ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
INPDAP

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
UFFICIO II
Roma, 15 gennaio 1998

Prot.: 63069

Alle Organizzazioni Sindacali

Loro Sedi

Agli Enti iscritti all'INPDAP
Alle Sedi Periferiche INPDAP

 

Oggetto: Accredito figurativo dei contributi per dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali.

Il Decreto Legislativo n. 564 del 16 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 256 del 31/10/1996, ha tra l'altro, recato con la dizione dell'articolo 3 una nuova disciplina dei periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o sindacali ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con circolare n. 9 del 14 febbraio 1997 pubblicata nella G.U. del 26/02/1997, n. 47 questo Istituto ha fornito le necessarie indicazioni ai fini dell'applicazione della citata normativa. Con la presente, pertanto, si diramano ulteriori istruzioni con riguardo alle modalità da seguire ai fini della valutazione in pensione dei periodi di aspettativa per cariche sindacali nonché della eventuale contribuzione aggiuntiva corrisposta dal sindacato.

Ai fini di una sistematica trattazione della fattispecie in esame con precipuo riguardo ai riflessi contribuivi, è opportuno delineare la disciplina succedutasi nel tempo.

Come noto, l'iscritto alla soppresse Casse Pensioni aveva, in esecuzione del disposto dell'articolo 9 della legge 1646/62, la facoltà di continuare l'iscrizione alla Cassa per l'intera durata del mandato.

Tale normativa non subiva alcuna modifica con l'entrata in vigore dell'art. 31 della L. n. 300/70 avente per destinatari gli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS. Con l'introduzione della disciplina di cui alla legge n. 274/91 modificativa dell'ordinamento posta a base delle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, recata dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 8, comma 4, veniva consentita agli iscritti alle Casse Pensioni collocati in aspettativa per motivi sindacali la facoltà di riscattare tale periodo ai fini del trattamento di quiescenza.

Con l'articolo 54, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive disposizioni, è stata dettata una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico diretta al "contenimento" alla "trasparenza" e "razionalizzazione" di tali prerogative sindacali.

Al comma 5 del suddetto articolo, sono stati demandati all'apposito accordo, richiesto "ope legis", tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ed invero con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 27 ottobre 1994 n. 770, pubblicato nella G.U. del 5 aprile 1995, di esecuzione delle precedenti disposizioni è stato adottato il regolamento disciplinante i distacchi, i permessi e le aspettative non retribuite sindacali.

In particolare con l'espressa dizione recata dall'articolo 4 è stata estesa la disposizione di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e, quindi l'utilità ai fini pensionistici dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita per cariche sindacali.

E' appena in caso di precisare che per l'espresso richiamo contenuto nella norma citata alla disposizione di cui all'articolo 31 della legge 300/70, laddove veniva espressamente richiesta la presentazione di apposita domanda degli interessati all'ente previdenziale, analoga condizione sussisteva per gli iscritti alle Casse Pensioni.

Pertanto, a decorrere dal 6/4/1995 il periodo trascorso in aspettativa non retribuita era utile su richiesta dell'interessato.

Tale il quadro normativo in materia, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 564/96, è stata attuata la necessaria disciplina di armonizzazione della contribuzione figurativa per cariche sindacali.

Più precisamente, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (15/11/96) l'efficacia dei provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita ai fini della copertura figurativa è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l'assunzione con atto scritto;

b) il collocamento in aspettativa dopo che sia trascorso il periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I requisiti richiesti ai fini della individuazione delle cariche sindacali oggetto del beneficio trovano, poi, espressa disciplina al comma 2 dell'articolo 3 laddove prescrive che deve trattarsi di:

a) cariche previste dalle norme statutarie;

b) per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio anche quali componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

In conformità alla previgente disciplina la legge di delega reca la condizione della presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, fissando altresì, in deroga all'articolo 31, L. 300/70, estesa agli iscritti all'INPDAP con il richiamato D.P.C.M. 770, il termine tassativo del 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.

Né la novella norma non poteva non recare, in considerazione dell'introduzione del suddetto termine di decadenza, la regolamentazione intesa alla razionalizzazione della fattispecie in esame finalizzata all'armonizzazione con la disciplina previgente.

Ed invero, a modifica dell'art. 31, L. 300 secondo cui la domanda non era soggetta a scadenza, la nuova legge testualmente prescrive, che la presentazione della istanza riferita "alle situazioni pregresse" debba essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e quindi, entro il 13/2/1997.

Pertanto nel richiamare la circolare n. 9 di questo Istituto si precisa che le domande intese all'accreditamento figurativo per aspettativa per motivi sindacali ove rispondenti ai requisiti suesposti:

1) per i periodi precedenti all'entrata in vigore della legge dovevano essere presentate entro il 13/2/97;

2) per il periodo 15/11/1996 - 31/12/1996 dovevano essere presentate entro il 31/03/1997;

3) per i periodo relativi al 1997 entro il 31/03/1998 e così via.

Ovviamente le istanze prodotte a questo Istituto formeranno oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto ad istruttoria ultimata.

VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

Profonda innovazione viene recata, poi, al punto 5 dell'articolo 3.

A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo è, infatti data facoltà alle organizzazioni sindacali, di versare una contribuzione aggiuntiva:

essa va calcolata sulla eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento delle attività sindacali ex art. 31, L. 300 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'articolo 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981, e precisamente le retribuzioni commisurate a quelle della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate.

Ai fini del versamento, da effettuarsi nel termine tassativo del 31/3 dovrà essere utilizzato, come da nota n. 64850 del 2/7/1997 di questo Istituto, apposito conto corrente postale n. 94829009 intestato "INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - contributo D.Lgs 564/96".

Nell'obiettivo di snellimento e razionalizzazione delle procedure si precisa che l'imputazione al singolo interessato della maggiorazione retributiva e quindi contributiva sarà effettuata in sede di acquisizione dei dati di fine anno:

a) a tal fine si invitano le Organizzazioni sindacali interessate a fare richiesta a questo Ufficio del numero di codice identificativo del Sindacato medesimo trasmettendo l'istanza tramite fax al n. 06/5782014 secondo l'unito modello;

b) in quanto organismo "iscritto", le Organizzazioni in indirizzo riceveranno dalle locali Sedi Periferiche INPDAP i floppy disk, corredati delle istruzioni per l'utilizzo della procedura informatizzata "ACOPC" già in uso per lo accertamento contributivo ordinario;

c) i floppy disk dovranno essere completati dei dati richiesti (anagrafe dello interessato, retribuzione differenziale imponibile, ente di appartenenza dello iscritto.........) e restituiti alle Sedi INPDAP competenti entro 60 giorni dal ricevimento.

Pertanto, al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali l'esercizio della facoltà suddetta e quindi il rispetto del termine del 31 marzo fissato per il versamento della contribuzione aggiuntiva, gli enti datori di lavoro su richiesta dei dipendenti interessati avranno cura di comunicare agli stessi gli importi retribuiti presi a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa non comprendendo quegli emolumenti collegati all'effettiva prestazione lavorativa. Gli interessati avranno cura di comunicare alle Organizzazioni Sindacali le retribuzioni suddette ai fini del calcolo del contributo aggiuntivo differenziale.

Le Sedi INPDAP cureranno il flusso del floppy disk conformemente a quanto previsto per l'accertamento ordinario dei contributi, alle cui modalità si fa espresso riferimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Luigi Marchione

Allegato. 1


 

TRASMISSIONE VIA FAX AL N. 06/5782014

Data .........................................

 

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OGGETTO: Richiesta di attribuzione codice ente.


In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 564/96, con riguardo all'accertamento contributivo per il personale in carico presso questa Organizzazione Sindacale, si chiede l'attribuzione di un codice meccanografico da intestare a:

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Si prega di inviare il codice al seguente numero di fax:


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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



(1) denominazione dell'ente.