IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sani- ta' e per la
funzione pubblica Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro
usurante;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito
dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che
prevede l'emanazione di un decreto interministeriale
Lavoro e Tesoro - sentita la commissione
tecnicoscientifica - per il riconoscimento del concorso
dello Stato,
nella misura massima del 20% dell'onere complessivo,
relativo a determinate man- sioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse
presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della
stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al
rischio professionale di particolare intensita', delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di
attivita' con riferimento par- ticolare alle componenti
socioeconomiche che le connotano;
Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che, ai fini del- l'attuazione di quanto previsto
dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta leg- ge n.
335, dispone che i criteri per l'individuazione delle
mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di con- certo con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanita', per la funzione
pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una
commissione tecnico- scientifica, composta da non piu' di
venti componenti, costituita con carattere paritetico da
rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle
organizza- zioni maggiormente rappresentative dei datori
di lavoro e dei lavoratori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale
la predetta commissione e' stata istituita;
Considerati i risultati cui e' pervenuta la commissione
tecnicoscientifica ed il parere espresso in merito a
determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di
maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche
sotto il profilo del- l'incidenza della stessa sulle
aspettative di vita, dell'esposizione al rischio
professionale di particolare intensita', delle peculiari
caratteristiche dei ri- spettivi ambiti di attivita' con
riferimento particolare alle componenti socioeco- nomiche
che le connotano;
Decreta:
Art.
1.
1. Ai
fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente
usuranti e della de- terminazione delle aliquote
contributive da definire secondo criteri attuariali
riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate
alla copertura dei con- seguenti oneri, da porre a totale
carico delle categorie interessate, le organiz- zazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresen- tative sul piano nazionale
individuano, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come sostituito dal- l'articolo 1, comma 34, della legge
8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e deter- minano
tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:
l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile;
la prevalenza della mansione usurante:
la mancanza di possibilita' di prevenzione;
la compatibilita' fisicopsichica in funzione dell'eta';
l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare
riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta
anni;
l'eta' media della pensione di invalidita';
il profilo ergonomico;
l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici,
individuati secondo la norma- tiva di prevenzione
vigente.
2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e
non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso
infruttuosamente il pre- detto termine, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del de- creto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito
dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La commissione tecnicoscientifica ivi prevista formulera'
il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla
data della sua costituzione.
Art.
2.
1.
Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti
individuate nella tabella A, allegata al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate man-
sioni particolarmente usuranti, in ragione delle
caratteristiche di maggiore gra- vita' dell'usura che
esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione
al rischio professionale di particolare intensita', delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di
attivita' con riferimento particolare alle componenti
socioeconomiche che le con- notano, le seguenti, svolte
nei vari settori di attivita' economica:
"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni
svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e
continuita';
"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli
addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli
addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuita';
"lavori in cassoni ad aria compressa";
"lavori svolti dai palombari";
"lavori ad alte temperature": mansioni che
espongono ad alte temperature, quando non sia possibile
adottare misure di prevenzione, quali, a titolo
esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2
fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi,
degli addetti ad operazioni di colata manuale;
"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei
soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano
e a soffio;
"lavori espletati in spazi ristretti", con
carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare
delle attivita' di costruzione, riparazione e
manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente
all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini,
pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture;
"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni
svolte con carattere di prevalenza e continuita'.
2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma
1, un concorso dello Sta- to, che non puo' superare il
20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'am-
bito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del de- creto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma
1,dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo
termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la
determinazione delle aliquote contributive, relative alle
mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle
previsioni di cui al comma 2. Decorso
infruttuosamente il predetto termine, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dal-
l'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
3.
1. Per
la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati
gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in
possesso degli istituti previdenziali assicu- ratori
ovvero quelli accertati tramite attivita' ispettive
condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Art.
4.
1. La
commissione tecnicoscientifica di cui al decreto
ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il
compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei
criteri di cui al presente decreto.
Roma, 19 maggio 1999
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