Art. 3.
1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni
possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di
cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a
ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e
dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non
abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta
stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle
predette sospensioni e riduzioni di personale.
1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord
previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con
contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni
(1).
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota
fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati
rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione
e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti
pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione
regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della
commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine
di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La
commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive
generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza
con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche
dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione
dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi
devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra
organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di
formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più
ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro
trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale
per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi
alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate
tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative,
recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita
la commissione centrale per l'impiego (2).
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di
finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità
ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo
di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A
tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo
di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge
predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno
precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti
d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in
quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di
formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in
misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalità dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad
attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento
territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli,
per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei
progetti di formazione e lavoro (3).
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato,
ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività
corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano
a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro
entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere
assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di
lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività
corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia
assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal
medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato
nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego,
tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto
limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. (Omissis) (4).
14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono
effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i
datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto
di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali
ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano
altresì applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3
sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca
scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti
progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di
formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai
progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e
coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti
nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia
richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo
costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione
e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19
della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di
formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali
d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge.
(1) Comma aggiunto dall'art. 9, d.l. 29 marzo 1991, n. 108, conv.
in l. 1 giugno 1991, n. 169.
(2) Comma così sostituito dall'art. 9, d.l. 29 marzo 1991, n. 108,
conv. in l. 1 giugno 1991, n. 169 e poi così modificato dall'art. 16,
d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 1987, n. 190,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali
possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.
(4) Comma abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10,
d.m. 25 marzo 1998, n. 142.
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