Legge 30 aprile 1999, n. 120
" Disposizioni in materia
di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni
sugli adempimenti in materia elettorale "
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999
Art. 1.
(Premio di maggioranza per l'elezione del
sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della
provincia)
1. Il primo
periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n.
81, è sostituito dal "Qualora un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al
gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai
sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti
validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia
superato il 50 per cento dei voti validi".seguente:
2.
All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia
per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato,
tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto
espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente
al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente
della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un
candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un
segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si
intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente
della provincia".5. Ciascun elettore può votare per
uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno
sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì,
votare sia per un candidato alla carica di presidente della
Art. 2.
(Successione dei mandati elettivi del
sindaco)
anni,
sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie". 1. Al comma 2 dell'articolo 2
della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "È consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata
inferiore a due
Art. 3.
(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e
delle liste)
modificazioni,
è sostituito dal seguente: 1. Il quarto comma dell'articolo 14
della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere
sottoscritta:
comuni
compresi nelle province fino a 100 mila abitanti; a) da
almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste
elettorali di
b)iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più
di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti; da almeno 350 e
da non più di 700 elettori
c)elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province
con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti; da
almeno 500 e da non più di 1.000
d)elettorali
di comuni compresi nelle province con più di un milione di
abitanti". da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste
2. Il
comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è
sostituito dal seguente:
"presentazione delle liste di candidati al consiglio
comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per
ogni comune deve essere sottoscritta:1. La dichiarazione
di
superiore
ad un milione di abitanti; a) da non meno di 1.000 e da
non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione
b)compresa
tra 500.001 e un milione di abitanti; da non meno di 500 e da non
più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione
c)tra
100.001 e 500.000 abitanti; da non meno di 350 e da non più di
700 elettori nei comuni con popolazione compresa
d)tra
40.001 e 100.000 abitanti; da non meno di 200 e da non più di
400 elettori nei comuni con popolazione compresa
e)20.001
e 40.000 abitanti; da non meno di 175 e da non più di 350
elettori nei comuni con popolazione compresa tra
f)10.001
e 20.000 abitanti; da non meno di 100 e da non più di 200
elettori nei comuni con popolazione compresa tra
g)5.001
e 10.000 abitanti; da non meno di 60 e da non più di 120
elettori nei comuni con popolazione compresa tra
h)2.001
e 5.000 abitanti; da non meno di 30 e da non più di 60 elettori
nei comuni con popolazione compresa tra
i)2.000
abitanti". da non meno di 25 e da non più di 50 elettori
nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e
Art. 4.
(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n.
352, e 21 marzo 1990, n. 53)
1. Al terzo
comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, le del tribunale" sono sostituite
dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di
appello".parole: "o
2. Al comma
1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come
sostituito dall'articolo 1 della aprile 1998, n. 130, dopo le
parole: "i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di
appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di
cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri
comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al
sindaco". legge 28
Art. 5.
(Liste non ammesse all'assegnazione dei
seggi)
1. Dopo
l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il
seguente:
"Art. 7-appartengano a nessun gruppo di liste che abbia
superato tale soglia".bis. (Liste non ammesse
all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse
all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al
primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
Art. 6.
(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25
marzo 1993, n. 81)
1.
All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
"2-superato
tale soglia". bis. Non sono ammessi
all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e
che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia
Art. 7.
(Durata degli organi elettivi di comunie
province)
1.
All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le
parole: "per un periodo di quattro anni" sostituite
dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".sono
2. Le
disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo
degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 8.
(Modifica di termini per lo svolgimento
delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno
1990, n. 142)
1. Alla
legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:
seguenti:
a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25
febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43,
sono sostituiti dai
"Art. 1. - semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo
dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.1.
Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un
turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra
il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo
2. Il
mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
Art. 2.
-condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate
entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui
all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono
verificate oltre tale data"; 1. Le elezioni dei
consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per
motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella
stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le
3,
comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2,
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola:
"quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente:
"cinquantacinquesimo". b) all'articolo
2.
All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2,
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola:
"quaranta" è sostituita dalla seguente:
"quarantacinque".organi
3. Il comma
2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è
abrogato.
4.
All'articolo 37-introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo
1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
a)
al comma 1, la parola: "dimissioni," è soppressa;
b) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario".3. Le dimissioni presentate
dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci
ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede
5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, sono apportate le
modificazioni:seguenti
a)
al comma 1, lettera b), numero 1), la parola:
"dimissioni," è soppressa;
b) al
comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il
seguente:
"1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia".
Art. 9.
(Albo degli scrutatori)
1.
L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal
comma 2 dell'articolo 3 della legge marzo 1990, n. 53, è
sostituito dal seguente:21
"Art. 1. - domanda secondo i termini e le modalità indicati
dagli articoli seguenti.1. In ogni comune della Repubblica
è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli
elettori che presentano apposita
2. La
inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a)
essere elettore del comune;
b)
avere assolto gli obblighi scolastici".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono
iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della marzo 1989, n. 95,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli
elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nell'apposito albo istituito a norma
dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del
1989.legge 8
3.
L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall'articolo 4 della legge 21 marzo 53, è sostituito dal
seguente:1990, n.
"Art. 3. - nell'albo a farne apposita domanda entro il mese
di novembre.1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il
sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune
ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano
essere inseriti
2.condizioni
di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed
all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che,
chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono
presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati
previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361. Le domande vengono trasmesse alla commissione
elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente
legge e non si trovano nelle
3sindaco
notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale
comunale, indicandone i motivi.. A coloro che non siano stati
inclusi nell'albo, il
4commi
1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di
giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di
prenderne visione.. L'albo formato ai sensi dei
5avverso
la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione
elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 4.. Il sindaco dà avviso del deposito
dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con
il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre
ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure
6giorni
dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla
stessa commissione elettorale circondariale".. Il ricorrente
che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire,
entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la
notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può,
entro cinque
4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide
inappellabilmente sui ricorsi presentati.1. La commissione
elettorale circondariale, scaduti i
2.sono
subito notificate agli interessati a cura del sindaco". Le
determinazioni adottate dalla commissione elettorale
circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione
elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni
sui ricorsi
5. L'articolo 5-marzo 1990, n. 53, è abrogato.bis della
legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge
21
6.
L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, 53, è sostituito dal
seguente:n.
"Art. 6. - manifesto affisso nell'albo pretorio del comune,
alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del
comune, se designati, procede:1. Tra il venticinquesimo ed
il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la
votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni prima con
a)nominativi
compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente; al
sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero
di
b)rinuncia
o impedimento. alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria
di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo
l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della
lettera a) in caso di eventuale
iscritti
nelle liste elettorali del comune stesso. 2. Qualora il
numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non
sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la
commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio
fra gli
3l'incarico
deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a
sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella
graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.. Ai
sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve
tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno
precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave
impedimento ad assolvere
4. La
nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno
precedente le elezioni".
Art. 10.
(Adeguamento del gettone di presenza ai
componenti della commissione elettorale circondariale)
1.
L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. è sostituito dal
seguente:223,
"Art. 24. - presenza pari a lire 60.000, al lordo delle
ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni
in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le
Amministrazioni dello Stato.1. A ciascun componente ed al
segretario della commissione elettorale circondariale può essere
corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, un gettone di
2. rivalutato,
a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed
i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n.
117". L'importo del gettone di presenza è
Art. 11.
(Adeguamento dei compensi per organi
collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)
1.
L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - a ciascun componente ed al segretario
dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente,
escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di
cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di
retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori demandati dalla legge ai due consessi.1. Per
l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il
comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un
onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire
80.000
2. titolo
di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori.Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è
corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di
legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il
presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a
3. degli
uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e,
se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.Ai
presidenti
4. missione
inerente alla qualifica rivestita".Ai segretari degli uffici
centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di
2.
L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici
elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale
nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli
uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10
della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum
e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli
articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici
centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di
cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè
degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici
elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8
marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è
corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di
legge, di lire 80.000.1. A ciascun componente ed al
segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli
uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del
testo unico approvato con decreto del
2corrispondente
a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione
predetta.. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è
inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione
inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei
all'Amministrazione dello Stato, nella misura
3ritenute
di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di
missione inerente alla qualifica rivestita".. Ai presidenti
degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di
retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai
lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario
giornaliero, al lordo delle
3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è
inserito il seguente:
"Art. 3-Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile
dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge
4 aprile 1985, n. 117".bis. - 1.
4. Agli
oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620
milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 12.
(Numero di scrutatori nei seggi istituiti
nei Paesi dell'Unione europea)
1. Al primo
comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
modificato dal primo dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984,
n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite
dalle seguenti: "tre scrutatori". comma
Art. 13.
(Istituzione della tessera elettorale)
1. Con uno o
più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera
elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per
tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato
elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:1988, n.
a)rilasciata,
a cura del comune, una tessera elettorale personale,
contrassegnata da una serie e da un numero; ad ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali è
b)il
luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione
alla quale l'elettore è assegnato; la tessera elettorale
contiene i dati anagrafici del titolare,
c)riportate
nella tessera a cura dei competenti uffici comunali; eventuali
variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono
tempestivamente
d) la
tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto
nelle singole consultazioni elettorali;
e)personale.
le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera
sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al
solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di
tutela della riservatezza
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate
le conseguenti modifiche, abrogazioni alla legislazione relativa
alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e
referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare
l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale
su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità
prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16
giugno 1998, n. 191.integrazioni e
Art.
14.
(Entrata in vigore)
Gazzetta
Ufficiale. 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella