D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167).

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ART. 1

7. Per le finalità  di  cui al presente articolo  e'  istituito  presso  il  Ministero del lavoro edella previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilitaal comma 8, nel quale confluisconoanche i contributi  comunitari  destinati al finanziamentodelle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

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Art. 4-bis
Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si applicano altresì al personale assunto ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati.

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