Regolamento di esecuzione della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri
Art. 5.
Il divieto di cui all'art. 3, primo comma,
della legge si intende riferito al trasporto, sia a
braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o
su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico
e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i
seguenti:
A) quelli previsti dagli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori
pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6
della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
B) quelli indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e
all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali
di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione
alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili
e fisse: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in
piedi per piu' di metà dell'orario o che obbligano ad
una posizione particolannente affaticante: durante la
gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o
comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia
frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con
utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli
infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive
e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la
manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno e nella cura del
bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli
aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Il periodo per il quale e' previsto, ai
sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge, che la
lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, puo'
essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su
disposizione dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche
conto dello stato di salute dell'interessata.
L'ispettorato del lavoro puo' ritenere che sussistano
condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art.
3, terzo comma, e dell'art. 5, lettera b), della legge
anche quando vi siano periodi di contagio derivanti alla
lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione, specie in periodi di
epidemia.
Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, il certificato medico di gravidanza dovrà
essere presentato il piu' presto possibile. Ad ogni modo,
eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti
derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali pero'
diventano operanti soltanto dopo la presentazione di
detto documento".