GAZZETTA UFFICIALE N. 73 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 28 03 1998

                         ISTITUTO NAZIONALE
                   DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
                    DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
 
CIRCOLARE 16 marzo 1998, n. 14.
  Art.  59 della  legge 27  dicembre  1997, n.  449. Disposizioni  in
materia previdenziale.
 
                                PREMESSA.
    Sul  supplemento  ordinario  n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del
30-12-97 n. 302, e' stata pubblicata la  Legge  27-12-97,  n.    449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
    A  norma  dell'art.  65  della  suddetta legge le disposizioni in
esame entrano  in  vigore  il  1  gennaio  1998,  salvo  una  diversa
decorrenza espressamente stabilita.
    Con  la  presente  Circolare  vengono forniti i primi chiarimenti
sugli aspetti di piu' immediata attuazione della nuova disciplina  di
cui all'art. 59 della Legge 449/97.
    1.1  Requisiti  per il diritto alla pensione di anzianita' per la
generalita' dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6)  Con  effetto
dal  1  gennaio  1998,  il  comma  6  dell'art.  59 introduce, per la
generalita'  dei  lavoratori  dipendenti,  nuovi  requisiti  per   il
pensionamento di anzianita', in sostituzione di quelli previsti dalla
Legge 8-8-95, n. 335.
    In  particolare,  per  i  dipendenti pubblici iscritti alle forme
esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il  diritto  alla
pensione  di  anzianita  dal 1 gennaio 1998 si consegue al compimento
del 53 anno di eta' ed al raggiungimento dell'anzianita' contributiva
pari  a  35  anni  ovvero  alla  maturazione  della  sola  anzianita'
contributiva  pari  a  36  anni; per i successivi anni, il diritto al
trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla
Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.
                      Tabella D
               (articolo 59, comma 6)
       ANNO         ETA' E ANZIANITA'                  ANZIANITA'
      1998              53   e   35                        36
      1999              53   e   35                        37
      2000              54   e   35                        37
      2001              55   e   35                        37
      2002              55   e   35                        37
      2003              56   e   35                        37
      2004              57   e   35                        38
      2005              57   e   35                        38
      2006              57   e   35                        39
      2007              57   e   35                        39
      2008              57   e   35                        40.
    1.2 Decorrenza della pensione di anzianita'  per  la  generalita'
dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)
   I  dipendenti  che risultino in possesso dei requisiti di cui alla
tabella D indicata nel precedente paragrafo, entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al  pensionamento  di  anzianita'  dal  1
luglio  dello  stesso  anno,  se  di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre possono accedere al  pensionamento  dal  1
ottobre  dello  stesso  anno,  se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere  al  pensionamento  dal  1
gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto trimestre, possono
accedere dal 1 aprile dell'anno successivo.  Pertanto,  l'accesso  al
trattamento  pensionistico  avverra'  secondo  le  cadenze  di cui al
sottoindicato prospetto:
Possesso dei requisiti entro           Accesso al pensionamento
                           + 57 anni            - 57 anni
1 trimestre                1 luglio             1 gennaio anno succ.
2 trimestre                1 ottobre            1 gennaio anno succ.
3 trimestre                1 gennaio anno succ. 1 gennaio anno succ.
4 trimestre                1 aprile anno succ.  1 aprile anno succ.
    Premesso  che  i  requisiti per il diritto a pensione sono quelli
previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998:
53 anni di eta'  e  35  di  contribuzione  ovvero  36  di  anzianita'
contributiva  indipendentemente  dall'eta'),  i termini di accesso al
trattamento di quiescenza vengono diversamente cadenzati secondo  che
l'interessato  sia in possesso di un'eta' anagrafica pari o superiore
a 57 anni ovvero inferiore ai 57.
    Si fa presente che l'eta' di 57 anni  richiesta,  utile  solo  ai
fini  della  decorrenza della pensione e non del diritto, puo' essere
compiuta entro il giorno  precedente  la  data  di  decorrenza  della
pensione   stessa;   pertanto,  per  l'accesso  al  pensionamento  di
anzianita' dal 1 luglio l'eta' di 57 anni dovra' essere  perfezionata
entro  il  30 giugno mentre, per l'uscita programmata al 1 ottobre, i
57 anni dovranno essere compiuti entro il 30 settembre  dello  stesso
anno.
    Ad  esempio,  il  lavoratore  che  abbia  maturato  un'anzianita'
contributiva pari a 35 anni nel  primo  trimestre  dell'anno  ma  che
compia  i  57  anni  di  eta'  nel secondo trimestre, potra' comunque
cessare dal servizio nel primo trimestre,  avendo  maturato  i  nuovi
requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianita'
(per l'anno 1998: 53 anni e 35 anni di contribuzione), fermo restando
che  l'effettiva  erogazione  del  trattamento di quiescenza avverra'
solo dal 1 luglio dello stesso anno; le stesse considerazioni valgono
anche per il dipendente che maturi entro il primo trimestre  il  solo
requisito  contributivo  richiesto dalla colonna 2 Tabella D allegata
alla Legge 449/97 (per l'anno 1998: 36  anni  di  contribuzione)  che
potra'  percepire  il trattamento di quiescenza dal 1 luglio, qualora
compia i 57 anni di eta' entro il 30 giugno.
    Il dipendente con un'eta' anagrafica inferiore a 57  anni  e  che
maturi  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita' entro i primi tre
trimestri dell'anno, in  quanto  in  possesso  dei  requisiti  minimi
previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998:
35  anni  di contribuzione congiuntamente ad un'eta' anagrafica di 53
anni  ovvero  36  anni  di  contribuzione),   potra'   percepire   il
trattamento  di  quiescenza  a  decorrere  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo; nel caso in cui i  suddetti  requisiti  vengano  maturati
nell'ultimo  trimestre  dell'anno, avra' diritto all'erogazione della
pensione dal 1 aprile dell'anno successivo.
    Poiche'  i  suddetti  requisiti  (anno  1998:  35  di  anzianita'
contributiva  e 53 anni di eta' ovvero 36 anni di contribuzione) sono
quelli minimi richiesti dalla vigente normativa per il  conseguimento
del  diritto  al  trattamento pensionistico, gli stessi devono essere
maturati in costanza di iscrizione a questo Istituto.
    Il comma 8 dell'art. 59 prevede, esclusivamente per l'anno  1998,
un  differimento  di tre mesi dei termini di accesso al pensionamento
di anzianita'. Conseguentemente, l'uscita programmata  del  1  luglio
1998,  riservata  ai  dipendenti  che  perfezionino  i  requisiti  di
contribuzione entro il 31 marzo del 1998 e che  compiano  i  57  anni
eta'  entro  il  30  giugno  1998, viene differita al 1 ottobre 1998;
analogamente, slitta al 1 gennaio 1999 la  decorrenza  fissata  al  1
ottobre  1998  per  i  dipendenti che perfezionino entro il 30 giugno
1998 il requisito contributivo e che compiano l'eta' anagrafica di 57
anni entro il 30 settembre 1998.
    Tale  differimento  trova  applicazione  solo   in   queste   due
fattispecie,  in quanto gli altri termini d'accesso non sono comunque
ricompresi nell'anno 1998.
    I lavoratori in possesso al 31-12-97 di 35 anni di  contribuzione
e  53  anni  di  eta'  ovvero  di  36 anni di anzianita' contributiva
indipendentemente dall'eta' conseguono il  trattamento  pensionistico
di anzianita' con decorrenza dal 1 aprile 1998.
    Lavoratori privi di vista
    Si  sottolinea che le nuove disposizioni, in materia di requisiti
di accesso e decorrenza  del  trattamento  pensionistico  anticipato,
valgono  anche  per  i  lavoratori  privi  di  vista  in  quanto  non
contemplati tra le  fattispecie  derogatorie  indicate  nell'art.  59
comma 7 della Legge 449/97.
    Con  effetto dall'1-1-98 anche tali dipendenti possono conseguire
il  diritto  al  trattamento   pensionistico   anticipato   solo   al
raggiungimento  dei  requisiti previsti dalla Tabella D allegata alla
legge in esame e secondo le uscite programmate  di  cui  al  presente
paragrafo.
    Conseguentemente risulta disapplicato quanto disposto dall'art. 1
comma  32 della L. 335/95 che prevedeva esplicitamente, nei confronti
dei lavoratori privi  di  vista,  il  mantenimento  delle  previgenti
disposizioni  in  materia  di  requisiti  di  accesso  (art. 8 D.L.vo
503/92) e di decorrenza dei trattamenti pensionistici  di  anzianita'
(art 1, comma 2 ter legge 438/92).
    Per contro questa categoria di lavoratori continuera' a mantenere
i  requisiti  minimi  gia'  in  vigore  alla  data  del  31-12-92 per
l'accesso al  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia,  cosi'  come
indicato dall'art. 1 comma 6 D.L.vo 503/92, in quanto la Legge 449/94
nulla   ha   innovato   in  materia,  ad  eccezione  dei  criteri  di
arrotondamento  dell'anzianita'  contributiva  per  i  quali  si   fa
espresso rinvio al paragrafo 6 della presente circolare.
    2.1  Requisiti  per  il  diritto  alla pensione di anzianita' per
particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59, comma 7)
    L'art. 59 comma 7 della legge in esame  prevede,  in  materia  di
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  alla  tabella  B allegata alla legge n.
335/95 nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  appartenenti  alle
seguenti categorie:
    a)  operai,  cosi'  come  qualificati dai contratti collettivi di
lavoro, nonche'  lavoratori  ad  essi  equivalenti;  al  riguardo  si
precisa che con Decreto Interministeriale, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge, verranno individuate le
mansioni da considerare "equivalenti" (comma 10, art. 59). Si precisa
che la qualifica di "operaio o  equivalente"  deve  essere  posseduta
alla  data  di  cessazione  dal  servizio  e  debitamente certificata
dall'ente datore di lavoro, in base al  profilo  professionale  cosi'
come stabilito dal contratto di categoria.
     b)  Lavoratori  precoci,  ossia  che  risultino iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta'  compresa
tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attivita'
lavorativa.
     Sono  valutabili  a  tale  fine  tutti  i  periodi  contributivi
ricollegabili ad un'effettiva prestazione lavorativa  (ancorche'  non
continuativa)  collocati  temporalmente tra la data di compimento del
14 anno di eta' e quella di compimento del 19 anno.
    A tal fine, vengono riconosciuti utili anche eventuali periodi di
lavoro prestati all'estero che siano stati o meno riscattati,  ovvero
periodi   di   lavoro   resi   con  obbligo  di  iscrizione  a  forme
pensionistiche obbligatorie con  versamento  contributivo  nel  Fondo
lavoratori  dipendenti  o  Gestioni speciali, indipendentemente dalla
circostanza  che   il   periodo   stesso   sia   stato   oggetto   di
ricongiunzione.   Ovviamente,   qualora  il  periodo  non  sia  stato
riscattato o ricongiunto, si dovra' richiedere all'ente previdenziale
l'effettiva contribuzione accreditata.
    c) - Lavoratori collocati in mobilita'  per  effetto  di  accordi
collettivi  stipulati entro il 3-11-97, ivi compresi i dipendenti che
abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 3 D.L. 19.5.97 n.  129,
convertito con modificazioni nella Legge 18.7.97, n. 229, per i quali
l'accordo collettivo intervenga entro il 31-3-98;
    -  lavoratori che abbiano presentato domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari entro il  31-10-97  che,  in  base  ai  predetti
requisiti  di  accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata
legge 335/95, conseguiranno il diritto al trattamento  di  quiescenza
anticipato alla data del 31-12-98;
    -   dipendenti   autorizzati   ai   prepensionamenti  in  base  a
disposizioni di legge anteriori al 3-11-97.  Gli  iscritti  a  questo
Istituto  che  rientrano  in  tale  categoria  sono  i dipendenti del
settore portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale di  cui  al
D.L. 21.10.96 n. 535, convertito in Legge 23.12.96, n. 647.
    Si  riporta  la  Tabella B allegata alla legge 335/95, cosi' come
elaborata in base all'art. 1 comma 26 della stessa legge:
                  Tabella B
      (articolo 1 comma 26 L. 335/95)
       ANNO         ETA' E ANZIANITA'                  ANZIANITA'
      1998              53   e   35                        36
      1999              53   e   35                        37
      2000              54   e   35                        37
      2001              54   e   35                        37
      2002              55   e   35                        37
      2003              55   e   35                        37
      2004              56   e   35                        38
      2005              56   e   35                        38
      2006              57   e   35                        39
      2007              57   e   35                        39
      2008              57   e   35                        40
    Pertanto, per gli iscritti  alle  forme  esclusive  dell'AGO,  le
agevolazioni   previste   per   queste  categorie  di  lavoratori  si
concretizzeranno in una riduzione sull'eta' anagrafica  solamente  in
corrispondenza  di  determinati  anni  ed a partire dal 2001, anno in
cui,  fermo  restando  il  requisito  contributivo  di  35  anni,  il
requisito anagrafico richiesto sara' pari a 54 anni anziche' 55.
    Conseguentemente   anche  i  lavoratori  che  abbiano  presentato
domanda di  autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria  entro  il
3-11-97,   dovranno   comunque   maturare   dall'1-1-98  i  requisiti
contributivi  ed  anagrafici  come  riportati   nella   sopraindicata
tabella.
    2.2  Decorrenza  della  pensione  di  anzianita'  per particolari
categorie di lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)
   Per i dipendenti appartenenti alle categorie di cui al  precedente
paragrafo 2.1 punti a) e b), si applicano le medesime disposizioni in
materia di decorrenza del trattamento pensionistico gia' indicate per
la  generalita'  dei lavoratori, compreso il differimento di tre mesi
previsto per l'anno 1998.
    Qualora detti lavoratori risultino gia' in possesso  al  31-12-97
dei  requisiti  di  cui alla Tabella B allegata alla Legge 335/95 (52
anni di eta' e dell'anzianita' contributiva di 35 anni ovvero  di  36
anni  di anzianita' contributiva indipendentemente dall'eta') possono
conseguire il trattamento pensionistico di anzianita' con  decorrenza
dal 1 aprile 1998.
    Per quanto riguarda i lavoratori di cui al paragrafo 2.1 punto c)
il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza
gia'  previsti  dalle  previgenti  disposizioni. In particolare detti
dipendenti:
    - se in possesso al 31-12-97 del requisito anagrafico di 52  anni
di  eta'  e  dell'anzianita' contributiva pari a 35 anni ovvero di 36
anni di contribuzione indipendentemente dall'eta', possono conseguire
la pensione di anzianita' dal 1 gennaio 1998 (art. l, comma 29, legge
n. 335/95, tabella E);
    - se matureranno detti requisiti in data successiva  all'  1-1-98
(per  tale  anno:  53  anni  di eta' ed anzianita' contributiva di 35
anni,  ovvero  36  di  contribuzione  indipendentemente   dall'eta'),
conseguiranno  il trattamento pensionistico secondo le cadenze di cui
al sottoindicato prospetto, senza effettuare alcun differimento:
Possesso dei requisiti entro           Accesso al pensionamento
                           + 57 anni            - 57 anni
1 trimestre                1 luglio             1 gennaio anno succ.
2 trimestre                1 ottobre            1 gennaio anno succ.
3 trimestre                1 gennaio anno succ. 1 gennaio anno succ.
4 trimestre                1 aprile anno succ.  1 aprile anno succ.
    Nell'ambito dei lavoratori rientranti in particolari categorie di
cui  al  paragrafo  2.1  punto  c)  in  esame,  unica  eccezione   e'
rappresentata,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  59 comma 8, dai
prepensionamenti  autorizzati  in  base  a  disposizioni   di   legge
antecedenti  al  3-11-97,  per  i  quali  l'art.  59  comma 8 prevede
l'applicazione  delle   previgenti   disposizioni   in   materia   di
decorrenza;  per  gli  iscritti  a questo Istituto tali lavoratori si
identificano  con  i  dipendenti  del  settore  portuale,  marittimo,
cantieristico  ed  armatoriale, i quali hanno diritto alla decorrenza
immediata e non differita del trattamento di  quiescenza  cosi'  come
indicato nella Circolare INPDAP n. 63 del 27-11-97.
    Si  precisa che nei confronti di questi lavoratori, per esplicita
previsione normativa (art. 59 comma 7 ultimo  capoverso),  continuano
ad applicarsi, in materia di requisiti di accesso, le disposizioni di
legge anteriori al 3 novembre 1997.
    Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici per
la  generalita'  dei  lavoratori cosi' come per particolari categorie
(paragrafi 1.2 e 2.2.) devono  intendersi  non  come  date  fisse  ma
termini  iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire
il  trattamento  di  quiescenza,  confermando  le  disposizioni  gia'
impartite da questo Istituto sulla legge di riforma n. 335/95.
    3.   Lavoratori   dipendenti   con  anzianita'  contributiva  non
inferiore a 40 anni (art. 59 comma 8)
    Per  i  lavoratori  che  siano  in  possesso   di   un'anzianita'
contributiva  non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni),
il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza
anticipato previsti dalle previgenti disposizioni.
    Di conseguenza, la decorrenza sara'  immediata  in  quanto  detti
lavoratori risultano aver gia' maturato, indipendentemente dall'eta',
i  requisiti minimi stabiliti dalla Tabella B colonna 2 allegata alla
legge  335/95,  per  l'accesso  alle  uscite   programmate   previste
dall'art.  1  comma  29 L. 335/95 che, si ribadisce, sono considerate
non date fisse ma termini iniziali a partire dai quali  gli  iscritti
possono conseguire il trattamento di quiescenza.
    4.   Trattamento   pensionistico   di  anzianita'  a  seguito  di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(art. 59 comma 8)
    L'INPDAP con Circolare n. 61 del 27-11-97 pubblicata su  G.U.  n.
283  del  4-12-97  ha  fornito  chiarimenti  in merito alle modalita'
applicative del Decreto 29-7-97, n. 331,  emanato  in  attuazione  di
quanto  disposto  dall'art.  1 comma 187 L. 662/96, secondo i criteri
indicati dal comma 185 dello stesso articolo 1.
    In tale sede questo Istituto ha precisato che "La  trasformazione
del  rapporto  di  lavoro  in tempo parziale avverra' entro 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda da parte  dell'interessato;
dalla stessa data decorrera' il trattamento pensionistico anticipato,
anche  in  deroga  alle  decorrenze  fissate  dall'art. 1 comma 29 L.
335/95, a condizione che il richiedente  sia  gia'  in  possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  Tabella  B allegata alla citata legge di
riforma".
    A riguardo la Legge 449/97 all'art. 59 comma  8,  nel  modificare
tale  orientamento,  prevede  che  le  trasformazioni del rapporto di
lavoro in part time, esercitate ai sensi dell'art.  1 D.M. 331/97  ed
aventi effetto dall'1-1-98, saranno subordinate al raggiungimento dei
nuovi  requisiti  di  accesso  al  trattamento  pensionistico  di cui
all'art. 59 commi 6 e 7, richiesti per la generalita' dei  lavoratori
ovvero  per  particolari categorie, come precisato ai paragrafi 1.1 e
2.1.
    Lo stesso comma stabilisce, altresi', che la  trasformazione  del
rapporto  di  lavoro  da  full  time a part time, nonche' il relativo
trattamento di quiescenza, non avvengano piu'  automaticamente  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  ma
seguiranno le nuove uscite programmate delle pensioni  di  anzianita'
gia' indicate ai paragrafi 1.2 e 2.2.
    La  data  di  trasformazione  del rapporto di lavoro coincide con
quella di decorrenza del trattamento di pensione.
    5. Disposizioni particolari
    5.1 Art. 59 comma 54
    Il comma 54 dell'art. 59 ha confermato, relativamente al  periodo
dal  3 novembre al 31 dicembre 1997 la sospensione, disposta dal D.L.
3  novembre  1997  n.  375,  delle  previgenti  norme  di  legge,  di
regolamento  o  di  accordo  collettivo  attributive del diritto, con
decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di
anzianita'  anticipati  rispetto  all'eta'  pensionabile  o  all'eta'
prevista   per   la  cessazione  dal  servizio  in  base  ai  singoli
ordinamenti.
    Contestualmente lo stesso comma ha escluso dal blocco i  casi  di
prepensionamento  di  cui  al  precedente  paragrafo  2.1  punto  c),
riguardanti   i   dipendenti   del   settore   portuale,   marittimo,
cantieristico  ed  armatoriale  di  cui  al  D.L.  21.10.96  n.  535,
convertito in  Legge  23.12.96,  n.  647  nonche'  i  lavoratori  che
risultino in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 40
anni.
    Pur  non  essendo  esplicitamente  previsto  nel  comma in esame,
questo  Istituto  ravvisa  la  necessita'  di  far  rientrare   nelle
fattispecie  derogatorie  del  "blocco"  delle pensioni di anzianita'
disposto dal D.L. 375/97, anche i lavoratori dispensati dal  servizio
a seguito di riconoscimento di inabilita' relativa alle mansioni.
    Pertanto,  in  tali ipotesi dovranno essere riesaminate d'ufficio
le domande di pensionamento presentate durante il periodo  di  blocco
attribuendo,  anche  nei  casi di cessazione intervenuta nel suddetto
periodo, una decorrenza immediata del trattamento di quiescenza.
    5.2 Dipendenti  con  domanda  di  pensionamento  presentata  ante
3-11-97
    Per  i  lavoratori  iscritti  a  forme  di  previdenza  esclusive
dell'AGO,  che  abbiano  presentato  domanda  in  data  anteriore  al
3-11-97, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza,
per  accedere  al  pensionamento  entro  il  1998,  la decorrenza del
trattamento di quiescenza verra' stabilita con decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da  emanarsi  entro  il
31-3-98.
    Per   verificare  l'obbligo  di  accoglimento  delle  dimissioni,
occorrera'  fare  riferimento  a  quanto  previsto  in  merito   alla
risoluzione  del  rapporto di lavoro dai singoli contratti collettivi
nazionali  di  lavoro,  in   base   al   comparto   di   appartenenza
dell'iscritto.
    Il  suddetto  Decreto  riguardera'  anche  i dipendenti pubblici,
sempre con istanza presentata anteriormente al 3-11-97,  accolta  ove
previsto   dall'Amministrazione   di  appartenenza,  coinvolti  nella
sospensione dei trattamenti pensionistici di cui al D.L. 375/97,  che
abbiano  inoltrato domanda di revoca o di riammissione in servizio ai
sensi del decreto legge medesimo.
