TESTO VIGENTE ART. 3 DEL D.L. 30.10.1984 aggiornato al 12.gennaio 2000.
                               Art. 3.
  1.  I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni
possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di
cui  al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a
ventiquattro  mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e
dalle  imprese  e  loro  consorzi  che al momento della richiesta non
abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della
legge  12  agosto  1977,  n.  675,  ovvero  non  abbiano  proceduto a
riduzione  di  personale  nei  dodici  mesi  precedenti  la richiesta
stessa,  salvo  che  l'assunzione  non  avvenga per l'acquisizione di
professionalità  diverse  da  quelle  dei lavoratori interessati alle
predette sospensioni e riduzioni di personale.
  1-bis.  Nelle  aree  indicate dall'articolo 1 del testo unico delle
leggi  sugli  interventi  per  il  Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6
marzo  1978,  n.  218,  nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord
previste  dalla  legge  29  dicembre  1990,  n. 407, l'assunzione con
contratti  di  formazione  e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni
(1).
  2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota
fino  al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati
rimpatriati,  ove  in  possesso  dei  requisiti necessari. In caso di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
  3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione
e  lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti predisposti dagli enti
pubblici  economici  e  dalle  imprese ed approvati dalla commissione
regionale   per   l'impiego.  Nel  caso  in  cui  la  delibera  della
commissione  regionale  per l'impiego non sia intervenuta nel termine
di  trenta  giorni  dalla  loro  presentazione, provvede il direttore
dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e della massima occupazione. La
commissione  regionale  per  l'impiego,  nell'ambito  delle direttive
generali  fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita  la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza
con  le  finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche
dei  diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione
dei  progetti  ed  agli  eventuali specifici requisiti che gli stessi
devono  avere,  tra  i  quali  può  essere  previsto  il rapporto tra
organico   aziendale   e  numero  dei  lavoratori  con  contratti  di
formazione  e  lavoro.  Nel  caso  in  cui i progetti interessino più
ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro
trenta  giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale
per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi
alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate
tra  le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative,
recepite  dal  Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita
la commissione centrale per l'impiego (2).
  4.  I  progetti  di  cui  al comma 3, che prevedono la richiesta di
finanziamento  alle  regioni, devono essere predisposti in conformità
ai  regolamenti  comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo
di  rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A
tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo
di  spesa,  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo 24 della legge
predetta,   da   destinare   al  finanziamento  dei  progetti.  Hanno
precedenza  nell'accesso  ai  finanziamenti  i  progetti  predisposti
d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative  che  disciplinano  i  rapporti  di lavoro subordinato in
quanto  non  siano  derogate  dal  presente  decreto.  Il  periodo di
formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di
trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e lavoro in rapporto a
tempo   indeterminato,   effettuata   durante   ovvero   al   termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
  6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
la  quota  di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in
misura  fissa  corrispondente  a  quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando  la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle misure
previste per la generalità dei lavoratori.
  7.  Al  termine  del  rapporto  il  datore  di  lavoro  è tenuto ad
attestare  l'attività  svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore,   dandone   comunicazione   all'ufficio  di  collocamento
territorialmente competente.
  8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli,
per  il  tramite  dell'ispettorato  del  lavoro,  sull'attuazione dei
progetti di formazione e lavoro (3).
  9.  In  caso  di  inosservanza  da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto.
  10.  I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  11.   Il  rapporto  di  formazione  e  lavoro  nel  corso  del  suo
svolgimento  può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato,
ferma   restando   l'utilizzazione   del   lavoratore   in   attività
corrispondenti  alla formazione conseguita. In questo caso continuano
a  trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
  12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro
entro  dodici  mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  possono essere
assunti  a  tempo  indeterminato,  dal  medesimo o da altro datore di
lavoro,  con  richiesta  nominativa  per  l'espletamento  di attività
corrispondenti  alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia
assunto,  entro  i  limiti  di  tempo  fissati dal presente comma dal
medesimo  datore  di  lavoro,  il  periodo  di formazione è computato
nell'anzianità  di  servizio. La commissione regionale per l'impiego,
tenendo  conto  delle  particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche  della formazione conseguita, può elevare il predetto
limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
  13. (Omissis) (4).
  14.  Ferme  restando  le  norme  relative  al praticantato, possono
effettuare  assunzioni  con  il  contratto  di cui al comma 1 anche i
datori  di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto
di  formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali
ed  autorizzato  in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano
altresì applicazione i commi 4 e 6.
  15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione  e  lavoro,  quando i progetti formativi di cui al comma 3
sono   relativi  ad  attività  direttamente  collegate  alla  ricerca
scientifica   e   tecnologica,   essi  sono  approvati  dal  Ministro
dell'università  e  della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa
con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale. I predetti
progetti  formativi  possono  prevedere  una  durata del contratto di
formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
  16.  Il  Ministro  dell'università  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica,  ai  fini  della  formazione  professionale prevista dai
progetti   di  cui  al  comma  precedente,  utilizza,  attivandoli  e
coordinandoli,  gli  strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti
nel   campo  della  ricerca  finalizzata,  applicata  e  di  sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
  17.  Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia
richiesto   il   possesso   di  apposito  titolo  di  studio,  questo
costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione
e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.
  18.  I  lavoratori  iscritti  negli  elenchi di cui all'articolo 19
della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  assunti  con  contratto  di
formazione  e  lavoro,  sono  considerati  ai  fini delle percentuali
d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge.
  (1)  Comma  aggiunto dall'art. 9, d.l. 29 marzo 1991, n. 108, conv.
in l. 1 giugno 1991, n. 169.
  (2)  Comma così sostituito dall'art. 9, d.l. 29 marzo 1991, n. 108,
conv. in l. 1 giugno 1991, n. 169 e poi così modificato dall'art. 16,
d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.
  (3)  La  Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio 1987, n. 190,
ha  dichiarato  l'illegittimità  costituzionale  del  presente comma,
nella  parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali
possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.
  (4)  Comma  abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10,
d.m. 25 marzo 1998, n. 142.