TESTO AGGIORNATO ALLE MODIFICHE
INTRODOTTE ALLA DATA DEL 30.09.2002
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
Preambolo
(.....
Articolo 1
Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti
pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei
cumuli.
1. La presente legge ridefinisce il sistema
previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38
della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione
del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli
organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura
previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto
con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale
medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre
eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse
modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle
relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi
della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-
bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli
anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo
netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge
finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti
finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di
cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli
effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati
gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di
cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di
modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a
ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra
finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla
tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli
comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del
riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può
prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo
necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica
dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A
decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria
di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita
sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate
le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si
riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3,
nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario
dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le
correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento.
Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di
valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine,
è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la
dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa,
è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il
montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione
di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto
all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente
dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.
Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto
conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del
montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa
nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle
relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta
(n1).
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di
trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di
età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette
anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto
di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti
contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro
precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è
moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante
contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di
computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato
dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo
del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla
nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento.
Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo
rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione
previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina,
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma
6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione
è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle
anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata,
con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta
data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità
contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di
previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono
far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la
pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in
base al sistema retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui
alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera
b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il
coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso
in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione
dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di
trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai
superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore
ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità
secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano,
secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità
contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante
individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato
computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute
negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del
trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma
14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1º gennaio 1996, per i
casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella
misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1º gennaio
1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al
31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o
superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della
determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa
misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi
previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici
sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite
da un'unica prestazione denominata «pensione di
vecchiaia».
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati
e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di
contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo
3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40
anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal
predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non
sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che
non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una
indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di
cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle
annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da
ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai
superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità
è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i
termini per il conseguimento dell'indennità.
21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni
la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro
autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o superiore ai
63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è
cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del
50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi
stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la
pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla
normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria
come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data
facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
(n11)
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di
riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento
utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini
dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini
del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino
al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigente nei diversi
periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianità dei
lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianità
contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni
di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un'anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni;
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito
dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni,
nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di
anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima
tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla
medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di
anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti
dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'età anagrafica
prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione
delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall'età anagrafica di
cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di
anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui
all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di
anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data
del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta
tabella D, possono accedere al pensionamento al 1º gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo
prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al
comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di
anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il
predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento
del cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il
primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di
anzianità al 1º luglio dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere
al pensionamento al 1º ottobre dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1º gennaio dell'anno successivo; entro il quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento al 1º aprile dell'anno
successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni
è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella
E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi
indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione
è fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito di anzianità contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5, lettera c),
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «fino a 30
anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31
anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso
alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione
di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la
decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto
ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al
1º settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in
possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla
data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
al 1º gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini
dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha
effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo
trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro
20 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non sono disponibili, per le
operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995
1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda
di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al
personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (n3).
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione
dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio;
nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi
6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti
anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi
di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di
entrata in vigore della presente legge dell'indennità di
mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle
procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove
conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti
durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
(n4);
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso
del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge
30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi
6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e
nel corso dell'anno 1996 presentino domanda di pensionamento (n5).
33. . All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1
gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto
percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire
dieci milioni annui".
34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1.Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla
copertura dei relativi oneri:
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per
ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le
modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota
contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età
pensionabile;
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute
particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile.Con il
medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di
controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavora tori medesimi, delle
attività particolarmente usuranti;
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di
lavoro.
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.3. Ove le organizzazioni
sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita una commissione tecnico -scientifica istituita dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed
i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene
le caratteristiche.4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche
sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non
puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito
nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di
prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996.Le
predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e
di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma
1.5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e
indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di
vita, sull'esposizione al rischio professionale.Di tale Osservatorio fanno
parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero della sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati del l'agricoltura (ENPAIA),
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
e da istituti universitari competenti".
35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori
impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di
maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo
delle aspettative di vita e del l'esposizione al rischio professionale di
particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità
contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui
sopra, fino ad un massimo di venti quattro mesi complessivamente considerati".
36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi
25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui
confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34
e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, può optare per
l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età
anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei
anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione
dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di
accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996.
All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a
riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti
risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai
periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di
maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3,
comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i
periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito
figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito
essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa
prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa,
senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi
di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche
disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione
professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel
mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da
obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e
stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi
assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i
seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di
educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a
figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal
lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a
quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la
determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di
accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno
o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più
figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del
regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le
forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente
alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai
superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non
può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si
colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il
beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore
età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di
cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo
con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le
riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non
può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si
colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di
reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita
vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita
stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44. È istituito, alle dirette dipendenze del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei
singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del
sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con
riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e
verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A
tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare
l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto
Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di
modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso
ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al
comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro
per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai
commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44
è composto da non più di quindici membri che abbiano
particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei
diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale, nominati,
per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale
appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in
numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i
componenti del Nucleo sono collocati, ove ne venga fatta richiesta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando il
trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad
ulteriori compensi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, la
remunerazione dei membri medesimi (n9) in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attività di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei
dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
o di altre Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del
distacco; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie
modalità organizzative e di funzionamento. Per il funzionamento del
Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti nonché
l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera
c), anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il
Nucleo medesimo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue
a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 (n10).
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti
economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale
recata dalla presente legge.
Articolo 2
Armonizzazione.
1. Con effetto dal 1º gennaio 1996 è
istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre
categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento
di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo
3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20
punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le
categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del
bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai
commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini
della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di
cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di
cui al comma 1.
3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa
della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di
cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le
attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza
dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle
Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di
ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle
predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le
competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di
pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e
per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996
e in lire 500 miliardi per l'anno 1997. A decorrere dal 1º gennaio
1996, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle
Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento
aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi
criteri e modalità di versamento (n1).
4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai
commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per
l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è
così ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico
delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996
ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato
in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi (n2);
c) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di
finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali
(n3).
5. Per i lavori assunti dal 1º gennaio 1996 alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in
conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le
modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con
riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e
contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme
pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di
quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito
dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le
modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori
già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in
materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto
dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al
pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano
applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della
citata legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui
ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata
della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di
Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del
trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di
trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti
enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il
personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato
approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la
provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione
di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma,
garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
(n4).
9. Con effetto dal 1º gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base
contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro
del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi
delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai
dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro
della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di
cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare,
ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata
legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui
ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1º gennaio 1996, per i
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari
a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non
potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del
trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento
stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile,
né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente
da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione
di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro
e della previdenza sociale saranno determinate le modalità
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di
inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni
in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1º gennaio 1995, alle
pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento
dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per
infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si
applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole:
«tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro
volte».
15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente
articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore
dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che
abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni
qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno
accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido
aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli
aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per
il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per
l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della
società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai
dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo
praticato al grossista"..
16. L'indennità di servizio all'estero
corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero
è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale
ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle lettere c),
d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di
cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di
entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le
prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione
imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza
tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se
inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i
lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1º gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del
comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base
contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi
contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima
assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta
misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come
calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della
parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri
di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto
decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle disposizioni in materia di
aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti
alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del
1º gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di
trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o
che avevano in corso, alla predetta data del 1º gennaio 1995, il
procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a
trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si
applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata,
alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il
collocamento a riposo di almeno quaranta anni (n6).
21. Con effetto dal 1º gennaio 1996, le
lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al
compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il
trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli
ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per
il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
22. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione
dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato
per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla
salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle
prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a
quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle
prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da
effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative
presenti nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme intese a:
a) prevedere, per i lavoratori di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del
principio di flessibilità come affermato dalla presente
legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive
peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività
dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di
computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in
modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei
settori delle attività;
b) armonizzare ai principi ispiratori
della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine,
in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di
impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento
a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche
in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso
alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti è regolato secondo quando previsto dall'articolo 18,
comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità
che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza
tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di reddito
convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990,
n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del
complessivo aumento delle entrate;
b) razionalizzazione delle agevolazioni
contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente
svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in relazione al
fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di
lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai
fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri
settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo
industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di
priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri sociali in
favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri
settori produttivi, nella considerazione della specificità delle
aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di
cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio
del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi coefficienti di
rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire
rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori
produttivi;
f) considerazione della continuazione
dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della
determinazione del trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla generalizzazione
della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della
disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di
disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai
fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di
anzianità;
h) revisione, ai fini della determinazione del
diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai
agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la
determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di
contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività
del settore.
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1º gennaio 1996,
la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono
attività autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad
appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo
all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme
autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in
analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al
predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con
determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema
contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in
forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie
similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di
finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la
partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette
attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a
categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera
a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti (n7).
26. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di
studio, limitatamente alla relativa attività (n8).
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al
comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei
dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed
è applicato sul reddito delle attività determinato con gli
stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a
detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza
di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma
32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro,
da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i
termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente
con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del
medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a
carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma
26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del
contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è
computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il
contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine
previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si
riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al
pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste
per la gestione previdenziale degli esercenti attività
commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in
materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico
previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta
alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di
cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente
disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n.
233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di
adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di
prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 1994,
le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione
«Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS
dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla
presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica
forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarietà
dell'accesso;
b) applicazione del sistema
contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella
prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo
della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di
amministrazione.
Articolo 3
Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale.
1. 1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo
periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro
dell'incidenza delle risultanza finali della gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre
tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al
netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di cui all'articolo 37"..
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui
all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli
anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera
c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del
1989, sono aggiunte, in fine, le parole: «incrementato di un punto
percentuale». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla
ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui
al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze
di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali
secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati
inferiore alla media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e prestazioni
con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media,
ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.
3. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il
sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di
invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti
medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento
alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di
erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per
il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici
economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto
alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla
disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle
diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale
anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle
amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento nonché
adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere
più incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione
nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile,
pensionistica, ivi compresa quella di guerra. Decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il
Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione
delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di
pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per
l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o
di servizio (n2).
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci
automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di
sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione
o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in
ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni
previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al
reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui il soggetto appartiene,
sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei
redditi stessi.
6. Con effetto dal 1º gennaio 1996, in luogo
della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini
italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino
nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto
un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da
imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (n3), denominato
«assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del
predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia
titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo
danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno
solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto
dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione
separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di
abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali
pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non
oltre un terzo dell'assegno sociale (n4).
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande
per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi
di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del
50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o
comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano
all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui
alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico
corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal
periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di
variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso
di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con
provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di
datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio
della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si
applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il
decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà
previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1º gennaio
1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia
del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
(n5).
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si
applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data
di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di
atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto
della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo
2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti
interruttivi compiuti e le procedure in corso (n5).
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente
comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi
di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni
di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione
all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con
periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi
delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi
da corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al
tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli
enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di
bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del
predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive
gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15
anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti
medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità
già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti
enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base
pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai
fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli
enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo
articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per
l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto
dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi
assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni
internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta
integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di
importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio
di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni
abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo
recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile
1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996,
risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle
disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura
erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga
assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento
delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da
utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui
diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere
inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva
a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive
inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000
mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15
è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
nonché delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per
l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti
previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione
internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda
completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente
gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore
funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione
alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge
enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a
perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale
inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo
provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica della
Direzione regionale del lavoro. Al medesimo fine potrà essere
prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo
speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione
contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e
dei contingenti previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali
integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i
lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di
previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento
complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357
del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di
contrattazione collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale
e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono
risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata
regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di
regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli
adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga
anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere
oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle
determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica
anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel
verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari
della Direzione regionale del lavoro in materia previdenziale e
assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza
rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o
colpa grave (n8).
21. Nel rispetto dei principi che presiedono
alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime
pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto
attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative
alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e
finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in
funzione di una più precisa determinazione dei campi di
applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni,
ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole,
coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo
(n9).
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla
presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui
al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40
giorni. I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15
giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo,
nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18. Disposizioni
correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate,
nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più
decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi medesimi (n10).
23. Con effetto dal 1º gennaio 1996, l'aliquota
contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle
aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla
predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni,
ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno
stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema
previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le
necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri
per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti
integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24
della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello
Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa
è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo
37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti
effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º
gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed
esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico
del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già
obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988,
n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è
prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67
del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35
punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al
comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere
forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle
agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del
1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo
decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero
soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei
Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al
ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo,
ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi
aderenti al l'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi
pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro
con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante
operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari
nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai
limiti di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per
cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della
gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni
nei soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi
pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei
contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni;
detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza
contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i
fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite,
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito
di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del
Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo
16. L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei
fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la
convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di
assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di
vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite
presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico
contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le
eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso
stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nel l'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto
legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono
determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di
prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della
stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di
amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia
di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non
appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera
da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati
nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui
al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le
linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione
esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il
fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le
risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di
recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità
dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite
le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità
conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di
concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a cio'
abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del
capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1
secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a
valori correnti e non possono esse re distratti dal fine al quale sono stati
destinati ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei
soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne'
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori
conferiti in gestione, anche se non individualmente determina ti o individuali
ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova
documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai
terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16,
assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati,
sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare
la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella
scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie
disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli
eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle
fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente
articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di
vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono
gestire direttamente le proprie risorse".
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e
l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti: «otto esperti per
l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite
convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in
comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello
e di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non
adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni
dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali
annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di cessione e
gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società
immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo
principi di trasparenza, economicità e congruità di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti
immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti
di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta,
in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e
partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in
base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e
professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione
alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di
diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in
singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere
forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul
rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con
comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;
f) soppressione delle società
già costituite per la gestione e l'alimentazione del patrimonio
immobiliare dei predetti enti (n12).
28. A far data dal 1º gennaio 1996 saranno
soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati
con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di
istituzione pubblica sanitaria.
Articolo 4
Destinatari.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente
lettera:
"b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative
interessate".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente
forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;".
4.Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
"c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
legalmente riconosciute".
Articolo 5
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all'esercizio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai
sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa
esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma
1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Articolo 6
Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
dei fondi pensione.
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le
parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti
«dodici mesi».
Articolo 7
Banca depositaria.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in
gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti
i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore
del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto
del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato
articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Articolo 8
Finanziamento.
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito
dai seguenti: "Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione
assunta a base della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su
elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante
destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori
autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e' definito in percentuale
del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo
al periodo d'imposta precedente;
nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo e' definito
in percentuale degli imponi bili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione
dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo
13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i
lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla
stessa data.
Articolo 9
Fondi pensione aperti.
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
"; ove non sussistano o non operino di- verse previsioni in merito alla
costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà
di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive
su base contrattuale collettiva".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi
dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente
all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla
stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme
pensionistiche complementari.
Articolo 10
Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di
partecipazione.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in
mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di
trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso
altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di
permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi
cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non
prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà
norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al
fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli
iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata
ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali
soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione".
Articolo 11
Trattamento tributario dei contributi e delle
prestazioni.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1.
In deroga al comma 4 dell'arti colo 17 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR
destinato a forme pensionistiche complementari.
2. Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico
del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme
pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le
anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo
(n1).
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi
fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari
per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire
2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo
3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo versato; la sud detta condizione con si applica
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori";
b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di
produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a
lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenza obbligatoria".
Articolo 12
Regime tributario dei fondi pensione.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione
di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i
primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai
fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle
risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b).
2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una
maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del
9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato
articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può
comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta
entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati
negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai
versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come
patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla
società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è
costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5
dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo
previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se
già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta
sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le relative modalità.
Articolo 13
Vigilanza sui fondi pensione.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui
fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla
commissione di cui al comma 2.
2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la
spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire
1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995 (n1).
3. Il finanziamento della commissione può essere
integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi
pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali
dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti
sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Articolo 14
Compiti della commissione di vigilanza.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi
pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui
all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' i fondi che
assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di
base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi
configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le modalita' di
erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici,
anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di
cui all'articolo 16.
2. Al fine di garantire la continuità
dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già
istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad
espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la
residua durata dell'originario incarico, i componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti
previsti al citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124
del 1993.
Articolo 15
Regime transitorio.
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3. All'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole:
"Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e
17;" sono sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera
a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2 e 3";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore
di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo
13".
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma
8-ter sono aggiunti i seguenti:
"8-quater. Ai contributo versati ai fondi di previdenza complementare che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate
dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni
definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento".
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del
periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e
fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura
dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno
di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare
dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello
dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro
delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati
risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura
dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di
gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di
cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà
essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le
modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della
presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da
accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del
1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli
accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 16
Sanzioni.
1. Dopo l'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque
esercita l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, salvo che appartengono a persona estranea al
reato.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui
all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla
commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi
sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17,
comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli
effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma
1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano,
anche in parte, alle richieste delle commissione di cui all'articolo 17,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di
quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e
delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".
Articolo 17
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
n.1.11 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 28 settembre
2001, n. 355, conv., con modificazioni, in l. 27
novembre 2001, n. 417, il secondo periodo di questo comma va interpretato nel senso
che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori
di cui al comma 12 del presente articolo, che abbiano maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui
almeno cinque nel sistema contributivo. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,
d.l. 355/2001, la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di
opzione entro la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (d.l. 355/2001).
n11.1 Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 31
dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Nota
all'art. 12
n13.1 La spesa autorizzata dal
presente comma è incrementata, per l'anno 1998 di lire un miliardo e, per glia
anni successivi, di lire cinque miliardi (art. 59, comma 39, l. 27 dicembre
1997, n. 449).