IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
Visto il medesimo art. 9, comma 6, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della periodicità dell'invio dei suddetti prospetti, nonchè l'individuazione di ulteriori informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie;
Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicità dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", nonchè le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.
Art. 2.
Periodicità dell'invio dei prospetti
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui
all'art. 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono
istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al
lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle
associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al
presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province
della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti
prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per
ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio
competente per il territorio in cui si trova la sede legale.
2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei
prospetti informativi è differito al 31 marzo.
Art. 3.
Informazioni da inserire nei prospetti
1. A norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della citata
legge n. 68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente
decreto devono contenere:
a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei
lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;
b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota
di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con
l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e
della data di inizio del rapporto di lavoro;
c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva
assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e
lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonchè il numero
dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti
alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68
del 1999;
e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
disabili di cui all'art. 1 della citata legge n. 68 del 1999;
f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle
convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento
occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non
dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità
lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di
esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai
datori di lavoro privati, nonchè di compensazione territoriale, con
l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in
eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonchè la
fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono
essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e
per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.
2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della
verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al
presente decreto.
Roma, 22 novembre 1999
Il Ministro: Salvi