Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica.
Art. 1. Modifiche di disposizioni del codice civile. -
L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno
di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo
della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di
lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione
della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle
cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione
salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al
primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su
base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di
un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75
per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto
al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della
applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma
precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT
è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le
frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno
otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le
richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per
cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque
del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta
deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui
all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di
miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o
da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste
di anticipazione». L'articolo 2121 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 2121 - (Computo dell'indennità
di mancato preavviso). - L'indennità di cui all'articolo 18 deve
calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le
partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di
carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a
titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è
retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di
produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di
servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della
retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto
al prestatore di lavoro». L'articolo 2776 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria
sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine
rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e
2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed
i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi
speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui
mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai
crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752
sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al
comma precedente».
Art. 2. Fondo di garanzia. - E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui
all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o
loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello
stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della
sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso
siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di
omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi
aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico
del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei
relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva
di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può
essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può
essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello
stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o
impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che
decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla
corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura
parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere
al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata
per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte
insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in
materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto
previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui
la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale
od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in
vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo,
terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti
dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il
fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile
per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed
uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è
alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari
allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si
osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia
non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della
finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare
il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere
modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione
dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo
del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio
1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari
all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo
nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno
precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito
del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e
per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per
il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente,
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per
i dirigenti di aziende industriali.
Art. 3. Norme in materia pensionistica. - A decorrere
dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1°
ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si
applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni,
ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui
trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3
giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari
alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente,
dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria (6/a). Alle date di cui al comma precedente la
variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice
relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra
l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto
l'aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si
applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al
prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato
per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti
di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma
seguente (6/a). Il numero dei punti è uguale a quello accertato
per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo
comma (6/c). Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo
sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla
perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo. L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con
la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con
decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. A
decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno
indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le
variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei
punti di variazione del costo della vita registrati tra gli
indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con
decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data
le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno
1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta
parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di
rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione (8/a). A ciascuna
settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente
alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa
si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si
determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di
rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per
il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria,
effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui
cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le
retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti
anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media
settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del
precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione
si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La
retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione
di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa
in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima
settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui
decorre la pensione. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il
limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della
pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti,
è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la
disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni
a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento
minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili
per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia
inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare
di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del
presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data
dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle
settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del
presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a
carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi
domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con
decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio
1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione
imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla
data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per
cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro
detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione
aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota
del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di
riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di
fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la
contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il
finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al
lavoratore è corrispondentemente ridotto.
Art. 4. Disposizioni finali. - Le indennità di cui agli
articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono
sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall'articolo 2120 del codice civile. Quando a norma del capo IV
del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità
di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si
intende determinata e regolata dai contratti collettivi di
lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120
del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi
ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni. Le norme di cui all'articolo 2120 del codice
civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i
rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme
di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita,
comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano
salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto
aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di
cui al comma precedente. Resta altresì ferma la disciplina
legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti
pubblici. Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge
8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge
2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso. Le disponibilità del
fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di
lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti
effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle
disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del
decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate
tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che
disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine
rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e
vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge
tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia
del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge
o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi
facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo
comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve
intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Art. 5. Disposizioni transitorie. - L'indennità di
anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro
in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina
vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con
il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si
applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo
2120 del codice civile. A parziale deroga del secondo e terzo
comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti
dell'indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura,
maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio
1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle
seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dal 1° gennaio
1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983; ulteriori
25 punti a partire dal 1° gennaio 1984; ulteriori 25 punti a
partire dal 1° luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1°
gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985; i
residui punti a partire dal 1° gennaio 1986. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986,
gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di
analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al
31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma
precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine
rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni
più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei
lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore
a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le
misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi
per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente
all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di
lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo
1 della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti
quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante
con le qualifiche di «sottufficiale» e di «comune». E'
riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito
nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei
contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Per l'anno
1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello
risultante rispetto all'indice del mese di maggio. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
(6/a) Il D.M. 12 settembre 1983 (Gazz. Uff. 27 settembre 1983, n.
265) ha accertato che la variazione dell'indice del costo della
vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo
febbraio 1983-aprile 1983 ed il periodo novembre 1982-gennaio
1983, è risultata pari a +2,9 per cento, e la quota aggiuntiva,
derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di
contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel
numero di 3, per il valore unitario di ciascun punto fissato in
L. 5.440, è risultata pari a L. 16.320 mensili.
(6/c) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 29 gennaio 1983,
n. 17.
(8/a) La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988, n.
822 (Gazz. Uff. 20 luglio 1988, n. 29 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, ottavo comma, nella
parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione
al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il
mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione
stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della L. 3
giugno 1975, n. 160. La stessa Corte, con sentenza 18-26 maggio
1989, n. 307 (Gazz. Uff. 31 maggio 1989, n. 22 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, ottavo comma, nella
parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che
abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la
prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione
liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che
sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla
base della sola contribuzione obbligatoria. Con altra sentenza 23
ottobre-10 novembre 1992, n. 428 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n.
48-Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, ottavo comma, nella parte in cui non consente, in
caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento
dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata
sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad
un risultato più favorevole per l'assicurato. Con altra sentenza
22-30 giugno 1994, n. 264 (Gazz. Uff. 6 luglio 1994, n. 28 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, ottavo comma, nella parte in cui non prevede che,
nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di
contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte
di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta
anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere
comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al
raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad
ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non
necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva
minima.