Servizio programmazione assunzione e reclutamento
Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della
formazione
ROMA
Oggetto: Quesito n. 412269 concernente la
richiesta di autorizzazione ad assumere a tempo determinato, ai
sensi dell'art. 36 del D,Lgs. N. 165/2001.
Con riferimento alla nota indicata in oggetto con
la quale codesta amministrazione ha chiesto l'autorizzazione ad
assumere alcune unità a tempo determinato al fine di sopperire,
anche se temporaneamente, alla preoccupante carenza di personale in
cui versa attualmente l'amministrazione penitenziaria, si
rappresenta quanto segue.
Per l'anno 2002, l'art. 19 della legge n.
448/2001 (Finanziaria 2002) ha stabilito nei confronti di tutte le
amministrazioni pubbliche il divieto di avviare assunzioni di
personale a tempo indeterminato. Detta norma, tuttavia, non preclude
alle medesime amministrazioni la possibilità di procedere alla
instaurazione di rapporti di lavoro a termine, nel rispetto delle
norme legislative e contrattuali vigenti, per fronteggiare
situazioni contingenti ed imprevedibili.
In merito alla richiesta di assunzione a tempo
determinato di alcune unità di personale concernenti tecnici
laureati (area C, posizione C1) e tecnici diplomati (area B,
posizione B3), si informa codesta amministrazione che nel caso di
specie non si applica l'art. 39 della Legge n. 449/97 (concernente
la programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
in quanto detta normativa riguarda la sola disciplina delle
autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato; è tuttavia
possibile per le amministrazioni pubbliche la stipula di contratti
individuali a tempo determinato nei casi espressamente previsti dal
D.lgs n. 368/2001 e con le modalità di cui agli artt. 35 e 36 del
D.Lgs. n. 16/2001.
Come è noto, il D.Lgs. n. 368/2001, recante
attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, contiene una nuova disciplina del
lavoro a tempo determinato, la quale prevede, tra l’altro, la
possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato, "a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, e ciò superando il
previgente principio per cui " il contratto di lavoro si reputa
a tempo indeterminato", salvo alcune eccezioni, costituite dai
casi tassativi stabiliti da specifiche disposizioni legislative e/o
contrattuali.
Il citato
decreto, inoltre, ha abrogato, dalla sua entrata in vigore, la
normativa già vigente in materia (L. n. 230/62, l’art. 8 bis L.
n. 79/83, l’art. 23 L. n. 56/87, nonché tutte le disposizioni di
legge incompatibili e non espressamente richiamate), prevedendo,
tuttavia, che le vigenti clausole dei CCNL mantengano la loro
efficacia, in via transitoria e salve diverse intese, "fino
alla scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In
merito, per scadenza si intende la data del 31/12/2001, formalmente
stabilita per tutti i contratti collettivi di comparto, e non le
successive date di effettiva stipulazione dei singoli CCNL relativi
alla tornata contrattuale 2002-2005.
Il D.Lgs. n. 368/2001, infine, rinvia alla
contrattazione collettiva per la disciplina di alcuni aspetti, quali
i limiti quantitativi di utilizzo del contratto a termine, la
formazione professionale del personale assunto a tempo determinato,
nonché le modalità delle informazioni da rendere ai lavoratori e
alle loro rappresentanze.
Ciò posto, stante la dichiarata esigenza di
personale necessario ad assicurare il pieno svolgimento delle
attività istituzionali, si ritiene che codesta Amministrazione
possa avviare le procedure di reclutamento per le assunzioni di
personale a tempo determinato nel rispetto ed entro i limiti fissati
dal citato D.Lgs. n. 368/2001 e dalla Circolare n. 42/2002 in data
1/9/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e con
le modalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 16/2001.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER IL PERSONALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI