MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale per l'Impiego   
CIRCOLARE N. 57/99
Del 20/7/99
 
DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
DIVISIONE III
 
OGGETTO : Assunzioni obbligatorie. Limiti di età per l’assunzione presso i datori di lavoro pubblici. Parere del Consiglio di Stato – Adunanza Commissione pubblico impiego – 15 marzo 1999.
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
 
 
A seguito della trasmissione della lettera circolare del 20 aprile u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, concernente la problematica in oggetto, si rende oggi necessario approfondire l’argomento per quanto concerne i profili operativi scaturenti dalla modifica del previgente orientamento amministrativo in materia, fornendo risposta ai quesiti in tal senso sollevati da talune sedi periferiche.
Com’è noto, il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 15 marzo 1999, ha risolto in senso affermativo la questione sollevata con la relazione presentata da questa Amministrazione e volta a stabilire se il nuovo sistema delineato dalla legge n.127 del 1997, relativo all’abbattimento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici concorsi, potesse considerarsi applicabile anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio, finora non operante nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età (art.1, comma 2, della legge n.482 del 1968).
Nell’assunzione di tale determinazione, il supremo organo consultivo ha sostanzialmente ribadito la valenza generale delle disposizioni introdotte dalla citata legge n.127, applicabili a tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite dell’età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente, precisando altresì che, per gli aventi titolo al collocamento obbligatorio, la disposizione consente l’iscrizione nei relativi elenchi ai soli fini dell’avviamento ad impiego pubblico.
Le questioni pratiche connesse a tale importante innovazione attengono alla possibilità di iscrizione e di reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di coloro che, pur avendo compiuto i cinquantacinque anni di età, non abbiano tuttavia superato il generale limite anagrafico previsto dalla legge per il collocamento in quiescenza.
Per quanto concerne l’iscrizione di soggetti cancellati dopo l’entrata in vigore della legge n.127 del 1997, sopra richiamata, gli stessi possono essere nuovamente iscritti, previa domanda inoltrata dall’interessato, attribuendo agli stessi l’anzianità maturata negli elenchi alla data del provvedimento di cancellazione, attesa la natura interpretativa dell’avviso espresso dal Consiglio di Stato. Si precisa, per completezza di esposizione, che i soggetti erroneamente cancellati dopo il 15 marzo 1999, data della pronuncia del Consiglio di Stato, cui si è fatto riferimento nella precedente lettera circolare al fine di bloccare i provvedimenti di cancellazione degli iscritti in procinto di compiere i cinquantacinque anni, dovranno essere reiscritti d’ufficio nei relativi elenchi con l’attribuzione dell’anzianità maturata a tale data.
Con riferimento ai soggetti cancellati dai suddetti elenchi in un momento anteriore alla vigenza della legge n.127, si ritiene giuridicamente corretta, oltrechè conforme alle regole di equità che devono guidare l’azione amministrativa, la possibilità di ammettere, per gli stessi soggetti già cancellati, anche per motivi diversi da quello anagrafico, una nuova iscrizione, pur attribuendo ad essi, diversamente dalla situazione prima delineata, una posizione in graduatoria determinata ex nunc, con riferimento alla data di presentazione della odierna domanda di iscrizione, e fermo restando il possesso dei requisiti, diversi dall’età, che l’ordinamento richiede per l’accesso ai pubblici concorsi. Ciò senza che sia vulnerata la legittimità del pregresso provvedimento di cancellazione, allora emanato in forza della normativa speciale e definitoria di cui alla legge n.482 del 1968.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere ricordato, reso proprio in materia di collocamento obbligatorio, ha enfatizzato l’applicabilità del disposto della legge n.127/97 "a qualsiasi fattispecie che comporti l’instaurazione di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite implicito dell’avvenuto superamento dell’età stabilita dalla legge per il collocamento in quiescenza.".
Tale linea interpretativa, oltre a rispondere ad esigenze di equità e a realizzare effettivamente il principio di pari opportunità di accesso al mondo del lavoro per gli appartenenti alle categorie protette (tenuto conto che la nuova iscrizione consente ai soggetti ultra-cinquantacinquenni di partecipare alle procedure concorsuali o agli avviamenti a selezione fruendo delle percentuali obbligatorie di riserva), anticipa il generale indirizzo contenuto nella legge di riforma di recente emanazione (l.n.68/1999) e prossimamente in vigore, che non prevede speciali limiti di età rispetto a quelli generalmente fissati dalla legislazione pensionistica, sia per le assunzioni da parte dei datori di lavoro pubblici che con riferimento a quelli privati.
 
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE