LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

Norme   sul   rapporto   tra   procedimento   penale  e  procedimento
disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale  nei  confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1.  All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b)  nel  comma  1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono  soppresse  e,  dopo  le parole: "il fatto non sussiste o", sono
inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis.  La  sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato  nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche  autorità  quanto  all'accertamento  della sussistenza del
fatto,  della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato
lo ha commesso".
                                  
              
		               Art. 2.
     (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).
1.  All'articolo  445,  comma  1,  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura  penale  la  parola:  "Anche" è sostituita dalle seguenti:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".
                        
                               Art. 3.
           (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità
a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di
un  dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni
dei  delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319-ter  e  320  del  codice  penale  e dall'articolo 3 della legge 9
dicembre   1941,   n.  1383,  l'amministrazione  di  appartenenza  lo
trasferisce  ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio
al  momento  del  fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti,
per  inquadramento,  mansioni  e  prospettive  di  carriera, a quelle
svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione
alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede,
o  alla  attribuzione di un incarico differente da quello già svolto
dal  dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa
la  permanenza  del  dipendente  nell'ufficio  in  considerazione del
discredito   che  l'amministrazione  stessa  può  ricevere  da  tale
permanenza.
2.   Qualora,  in  ragione  della  qualifica  rivestita,  ovvero  per
obiettivi   motivi   organizzativi,  non  sia  possibile  attuare  il
trasferimento  di  ufficio,  il  dipendente  è posto in posizione di
aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico
in  godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle
presenze  in  servizio,  in  base  alle disposizioni dell'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio
o  di  continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di
cui  ai  commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata
sentenza  di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e,
in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non
sia   intervenuta   sentenza  di  condanna  definitiva.  In  caso  di
proscioglimento    o    di    assoluzione   anche   non   definitiva,
l'amministrazione,  sentito  l'interessato,  adotta  i  provvedimenti
consequenziali  nei  dieci giorni successivi alla comunicazione della
sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate
ragioni  per  le  quali la riassegnazione all'ufficio originariamente
coperto  sia  di  pregiudizio  alla  funzionalità  di  quest'ultimo,
l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5.  Dopo  il  comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti
di  appartenenza  quando  è  emesso  nei  confronti di dipendenti di
amministrazioni  pubbliche  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti a
prevalente  partecipazione  pubblica, per alcuno dei delitti previsti
dagli  articoli  314,  primo  comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice  penale  e  dall'articolo  3  della  legge 9 dicembre 1941, n.
1383".
          
				Art. 4.
         (Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1.  Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la  sospensione  condizionale  della  pena,  per  alcuno  dei delitti
previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso
articolo sono sospesi dal servizio.
2.  La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente
pronunciata  sentenza  di  proscioglimento o di assoluzione anche non
definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello
di prescrizione del reato. (Dichiarato illegittimo con sentenza n. 145/2002
della Corte Costituzionale).
                               Art. 5.
            (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto
          di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare
                 a seguito di condanna definitiva)
1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5)
è inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".
2.  Dopo  l'articolo  32-quater  del  codice  penale  è  inserito il
seguente:
"Art.   32-quinquies.  -  (Casi  nei  quali  alla  condanna  consegue
l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro o di impiego). - Salvo quanto
previsto  dagli  articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un
tempo  non  inferiore  a  tre anni per i delitti di cui agli articoli
314,  primo  comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì
l'estinzione  del  rapporto  di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente  di  amministrazioni  od  enti  pubblici  ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica".
3.  All'articolo  3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto
il seguente comma:
"Nel  caso  di  condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a
tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice
penale".
4.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  32-quinquies  del  codice
penale,  nel  caso  sia  pronunciata  sentenza penale irrevocabile di
condanna   nei   confronti   dei  dipendenti  indicati  nel  comma  1
dell'articolo   3,   ancorché   a   pena  condizionalmente  sospesa,
l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  può  essere
pronunciata  a  seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione,
proseguire  entro  il  termine  di novanta giorni dalla comunicazione
della  sentenza  all'amministrazione  o  all'ente  competente  per il
procedimento   disciplinare.   Il   procedimento   disciplinare  deve
concludersi,  salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali  di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine
di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653
del codice di procedura penale.
          
                  
                               Art. 6.
                    (Disposizioni patrimoniali).
1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo  322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal
presente  capo  è  comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi
previste dall'articolo 240, primo comma".
2.  Nel  caso  di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II
del  libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la
sentenza  è  trasmessa  al  procuratore generale presso la Corte  dei
conti,   che  procede  ad  accertamenti  patrimoniali  a  carico  del
condannato.
3.  All'articolo  321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
"2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti
dal  capo  I  del  titolo  II  del libro secondo del codice penale il
giudice  dispone  il  sequestro  dei  beni  di  cui  è consentita la
confisca".
4.  I  beni  immobili  confiscati  ai  sensi degli articoli 322-ter e
335-bis  del  codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al  patrimonio  disponibile del comune nel cui territorio si trovano.
La  sentenza  che  dispone  la  confisca  costituisce  titolo  per la
trascrizione nei registri immobiliari.
         
                               Art. 7.
                (Responsabilità per danno erariale).
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei
dipendenti  indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica
amministrazione  previsti  nel capo I del titolo II del libro secondo
del  codice  penale  è comunicata al competente procuratore regionale
della   Corte  dei  conti   affinchè  promuova  entro  trenta  giorni
l'eventuale  procedimento  di   responsabilità per danno erariale nei
confronti  del  condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo
129  delle  norme  di  attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura  penale,  approvate  con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
         
                               Art. 8.
      (Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni
di natura contrattuale regolanti la materia.
2.  I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data
di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso,
derogare alle disposizioni della presente legge.
         
                      Art. 9.
              (Estensione dell'articolo 652 del codice
              di procedura penale al giudizio promosso
                  nell'interesse del danneggiato).
1.  Al  comma  1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le
parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite
dalle  seguenti:  "promosso  dal  danneggiato  o nell'interesse dello
stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto
in  condizione  di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato
dal   reato   abbia  esercitato  l'azione  in  sede  civile  a  norma
dell'articolo 75, comma 2".
          
                              Art. 10.
                     (Disposizioni transitorie).
1.  Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti
penali,   ai  giudizi  civili  e  amministrativi  e  ai  procedimenti
disciplinari  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della legge
stessa.
2.  Ai  procedimenti  di  cui  al  comma  1  non si applicano le pene
accessorie  e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previdenti.
3.  I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  devono  essere
instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento
penale con sentenza irrevocabile.
                              Art. 11.
                        (Entrata in vigore).
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addì 27 marzo 2001
                             

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Nuovo testo dell'articolo
              "Art.  653  (Efficacia  della  sentenza  penale [parole
          soppresse]  nel  giudizio  disciplinare).  - 1. La sentenza
          penale  irrevocabile  di  assoluzione [parole soppresse] ha
          efficacia  di  giudicato  nel  giudizio per responsabilità
          disciplinare   davanti   alle  pubbliche  autorità  quanto
          all'accertamento   che   il   fatto   non  sussiste  o  non
          costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha
          commesso.
              1-bis.  La  sentenza penale irrevocabile di condanna ha
          efficacia  di  giudicato  nel  giudizio per responsabilità
          disciplinare   davanti   alle  pubbliche  autorità  quanto
          all'accertamento  della  sussistenza  del  fatto, della sua
          illiceità  penale  e all'affermazione che l'imputato lo ha
          commesso.".

		Testo dell'articolo così modificato
	      "Art.  445  (Effetti  dell'applicazione  della  pena su
          richiesta).  - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma
          2,  non  comporta  la condanna al pagamento delle spese del
          procedimento  nè  l'applicazione  di  pene accessorie e di
          misure  di  sicurezza,  fatta  eccezione della confisca nei
          casi  previsti  dall'art.  240, comma 2, del codice penale.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art.  653,  anche  quando  è
          pronunciata  dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza
          non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
          diverse  disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a
          una pronuncia di condanna.
              2.  Il  reato è estinto se nel termine di cinque anni,
          quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
          quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
          non  commette  un  delitto ovvero una contravvenzione della
          stessa  indole.  In  questo  caso  si estingue ogni effetto
          penale,  e  se è stata applicata una pena pecuniaria o una
          sanzione  sostitutiva,  l'applicazione  non  è comunque di
          ostacolo  alla  concessione  di  una successiva sospensione
          condizionale della pena.".
 "Art.   314  (Peculato).  -  Il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato  di  un  pubblico  servizio,  che,  avendo per
          ragione  del  suo ufficio o servizio il possesso o comunque
          la  disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui,
          se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci
          anni.
              (Omissis).".
              "Art.  317  (Concussione).  -  Il  pubblico ufficiale o
          l'incaricato  di  un pubblico servizio, che, abusando della
          sua  qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a
          dare  o  a  promettere  indebitamente, a lui o ad un terzo,
          denaro  o  altra  utilità,  è punito con la reclusione da
          quattro a dodici anni.".
              "Art.  318  (Corruzione  per  un  atto d'ufficio). - Il
          pubblico  ufficiale,  che,  per  compiere  un  atto del suo
          ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra
          utilità,  una  retribuzione  che  non  gli è dovuta, o ne
          accetta  la  promessa,  è  punito con la reclusione da sei
          mesi a tre anni.
              Se  il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un
          atto  d'ufficio  da  lui  già  compiuto,  la pena è della
          reclusione fino a un anno.".
              "Art.  319  (Corruzione per un atto contrario ai doveri
          d'ufficio).  -  Il  pubblico  ufficiale che, per omettere o
          ritardare  o  per  aver  omesso o ritardato un atto del suo
          ufficio,  ovvero  per  compiere o per aver compiuto un atto
          contrario  ai  doveri  di ufficio, riceve, per sè o per un
          terzo,  denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa,
          è punito con la reclusione da due a cinque anni.".
              "Art.  319-ter  (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
          fatti  indicati  negli articoli 318 e 319 sono commessi per
          favorire  o  danneggiare  una  parte in un processo civile,
          penale   o   amministrativo,   si  applica  la  pena  della
          reclusione da tre a otto anni.
              Se  dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
          reclusione  non  superiore  a cinque anni, la pena è della
          reclusione  da  quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
          condanna   alla   reclusione  superiore  a  cinque  anni  o
          all'ergastolo,  la  pena è della reclusione da sei a venti
          anni.".
              "Art.  320  (Corruzione  di  persona  incaricata  di un
          pubblico  servizio).  -  Le  disposizioni  dell'art. 319 si
          applicano  anche  all'incaricato  di  un pubblico servizio;
          quelle  di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona
          incaricata  di  un  pubblico  servizio,  qualora rivesta la
          qualità di pubblico impiegato.
              In  ogni  caso,  le  pene  sono  ridotte  in misura non
          superiore a un terzo.".

