LEGGE 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare). 1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse; b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"; c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Art. 2. (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".
Art. 3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro. 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383". Art. 4. (Sospensione a seguito di condanna non definitiva). 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. (Dichiarato illegittimo con sentenza n. 145/2002 della Corte Costituzionale).
Art. 5. (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva) 1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;". 2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente: "Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica". 3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale". 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale. Art. 6. (Disposizioni patrimoniali). 1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma". 2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato. 3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca". 4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari. Art. 7. (Responsabilità per danno erariale). 1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinchè promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 8. (Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali). 1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge. Art. 9. (Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato). 1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2". Art. 10. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previdenti. 3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Art. 11. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 2001
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Nuovo testo dell'articolo
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale
[parole
soppresse]
nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza
penale
irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha
efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento che il fatto
non sussiste o non
costituisce illecito
penale ovvero che l'imputato non lo ha
commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento
della sussistenza del fatto, della sua
illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.".
Testo dell'articolo così modificato
"Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.".
"Art. 314 (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. (Omissis).". "Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.". "Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.". "Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.". "Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.". "Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.".
"Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari.".
"Art. 133 (Notificazione del decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'art. 429, comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare. 1-bis. - Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.".
"Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici). -
La condanna all'ergastolo e la
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a
cinque anni importano l'interdizione
perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla
reclusione per un tempo non inferiore a tre anni
importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità
nel delitto ovvero di tendenza a
delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."
"Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un
pubblico ufficio o di una professione
o di un'arte. Interdizione).
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'art. 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere."
"Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
Art. 322-ter (Confisca).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli
articoli da 314 a 320, anche se commessi dai
soggetti indicati nell'art. 322-bis, primo comma,
è sempre ordinata la confisca dei beni che
ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano
a persona estranea al reato, ovvero, quando essa
non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha
la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a
norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il
delitto previsto dall'art. 321, anche se commesso ai sensi
dell'art. 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo
che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello
di detto profitto e, comunque, non inferiore a
quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico
ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri
soggetti indicati nell'art. 322-bis, secondo
comma.
Nel casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la
sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua
i beni assoggettati a confisca in
quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato
ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo
del reato".
Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo).
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito
ne dispone il sequestro con decreto
motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è
consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la
confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche
per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità
previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che è notificato a coloro che
hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la
trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonchè gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è
trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella
segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è
possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima
dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali
di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore
successive, trasmettono il verbale al pubblico
ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non
dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida
e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro
è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se
non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero
se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione
della richiesta. Copia dell'ordinanza
è immediatamente notificata alla persona alla quale le
cose sono state sequestrate.".
Art. 129 (Informazioni sull'azione
penale).
1. Quando esercita l'azione penale nei
confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il
pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando
si tratta di personale dipendente dai servizi per le
informazioni e la sicurezza militare o democratica,
ne dà comunicazione anche al comitato
parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un
ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata
all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato
un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia
della imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di
legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato
ovvero si trova in stato di custodia cautelare.
Art. 652 (Efficacia della
sentenza penale di assoluzione nel
giudizio civile o amministrativo di danno).
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in
seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
è stato compiuto nell'adempimento
di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e
il risarcimento del danno
promosso dal danneggiato o nell'interesse
dello stesso, sempre che il danneggiato si sia
costituito o sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile, salvo
che il danneggiato dal reato abbia esercitato
l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di
assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha
accettato il rito abbreviato.
Art. 75 (Rapporti tra
azione civile e azione penale) - Omissis.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è
trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non
è più ammessa la costituzione di parte civile.