MINISTERO LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE
Decreto Ministro del
Lavoro 15 maggio 2000
(G.U. 29 novembre 2000, n.279)
Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni
obbligatorie ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis, della legge 19
luglio 1993, n. 236.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
- Visto il decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
- Visto, in particolare, l'art.
4, comma 11-bis, del richiamato testo normativo il quale prevede
che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica
da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere
gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di
assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n.
482;
- Visto il decreto ministeriale
del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 15 gennaio 1994, con il quale sono state determinate le
modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
- Considerato che la legge 2
aprile 1968, n. 482, e' stata abrogata dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", che ha riformato la disciplina in materia,
rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;
- Considerato, pertanto, che
appare necessario procedere al riproporzionamento delle quote di
obbligo che i datori di lavoro, che hanno trasformato la loro
natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare
ai destinatari della normativa in materia di assunzioni
obbligatorie;
-
- Decreta:
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- Art. 1.
-
- 1. I datori di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al
fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura
delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il
mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle
imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente
riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle
assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai
beneficiari della predetta normativa, fino al completo
assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano piu' di 50
dipendenti.
- 2. Per i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota
di riserva e' fissata rispettivamente in 4 e 2 unita'.
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- Art. 2.
-
- 1. I datori di lavoro devono
presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in
carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia
della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.
- 2. La domanda deve indicare:
- a) il provvedimento e la data
di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;
- b) il numero totale dei
dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei
lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di
assunzioni obbligatorie;
- c) i motivi per i quali viene
chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi
occupazionali;
- d) l'indicazione dei servizi
di cui al comma 1, cui e' stata consegnata la domanda stessa.
- 3. Le notizie di cui al punto
b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero
territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa
occupa dipendenti.
- 4. I servizi di cui al comma
1, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta di
autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali
osservazioni.
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- Art. 3.
-
- 1. L'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
- 2. Le autorizzazioni concesse
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12
marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto
all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessita' di
una nuova istanza.
- 3. Il decreto ministeriale
del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 15 gennaio 1994 e' abrogato.
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- Roma, 15 maggio 2000
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- Il Ministro: Salvi
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