    Si ricorda che tali facolta' avrebbero potuto  essere  esercitate
entro  il  31-12-97  ovvero  entro  il  31-1-98,  cosi' come indicato
dall'art. 59 comma 54.
    I  termini  di  accesso,  stabiliti  dal  citato Decreto, saranno
determinati  in  base  a  criteri  di  maggiore  eta'  anagrafica  ed
anzianita'  contributiva,  nonche'  di  data  di  presentazione della
domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.
    I dipendenti destinatari dell'emanando Decreto Interministeriale,
dovranno risultare in possesso, alla data dai medesimi  indicata  per
la cessazione dal servizio, dei requisiti contributivi e/o anagrafici
previsti  dalla previgente normativa (art. 1 comma 27 lettere a) e b)
della legge 335/95).
    Tutti i lavoratori pubblici, con domanda presentata ante 3-11-97,
accolta ove previsto, per l'accesso al pensionamento  entro  il  1998
hanno facolta':
    -  di  proseguire  il rapporto di lavoro oltre la data prefissata
nell'originaria domanda di pensionamento fino alla  nuova  decorrenza
che verra' fissata dal citato Decreto Interministeriale;
    -  di  revocare,  entro  il  31-1-98,  in  modo incondizionato la
precedente istanza, proseguendo, in tal caso, l'attivita'  lavorativa
fino  alla  maturazione dei nuovi requisiti richiesti dalla normativa
vigente alla definitiva cessazione dal servizio;
    - di cessare dal servizio  rispettando  la  data  indicata  nella
originaria  domanda di pensionamento, fermo restando che l'erogazione
del trattamento di quiescenza avverra' secondo i termini indicati nel
Decreto Interministeriale.
    Il  periodo  intercorrente  tra  la  cessazione  dal  servizio  e
l'eventuale  riammissione  verra'  valutato  secondo  le disposizioni
impartite  dall'art.  13  comma  8  L.  724/94;  in  particolare   la
riammissione  avverra'  con la qualifica rivestita e con l'anzianita'
di servizio maturata all'atto della  cessazione,  con  esclusione  di
ogni  beneficio  economico  e di carriera eventualmente attribuito in
connessione al collocamento  a  riposo.  Ai  fini  previdenziali,  il
periodo  in  esame non sara' considerato interruttivo del servizio ed
il trattamento economico spettante  sara'  quello  equivalente  nelle
posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad analogo
istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti
    5.3 Dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 3-11-97
    Viene   confermato   l'accesso   al   trattamento  di  quiescenza
anticipato al  1  gennaio  1998,  per  i  lavoratori  dipendenti  nei
confronti  dei  quali  sia  intervenuta  l'estinzione del rapporto di
lavoro anteriormente alla data del 3-11-97 (ultimo giorno di servizio
2-11-97) e che avevano maturato i requisiti previsti per  il  diritto
al  trattamento pensionistico anticipato di cui all'art. 1, comma 27,
lettera a) e b) della legge 335/95, la cui decorrenza era fissata dal
1-1-98.
    5.4 Dipendenti privati iscritti all'INPDAP
    Rientrano in  tale  categoria  i  lavoratori  iscritti  a  questo
Istituto  ma appartenenti ad Enti non contemplati dall'art. 1 comma 2
del D.L.vo 3-2-93, n. 29, e pertanto qualificabili  come  "dipendenti
privati".
    Detti lavoratori, con periodo di preavviso in corso alla data del
3  novembre  1997  ed in possesso al 31-12-97  dei requisiti previsti
dall'art. 1, comma  29,  della  legge  n.  335/95,  per  accedere  al
pensionamento di anzianita' dal 1 gennaio 1998, possono conseguire il
trattamento di quiescenza dal 1 aprile 1998. Il comma 54 dell'art. 59
prevede   per   questi   lavoratori  la  facolta'  di  richiedere  il
prolungamento  dei  termini di Preavviso fino alla suddetta data, ove
inferiori, sempreche' tale facolta' sia  stata  esercitata  entro  10
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 449/97.
    Analogamente  possono accedere al pensionamento di anzianita' dal
1 aprile 1998 i dipendenti che, trovandosi in preavviso alla data del
3-11-97 e avendo maturato i requisiti previsti dall'art. l, comma  29
della  L.  335/95,  per  accedere  al  pensionamento  di anzianita' a
decorrere dal 1 gennaio 1998, sono cessati dal  rapporto  di  lavoro,
per scadenza del termine di preavviso, entro il 31-12-97.
    I  medesimi  lavoratori  il  cui periodo di preavviso in corso al
3-11-97  sia  scaduto   successivamente   alla   predetta   data   ma
anteriormente  al  1-1-98,  che avevano gia' maturato i requisiti per
accedere al pensionamento di  anzianita'  con  decorrenza  nel  corso
dell'anno  1997,  hanno  diritto  al  trattamento  di  quiescenza con
decorrenza  dal  1  gennaio  1998,  sempreche'  risultino  privi   di
attivita' lavorativa.
    Qualora  il  lavoratore abbia un preavviso in corso alla data del
3-11-97 con scadenza successiva al 1 aprile 1998, se  ha  maturato  i
requisiti  previsti  dall'  art.  1, comma 29 della legge 335/95, per
accedere al pensionamento di anzianita' a  decorrere  dal  1  gennaio
1998,  puo'  revocare  detto  preavviso e, in quanto iscritto a forme
esclusive dell'AGO, restare in servizio fino  all'uscita  che  verra'
programmata con il Decreto Interministeriale.
    In  carenza  delle  suddette condizioni, il comma 54 dell'art. 59
prevede, sia per i lavoratori pubblici che privati, con preavviso  in
corso  al  1  gennaio  1998, la possibilita' di revocare il preavviso
stesso. L'accesso al pensionamento avverra' secondo le modalita' e  i
termini  stabiliti  dalla  legge  449/97 o comunque quelli vigenti al
momento della definitiva cessazione dal servizio.
    Si precisa che la condizione di lavoratore in preavviso alla data
del   3-11-97   deve   risultare   da   apposita   dichiarazione   di
responsabilita' del datore di lavoro, dalla quale si evinca la durata
del  preavviso,  cosi'  come previsto dalle clausole contrattuali, la
data iniziale del preavviso, nonche' il termine finale.
    6. Arrotondamenti (art. 59 comma 1 lettera b)
    In virtu' di quanto disposto dall'art. 59, comma 1,  lettera  b),
con   effetto  dall'1-1-98,  per  la  determinazione  dell'anzianita'
contributiva  sia  ai  fini  del  diritto  che  della  misura   della
prestazione,  le  frazioni  di anno non danno luogo ad arrotondamenti
per eccesso o per difetto. Dal tenore letterale della norma in  esame
si   evince   che   per   "frazioni   di   anno"  debbano  intendersi
esclusivamente i mesi.  Pertanto,  per  i  trattamenti  pensionistici
decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianita', o
inabilita', si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti
cosi'  come  previsti dall'art. 3 della legge 274/91. In sostanza, il
requisito di 35 anni  richiesto  per  il  diritto  alla  pensione  di
anzianita'  si conseguira' al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16
giorni;  per  le  pensione  derivanti  da  cessazioni  a  seguito  di
riconoscimento  di  inabilita'  assoluta  e  permanente  a  qualsiasi
proficuo lavoro, nonche' per le pensioni di vecchiaia,  il  requisito
minimo richiesto sara' pari a 14 anni 11 mesi e 16 giorni (qualora il
lavoratore  sia  stato  assunto  anteriormente al 31-12-92) mentre il
diritto alla pensione di  inabilita'  relativa  si  perfezionera'  al
raggiungimento dei 19 anni 11 mesi e 16 giorni.
    Tali  disposizioni  vengono  estese,  con la medesima decorrenza,
anche agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari  nonche'
agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato. In
sostanza  per tali lavoratori, ai fini della valutazione del servizio
utile, viene meno quanto previsto dall'art. 40 commi 2 e 3  del  T.U.
delle  pensioni  approvato  con  DPR  29-12-73, n. 1092 in virtu' dei
quali veniva computata ad anno intero la frazione di anno superiore a
sei mesi mentre veniva trascurata quella uguale od  inferiore  a  sei
mesi.
    Pertanto,  con effetto dall'1-1-98 le singole amministrazioni, ai
fini della misura del trattamento pensionistico, dovranno arrotondare
il servizio complessivo utile a mese intero, trascurando la  frazione
del  mese  non  superiore  a quindici giorni e computando per un mese
quella  superiore;  di  conseguenza,  l'aliquota  di  rendimento   da
utilizzare   sara'  determinata  dalla  somma  tra  l'aliquota  annua
relativa agli anni interi da  computare  ed  un  incremento  pari  al
prodotto  tra  un  dodicesimo  della  differenza  tra  l'aliquota  di
rendimento immediatamente superiore e quella inferiore per il  numero
dei mesi corrispondenti alla frazione di anno.
    Si   precisa  che  tale  calcolo  dovra'  essere  effettuato  per
l'individuazione delle aliquote di rendimento per  la  determinazione
delle   singole  quote  di  pensione  da  liquidare  con  il  sistema
retributivo.
    Occorre, infine, sottolineare che per il diritto  al  trattamento
pensionistico  a  favore  dei  superstiti  l'anzianita'  contributiva
richiesta di 15 anni ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio
precedente la data del decesso deve essere pienamente raggiunta senza
operare alcuna forma di arrotondamento, in  quanto  e'  stata  estesa
agli iscritti a questo Istituto, in virtu' dell'art. 1 comma 41 della
L.  335/95,  la  disciplina  gia' vigente nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria, dove non opera alcun arrotondamento.
    Le stesse considerazioni valgono anche  per  la  maturazione  del
requisito  contributivo  di  5  anni, di cui almeno 3 nel quinquennio
precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nel  caso  di
riconoscimento  di  una  inabilita'  ai sensi dell'art. 2 comma 12 L.
335/95.
    7. Termini di presentazione della domanda di pensionamento  (art.
59 comma 21)
    Ai sensi dell'art. 59 comma 21 le domande finalizzate ad ottenere
il trattamento di quiescenza anticipato dei dipendenti della pubblica
amministrazione  non  possono  essere presentate prima di dodici mesi
dalla data  indicata  per  l'accesso  al  pensionamento;  la  mancata
risoluzione  del rapporto di lavoro a tale data comporta la decadenza
della domanda.
    Si precisa che  le  domande  di  pensionamento  non  hanno  alcun
collegamento  con le comunicazioni di recesso dal servizio presentate
dai dipendenti all'ente datore di lavoro;  pertanto,  qualora  queste
ultime non contengano anche una esplicita richiesta di trattamento di
quiescenza  anticipato,  non saranno soggette ai termini di decadenza
sopra indicate.
    8. Tetto retributivo (art. 59 comma 1)
    Ai sensi dell'art. 59  comma  1  L.  449/97,  con  effetto  sulle
anzianita'  contributive  maturate a decorrere dal 1 gennaio 1998, si
applicano, nei confronti di tutti  i  lavoratori  iscritti  a  questo
Istituto,  le  disposizioni  gia'  in  vigore  nell'AGO in materia di
abbattimento  progressivo delle aliquote di rendimento delle fasce di
retribuzione eccedenti il tetto  pensionabile,  cosi'  come  indicate
nella tabella di cui all'art.  12 comma 1 del D.L.vo 503/92.
    Sempre  a  decorrere  dall'1-1-98,  viene  abrogato  il  comma  3
dell'art. 12 dello stesso D.L.vo 503/92 con  il  quale  si  estendeva
progressivamente,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1993, alle forme di
previdenza esclusive dell'AGO, che non prevedevano limiti massimi  di
retribuzione  pensionabile,  il  criterio della riduzione percentuale
delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia  di  retribuzione
piu'   elevata   tra   quelle  previste  nel  comma  1,  con  cadenza
quinquennale e con scaglionamento riferito alla meta' delle riduzioni
predette.
    Ulteriori chiarimenti in merito alle modalita' applicative  delle
suddette disposizioni verranno forniti da questo Istituto, non appena
il  Ministero  del  Lavoro e della Previdenza Sociale avra' impartito
indicazioni in linea con il processo di armonizzazione della  diverse
forme di previdenza obbligatorie.
    9.  Regime  di cumulo tra prestazioni pensionistiche e reddito da
lavoro dipendente o autonomo
    9.1 Pensioni di vecchiaia ed invalidita'
    A) Normativa vigente al 31-12-97 - Prima di analizzare le novita'
in materia di cumulo tra pensione  e  redditi  da  lavoro  introdotte
dall'art.  59  commi  4 e 14 della Legge 449/97, si ritiene opportuno
fornire una sintesi delle disposizioni vigenti alla data del 31-12-97
per gli iscritti a questo Istituto.
     Ai sensi dell'art. 10 comma 1, del D.L.vo  30-12-92  n.  503,  a
decorrere  dal  1  gennaio  1994,  le quote delle pensioni dirette di
vecchiaia e di invalidita' eccedenti  l'ammontare  corrispondente  al
trattamento  minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a  concorrenza  dei
redditi stessi.
    Per  effetto  di tale disposizione e' pertanto incumulabile con i
redditi da lavoro dipendente ed  autonomo,  fino  a  concorrenza  del
relativo  ammontare,  la  meta'  della differenza tra l'importo della
pensione e l'importo del trattamento minimo.
    In attuazione dei principi di armonizzazione della  normativa  in
materia  di limitazione al cumulo dei trattamenti pensionistici con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo, lo stesso art. 10, comma  1
del  D.L.vo  503/92 ha confermato le disposizioni di cui all'art. 20,
commi  2,  3,  4  ,5  e  6  del  DPR  27/4/68  n.  488  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  gia'  vigenti  nell'Assicurazione
Generale  Obbligatoria,  estendendole  alle   forme   di   previdenza
esclusive e sostitutive della stessa.
    Per    effetto    delle    richiamate   disposizioni,   ai   fini
dell'applicazione   del   divieto   di   cumulo,   sui    trattamenti
pensionistici  di  vecchiaia  ed  invalidita' erogati dall'1-1-94, si
dovra' tenere presente quanto segue:
    - le pensioni  e  le  retribuzioni  si  intendono  al  netto  dei
trattamenti  di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono
essere detratte anche le quote dovute per contributi previdenziali ed
assistenziali (art. 20 comma 2  DPR  488/68,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 20 Legge 30-4-69, n. 153);
    - nei casi in cui sulle pensioni liquidate dall'AGO e' esercitato
il  diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e
di enti locali, le disposizioni  in  materia  di  divieto  di  cumulo
trovano  applicazione  limitatamente  alle  quote  di  pertinenza dei
pensionati l'art. 20 comma 4 DPR 488/68);
    - non sono riguardati dal divieto  di  cumulo  i  pensionati  che
svolgono  attivita'  in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica
di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed  assimilati  ed  in
qualita'  di  lavoratori  addetti  ai  servizi domestici e famigliari
(art. 20 comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall'art.  20  Legge
153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72);
    -  il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si
applica alla tredicesima rata di pensione;
    La normativa introdotta dall'art. 10 del D.L.vo  503/92  prevede,
inoltre,  espressamente  alcune  situazioni  nelle quali non opera il
divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia  e  invalidita'  con  i
redditi di lavoro dipendente ed autonomo.  Esse sono:
    -  titolari  di  pensioni  a  carico  delle  forme  di previdenza
esclusive e sostitutive del  regime  generale,  i  cui  importi  sono
esclusi  dalla  base  imponibile  ai  fini dell'imposta delle persone
fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);
    - pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di  durata
complessivamente  non  superiore a 50 giornate nell'anno solare (art.
10 comma 2  D.L.vo  503/92);  l'esclusione  in  parola  e'  correlata
soltanto  alla  durata  complessiva  nell'anno solare dei rapporti di
lavoro instaurati sulla base di contratti a termine. A nulla  rileva,
pertanto,   agli   effetti   previsti  dalla  norma  l'entita'  della
retribuzione percepita dal pensionato in relazione a  tali  rapporti.
In  caso  di  superamento  nel  corso  dell'anno delle 50 giornate di
lavoro, il divieto di cumulo opera per la  totalita'  delle  giornate
lavorate;
    -  pensionati dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi un
reddito complessivo annuo non superiore all'importo  del  trattamento
minimo   del   Fondo   pensioni  lavoratori  dipendenti  relativo  al
corrispondente anno (art. 10, comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in
parola  prescinde  dalla  durata  e  dalla  tipologia  dell'attivita'
lavorativa  svolta  essendo  correlata esclusivamente all'entita' del
reddito prodotto;
    - pensionati  che  svolgono  la  loro  attivita'  nell'ambito  di
programmi  di  reinserimento  degli  anziani in attivita' socialmente
utili promosse da  enti  locali  ed  altre  istituzioni  pubbliche  e
private (art. 10 comma 5 D.L.vo 503/92);
    -  pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le
indennita' percepite per l'esercizio di tale funzione (comma  4  bis,
aggiunto  all'art.  11  della  Legge  21-11-91,  n.  374, dalla Legge
6-12-94 n. 673).
    In realta', il rigore delle  norme  contenute  nell'art.  10  del
D.L.vo 503/92 sono state parzialmente temperate dall'art. 11 comma 10
della  successiva  Legge  24-12-93  n. 537, che sostituendo l'art. 10
comma 8  del  citato  D.L.vo  503/92,  prevedeva  nei  confronti  dei
lavoratori  titolari  di  pensione  alla data del 31-12-94, ovvero di
coloro che avevano raggiunto a tale  data  i  requisiti  contributivi
minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di
vecchiaia,   la   continuazione  dell'applicazione  della  previgente
normativa, se piu' favorevole. Tale normativa, per gli iscritti  alle
forme  esclusive  dell'AGO, consisteva nella totale cumulabilita' tra
pensione di vecchiaia e redditi derivanti da lavoro sia autonomo  che
dipendente.
    Sono  equiparate  alle  pensioni  di  vecchiaia  (art. 10 comma 6
D.L.vo 503/92),  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di cumulo, i trattamenti pensionistici riconosciuti a seguito
di  cessazione dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa
di servizio, purche' tale da impedire la prosecuzione del rapporto di
lavoro (art. 10 del D.L. n. 49, convertito  con  modificazioni  nella
Legge  18-4-86  n.  120).  Per  gli  iscritti  a questo Istituto tali
fattispecie   si   configurano    nei    trattamenti    pensionistici
privilegiati,  nonche'  in  quelli derivanti da dispensa dal servizio
per inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi  proficuo  lavoro  o
quella  relativa  alle mansioni (art. 13, Legge 274/91 ovvero art. 27
della Legge 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).
    Per contro, il conferimento di un  trattamento  pensionistico  di
inabilita',  riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, e'
incompatibile con i compensi  per  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato  in  Italia  o  all'estero  svolti  successivamente  alla
concessione   della   pensione.   E'   altresi'   incompatibile   con
l'iscrizione  negli  elenchi  anagrafici  degli  operai agricoli, con
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori  autonomi  o  in
albi  professionali  e  con i trattamenti a carico dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e con  ogni  altro  trattamento
sostitutivo od integrativo della retribuzione.
    Potevano essere, altresi', equiparati alle pensioni di vecchiaia,
esclusivamente   al  fine  dell'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di cumulo,  i  trattamenti  pensionistici  erogati  entro  il
31-12-97,  sulla  base  di  un'anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni, indipendentemente dalla circostanza che tale requisito
rappresentasse il limite massimo previsto  dal  regolamento  organico
dell'Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio.
    Infatti,  l'art.  10,  comma 7 del D.L. 29-1-83 n. 17, convertito
con modificazioni nella legge  25-3-83  n.  79,  nell'estendere  agli
iscritti  a  questo  Istituto  le  norme  sui  divieti di cumulo gia'
previste nell'AGO dall'art. 22 della  Legge  30-4-69  n.  153,  aveva
stabilito che tali limitazioni riguardavano esclusivamente i soggetti
che  fruivano  di  pensionamenti  anticipati  in  applicazione  delle
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale, contemplati  nello
stesso art. 10, ossia:
    -  quelli  avvenuti  a  domanda  prima  del  compimento dell'eta'
massima di eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
    - quelli avvenuti a domanda prima della maturazione dei  quaranta
anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.
    B)  Nuove  disposizioni  dall'1-1-98 (art. 59, commi 4 e 5) - Con
effetto sui trattamenti pensionistici liquidati  a  decorrere  dal  1
gennaio  1998  si  applicano  per  gli  iscritti a questo Istituto le
disposizioni in materia di cumulo tra  prestazioni  pensionistiche  e
redditi   da   lavoro  dipendente  o  autonomo  cosi'  come  previste
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (commi 4 e 5).
    In particolare le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e  di
invalidita',  eccedenti  l'ammontare  corrispondente  al  trattamento
minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da  lavoro  dipendente
ed  autonomo  nella  misura  del  50%, fino a concorrenza dei redditi
stessi (cosi' come gia' previsto dall'art. 10 comma 1 D.L.vo 503/92).
    In  sostanza, per effetto dell'armonizzazione gia' avviata con il
D.L.vo 503/92, continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia
di cumulo cosi' come illustrate nel paragrafo 9.1 punto A) con alcune
sostanziali novita'.
    In primo luogo, gli iscritti a questo Istituto che alla data  del
31-12-94  avevano  gia'  raggiunto  i  requisiti  contributivi minimi
richiesti  per  la  liquidazione  del  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia  e  che, in virtu' di quanto disposto dall'art. 11 comma 10
della Legge 537/93,  avrebbero  potuto  ottenere,  agli  effetti  del
cumulo,  l'applicazione  della  previgente normativa in vigore presso
questo Istituto se piu'  favorevole,  ora  saranno  riguardati  dalla
disciplina  vigente  ante  D.L.vo  503/92 nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria.   Tale normativa prevede la  totale  cumulabilita'  del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di invalidita' con i redditi
derivanti  da lavoro autonomo; per contro non sono cumulabili, con la
retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di  lavoro  alle
dipendenze  di terzi, le quote di pensione di vecchiaia e invalidita'
eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS, nella  misura  del
50% del loro importo e fino a concorrenza della retribuzione stessa.
    Per   chi   usufruisce  di  tale  disposizione,  si  ricorda  che
anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 503/92 il  divieto  di
cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente
non  trovava applicazione nei confronti dei pensionati che svolgevano
attivita'  in  qualita'  di  lavoratori  agricoli  con  qualifica  di
salariati  fissi,  di  giornalieri  di  campagna  ed assimilati ed in
qualita' di lavoratori addetti  ai  servizi  domestici  e  famigliari
(art.  20  comma  5  del  DPR  488/68 come sostituito dall'art. 20 L.
153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72).
    Altra novita'  e'  rappresentata  dai  trattamenti  pensionistici
erogati   a   partire   dall'1-1-98   sulla   base  di  un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 40  anni;  infatti,  anche  qualora  tale
requisito  rappresenti  il  limite  massimo  di servizio previsto dal
regolamento organico dell'ente di appartenenza per il collocamento  a
riposo   d'ufficio,   non   si   potra'   piu'  configurare  come  un
pensionamento di vecchiaia, agli effetti del  cumulo,  ma  rientrera'
nella categoria dei trattamenti pensionistici anticipati come avviene
nell'Assicurazione  Generale  Obbligatoria, alla quale, per esplicita
previsione normativa, occorrera' ora fare riferimento.
    Poiche' tali nuove disposizioni, in  virtu'  di  quanto  indicato
dall'art.  59,  commi  4  e  5,  operano,  per  gli iscritti a questo
Istituto, solo sui trattamenti pensionistici  liquidati  con  effetto
dall'1-1-98, le pensioni di vecchiaia, di invalidita' o di privilegio
aventi   decorrenza  anteriore  a  tale  data  continuano  ad  essere
disciplinate dalla normativa vigente fino  al  31-12-97,  cosi'  come
indicata al paragrafo 9.1 punto A).
    9.2 Pensioni di anzianita'
    A)  Normativa vigente al 31-12-97 - Ai sensi dell'art. 10 comma 6
del D.L.vo 503/92, nel testo risultante dall'art. 11, comma  9  della
Legge  537/93,  le  pensioni di anzianita' decorrenti dall'1-1-94 non
sono cumulabili  con  redditi  da  lavoro  dipendente  -  nella  loro
interezza  -  e  con  quelli  da lavoro autonomo nella misura del 50%
della parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino a  concorrenza
dei redditi stessi.
    In realta', tali disposizioni hanno trovato applicazione solo nei
confronti   dei   lavoratori   che  avevano  conseguito  i  requisiti
contributivi  minimi   richiesti   per   l'accesso   al   trattamento
pensionistico   anticipato  a  decorrere  dall'1-1-95;  infatti,  nei
confronti dei titolari  di  pensione  di  anzianita'  alla  data  del
31-12-94  e  dei  lavoratori  che  entro tale data avevano maturato i
requisiti contributivi minimi per  la  liquidazione  del  trattamento
pensionistico  di  anzianita',  l'art.  10  comma 8 del D.L.vo 503/92
cosi'  come  sostituito  dall'art.  11  comma  10  della  L.  537/93,
prevedeva  l'applicazione  delle disposizioni in materia di cumulo di
cui alla normativa vigente anteriormente al 1 gennaio 1994,  se  piu'
favorevole.  Tale  normativa  consisteva  nell'intera incumulabilita'
della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro dipendente (art.
10 legge 25-3-83 n. 79,  con  il  quale  veniva  estesa  ai  pubblici
dipendenti  l'applicazione  dell'art.  22 della Legge 153/69, gia' in
vigore presso l'AGO) e nella  totale  cumulabilita'  con  un  reddito
derivante da lavoro autonomo.
    Successivamente  l'art.  1, commi 188 e 189 della legge 23-12-96,
n. 662 stabiliva, con effetto sui trattamenti liquidati dall'1-10-96,
la totale incumulabilita' delle pensioni di anzianita', limitatamente
alla quota liquidata con  il  sistema  retributivo,  con  redditi  di
lavoro di qualsiasi natura.
    Eccezioni  alla  regola  generale erano costituite dalle pensioni
liquidate ad iscritti che avevano raggiunto alla data del 30-9-96  il
requisito   contributivo  di  36  anni,  ovvero  quello  di  35  anni
unitamente a quello anagrafico di 52 anni, nonche' quelle relative ai
lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento  a
riposo  per  anzianita'  entro  il 28-9-94 e la cui istanza era stata
regolarmente accolta.
    A queste categorie di pensionati, cosi' come a  tutti  coloro  le
cui  pensioni di anzianita' avevano decorrenza anteriore al 1 ottobre
1996, continuavano ad applicarsi  le  disposizioni  della  previgente
normativa in materia di cumulo come sopra indicato.
    Per  espressa previsione normativa (art. 1, comma 189 della Legge
662/96), sfuggono altresi' al divieto di  cumulo  con  i  redditi  di
qualsiasi  natura, i trattamenti pensionistici conseguiti con 40 anni
di  contribuzione  ovvero  con  l'anzianita'   contributiva   massima
prevista  dall'ordinamento di appartenenza, nonche' quelli relativi a
cessazioni per inabilita' derivante o  meno  da  causa  di  servizio,
purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art.
10  del  D.L. 49/86 convertito con modificazioni dalla Legge 120/86).
Tali pensionamenti, infatti, pur rappresentando  dei  collocamenti  a
riposo  anticipati  rispetto  al  limite  di  eta'  previsto  per  il
collocamento a riposo d'ufficio, sono stati di fado equiparati,  agli
effetti  del  cumulo,  a  trattamenti  pensionistici  di vecchiaia e,
pertanto,  continueranno  ad  essere  disciplinati  dalla  previgente
normativa in materia (vedi paragrafo 9.1 punto A).
    Esclusioni  del  divieto  di  cumulo - Il divieto di cumulo della
pensione di anzianita' con i redditi da lavoro non trova applicazione
nei seguenti casi:
    a) pensionati che  svolgono  la  loro  attivita'  nell'ambito  di
programmi  di  reinserimento  degli  anziani in attivita' socialmente
utili promosse da  enti  locali  ed  altre  istituzioni  pubbliche  e
private (art. 10, comma 5 D.L.vo 503/92);
    b)  pensionati che svolgono la funzione di giudici di pace per le
indennita' percepite per l'esercizio di tale funzione (comma  4  bis,
aggiunto all'art. 11 della L. 374/91, dalla L. 673/94).
    Agli  effetti  del  regime  del cumulo, le pensioni di anzianita'
sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di  esse
compiono  l'eta'  stabilita  per  il  collocamento a riposo d'ufficio
(art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione  di  detta
disposizione  devono  essere  tenuti  presenti i nuovi-limiti di eta'
previsti dall'art. 5 D.L.vo 503/92, cosi' come  modificati  dall'art.
11   L.  724/94  ovvero  dai  regolamenti  organici  degli  enti,  se
superiori.
    B) Nuove disposizioni dall'1-1-98 (art. 59, commi 4, 5  e  14)  -
Con effetto dal 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 59, comma 14 della
Legge  449/97,  le  quote dei trattamenti pensionistici di anzianita'
eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS non sono cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo  nella  misura  del  50%  fino  alla
concorrenza dei redditi stessi.
    Tali   disposizioni  si  applicano  inderogabilmente  a  tutti  i
trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza dal 1  gennaio
1998, indipendentemente dalla circostanza che gli interessati abbiano
maturato  o meno entro la data del 31-12-94 i requisiti richiesti per
l'accesso al pensionamento di anzianita'.
    Con lo stesso comma 14 dell'art. 59  viene  confermata,  se  piu'
favorevole,  la  previgente  normativa  in  materia  di  cumulo per i
trattamenti  liquidati  in  data  precedente  al  1   gennaio   1998.
Pertanto,  in  virtu'  della  facolta'  concessa  dal  legislatore di
applicare  la  normativa  ritenuta  piu'  favorevole,  i   pensionati
(cessati  dall'1-10-96  al  31-12-97)  coinvolti nel regime di totale
incumulabilita', disposto dall'art. 1 commi 188  e  189  della  legge
662/96,  potranno  a  decorrere  dall'1-1-98  cumulare la pensione di
anzianita' con i redditi derivanti  da  lavoro  autonomo  secondo  le
modalita' sopra indicate.
    Il  divieto  di cumulo della pensione di anzianita' con i redditi
da lavoro autonomo opera anche nei confronti dei pensionati dalla cui
attivita' lavorativa derivi  un  reddito  inferiore  all'importo  del
trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, relativo
al corrispondente anno.
    La  pensione  di  anzianita'  e redditi da lavoro dipendente sono
totalmente  incumulabili;  in  pratica,  viene  trattenuto   l'intero
importo  del  trattamento  pensionistico,  fino  alla concorrenza del
reddito, al netto  dei  trattamenti  di  famiglia  e  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  derivante  da attivita' lavorativa
prestata alle dipendenze di terzi.
    La  tredicesima  rata  di  pensione  non  e'  cumulabile  con  la
tredicesima   mensilita'   di  retribuzione  o  con  gli  equivalenti
emolumenti.
    Si  ribadisce,  che  a  decorrere  dal   1-1-98   i   trattamenti
pensionistici  erogati  sulla base di un'anzianita' contributiva pari
ad almeno quaranta anni, anche qualora tale requisito rappresenti  il
limite   massimo   di  servizio  previsto  dal  Regolamento  Organico
dell'Ente di appartenenza per il  collocamento  a  riposo  d'ufficio,
dovranno configurarsi, per i fini di cui trattasi, come pensionamenti
di   anzianita'  in  analogia  a  quanto  avviene  nell'Assicurazione
Generale  Obbligatoria,  alla  quale  si  dovra' fare riferimento per
esplicita disposizione normativa.
    Agli effetti del regime del cumulo,  le  pensioni  di  anzianita'
sono  equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di esse
compiono l'eta' stabilita per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio
(art.  10  comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione di detta
disposizione devono essere tenuti presenti i  nuovi  limiti  di  eta'
previsti  dall'art.  5 D.L.vo 503/92, cosi' come modificati dall'art.
11  L.  724/94  ovvero  dai  regolamenti  organici  degli  enti,   se
superiori.
    L'equiparazione  della  pensione  di  anzianita' alle pensioni di
vecchiaia, agli effetti del cumulo, opera dal primo giorno  del  mese
successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile.
    Con  apposita  informativa  verranno  impartite disposizioni alle
Direzioni  Provinciali  del  Tesoro  in  merito  alle  modalita'   di
effettuazione delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili
con i redditi da lavoro.
    10. Deroga al conglobamento della indennita' integrativa speciale
(art. 59, comma 36)
    L'art.  2  comma  20 della L. 335/95 ha previsto per i lavoratori
iscritti a questo Istituto, che alla data del 1 gennaio 1995  avevano
esercitato  la facolta' di trattenimento in servizio o che avevano in
corso il procedimento di dispensa dal  servizio  per  inabilita',  il
mantenimento  delle disposizioni in materia di indennita' integrativa
speciale di cui all'art. 2 della Legge 27.5.59, n. 324  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    L'art.  59  comma 36 L. 449/97, ha ora integrato il citato art. 2
comma 20 L. 335/95, estendendo anche agli  iscritti  in  possesso  di
un'anzianita'  contributiva  al 1 gennaio 1995 pari ad almeno 40 anni
tale possibilita', qualora risultasse piu' favorevole  rispetto  alla
regola  generale dettata dall'art. 15 comma 3 Legge 23-12-94, n. 724,
che prevede l'inserimento della indennita' integrativa  speciale  tra
gli elementi pensionabili della retribuzione.
    Con  tale  integrazione  il  legislatore  ha  voluto  offrire una
particolare  tutela  anche  ai  lavoratori  in  possesso  alla   data
dell'1-1-95 di un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni.
    In   particolare   si  evidenzia  che  possono  trarre  vantaggio
dall'applicazione  della  suddetta  norma,  ad  esempio,  gli  aventi
diritto  a  trattamenti pensionistici indiretti posti in essere dal 1
gennaio 1995.
    Infatti, in tutti i casi di decesso in servizio avvenuto in  data
successiva  all'entrata  in  vigore  dell'art.  15  comma  3 della L.
724/94, la pensione indiretta veniva calcolata applicando  l'aliquota
di reversibilita' spettante al superstite sull'importo della pensione
determinata  inserendo  l'indennita'  integrativa speciale nella base
contributiva; ora, in applicazione di quanto  disposto  dall'art.  59
comma  36  L.  449/97,  qualora ricorrano le condizioni richieste (40
anni di anzianita'  contributiva  all'1-1-95),  tutti  i  trattamenti
pensionistici  indiretti  erogati  dal 1 gennaio 1995 potranno essere
calcolati  applicando  la   percentuale   spettante   al   superstite
sull'importo  della pensione determinata su una base contributiva con
l'esclusione della indennita' integrativa speciale,  che  verra'  poi
attribuita  separatamente  nella  misura  spettante  al  personale in
quiescenza (80%).
    Per  contro,  anche i dipendenti gia' trattenuti in servizio al 1
gennaio 1995 ovvero con procedimento di dispensa avviato a tale  data
e  come tali destinatari dell'art. 2 comma 20 L. 335/95, possono ora,
in virtu' dell'integrazione di cui all'art.   59 comma 36  L.  449/97
(qualora  in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni
alla data sopra indicata), ottenere la liquidazione  del  trattamento
pensionistico  con  l'applicazione  di  quanto  disposto dall'art. 15
comma 3 L. 724/94, ossia con inclusione, nella  base  contributiva  e
pensionabile,  dell'indennita'  integrativa  speciale, in quanto piu'
favorevole.
    Si evidenzia che  il  citato  art.  59,  comma  36,  per  la  sua
formulazione va ad integrare l'art. 2, comma 20 della Legge 335/95 e,
pertanto,  la  sua  efficacia  ha effetto retroattivo dall'1-1-95; la
facolta' di utilizzare una normativa " piu' favorevole" va esercitata
una sola volta e presuppone la presentazione di apposita  domanda  da
parte dell'interessato.
    11. Maggiorazioni di servizio (art. 59 comma 1 lettera a)
    Con  effetto  dall'1-1-98  gli  aumenti  dei  periodi di servizio
computabili ai fini pensionistici, comunque  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  in  relazione allo svolgimento di particolari attivita'
professionali, non possono eccedere complessivamente i  5  anni;  gli
aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il
31-12-97  sono  riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono
ulteriormente aumentabili.
    Nel fare riserva di una  tassativa  elencazione  delle  attivita'
professionali  riguardate  dalla suddetta limitazione, si precisa che
non sono interessati dalla disposizione in oggetto i lavoratori privi
di vista in quanto a tale categoria vengono riconosciuti  abbuoni  di
servizio  in virtu' di uno "status" e non a seguito di svolgimento di
"particolari attivita' professionali".
    La presente circolare riguarda tutto il personale della  Pubblica
Amministrazione e viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro
- Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.
                Il presidente: SEPPIA