- IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con I Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della program- mazione
economica e per la funzione pubblica
Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
che dispone il trasferimento del personale ATA di
ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi
oneri;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernente l'attribuzione del- l'autonomia
didattica ed organizzativa alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli
istituti educativi e tenuto conto che tale
conferimento com- porta, nella generalita' delle
situazioni, la uniforme attribuzione alle istitu-
zioni scolastiche di carichi di lavoro
amministrativi e gestionali;
Visto il testo unico delle leggi in materia di
istruzione, approvato con il decre- to
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in
particolare l'art. 548, nonche' la tabella n. 3,
costituente parte integrante dello stesso
decreto;
Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996,
n. 354, e 22 luglio 1997, n. 447, concernenti le
determinazioni degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ed in particolare il titolo IV, capo III,
concernente il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed enti
locali;
Considerato, in particolare, che l'art. 8 sopra
citato, al comma 4, prevede che il trasferimento
del personale in questione, in servizio nelle
istituzioni scolasti- che alla data di entrata in
vigore della legge (25 maggio 1999), avviene
secondo modalita' e tempi da stabilire con
decreto del Ministero della pubblica istru-
zione, di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, sentita
l'Associazione nazio- nale comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione province d'Italia (U.P.I.) e
l'Unione na- zionale comuni, comunita' ed enti
montani (U.N.C.E.M.);
Considerato che il trasferimento avviene nei
ruoli del personale ATA statale, con
inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei
profili corrispondenti per lo svol- gimento dei
compiti propri dei predetti profili;
Considerato che il comma 2 dell'art. 8 citato
consente al personale in possesso di qualifiche e
profili che non trovano corrispondenza in quelli
dei ruoli del perso- nale ATA statale di optare
per la permanenza nell'ente locale di
appartenenza, co- munque entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge n.
124/1999;
Ritenuto opportuno fornire gli elementi utili per
la individuazione della corri- spondenza fra le
qualifiche e profili, posseduti dal personale da
trasferire, con quelle previste dal CCNL per il
personale ATA statale;
Considerato che, per effetto del combinato
disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 citata, sono abrogate
le disposizioni che preve- dono la fornitura di
personale ATA da parte degli enti locali e che lo
Stato do- vra' assumere le funzioni in precedenza
assicurate dagli enti medesimi;
Considerato, in particolare, che, al fine di
assicurare la copertura finanziaria occorrente
alla applicazione della norma in parola, si
procede alla progressiva riduzione dei
trasferimenti statali a favore degli enti locali
in misura pari alle spese comunque sostenute
dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello
dell'effettivo trasferimento del personale;
Considerato, conseguentemente, che personale di
ruolo avente titolo al trasferi- mento di cui al
comma 2 del medesimo art. 8 non puo' che essere
"personalefunzione", da intendersi
correlato alla presenza di personale ATA a pre-
scindere dalla individuazione nominativa;
Considerato, altresi', che l'ente locale
provvedeva al reclutamento di personale a tempo
determinato (supplenti) che, pur non transitando
nei ruoli statali, costi- tuisce uno degli
elementi necessari ad assicurare il servizio, il
cui onere va assunto dallo Stato per effetto del
citato art. 8 della legge n. 124/1999;
Considerato, altresi', che in alcune realta'
l'ente locale ha assunto l'onere di fornitura di
personale ATA alle scuole mediante la stipula di
contratti di appalto;
Considerato, conseguentemente, che lo Stato al
fine di assicurare il servizio nel- le scuole
deve subentrare nelle tre funzioni
precedentemente indicate (posti co- perti da
personale di ruolo, supplenti e contratti);
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi
del vigente contratto collettivo nazionale dei
comparti scuola ed enti locali;
Acquisito il concerto dei Ministri dell'interno,
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), l'unione province ita- liane (UPI)
nonche' l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti montani (UNCEM);
Visto il parere della Conferenza Stato citta' e
autonomie locali,
pronunciato nella seduta del 22 luglio 1999;
Decreta:
- Art. 1.
- Il personale
ATA di ruolo dipendente dagli enti locali e in
servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle
istituzioni scolastiche statali, per lo
svolgimento di funzioni e compiti demandati per
legge agli enti locali, in sostituzione dello
Stato, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale.
-
- Art. 2.
- Il
trasferimento dagli enti locali allo Stato delle
funzioni e del personale ATA, di cui al
precedente art. 1, e' disciplinato nei termini e
con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
-
- Art. 3.
- Gli enti locali
provvederanno, fino al termine dell'esercizio
finanziario 1999, al- la retribuzione e alla
applicazione del CCNL del comparto e regioni e
autonomie locali, del personale di ruolo che
passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124. Con successivi
decreti, anche collettivi, dei provve- ditori
agli studi, sulla base di specifica
certificazione rilasciata dagli enti locali
cedenti, verra' corrisposta, a titolo
provvisorio, a decorrere dal 1° genna- io 2000
la retribuzione stipendiale in godimento al
personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione
pubblica verranno definiti i criteri di
inquadramento, nell'ambito del comparto scuola,
finalizzati all'allineamento degli istituti
retributivi del personale in questione a quelli
del comparto medesimo, con riferimento alla
retri- buzione stipendiale, ai trattamenti
accessori e al riconoscimento ai fini giuridi- ci
ed economici, nonche' dell'incidenza sulle
rispettive gestioni previdenziali,
dell'anzianita' maturata presso gli enti, previa
contrattazione collettiva, da svolgersi entro il
mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le
organizzazioni sindacali
rappresentative dei comparti scuola ed enti
locali, ai sensi dell'art. 34 del de- creto
legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge
n. 428/1990.
Gli inquadramenti individuali verranno realizzati
c on decreti disposti dai provveditori agli
studi.
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- Art. 4.
- Per l'anno
scolastico 1999-2000 gli incarichi a tempo
determinato sui posti di do- tazione organica
gia' degli enti locali, sono conferiti, dagli
enti stessi per la durata necessaria. Gli enti
provvederanno alla relativa retribuzione fino al
31 dicembre 1999.
Dal 1° gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se
ne evidenzi la necessita' della prosecuzione,
saranno confermati, con oneri a carico dello
Stato, dai provveditori agli studi che, anche ai
fini retributivi degli interessati, adotteranno i
conse- guenti provvedimenti formali di
prosecuzione, fino alla scadenza.
Dal 1° gennaio 2000 eventuali ulteriori nomine a
tempo determinato verranno confe- rite, dai
competenti capi d'istituto. A tal fine,
limitatamente alle figure profes- sionali gia'
degli enti locali, le graduatorie di istituto
degli aspiranti alla no- mina a tempo determinato
saranno costituite tenendo conto della inclusione
degli interessati nelle graduatorie, ove
esistenti, formulate dagli enti medesimi entro il
31 agosto 1999.
Nella disciplina del conferimento delle nomine a
tempo determinato si provvedera' alla
equiparazione del servizio reso quale supplente
ATA enti locali all'analogo servizio reso alle
dipendenze dello Stato.
-
- Art. 5.
- A decorrere dal
1o gennaio 2000, il personale di ruolo alla data
del 25 maggio 1999 presso gli enti locali, in
servizio presso scuole statali e trasferito nei
ruoli dello Stato e' collocato nelle aree e nei
profili corrispondenti a quello di appartenenza,
previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999,
pubblicato nella G.U. - serie generale - n. 109
del 9 giugno 1999).
E' parimenti collocato, nelle aree e funzioni di
cui al comma precedente, il per- sonale di ruolo
assunto dagli enti locali successivamente alla
data predetta entro e non oltre il 31 dicembre
1999, in sostituzione del personale di cui al
comma pre- cedente che abbia lasciato il
servizio, o per la copertura di posti di organico
va- canti, a seguito dell'espletamento di
procedure di reclutamento indette prima del 25
maggio 1999.
-
- Art. 6.
- In
considerazione del fatto che le categorie del
CCNL - comparto enti locali (31 marzo 1999)
comprendono, nella generalita', una pluralita' di
profili - che, comun- que, includono anche
funzioni previste nei profili statali - la
corrispondenza e' individuata, in termini
sostanziali, in relazione ai profili formalmente
attribuiti,
in sede di inquadramento, agli interessati e
dagli stessi svolti, sempreche' si ri- trovino
nei profili professionali statali operanti nelle
istituzioni scolastiche per le quali la
competenza a fornire personale ATA era demandata
per legge agli en- ti locali in sostituzione
dello Stato.
Per il personale dipendente dagli enti locali, ai
fini del trasferimento nei ruoli statali, viene
unita la tabella esemplificativa di
corrispondenza fra profili de- gli enti locali e
quelli statali (allegato A) che fa parte
integrante del presente decreto.
Il personale degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data
di entrata in vigore della legge n. 124/1999, la
cui qualifica o profilo di appartenenza - in base
a quanto stabilito nei precedenti commi - non
trovino corrispondenza nel ruolo del personale
ATA statale, puo' optare, per la permanenza
nell'ente locale, entro il termine perentorio del
24 agosto 1999.
Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza
con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta
di permanenza, sulla base di quanto indicato nel
presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma del presente
articolo potra' revocare l'opzione entro trenta
giorni dagli esiti della contrattazione di cui al
precedente art. 3.
-
- Art. 7.
- Il personale
che passa dagli enti locali allo Stato per
effetto del presente decre- to sara' tenuto anche
al mantenimento di tutti i preesistenti compiti
attribuiti, purche' previsti nel profilo statale.
-
- Art. 8.
- Al personale
gia' dipendente dagli enti locali e trasferito
allo Stato, verra' ri- conosciuto il diritto alla
assegnazione della medesima sede di servizio
occupata nell'anno scolastico 1998-99. In caso di
indisponibilita' del posto si provvede- ra', per
l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni
secondo i vigenti contratti
decentrati.
-
- Art. 9.
- Lo Stato
subentrera' nei contratti stipulati dagli enti
locali alla data del 24 maggio 1999, ed
eventualmente rinnovati in data successiva, per
la parte con la quale sono state assicurate le
funzioni ATA per le scuole statali, in luogo del-
l'assunzione di personale dipendente.
Ai fini predetti, le autorita' scolastiche
periferiche e gli enti locali compe- tenti
stipuleranno, entro il 31 dicembre 1999, apposite
convenzioni che indivi- duino le modalita' di
subentro nei contratti i quali, ferma la
rispondenza ai re- quisiti di cui al comma
precedente, potranno essere frazionati in
corrispondenza di singole istituzioni
scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle attivita' da
parte di soggetti esterni impe- gnati in progetti
LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti,
lo Stato suben- trera' nelle convenzioni
stipulate dagli enti locali con i soggetti
imprenditoria- li, comprese le cooperative, per
la stabilizzazione di quei progetti per lavori
so- cialmente utili e/o lavori di pubblica
utilita' che erano in atto nelle istituzioni
scolastiche statali prima del 25 maggio 1999,
anche se rinnovati successivamente, per lo
svolgimento di funzioni ATA demandate per legge
all'ente locale in sostitu- zione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette
convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio
successivo alla stabilizzazione dei lavori
socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del
presente articolo, si applicano le provvidenze
previste dall'art. 12 del decreto legislativo 1o
dicembre 1997, n. 468, e dall'art. 45, comma 8,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini delle
nomine a tempo indeterminato per posti ATA
corrispondenti alla attivita' svolta.
-
- Art.
10.
- Gli assistenti
di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono
inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle
funzioni gia' svolte negli istituti di servizio
alla data del 25 maggio 1999.
-
- Art.
11.
- Al fine di
consentire alle autorita' scolastiche locali
l'adozione dei provvedi- menti di trasferimento
allo Stato delle funzioni ATA gia' assicurate
dagli enti lo- cali, viene effettuata d'intesa
con gli enti stessi una rilevazione delle
posizio- ni individuali e convenzionali da
acquisire.
La rilevazione riguardera' anche l'utilizzo di
risorse umane in lavori socialmente utili e di
pubblica utilita'.
Al fine di monitorare le modalita' del
trasferimento previsto dal presente decre- to,
verra' costituita apposita commissione mista, con
i rappresentanti dei Ministe- ri dell'interno,
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del la- voro e del Dipartimento per la
funzione pubblica, nonche' dell'UPI, dell'ANCI e
dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della
pubblica istruzione.
- Roma, 23 luglio
1999
- Allegato A
- TABELLA
ESEMPLIFICATIVA DEI PROFILI STATO
- - ATA ENTI
LOCALI
- Personale ATA
scuole Personale ATA enti locali (CCNL 26-5-1999)
(CCNL 31-3-1999) (CCNL 1-4-1999)
- Collaboratore
scolastico
- Qualifiche e
profili professionali delle categorie A e B per i
quali e' previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio bidello, bidello
- accompagnatore
scolastico, bidello cuciniere, bidello
manutentore, bidello operatore, bidello custode,
bidello operaio, bidello inserviente, bidello
accompagnatore scuolabus, operatore scolastico,
operatore tecnico, operatore
- addetto uffici,
collaboratore scolastico, usciere, custode,
marinaio, operatore servizi scolastici, operatore
inserviente ausiliario ai servizi scolastici,
- addetto ai
servizi vari, addetto ai magazzini, commesso,
ausiliario, inserviente, addetto alla pulizia.
- Assistente
amministrativo
- Qualifiche e
profili professionali della categoria B per i
quali e' previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio collaboratore
professionale,
- collaboratore
di segreteria, collaboratore amm.vo terminalista,
collaboratore professionale informatico,
collaboratore professionale terminalista,
operatore CED o EDP, collaboratore professionale
scuola, collaboratore amministrativo, addetto
- amministrativo,
esecutore amministrativo, esecutore
amministrativo contabile,
- applicato,
esecutore coordinatore, operatore amministrativo.
- Qualifiche e
profili professionali della categoria C, per i
quali e' previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali, ad esempio, segretario,
istruttore scolastico, istruttore amministrativo,
istruttore amministrativo contabile, istruttore
informatico, assistente di segreteria,
collaboratore amministrativo,
- aggiunto
amministrativo, impiegato di concetto,
istruttore, istruttore bibliotecario, assistente
di biblioteca, collaboratore di biblioteca.
- Assistente
tecnico ....
- Qualifiche e
profili professionali della categoria B per i
quali e' previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti, quali ad esempio assistente
tecnico, aiutante tecnico, collaboratore
professionale nautico, collaboratore
professionale
- nostromo,
esecutore, esecutore servizi educativi, esecutore
tecnico, esecutore tecnico scolastico, capo
bidello, magazziniere, aiutante di laboratorio
- Responsabile
amm.vo (fino al 31-8-2000)
- Qualifiche e
profili professionali della categoria D, per i
quali e' previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti quali, ad esempio, segretario
ragioniere economo, segretario scolastico,
direttore scuole, funzionario servizi scolastici,
funzionario amministrativo, funzionario contabile
funzionario amministrativo contabile, istruttore
direttivo amministrativo, istruttore direttivo
contabile, istruttore direttivo amministrativo
contabile
- Direttore
dei servizi generali e amministrativi
(profilo istituto con
- decorrenza
1-9-2000, nel quale confluiranno, dalla medesima
data i responsabili amministrativi)
- Personale ATA
scuole Personale ATA enti locali -
- Insegnanti
tecnici pratici
- Qualifiche
e profili di VI
- caratterizzanti
dallo svolgimento in modo prevalente di mansioni
corrispondenti (ad es. insegnanti tecnici
pratici, ass. di cattedra)
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