              
              "Art.  3.  - Il militare della Regia guardia di finanza
          che   commette  una  violazione  delle  leggi  finanziarie,
          costituente  delitto, o collude con estranei per frodare la
          finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
          proprio  o  di  altri,  valori  o  generi  di cui egli, per
          ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione
          o  la  custodia  o su cui eserciti la sorveglianza soggiace
          alle  pene  stabilite  dagli  articoli 215 e 219 del codice
          penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle
          leggi speciali.
              La   cognizione   dei   suddetti  reati  appartiene  ai
          Tribunali militari.".
             

              "Art.  133  (Notificazione  del  decreto che dispone il
          giudizio).  -  1.  Il  decreto  che  dispone il giudizio è
          notificato,  a  norma  dell'art.  429,  comma 4 del codice,
          anche  alle  altre  parti  private non presenti all'udienza
          preliminare.
              1-bis.   -  Il  decreto  è  altresì  comunicato  alle
          amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei
          confronti  di  dipendenti di amministrazioni pubbliche o di
          enti  pubblici  ovvero  di enti a prevalente partecipazione
          pubblica,  per  alcuno  dei delitti previsti dagli articoli
          314,  primo  comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice
          penale  e  dall'art.  3  della  legge  9 dicembre  1941, n.
          1383.".

    "Art.   19   (Pene   accessorie:   specie). - Le   pene
          accessorie per i delitti sono:
                1. l'interdizione dai pubblici uffici;
                2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
                3. l'interdizione legale;
                4.   l'interdizione   dagli  uffici  direttivi  delle  persone giuridiche e delle imprese;
                5.  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione;
                5-bis)  l'estinzione  del  rapporto  di  impiego o di lavoro;
                6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della  potestà dei genitori.
              Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
                1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
                2.   la  sospensione  dagli  uffici  direttivi  delle persone giuridiche e delle imprese.
              Pena    accessoria    comune    ai   delitti   e   alle  contravvenzioni  è  la pubblicazione della sentenza penale
          di condanna.
              La  legge  penale  determina gli altri casi in cui pene  accessorie   stabilite  per  i  delitti  sono  comuni  alle
          contravvenzioni.".

"Art.   29  (Casi  nei  quali  alla  condanna  consegue l'interdizione    dai   pubblici   uffici). -

 La   condanna all'ergastolo  e  la  condanna alla reclusione per un tempo non   inferiore  a  cinque  anni  importano  l'interdizione    perpetua  del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla  reclusione  per  un  tempo  non  inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di  anni cinque. La  dichiarazione  di abitualità o di professionalità  nel  delitto  ovvero  di  tendenza  a  delinquere,  importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

"Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un  pubblico  ufficio  o  di  una  professione  o  di  un'arte.  Interdizione).

Ogni  condanna  per  delitti  commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a  una  pubblica  funzione,  o ad un pubblico servizio, o a taluno  degli uffici indicati nel n. 3 dell'art. 28, ovvero con  l'abuso  di  una  professione, arte, industria o di un  commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti,  importa  l'interdizione  temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere."

