Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21- 01- 2000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 luglio 1999
Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi
dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con I Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della program- mazione economica e per la funzione pubblica
Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente l'attribuzione del- l'autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento com- porta, nella generalita' delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istitu- zioni scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decre- to legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare l'art. 548, nonche' la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996, n. 354, e 22 luglio 1997, n. 447, concernenti le determinazioni degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali;
Considerato, in particolare, che l'art. 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolasti- che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999), avviene secondo modalita' e tempi da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istru- zione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione nazio- nale comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione na- zionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.);
Considerato che il trasferimento avviene nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svol- gimento dei compiti propri dei predetti profili;
Considerato che il comma 2 dell'art. 8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del perso- nale ATA statale di optare per la permanenza nell'ente locale di appartenenza, co- munque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999;
Ritenuto opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della corri- spondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale;
Considerato che, per effetto del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 citata, sono abrogate le disposizioni che preve- dono la fornitura di personale ATA da parte degli enti locali e che lo Stato do- vra' assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli enti medesimi;
Considerato, in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello
dell'effettivo trasferimento del personale;
Considerato, conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferi- mento di cui al comma 2 del medesimo art. 8 non puo' che essere "personalefunzione", da intendersi correlato alla presenza di personale ATA a pre- scindere dalla individuazione nominativa;
Considerato, altresi', che l'ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costi- tuisce uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato art. 8 della legge n. 124/1999;
Considerato, altresi', che in alcune realta' l'ente locale ha assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
Considerato, conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nel- le scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti co- perti da personale di ruolo, supplenti e contratti);
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti scuola ed enti locali;
Acquisito il concerto dei Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'unione province ita- liane (UPI) nonche' l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM);
Visto il parere della Conferenza Stato citta' e autonomie locali,
pronunciato nella seduta del 22 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Il personale ATA di ruolo dipendente dagli enti locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli enti locali, in sostituzione dello Stato, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale.
 
Art. 2.
Il trasferimento dagli enti locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art. 1, e' disciplinato nei termini e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
 
Art. 3.
Gli enti locali provvederanno, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, al- la retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e regioni e autonomie locali, del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei provve- ditori agli studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli enti locali cedenti, verra' corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° genna- io 2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retri- buzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridi- ci ed economici, nonche' dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianita' maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del de- creto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428/1990.
Gli inquadramenti individuali verranno realizzati c on decreti disposti dai provveditori agli studi.
 
Art. 4.
Per l'anno scolastico 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di do- tazione organica gia' degli enti locali, sono conferiti, dagli enti stessi per la durata necessaria. Gli enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31 dicembre 1999.
Dal 1° gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessita' della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai provveditori agli studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conse- guenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.
Dal 1° gennaio 2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno confe- rite, dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure profes- sionali gia' degli enti locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla no- mina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli enti medesimi entro il 31 agosto 1999.
Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvedera' alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA enti locali all'analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato.
 
Art. 5.
A decorrere dal 1o gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del 25 maggio 1999 presso gli enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato e' collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999, pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 109 del 9 giugno 1999).
E' parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il per- sonale di ruolo assunto dagli enti locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31 dicembre 1999, in sostituzione del personale di cui al comma pre- cedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico va- canti, a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25 maggio 1999.
 
Art. 6.
In considerazione del fatto che le categorie del CCNL - comparto enti locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalita', una pluralita' di profili - che, comun- que, includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza e' individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti,
in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreche' si ri- trovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli en- ti locali in sostituzione dello Stato.
Per il personale dipendente dagli enti locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili de- gli enti locali e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
Il personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, la cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, puo' optare, per la permanenza nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potra' revocare l'opzione entro trenta giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art. 3.
 
Art. 7.
Il personale che passa dagli enti locali allo Stato per effetto del presente decre- to sara' tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purche' previsti nel profilo statale.
 
Art. 8.
Al personale gia' dipendente dagli enti locali e trasferito allo Stato, verra' ri- conosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell'anno scolastico 1998-99. In caso di indisponibilita' del posto si provvede- ra', per l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti
decentrati.
 
Art. 9.
Lo Stato subentrera' nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo del- l'assunzione di personale dipendente.
Ai fini predetti, le autorita' scolastiche periferiche e gli enti locali compe- tenti stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite convenzioni che indivi- duino le modalita' di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai re- quisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle attivita' da parte di soggetti esterni impe- gnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato suben- trera' nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoria- li, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori so- cialmente utili e/o lavori di pubblica utilita' che erano in atto nelle istituzioni
scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostitu- zione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dall'art. 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attivita' svolta.
 
Art. 10.
Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni gia' svolte negli istituti di servizio alla data del 25 maggio 1999.
 
Art. 11.
Al fine di consentire alle autorita' scolastiche locali l'adozione dei provvedi- menti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA gia' assicurate dagli enti lo- cali, viene effettuata d'intesa con gli enti stessi una rilevazione delle posizio- ni individuali e convenzionali da acquisire.
La rilevazione riguardera' anche l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilita'.
Al fine di monitorare le modalita' del trasferimento previsto dal presente decre- to, verra' costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministe- ri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del la- voro e del Dipartimento per la funzione pubblica, nonche' dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della pubblica istruzione.
Roma, 23 luglio 1999
Allegato A
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PROFILI STATO
- ATA ENTI LOCALI
Personale ATA scuole Personale ATA enti locali (CCNL 26-5-1999) (CCNL 31-3-1999) (CCNL 1-4-1999)
Collaboratore scolastico
Qualifiche e profili professionali delle categorie A e B per i quali e' previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio bidello, bidello
accompagnatore scolastico, bidello cuciniere, bidello manutentore, bidello operatore, bidello custode, bidello operaio, bidello inserviente, bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore
addetto uffici, collaboratore scolastico, usciere, custode, marinaio, operatore servizi scolastici, operatore inserviente ausiliario ai servizi scolastici,
addetto ai servizi vari, addetto ai magazzini, commesso, ausiliario, inserviente, addetto alla pulizia.
Assistente amministrativo
Qualifiche e profili professionali della categoria B per i quali e' previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio collaboratore professionale,
collaboratore di segreteria, collaboratore amm.vo terminalista, collaboratore professionale informatico, collaboratore professionale terminalista, operatore CED o EDP, collaboratore professionale scuola, collaboratore amministrativo, addetto
amministrativo, esecutore amministrativo, esecutore amministrativo contabile,
applicato, esecutore coordinatore, operatore amministrativo.
Qualifiche e profili professionali della categoria C, per i quali e' previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio, segretario, istruttore scolastico, istruttore amministrativo, istruttore amministrativo contabile, istruttore informatico, assistente di segreteria, collaboratore amministrativo,
aggiunto amministrativo, impiegato di concetto, istruttore, istruttore bibliotecario, assistente di biblioteca, collaboratore di biblioteca.
Assistente tecnico ....
Qualifiche e profili professionali della categoria B per i quali e' previsto svolgimento di mansioni corrispondenti, quali ad esempio assistente tecnico, aiutante tecnico, collaboratore professionale nautico, collaboratore professionale
nostromo, esecutore, esecutore servizi educativi, esecutore tecnico, esecutore tecnico scolastico, capo bidello, magazziniere, aiutante di laboratorio
Responsabile amm.vo (fino al 31-8-2000)
Qualifiche e profili professionali della categoria D, per i quali e' previsto svolgimento di mansioni corrispondenti quali, ad esempio, segretario ragioniere economo, segretario scolastico, direttore scuole, funzionario servizi scolastici, funzionario amministrativo, funzionario contabile funzionario amministrativo contabile, istruttore direttivo amministrativo, istruttore direttivo contabile, istruttore direttivo amministrativo contabile
Direttore dei servizi generali e amministrativi (profilo istituto con
decorrenza 1-9-2000, nel quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi)
Personale ATA scuole Personale ATA enti locali -
Insegnanti tecnici pratici
Qualifiche e profili di VI
caratterizzanti dallo svolgimento in modo prevalente di mansioni corrispondenti (ad es. insegnanti tecnici pratici, ass. di cattedra)