4,  della    legge  15   maggio   1997,
          n.     127,   recepisce  il "Regolamento recante  norme per
          l'organizzazione ed  il funzionamento dell'agenzia       la
          rappresentanza        negoziale      delle        pubbliche
          amministrazioni".
           Nota all'art. 3:
            -  L'art. 46   del D.Lgs.   3 febbraio   1993,  n.    29,
          sostituito   dal decreto legislativo qui pubblicato, era il
          seguente:
            "Art.  46  (Area  di  contrattazione    per  il personale
          dirigenziale). - 1. Per ciascuno dei  comparti  individuati
          ai  sensi  dell'art. 45, comma 3, e'  prevista una autonoma
          separata  area  di  contrattazione     per   il   personale
          dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
            2.  I contratti  collettivi nazionali delle aree separate
          di cui al comma 1  sono  stipulati  dall'agenzia  di    cui
          all'art.  50, per la parte pubblica,   e,  per   la   parte
          sindacale,      dalle         confederazioni   maggiormente
          rappresentative     sul     piano    nazionale    e   dalle
          organizzazioni    sindacali    interessate     maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale nell'ambito   della
          rispettiva  area di  riferimento, assicurando  un  adeguato
          riconoscimento  delle specifiche  tipologie professionali.
            3.  Il  rapporto    di  lavoro della dirigenza medica   e
          veterinaria del Servizio  sanitario nazionale  e'  definito
          in  una    apposita  area    di  contrattazione    alle cui
          trattative  partecipano l'agenzia  prevista dall'art.   50,
          in    rappresentanza    della     parte     pubblica,     e
          rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali     del
          personale medico e veterinario maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale".
           Note all'art. 4:
            -  L'art. 51   del D.Lgs.   3 febbraio   1993,  n.    29,
          sostituito   dal decreto legislativo qui pubblicato, era il
          seguente:
            "Art.  51    (Procedimento  di  contrattazione).    -  1.
          L'agenzia    di cui all'art. 50, entro cinque  giorni dalla
          conclusione delle trattative, trasmette     al     Governo,
          ai     fini     dell'autorizzazione    alla sottoscrizione,
          il   testo     concordato   dei     contratti    collettivi
          nazionali  di  cui agli  articoli  45  e  46, corredato  da
          appositi   prospetti   contenenti  l'individuazione     del
          personale interessato, dei costi  unitari  e  degli   oneri
          riflessi   del  trattamento  economico previsto, nonche' la
          quantificazione     complessiva  della  spesa   diretta   e
          indiretta,      ivi    compresa   quella   rimessa     alla
          contrattazione decentrata. Il Governo, nei  quindici giorni
          successivi, si pronuncia  in  senso  positivo  o  negativo,
          tenendo  conto  fra  l'altro degli effetti applicativi  dei
          contratti   collettivi  anche    decentrati  relativi    al
          precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle
          direttive  impartite    dal Presidente   del Consiglio  dei
          Ministri.  Decorso tale termine l'autorizzazione si intende
          rilasciata. Per quanto attiene  ai  contratti    collettivi
          riguardanti     il   personale  dipendente  dalle regioni e
          dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con
          le     amministrazioni   regionali,     espressa      dalla
          Conferenza      dei  presidenti  delle    regioni e   delle
          province autonome  di Trento  e di Bolzano.
            2. L'autorizzazione  di cui al  comma 1 e' sottoposta  al
          controllo della Corte  dei conti,   la quale   ne  verifica
          la  legittimita'    e la compatibilita'  economica    entro
          quindici  giorni  dalla    data   di ricezione,  decorsi  i
          quali il controllo si  intende effettuato senza rilievi.
            3.    Per  i    contratti    collettivi  decentrati,   la
          sottoscrizione  da parte delle   amministrazioni  pubbliche
          e'  autorizzata,    nei  quindici  giorni successivi   alla
          conclusione  delle trattative, nei  limiti di cui  all'art.
          45, comma 4,  con atto dell'organo di  vertice previsto dai
          rispettivi         ordinamenti.    L'autorizzazione    alla
          sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo  degli
          organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere
          effettuato  entro  quindici giorni dalla data di ricezione,
          decorsi i quali il controllo si  intende  effettuato  senza
          rilievi.   Le   amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a
          trasmettere  all'agenzia  di    cui  all'art.    50,   alla
          Presidenza  del    Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento
          della funzione pubblica ed  al Ministero del tesoro,  copia
          dei  contratti  collettivi  decentrati.  Non puo' essere in
          ogni  caso  autorizzata  la sottoscrizione   di   contratti
          collettivi  decentrati  che comportano,  anche a  carico di
          esercizi  successivi,  impegni  di   spesa   eccedenti   le
          disponibilita'    finanziarie    definite   dal   contratto
          collettivo nazionale.
            4. Non    puo'  essere  in    ogni  caso  autorizzata  la
          sottoscrizione  di  contratti  collettivi   che comportano,
          direttamente    o  indirettamente,  anche  a    carico   di
          esercizi  successivi,  impegni di  spesa eccedenti rispetto
          a   quanto  stabilito   nel  documento   di  programmazione
          economicofinanziaria    approvato     dal       Parlamento,
          nella     legge finanziaria e  nel provvedimento collegato,
          nonche'  nel bilancio. In nessun   caso   possono    essere
          previsti  oneri   aggiuntivi   diretti  o indiretti,  oltre
          il   periodo     di   validita'   dei      contratti,    in
          particolare  per  effetto  della  decorrenza dei benefici a
          regime".
            - L'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e'  il
          seguente:
            "Art.     1-bis      (Strumenti    di      programmazione
          finanziaria   e  di bilancio). -  1.  L'impostazione  delle
          previsioni  di entrata e di spesa del bilancio dello  Stato
          e' ispirata al  metodo della programmazione  finanziara.  A
          tal fine il Governo presenta alle Camere:
            a)     entro    il    15    maggio  il    documento    di
          programmazione economicofinanziaria, che  viene,  altresi',
          trasmesso alle regioni;
            b)    entro  il    31 luglio   il disegno   di legge   di
          approvazione   del  bilancio  annuale    e  del    bilancio
          pluriennale  a    legislazione vigente che viene, altresi',
          trasmesso alle regioni;
            c)   entro il   30   settembre   il disegno   di    legge
          finanziaria,  la relazione  previsionale  e  programmatica,
          il    bilancio    pluriennale programmatico, i disegni   di
          legge collegati alla   manovra di  finanza  pubblica    con
          decorrenza  dal   primo   anno   considerato nel   bilancio
          pluriennale.
            2.  La  Commissione interregionale  prevista dall'art. 13
          della legge 16 maggio  1970, n. 281, esprime    il  proprio
          parere  sui  documenti di cui alla lettera  a) del comma 1,
          entro il 31 maggio, e  di cui alla lettera b) del  medesimo
          comma, entro il 15 settembre,  e lo comunica al Governo  ed
          al Parlamento".
           Note all'art. 5:
            -    L'art.  52   del D.Lgs.   3 febbraio   1993, n.  29,
          sostituito  dal decreto legislativo qui pubblicato, era  il
          seguente:
            "Art.  52  (Disponibilita'    finanziarie  destinate alla
          contrattazione collettiva  nelle  amministrazioni pubbliche
          e  verifica).  - 1.   Il Ministero del  tesoro,    per  gli
          aspetti  di    interesse  regionale  previa intesa con   le
          amministrazioni  regionali, espressa  dalla Conferenza  dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento e di Bolzano,  quantifica  l'onere  derivante  dalla
          contrattazione  collettiva  con  specifica   indicazione di
          quello  da porre a carico  del bilancio dello  Stato  e  di
          quello     al    quale  provvedono,    nell'ambito    delle
          disponibilita' dei  rispettivi bilanci le   amministrazioni
          pubbliche.    L'onere  a carico del bilancio dello Stato e'
          determinato con apposita norma   da inserire   nella  legge
          finanziaria, ai  sensi dell'art.  11 della  legge 5  agosto
          1978,      n.  468,     e  successive     modificazioni  ed
          integrazioni.
            2. Il  Presidente del  Consiglio dei Ministri,   per  gli
          aspetti  di  interesse  regionale    previa  intesa  con le
          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e   delle province  autonome  di
          Trento  e  di Bolzano,  impartisce all'agenzia le direttive
          per  i  rinnovi  dei contratti  collettivi,  indicando   in
          particolare  le  risorse complessivamente disponibili per i
          comparti, i criteri generali   della distribuzione    delle
          risorse  al    personale ed ogni  altro elemento  utile  in
          ordine  al  rispetto degli  indirizzi impartiti.
            3.  I contratti  collettivi  sono corredati  da  appositi
          prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di  validita'   contrattuale,   prevedendo      la
          possibilita'    di  prorogare   l'efficacia temporale   del
          contratto, ovvero  di sospenderne l'esecuzione parziale   o
          totale,  in caso  di accertata  esorbitanza  dai limiti  di
          spesa. Essi  possono prevedere la  richiesta, da  parte del
          Presidente  del     Consiglio  dei  Ministri   o      dalle
          organizzazioni      sindacali  firmatarie    dei  contratti
          collettivi, al nucleo di valutazione della  spesa  relativa
          al   pubblico  impiego,  istituito  presso  il    Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro  dall'art.  10   della
          legge    30 dicembre   1991,   n.   412,   di controllo   e
          certificazione  dei costi   esorbitanti sulla   base  delle
          rilevazioni    effettuate dalla  Ragioneria generale  dello
          Stato,   dal Dipartimento    della  funzione    pubblica  e
          dall'Istituto  nazionale   di statistica.   Il   nucleo  si
          pronuncia  entro    quindici    giorni   dalla richiesta. I
          compiti  affidati dal presente comma  al predetto nucleo di
          valutazione sono sostitutivi   dei compiti  originariamente
          previsti dal citato art. 10.
            4.  La  spesa posta a carico  del bilancio dello Stato e'
          iscritta in apposito fondo dello stato di   previsione  del
          Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo.
          In    esito  alla  sottoscrizione  dei singoli contratti di
          comparto,  il    Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato   a
          ripartire  con propri decreti  le somme destinate a ciascun
          comparto mediante   assegnazione diretta   a  favore    dei
          competenti    capitoli di bilancio,    anche    di    nuova
          istituzione,   per    il    personale  dell'amministrazione
          statale,     ovvero   mediante    trasferimento  ai bilanci
          delle  amministrazioni autonome  e degli  enti in    favore
          dei quali sia previsto l'apporto finanziario  dello Stato a
          copertura dei relativi  oneri.  Analogamente  provvedono le
          altre  amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.
            5.  Le  somme  provenienti  dai trasferimenti   di cui al
          comma 4 devono trovare    specifica    allocazione    nelle
          entrate   dei   bilanci   delle amministrazioni  ed    enti
          beneficiari,   per   essere     assegnate    ai  pertinenti
          capitoli   di   spesa  dei  medesimi  bilanci.  I  relativi
          stanziamenti   sia   in   entrata   che   in   uscita   non
          possono      essere   incrementati   se  non  con  apposita
          autorizzazione legislativa".
            -  L'art. 12  della  legge  5 agosto  1978,  n.   468,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
            "Art.  12 (Assegnazioni  di bilancio). - Con  decreti del
          Presidente della Repubblica,   su proposta    del  Ministro
          del  tesoro,   sentito il Consiglio  dei Ministri,  possono
          iscriversi in  bilancio somme  per restituzioni di  tributi
          indebitamente  riscossi, ovvero di   tasse  ed  imposte  su
          prodotti  che si   esportano, per pagare vincite  al lotto,
          per eseguire pagamenti relativi al    debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate da leggi,  per  integrare    le    assegnazioni
          relative   a   stipendi,   pensioni e  altri assegni fissi,
          tassativamente autorizzati  e  regolati    per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni    del  fondo speciale di cui   al
          precedente art.  8, nonche' per   fronteggiare le  esigenze
          derivanti    al  bilancio dello Stato dalle disposizioni di
          cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del
          regolamento  (CEE,  EURATOM,  CECA)  n.  2891    /  77  del
          Consiglio   in   data   19   dicembre  1977,  e  successive
          modificazioni.
            In  corrispondenza  con   gli  accertamenti  dell'entrata
          possono,  mediante  decreti  del    Ministro  del   tesoro,
          iscriversi     in  bilancio  le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione di somme avute in deposito o per il  pagamento
          di    quote  di entrata devolute ad enti  ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.
            Allo  stato  di previsione della  spesa del Ministero del
          tesoro sono allegati   due elenchi,   da approvarsi,    con
          apposito     articolo,  dalla  legge  di  approvazione  del
          bilancio,    dei  capitoli  per  i  quali  possono   essere
          esercitate rispettivamente  le facolta' di cui al  primo ed
          al secondo comma del presente articolo.
            Al  disegno  di    legge di approvazione del   rendiconto
          generale dello Stato e'  allegato un elenco dei  decreti di
          cui ai  commi precedenti con  le indicazioni   dei   motivi
          per    i  quali    si    e'  proceduto    alle iscrizioni e
          integrazioni di cui al presente articolo".
            - L'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
            "Art.   20  (Verifica  dei    risultati.  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1.   I    dirigenti    generali    ed    i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta   dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,  della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati  in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti  e
          dei   risultati   della gestione  finanziaria,  tecnica  ed
          amministrativa,  incluse  le  decisioni  organizzative e di
          gestione  del  personale.  All'inizio  di  ogni   anno,   i
          dirigenti  presentano  al  direttore  generale, e questi al
          Ministro, una  relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
          precedente.
            2.    Nelle  amministrazioni    pubbliche, ove   gia' non
          esistano, sono istituiti servizi di controllo interno,    o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed   economica      gestione  delle     risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.    I  servizi  o  nuclei determinano almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione politica. Ad essi  e'    attribuito,  nell'ambito
          delle     dotazioni     organiche  vigenti,    un  apposito
          contingente   di   personale.   Puo'   essere    utilizzato
          anchepersonale  gia'  collocato fuori   ruolo. Per motivate
          esigenze, le amministrazioni  pubbliche possono    altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.   I   nuclei   di   valutazione, ove  istituiti,  sono
          composti   da  dirigenti  generali    e  da  esperti  anche
          esterni  alle  amministrazioni.    In  casi  di particolare
          complessita', il Presidente del Consiglio  puo'  stipulare,
          anche     cumulativamente     per   piu'   amministrazioni,
          convenzioni apposite  con  soggetti    pubblici  o  privati
          particolarmente qualificati.
            5.  I  servizi    e  nuclei  hanno accesso ai   documenti
          amministrativi e possono   richiedere,   oralmente   o  per
          iscritto,   informazioni  agli uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di    direzione.  Gli uffici di controllo
          interno delle amministrazioni   territoriali e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.      I     comitati  provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e   i comitati   metropolitani    di    cui
          all'art.  18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n. 344,
          convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio
          1991,    n. 21, e al  decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di  controllo interno delle amministrazioni territoriali  e
          periferiche.
            7.  All'istituzione  degli   uffici di cui al comma 2  si
          provvede con regolamenti   delle singole    amministrazioni
          da  emanarsi   entro il   1 febbraio  1994.  E'  consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
            8.  Per  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri
          e   per  le amministrazioni  che esercitano  competenze  in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di giustizia, le   operazioni di  cui  al    comma  2  sono
          effettuate  dal Ministro   per i dirigenti  e dal Consiglio
          dei Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e   le
          modalita'  di  attuazione  del procedimento di verifica dei
          risultati da parte    del  Ministro    competente    e  del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento    ministeriale  e  con  decreto del Presidente
          della Repubblica da adottarsi  entro  sei  mesi,  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            9.    L'inosservanza  delle   direttive   e i   risultati
          negativi   della gestione     finanziaria    tecnica      e
          amministrativa      comportano,    in  contraddittorio,  il
          collocamento a disposizione per la durata massima  di    un
          anno,    con    conseguente    perdita    del   trattamento
          economico accessorio   connesso alle   funzioni.  Per    le
          amministrazioni   statali tale  provvedimento  e'  adottato
          dal   Ministro   ove   si   tratti   di dirigenti  e    dal
          Consiglio    dei  Ministri  ove    si tratti   di dirigenti
          generali.    Nelle  altre    amministrazioni,    provvedono
          gli   organi amministrativi    di  vertice.   Per   effetto
          del  collocamento   a disposizione  non  si puo'  procedere
          a  nuove nomine  a  qualifiche dirigenziali.  In caso    di
          responsabilita'    particolarmente grave   e reiterata, nei
          confronti dei   dirigenti  generali  o    equiparati,  puo'
          essere  disposto -  in contraddittorio - il collocamento  a
          riposo per ragioni  di  servizio, anche  se  non  sia   mai
          stato      in     precedenza  disposto  il  collocamento  a
          disposizione; nei confronti dei dirigenti si  applicano  le
          disposizioni del codice civile.
            10.     Restano   ferme    le  disposizioni   vigenti  in
          materia        di    responsabilita'     penale,     civile
          amministrativocontabile   e  disciplinare  previste  per  i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali delle   forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
           Note all'art. 6:
            -  L'art. 47  del D.Lgs. 3 febbraio  1993, n. 29, che  si
          riporta di seguito, e' stato abrogato dal D.P.R. 28  luglio
          1995,  n.  316,  emanato  a seguito del referendum popolare
          dell'11 giugno 1995.
            "Art.  47   (Rappresentativita'  sindacale).   -  1.   La
          maggiore rappresentativita'  sul    piano  nazionale  delle
          confederazioni    e  delle  organizzazioni    sindacali  e'
          definita  con apposito   accordo tra   il Presidente    del
          Consiglio    dei   Ministri   o un   suo   delegato   e  le
          confederazioni   sindacali   individuate   ai   sensi   del
          comma    2,   da recepire   con    decreto  del  Presidente
          della    Repubblica,  previa deliberazione del    Consiglio
          dei  Ministri, sentita  la Conferenza dei presidenti  delle
          regioni e  delle  province  autonome di  Trento  e  Bolzano
          per gli aspetti di interesse regionale.
            2.  Fino alla  emanazione del decreto di cui al  comma 1,
          restano in vigore  e si  applicano, anche   alle   aree  di
          contrattazione di  cui all'articolo 46,  le disposizioni di
          cui   all'art.  8  del    decreto  del  Presidente    della
          Repubblica    23   agosto   1988,   n.     395,   e    alle
          conseguenti    direttive emanate   dalla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche
          in  sede decentrata fino a quando non sia data applicazione
          a quanto previsto dall'art. 45, comma 8".
            -  La  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e   successive
          modificazioni  detta  "Norme sulla tutela  della liberta' e
          dignita'    dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
          dell'attivita'  sindacale  nei luoghi di lavoro e norme sul
          collocamento". Si trascrivono, di seguito, gli articoli 19,
          23, 24 e 30 della predetta legge:
            "Art. 19  (Costituzione  delle  rappresentanze  sindacali
          aziendali). - Rappresentanze  sindacali  aziendali  possono
          essere    costituite   ad iniziativa dei lavoratori in ogni
          unita' produttiva, nell'ambito:
            ( a)  delle associazioni aderenti  alle    confederazioni
          maggiormente rappresentantive sul piano nazionale;)
            b)  delle  associazioni  sindacali  (non  affiliate  alle
          predette  confederazioni)     che   siano    firmatarie  di
          contratti  collettivi (nazionali o provinciali)  di  lavoro
          applicati nell'unita' produttiva.
            Nell'ambito  di  aziende  con  piu'  unita' produttive le
          rappresentanze  sindacali  possono  istituire   organi   di
          coordinamento".
            N.B.  -  Le  parti  racchiuse   fra parentisi quadre sono
          state abrogate con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, in  esito
          al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995.
            "Art.  23  (Permessi  retribuiti).    - I dirigenti delle
          rappresentanze sindacali   aziendali  di    cui    all'art.
          19   hanno   diritto,  per l'espletamento del loro mandato,
          a permessi retribuiti.
            Salvo clausole  piu' favorevoli dei contratti  collettivi
          di  lavoro  hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
          almeno:
            a)  un dirigente  per ciascuna  rappresentanza  sindacale
          aziendale  nelle   unita' produttive   che occupano  fino a
          200 dipendenti   della  categoria  per  cui  la  stessa  e'
          organizzata;
            b)  un  dirigente  ogni 300 o  frazione di 300 dipendenti
          per ciascuna rappresentanza  sindacale  aziendale     nelle
          unita'    produttive   che occupano fino a 3.000 dipendenti
          della categoria per cui la stessa e' organizzata;
            c)   un   dirigente ogni   500   o    frazione    di  500
          dipendenti  della categoria  per   cui  e'  organizzata  la
          rappresentanza  sindacale aziendale nelle unita' produttive
          di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui
          alla precedente lettera b).
            I  permessi retribuiti  di cui  al presente  articolo non
          potranno essere inferiori a otto ore mensili  nelle aziende
          di  ci  alle  lettere  b)  e c) del comma precedente; nelle
          aziende di cui alla lettera a) i  permessi  retribuiti  non
          potranno    essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
          dipendente.
            Il lavoratore  che intende  esercitare il diritto  di cui
          al primo comma deve darne comunicazione scritta  al  datore
          di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze
          sindacali aziendali".
            "Art.   24  (Permessi  non  retribuiti).  -  I  dirigenti
          sindacali aziendali di cui   all'art.  2  hanno  diritto  a
          permessi  non retribuiti per la partecipazione a trattative
          sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,  in
          misura non inferiore a otto giorni all'anno.
            I lavoratori  che intendano esercitare  il diritto di cui
          al  comma precedente devono darne comunicazione scritta  al
          datore di lavoro di regola  tre   giorni  prima     tramite
          le   rappresentanze  sindacali aziendali".
            "Art.  30    (Permessi  per  i    dirigenti provinciali e
          nazionali).   - I componenti    degli  organi    direttivi,
          provinciali    e  nazionali,    delle  associazioni  di cui
          all'art. 19  hanno diritto a permessi  retribuiti,  secondo
          le  norme  dei contratti   di lavoro, per la partecipazione
          alle riunioni degli organi suddetti".
            - Il  D.P.C.M. 27 ottobre  1994, n. 770,  recepisce    il
          "Regolamento   concernente  la     nuova  disciplina    dei
          distacchi, delle   aspettative  e  dei  permessi  sindacali
          nelle amministrazioni pubbliche".
            -  L'art.  9  del  D.P.R.  6  gennaio  1978, n. 58, cosi'
          recita:
            "Art. 9. - Nella provincia  di Bolzano, alle associazioni
          sindacali   costituite   esclusivamente   tra    lavoratori
          dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca
          e   ladina,   aderenti   alla  confederazione  maggiormente
          rappresentativa  fra quelle   dei lavoratori   stessi  sono
          estesi,   in  ordine  alla costituzione  di  rappresentanze
          sindacali aziendali e  comunque in ordine  all'esercizio di
          tutte   le attivita' sindacali comprese quelle di patronato
          e di assistenza sociale di cui alla  legge 29  luglio 1947,
          n.  804,     e  successive     modificazioni,   i   diritti
          riconosciuti  da    norme  di    legge  alle   associazioni
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale.
            Alle associazioni  e alla confederazione  di cui al primo
          comma   e'  altresi'    esteso      il    diritto      alla
          rappresentanza    negli  organi collegiali  della  pubblica
          amministrazione e degli enti costituiti per la  tutela  dei
          loro    interessi    nell'ambito   provinciale   o   aventi
          competenza regionale.
            La maggiore rappresentativita'  della  confederazione  di
          cui  al  primo comma     e'   accertata    dal    consiglio
          provinciale.  Il    relativo provvedimento  e'  impugnabile
          dinanzi  alla  sezione  autonoma  di  Bolzano del tribunale
          amministrativo regionale".
            -   Il   D.Lgs n.    430/1989    concernente    norme  di
          attuazione    dello statuto   speciale   per   la   regione
          Valle  d'Aosta  in  materia  di previdenza ed assicurazioni
          sociali.
           Note all'art. 7:
            -  L'art 54,   come   modificato dal   D.L.  10    maggio
          1996,  n.    254, convertito nella legge 11 luglio 1996, n.
          365, e' il seguente:
            "Art.  54 (Aspettative  e permessi  sindacali).  - 1.  Al
          fine   del contenimento,   della   trasparenza   e    della
          razionalizzazione    delle aspettative   e   dei   permessi
          sindacali   nel   settore   pubblico,    la  contrattazione
          collettiva   ne   determina   i   limiti   massimi   in  un
          apposito  accordo,   stipulato tra   il   Presidente    del
          Consiglio    dei Ministri,  o    un  suo   delegato,  e  le
          confederazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale,    da  recepire    con  decreto       del
          Presidente     del    Consiglio    dei  Ministri,    previa
          deliberazione   del   Consiglio    dei    Ministri,  previa
          intesa   con   le amministrazioni regionali, espressa dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le province autonome di Trento e Bolzano, per
          gli aspetti di interesse regionale.
            2. La  gestione dell'accordo  di cui   al comma   1,  ivi
          comprese  le  modalita' di  utilizzo e  distribuzione delle
          aspettative  e permessi sindacali tra le confederazioni   e
          le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base  della
          loro  rappresentativita'  e    con  riferimento  a  ciascun
          comparto e separata area di  contrattazione,  e'  demandata
          alla contrattazione collettiva,  garantendo a decorrere dal
          1  agosto 1996 in ogni  caso l'applicazione della  legge 20
          maggio 1976, n.  300, e successive  modificazioni. Per   la
          provincia    autonoma  di    Bolzano si terra'   conto   di
          quanto   previsto     dall'art.   9   del    decreto    del
          Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.
             3. (Abrogato)
            4.    Le   amministrazioni   pubbliche    sono  tenute  a
          fornire   alla Presidenza del   Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento    della    funzione   pubblica,   il   numero
          complessivo ed i nominativi  dei beneficiari  dei  permessi
          sindacali.
            5.     Contestualmente  alla   definizione   della  nuova
          normativa contenente  la  disciplina  dell'intera  materia,
          sono  abrogate  le disposizioni  che regolano   attualmente
          la  gestione    e la   fruizione delle   aspettative e  dei
          permessi    sindacali  nelle    amministrazioni   pubbliche
          (seguiva  un  periodo abrogato).  Fino alla  emanazione del
          decreto del Presidente del Consiglio dei   Ministri di  cui
          al  comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del
          Consiglio dei Ministri che   ripartiscono  attualmente    i
          contingenti      delle    aspettative sindacali nell'ambito
          delle   amministrazioni   pubbliche.   Resta    salva    la
          disposizione  di cui all'ultimo periodo del  comma 2 e sono
          a tal fine aumentati di  una unita',   fino alla   data  di
          entrata  in    vigore  del  decreto  di  cui  al comma 1, i
          contingenti attualmente previsti.
            6.  Oltre ai  dati  relativi ai  permessi  sindacali,  le
          pubbliche  amministrazioni  sono    tenute  a  fornire alla
          Presidenza del Consiglio dei    Ministri  -    Dipartimento
          della   funzione     pubblica,  gli    elenchi  nominativi,
          suddivisi   per  qualifica,  del    personale    dipendente
          collocato  in  aspettativa,  in quanto chiamato a ricoprire
          una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per      motivi
          sindacali. I dati riepilogativi dei  predetti  elenchi sono
          pubblicati    in    allegato  alla    relazione  annuale da
          presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della  legge
          29 marzo 1983, n. 93".
            -  Per  il  D.P.C.M.  27  ottobre 1994, n. 770, vedi nota
          all'art. 6.
            -  La legge  31   dicembre 1996,   n.675,   e  successive
          disposizioni  correttive  ed   integrative, detta norme  in
          materia di  "Tutela delle persone  e  di   altri   soggetti
          rispetto  al  trattamento  dei  dati personali".
           Note all'art. 8:
            -  Il  D.P.C.M.   30 dicembre 1993, n. 593,  recepisce il
          "Regolamento  concernente    la    determinazione  e     la
          composizione    dei comparti   di contrattazione collettiva
          di cui all'art.  45, comma 3,   del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29".
            -Per   l'art. 45  del  D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.  29,
          vedi  nota all'art. 1.
            -Per  l'art. 54  del  D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.   29,
          vedi  nota all'art. 7.
            -Per   l'art. 50  del  D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.  29,
          vedi  nota all'art. 2.
            -Per  l'art. 45  del  D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.   29,
          vedi  nota all'art. 1.
            - Il D.L. 10 maggio 1996,  n. 245, convertito dalla legge
          11  luglio  1996,   n.   365,   reca    "Differimento   del
          termine  di  applicazione stabilito dall'art. 57,  comma 6,
          del decreto   legislativo 3 febbraio  1993,    n.  29,    e
          successive  modifiche,    in    materia  di    attribuzione
          temporanea di mansioni superiori".
            - Il titolo I del D.Lgs.   3 febbraio 1993,  n.29,  detta
          disposizioni  in     ordine      ai    principi    generali
          sulla       "Razionalizzazione  dell'organizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            -Per   l'art. 20  del  D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.  29,
          vedi  nota all'art. 5.
            - L'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
            "Art.   19   (Incarichi   di  funzioni  dirigenziali).  -
          1.  Per  il conferimento di  ciascun incarico di   funzione
          dirigenziale  e    per  il  passaggio    ad  incarichi   di
          funzioni dirigenziali   diverse si    tiene  conto    della
          natura    e   delle   caratteristiche    dei  programmi  da
          realizzare,    delle  attitudini    e    della    capacita'
          professionale   del singolo  dirigente  anche in  relazione
          ai  risultati conseguiti   in precedenza,    applicando  di
          norma  il    criterio  della   rotazione degli incarichi ed
          adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.
            2.   Gli  incarichi   di   direzione  degli   uffici   di
          ciascuna  amministrazione    dello    Stato,    anche    ad
          ordinamento  autonomo,   di livello  dirigenziale  generale
          sono   conferiti   con  decreto  del  Ministro  competente,
          sentito  il Presidente  del  Consiglio   dei Ministri,    a
          dirigenti  generali  in   servizio presso l'amministrazione
          interessata.  Con la   medesima procedura sono    conferiti
          gli  incarichi    di  funzione ispettiva e di   consulenza,
          studio e ricerca  di livello dirigenziale generale.
            3.   Gli  incarichi   di   direzione  degli   uffici   di
          ciascuna  amministrazione    dello    Stato,    anche    ad
          ordinamento   autonomo,   di  livello    dirigenziale  sono
          conferiti    con  decreto   del Ministro,   su proposta del
          dirigente generale competente, a    dirigenti  in  servizio
          presso  l'amministrazione  interessata.  Con    la medesima
          procedura  sono  conferiti  gli   incarichi   di   funzione
          ispettiva  e  di  consulenza,  studio  e ricerca di livello
          dirigenziale.
            4. Per la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per il
          Ministero  degli    affari  esteri,    nonche'  per      le
          amministrazioni    che  esecitano  competenze in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di   giustizia
          la    ripartizione    delle   attribuzioni    tra   livelli
          dirigenziali   differenti e'    demandata  ai    rispettivi
          ordinamenti    di  settore  e  definita con regolamento, ai
          sensi dell'art. 6.
            5. Per  il personale di  cui all'art.   2, comma 4,    il
          conferimento  degli   incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".
           Note all'art. 9:
            -  L'art.  4, comma  3, del  D.Lgs. 3  febbraio 1993,  n.
          29,   e' il seguente: "3.    Sono  soggetti    a  controllo
          preventivo    di legittimita' della   Corte  dei conti  gli
          atti  normativi  e gli  atti  generali, compresi quelli  di
          programmazione  e di organizzazione, adottati nelle materie
          di cui  all'art. 2, comma 1,  lettera c), numeri da   1)  a
          7),  della    legge   23 ottobre   1992,   n.   421.   Sono
          altresi'    soggetti    a  controllo     preventivo      di
          legittimita'   della   Corte  dei  conti  le autorizzazioni
          alla   sottoscrizione    dei   contratti   collettivi,    i
          provvedimenti   amministrativi      emanati  a  seguito  di
          deliberazione  del  Consiglio     dei      Ministri,      i
          provvedimenti    aventi   ad   oggetto   il conferimento di
          funzioni ed  incarichi di  dirigente generale   e gli  atti
          che  il  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  richieda
          di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo".
            -  L'art.  73, comma  5, del D.Lgs.  3 febbraio 1993,  n.
          29,  e' il seguente: "5.  Le aziende e   gli enti di    cui
          alle  leggi    26  dicembre  1936,  n.  2174,  e successive
          modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n.  312,  30
          maggio  1988,  n.   186, 11 luglio  1988, n.  266, 18 marzo
          1989,  n. 106,  31  gennaio  1992,  n. 138,   provvederanno
          ad  adeguare  i propri  ordinamenti ai  principi di  cui al
          titolo 1.   I  rapporti  di  lavoro    dei  dipendenti  dei
          predetti  enti    ed aziende sono regolati   da   contratti
          collettivi   ed  individuali  in  base   alle  disposizioni
          di    cui all'art.   2, comma  2, all'art.  9, comma  2, ed
          all'art. 65, comma  3.  Le    predette  amministrazioni  si
          attengono  nella  stipulazione  dei    contratti collettivi
          alle direttive  impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  che,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, ne autorizza  la  sottoscrizione  in  conformita'
          all'art. 51, commi 1 e 2".