Testo VIGENTE al 12/01/2000
      NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO
     PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
                              Art. 16.
        Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.
  1.  Possono  essere  assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori
di  lavoro  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, del decreto-legge 30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre  1984,  n.  863, possono stipulare contratti di formazione e
lavoro   anche   gruppi   di   imprese,  associazioni  professionali,
socioculturali,  sportive,  fondazioni,  enti  pubblici  e di ricerca
nonché  datori  di  lavoro iscritti agli albi professionali quando il
progetto  di  formazione  venga  predisposto  dagli  ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma
7 (1).
  2.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro  è definito secondo le
seguenti tipologie:
    a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
      1) acquisizione di professionalità intermedie;
      2) acquisizione di professionalità elevate;
    b)   contratto   di  formazione  e  lavoro  mirato  ad  agevolare
l'inserimento  professionale  mediante  un'esperienza  lavorativa che
consenta  un  adeguamento  delle  capacità  professionali al contesto
produttivo ed organizzativo.
  3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle  lettere  a)  e  b)  del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
  4.  La  durata massima del contratto di formazione e lavoro non può
superare  i  ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del  comma  2  e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
  5.  I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono  prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di
formazione  da  effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto  di  cui  alla  lettera  b)  del comma 2 deve prevedere una
formazione  minima  non  inferiore  a venti ore di base relativa alla
disciplina  del  rapporto  di  lavoro, all'organizzazione del lavoro,
nonché  alla  prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi  possono  prevedere la non retribuibilità di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione.
  6.  Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare   applicazione   i   benefici   contributivi  previsti  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma  2  i  medesimi  benefici trovano applicazione subordinatamente
alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente  ad  essa, per una durata pari a quella del contratto
di  formazione  e  lavoro  così  trasformato e in misura correlata al
trattamento  retributivo  corrisposto  nel  corso  del  contratto  di
formazione  medesimo.  Nelle  aree  di  cui  all'obiettivo  n.  1 del
regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma  2,  lettera  a),  in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano  a  trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le
disposizioni  di  cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del
presente  comma.  Nel  caso  in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori  dodici  mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore
di  lavoro  è  tenuto  alla  restituzione  dei  benefici contributivi
percepiti nel predetto periodo (1).
  7. (Omissis) (2).
  8. (Omissis) (3).
  9.  Alla  scadenza  del  contratto di formazione e lavoro di cui al
comma  2,  lettera  a),  il  datore di lavoro, utilizzando un modello
predisposto,  sentite  le  parti  sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego   competente   per  territorio  idonea  certificazione  dei
risultati   conseguiti   dal  lavoratore  interessato.  Le  strutture
competenti  delle  regioni possono accertare il livello di formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
  10.  Qualora  sia  necessario per il raggiungimento degli obiettivi
formativi,  i  progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano  presentati  da  consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione
del  contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità
di  imprese,  individuate  nei  progetti  medesimi. La titolarità del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
  11.  La  misura  di  cui  al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento (4).
  12. (Omissis) (5).
  13.  Nella  predisposizione  dei  progetti  di  formazione e lavoro
devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  14.  Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
1,   primo  periodo,  non  trovano  applicazione  nei  confronti  dei
contratti  di  formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo,  8,  11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei  contratti  di  formazione  e lavoro stipulati entro il 30 giugno
1995,  sulla  base  di  progetti  che  alla  data  del  31 marzo 1995
risultino  già  approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo
9,  comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169 (6).
  15.  Dalla  tabella  C  annessa  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  aprile  1992, n. 300, è eliminato il procedimento per
l'approvazione  dei  progetti  di  formazione  e  lavoro da parte del
Ministro   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  previsto
dall'articolo  3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  (1) Comma così modificato dall'art. 15, l. 24 giugno 1997, n. 196.
  (2)  Comma  soppresso  dall'art.  9,  d.l. 1° ottobre 1996, n. 510,
conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.
  (3) Modifica l'art. 3, comma 3, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv.
in l. 18 dicembre 1984, n. 863.
  (4)  Per  una  deroga  delle disposizioni di cui al presente comma,
vedi l'art. 5, comma 2, l. 7 agosto 1997, n. 266.
  (5) Comma soppresso dalla legge di conversione.
  (6)  Comma  così  modificato  dall'art. 9, d.l. 1° ottobre 1996, n.
510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.