TESTO AGGIORNATO AL  15/10/2002.

Decreto ministeriale 29 luglio 1997, n. 331 (in Gazz. Uff., 1 ottobre, n. 229). - Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 1
1. Al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva, indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il trattamento di pensione di anzianità e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto dal personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali, che abbia maturato i requisiti sopra indicati.
3. Al personale che beneficia delle disposizioni del presente decreto si applica il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.
Articolo 2
1. La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall'interessato. La trasformazione del rapporto è possibile nei limiti dei contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La trasformazione avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.
3. La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al presente decreto è fissata in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'orario pieno. In caso di orario ridotto calcolato su base mensile o annua la durata della prestazione deve rispettare complessivamente i termini quantitativi sopra indicati. Per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell'orario avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.
Articolo 3
1. La retribuzione è stabilita secondo i criteri previsti dalla disciplina generale del tempo parziale. Il cumulo tra pensione e retribuzione non può comunque oltrepassare l'ammontare della retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. A tale scopo l'amministrazione di appartenenza determina con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione la percentuale di riduzione della stessa e procede annualmente a comunicare all'ente erogatore della pensione l'ammontare della retribuzione corrisposta ai fini dell'eventuale conguaglio.
2. Non è consentita la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno. Il regime di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro.
Articolo 4
1. Restano ferme le disposizioni che regolano il pensionamento di vecchiaia.
2. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro si procede alla rideterminazione del trattamento di pensione sulla base della complessiva anzianità maturata.
3. I trattamenti di fine rapporto comunque denominati sono liquidati esclusivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo prestato a tempo parziale è valido ai fini della liquidazione del relativo trattamento.
Articolo 5
1. Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore del presente regolamento può usufruire delle presenti disposizioni purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, alla stessa data del 30 settembre. La richiesta di riammissione in servizio a tempo parziale può essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ed è accolta in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1. Gli importi del trattamento di fine servizio eventualmente già liquidati restano acquisiti dall'interessato, e sono conteggiati all'atto della definitiva liquidazione del trattamento.