D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio
1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167).
omissis
ART. 1
7. Per le finalità di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro edella previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilitaal comma 8, nel quale confluisconoanche i contributi comunitari destinati al finanziamentodelle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
... omissis ...
Art. 4-bis
Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche
amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in
vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno
1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono
bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti
vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il
titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo
grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico
riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per
unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi,
del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda
espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al
personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013,
degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge
29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale
assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato
previo superamento di prove selettive, sono indetti, in
attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per
la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del
limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato
esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a
partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati
ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati,
qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è
attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei
titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo
finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non
appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per
la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte
degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo
8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data
di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione
dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle
singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche
per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a
quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche
amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1,
procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico,
alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo
indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi
2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di
inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le
amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire
concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche
interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi
già autorizzati.
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