"Art.   240  (Confisca). - Nel  caso  di  condanna,  il giudice  può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

 

Art.  322-ter (Confisca).
Nel caso di condanna, o di applicazione  della  pena  su richiesta delle parti a norma  dell'art.  444  del codice di procedura penale, per uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  da  314 a 320, anche se  commessi  dai  soggetti  indicati  nell'art. 322-bis, primo  comma,  è  sempre   ordinata  la  confisca  dei beni che ne  costituiscono   il   profitto   o   il  prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona  estranea al reato, ovvero, quando  essa  non  è possibile, la confisca di beni, di cui il reo  ha  la  disponibilità, per un valore corrispondente a tale  prezzo.
Nel  caso  di  condanna, o di applicazione della pena a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il  delitto  previsto dall'art. 321, anche se commesso ai sensi  dell'art.  322-bis,  secondo  comma,  è sempre ordinata la confisca  dei  beni  che ne costituiscono il profitto salvo che  appartengano  a  persona  estranea  al  reato, ovvero, quando  essa  non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello  di  detto  profitto  e,  comunque,  non inferiore a  quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico  ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o  agli  altri  soggetti  indicati  nell'art. 322-bis, secondo    comma.
Nel  casi  di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua   i   beni  assoggettati  a  confisca  in  quanto costituenti  il  profitto  o  il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

 

Art.  321  (Oggetto  del  sequestro  preventivo).
1. Quando  vi  è pericolo che la libera disponibilità di una cosa  pertinente  al  reato  possa aggravare o protrarre le  conseguenze  di  esso  ovvero  agevolare  la commissione di altri  reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente   a   pronunciarsi  nel  merito  ne  dispone  il sequestro   con   decreto  motivato.  Prima  dell'esercizio dell'azione  penale  provvede  il  giudice  per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2-bis.  Nel  corso  del  procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo  del  codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
3.  Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del  pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti,  anche  per  fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità  previste  dal  comma  1.  Nel  corso  delle indagini  preliminari  provvede  il  pubblico ministero con decreto  motivato,  che  è  notificato  a coloro che hanno diritto  di  proporre  impugnazione.  Se vi è richiesta di revoca  dell'interessato,  il  pubblico  ministero,  quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al  giudice,  cui presenta richieste specifiche nonchè gli elementi  sui  quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è  trasmessa  non  oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è  possibile,  per  la situazione di urgenza, attendere il provvedimento  del  giudice,  il  sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima  dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono  ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto  ore  successive,  trasmettono  il  verbale  al pubblico  ministero  del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del  decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro,  se  disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla  ricezione  del  verbale,  se  il  sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter.   Il  sequestro  perde  efficacia  se  non  sono osservati  i  termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice  non  emette l'ordinanza  di convalida entro dieci giorni    dalla    ricezione    della    richiesta.   Copia dell'ordinanza  è  immediatamente  notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.".

 

Art.   129   (Informazioni  sull'azione  penale).
1. Quando   esercita  l'azione  penale  nei  confronti  di  un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero  informa  l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando   notizia   dell'imputazione.  Quando  si  tratta  di personale  dipendente  dai servizi per le informazioni e la sicurezza  militare  o  democratica,  ne  dà comunicazione anche   al   comitato   parlamentare   per   i  servizi  di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2.  Quando  l'azione penale è esercitata nei confronti di  un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3.  Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato  un  danno  per  l'erario,  il pubblico ministero informa  il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.
3-bis.  Il  pubblico  ministero  invia  la informazione contenente  la  indicazione  delle  norme  di  legge che si assumono  violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei  commi  1  e  2  è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

 

Art.   652   (Efficacia   della   sentenza  penale  di assoluzione   nel   giudizio  civile  o  amministrativo  di danno).
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata  in  seguito  a  dibattimento  ha  efficacia di giudicato,   quanto all'accertamento  che  il  fatto  non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è   stato   compiuto   nell'adempimento  di  un  dovere  o nell'esercizio  di  una  facoltà  legittima,  nel giudizio civile   o   amministrativo   per   le  restituzioni  e  il risarcimento   del   danno   promosso   dal  danneggiato  o nell'interesse  dello  stesso, sempre che il danneggiato si sia   costituito   o  sia  stato  posto  in  condizione  di costituirsi  parte  civile,  salvo  che  il danneggiato dal reato  abbia  esercitato  l'azione  in  sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
2.  La  stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione  pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

 

Art.   75   (Rapporti   tra  azione  civile  e  azione penale) - Omissis.
2.  L'azione  civile  prosegue in sede civile se non è trasferita  nel  processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.