Parere n. 157 - autorizzazione ad assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs. N. 165/2001

Sintesi:

L’art. 19 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che ha stabilito nei confronti delle amministrazioni dello Stato il divieto di avviare, per l’anno 2002, assunzioni di personale a tempo indeterminato, non preclude alle medesime amministrazioni la possibilità di procedere alla instaurazione di rapporti di lavoro a termine, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti.

Evidenziato in giallo una parte importante

 

Il Ministero della Giustizia, stante la dichiarata esigenza di personale necessario ad assicurare il pieno svolgimento delle attività istituzionali, può avviare le procedure di reclutamento per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto ed entro i limiti fissati dal D.Lgs. n. 368/2001 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42/2002 in data 1/9/2002, con le modalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001.

UPPA

Servizio programmazione assunzione e reclutamento

Al Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’organizzazione penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della formazione

ROMA

Oggetto: Quesito n. 412269 concernente la richiesta di autorizzazione ad assumere a tempo determinato, ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs. N. 165/2001.

Con riferimento alla nota indicata in oggetto con la quale codesta amministrazione ha chiesto l'autorizzazione ad assumere alcune unità a tempo determinato al fine di sopperire, anche se temporaneamente, alla preoccupante carenza di personale in cui versa attualmente l'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

Per l'anno 2002, l'art. 19 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) ha stabilito nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche il divieto di avviare assunzioni di personale a tempo indeterminato. Detta norma, tuttavia, non preclude alle medesime amministrazioni la possibilità di procedere alla instaurazione di rapporti di lavoro a termine, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti, per fronteggiare situazioni contingenti ed imprevedibili.

In merito alla richiesta di assunzione a tempo determinato di alcune unità di personale concernenti tecnici laureati (area C, posizione C1) e tecnici diplomati (area B, posizione B3), si informa codesta amministrazione che nel caso di specie non si applica l'art. 39 della Legge n. 449/97 (concernente la programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni) in quanto detta normativa riguarda la sola disciplina delle autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato; è tuttavia possibile per le amministrazioni pubbliche la stipula di contratti individuali a tempo determinato nei casi espressamente previsti dal D.lgs n. 368/2001 e con le modalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 16/2001.

Come è noto, il D.Lgs. n. 368/2001, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contiene una nuova disciplina del lavoro a tempo determinato, la quale prevede, tra l’altro, la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, e ciò superando il previgente principio per cui " il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato", salvo alcune eccezioni, costituite dai casi tassativi stabiliti da specifiche disposizioni legislative e/o contrattuali.

Il citato decreto, inoltre, ha abrogato, dalla sua entrata in vigore, la normativa già vigente in materia (L. n. 230/62, l’art. 8 bis L. n. 79/83, l’art. 23 L. n. 56/87, nonché tutte le disposizioni di legge incompatibili e non espressamente richiamate), prevedendo, tuttavia, che le vigenti clausole dei CCNL mantengano la loro efficacia, in via transitoria e salve diverse intese, "fino alla scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In merito, per scadenza si intende la data del 31/12/2001, formalmente stabilita per tutti i contratti collettivi di comparto, e non le successive date di effettiva stipulazione dei singoli CCNL relativi alla tornata contrattuale 2002-2005.

Il D.Lgs. n. 368/2001, infine, rinvia alla contrattazione collettiva per la disciplina di alcuni aspetti, quali i limiti quantitativi di utilizzo del contratto a termine, la formazione professionale del personale assunto a tempo determinato, nonché le modalità delle informazioni da rendere ai lavoratori e alle loro rappresentanze.

Ciò posto, stante la dichiarata esigenza di personale necessario ad assicurare il pieno svolgimento delle attività istituzionali, si ritiene che codesta Amministrazione possa avviare le procedure di reclutamento per le assunzioni di personale a tempo determinato nel rispetto ed entro i limiti fissati dal citato D.Lgs. n. 368/2001 e dalla Circolare n. 42/2002 in data 1/9/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e con le modalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 16/2001.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER IL PERSONALE

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI