Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 06-09-1999
(Supplemento
Ordinario n. 169)
Decreto del
Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306
Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il
nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge
17 maggio 1999, n. 144.
il ministro per la Solidarietà sociale di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [1];
Visto larticolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144 [2], che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 [3], e in particolare larticolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
1. I cittadini italiani, che intendono richiedere lattribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:
2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per lassegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1° luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dellanno in cui si verificano le condizioni prescritte dallarticolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dellanno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dellindicatore della situazione economica.
2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
3. La domanda per lassegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dellarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.
Articolo 3
1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.
2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [4], una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.
Articolo 4
1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante lattestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui allarticolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui allarticolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dallarticolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dellassegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.
4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dellarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 [5], e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dellarticolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dellassegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale lassegno è richiesto.
5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 [6], è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.
6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.
Articolo 5
1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, lassistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.
2. Ai sensi dellarticolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per lassegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti allatto delliscrizione allanagrafe comunale dei nuovi nati.
Articolo 6
1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della disciplina prevista dallarticolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
Articolo 7
1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.
2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.
Articolo 8
1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
Articolo 9
1. LINPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.
3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.
4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dallINPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste allIstituto con modalità tradizionali.
Articolo 10
1. LINPS presenta, nellesercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.
2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare allINPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.
Articolo 11
1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dellindebita corresponsione.
2. Il provvedimento di revoca è trasmesso allINPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 1999
Allegato A
1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
assegno per il nucleo:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) arrot. al centesimo x 36.000.000
2,85
assegno di maternità:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) arrot. al centesimo x 50.000.000
2,04
A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per lassegno al nucleo familiare:
Numero componenti |
Scala di equivalenza |
Valore situazione economica riparametrato |
|
(base: 1 comp.=1)
|
(base: 5 comp.=1)
|
||
4 |
2,46 |
0,93 (*) |
33.480.000 |
5 |
2,85 |
1,00 |
36.000.000 |
6 |
3,20 |
1,12 |
40.320.000 |
7 |
3,55 |
1,25 |
45.000.000 |
8 |
3,90 |
1,37 |
49.320.000 |
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,85 = 0,93 |
Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per lassegno di maternità:
Numero componenti |
Scala di equivalenza |
Valore situazione economica riparametrato |
|
(base: 1 comp.=1)
|
(base: 3 comp.=1)
|
||
2 |
1,57 |
0,87 (*) |
43.500.000 |
3 |
2,04 |
1,00 |
50.000.000 |
4 |
2,46 |
1,21 |
60.500.000 |
5 |
2,85 |
1,40 |
70.000.000 |
6 |
3,20 |
1,57 |
78.500.000 |
7 |
3,55 |
1,74 |
87.000.000 |
8 |
3,90 |
1,91 |
95.500.000 |
(*) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,04 = 0,87 |
2. Il valore dellindicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi dellarticolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati: