MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per l'Impiego
A seguito della trasmissione della lettera
circolare del 20 aprile u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, concernente la problematica in oggetto, si rende
oggi necessario approfondire l’argomento per quanto concerne i profili
operativi scaturenti dalla modifica del previgente orientamento
amministrativo in materia, fornendo risposta ai quesiti in tal senso
sollevati da talune sedi periferiche.
Com’è noto, il Consiglio di Stato,
nell’adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 15 marzo
1999, ha risolto in senso affermativo la questione sollevata con la
relazione presentata da questa Amministrazione e volta a stabilire se il
nuovo sistema delineato dalla legge n.127 del 1997, relativo
all’abbattimento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici concorsi,
potesse considerarsi applicabile anche alla disciplina speciale del
collocamento obbligatorio, finora non operante nei confronti di coloro che
abbiano superato il 55° anno di età (art.1, comma 2, della legge n.482 del
1968).
Nell’assunzione di tale determinazione, il
supremo organo consultivo ha sostanzialmente ribadito la valenza generale
delle disposizioni introdotte dalla citata legge n.127, applicabili a
tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni,
con il solo limite dell’età pensionabile ordinariamente fissata dalla
normativa vigente, precisando altresì che, per gli aventi titolo al
collocamento obbligatorio, la disposizione consente l’iscrizione nei
relativi elenchi ai soli fini dell’avviamento ad impiego pubblico.
Le questioni pratiche connesse a tale
importante innovazione attengono alla possibilità di iscrizione e di
reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di coloro che,
pur avendo compiuto i cinquantacinque anni di età, non abbiano tuttavia
superato il generale limite anagrafico previsto dalla legge per il
collocamento in quiescenza.
Per quanto concerne l’iscrizione di soggetti
cancellati dopo l’entrata in vigore della legge n.127 del 1997, sopra
richiamata, gli stessi possono essere nuovamente iscritti, previa domanda
inoltrata dall’interessato, attribuendo agli stessi l’anzianità maturata
negli elenchi alla data del provvedimento di cancellazione, attesa la
natura interpretativa dell’avviso espresso dal Consiglio di Stato. Si
precisa, per completezza di esposizione, che i soggetti erroneamente
cancellati dopo il 15 marzo 1999, data della pronuncia del Consiglio di
Stato, cui si è fatto riferimento nella precedente lettera circolare al
fine di bloccare i provvedimenti di cancellazione degli iscritti in
procinto di compiere i cinquantacinque anni, dovranno essere reiscritti
d’ufficio nei relativi elenchi con l’attribuzione dell’anzianità maturata
a tale data.
Con riferimento ai soggetti cancellati dai
suddetti elenchi in un momento anteriore alla vigenza della legge n.127,
si ritiene giuridicamente corretta, oltrechè conforme alle regole di
equità che devono guidare l’azione amministrativa, la possibilità di
ammettere, per gli stessi soggetti già cancellati, anche per motivi
diversi da quello anagrafico, una nuova iscrizione, pur attribuendo ad
essi, diversamente dalla situazione prima delineata, una posizione in
graduatoria determinata ex nunc, con riferimento alla data di
presentazione della odierna domanda di iscrizione, e fermo restando il
possesso dei requisiti, diversi dall’età, che l’ordinamento richiede per
l’accesso ai pubblici concorsi. Ciò senza che sia vulnerata la legittimità
del pregresso provvedimento di cancellazione, allora emanato in forza
della normativa speciale e definitoria di cui alla legge n.482 del 1968.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere
ricordato, reso proprio in materia di collocamento obbligatorio, ha
enfatizzato l’applicabilità del disposto della legge n.127/97 "a qualsiasi
fattispecie che comporti l’instaurazione di rapporti di lavoro con le
pubbliche amministrazioni, con il solo limite implicito dell’avvenuto
superamento dell’età stabilita dalla legge per il collocamento in
quiescenza.".
Tale linea interpretativa, oltre a
rispondere ad esigenze di equità e a realizzare effettivamente il
principio di pari opportunità di accesso al mondo del lavoro per gli
appartenenti alle categorie protette (tenuto conto che la nuova iscrizione
consente ai soggetti ultra-cinquantacinquenni di partecipare alle
procedure concorsuali o agli avviamenti a selezione fruendo delle
percentuali obbligatorie di riserva), anticipa il generale indirizzo
contenuto nella legge di riforma di recente emanazione (l.n.68/1999) e
prossimamente in vigore, che non prevede speciali limiti di età rispetto a
quelli generalmente fissati dalla legislazione pensionistica, sia per le
assunzioni da parte dei datori di lavoro pubblici che con riferimento a
quelli privati.
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
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