La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1.
(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato)
1. In
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32,
35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme
per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti
di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto
privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.
Art. 2.
(Soggetti promotori)
1. Possono
costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su
iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni
nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo
delle province del territorio nazionale;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la
costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza
sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per
le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 3.
(Costituzione e riconoscimento)
1. La domanda
di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità
giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti
ivi previsti.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le
indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi
in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del
territorio nazionale.
3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale accerta la
realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento
definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto
il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di
iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del
luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le
associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro
istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto
il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto
alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle
associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che
intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di
assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.
Art. 4.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Lo statuto
degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
a) l'organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell'istituto;
c) la sede legale;
d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi
rappresentativi dell'istituto;
e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto
stabilito dalla presente legge;
g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla
presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere
notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero
non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e),
devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni.
Art. 5.
(Convenzioni)
1. Le
confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un
istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei
servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono
essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie
osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Art. 6.
(Operatori)
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e
di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori
subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle
organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con
provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per
l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.
2. è ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di
collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per
lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche,
nonchè di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli
operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle
prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non
possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta
fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate
secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per
l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle
suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla
competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità
consolari e diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 e
per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di
particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di
assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa.
4. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato
e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli
istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
Art. 7.
(Funzioni)
1. Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di
informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di
rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei
pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti
nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il
conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere
in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste
da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti
normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di
fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei
cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche
se residenti all'estero.
2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza
sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti
e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro
degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per
eventi infortunistici.
Art. 8.
(Attività di consulenza, di assistenza e di tutela)
1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di
patronato riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia
di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme
sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale,
comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai
fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite
convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate
indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione
promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla
presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività
per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.
3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e
su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli
atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2,
anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Attività di assistenza in sede giudiziaria)
1. Il
patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di
procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria
mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i
limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative
al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti
tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali
perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale
provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle
prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al
patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito,
con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono
altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al
patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o
ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito
non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello
della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto
nella misura del 50 per cento.
3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona,
stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni
che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto
pena di nullità e del risarcimento dei danni.
4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la
transazione, la parte ne viene prontamente informata.
5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.
6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile alla particolarità della materia di
cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti,
nonchè per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la
soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni
caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme
compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle
disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta
giorni.
Art. 10.
(Attività diverse)
1. Gli
istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro
attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:
a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla
diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione
dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza,
lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e
delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei
limiti definiti dal presente articolo;
b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari,
sulla base di apposite convenzioni stipulate con le
amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti
di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione,
attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche
amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al
conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati
dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale
già costituiti.
3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei
confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a
norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei
datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate
secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il
rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza
sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.
Art. 11.
(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane
all'estero)
1. Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base
di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di
supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero,
nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva
competenza delle predette autorità.
Art. 12.
(Accesso alle banche dati)
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto
interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti
eroganti le prestazioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la
protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di
patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Art. 13.
(Finanziamento)
1. Per il
finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di
patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e
all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza
obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle
attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di
carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e
immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con
il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota
pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi
previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono
avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli
istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attività;
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla
verifica dell'organizzazione e dell'attività.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di
ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2
"Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi
e concorsi vari", sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per
cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno
precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti
previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità
previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli
istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il
regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella
misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle
medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo
approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di
riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in
relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel
conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione
delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento
indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime
convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al
conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale,
al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure
di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da
deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del
finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento
dell'attività
svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attività e dell'organizzazione da assumere a
riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per
il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di
accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e
dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza
delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi,
al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;
c) definizione, per le attività svolte e per l'organizzazione, delle
modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità,
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè
delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle
rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali
discordanze nella rilevazione delle attività e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un
triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema
di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di
patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture
periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi
a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
Art. 14.
(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese,
corredata dalla documentazione contabile;
b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto
dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività
assistenziale svolta nell'anno precedente, nonchè quelli relativi alla
struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Art. 15.
(Vigilanza)
1. Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di
assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di
concerto con il Ministero competente.
2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la
verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le
risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio
personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.
Art. 16.
(Commissariamento e scioglimento)
1. In caso di
gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio
compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui
all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o
non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3,
comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo
patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice
entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
Art. 17.
(Divieti e sanzioni)
1. è fatto
divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi,
per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli
operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto
comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la
decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per
le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.
2. è fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di
esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono
puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi
più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi
inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Art. 18.
(Trattamento fiscale)
1. I
contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica
amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108,
comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del
reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate
nell'esercizio di attività commerciali.
2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a
fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte
dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni.
Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al
riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che
dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo
dell'associazione promotrice.
Art. 19.
(Relazione al Parlamento)
1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento
entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e
sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
nonchè sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli
istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la
relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima
data, domanda di convalida del riconoscimento.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la
rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di
detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui
all'articolo 3, comma 2.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei
mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno
l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).
4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1
possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per
un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione
si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano
altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo
transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico
patronato.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il
finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli
istituti di patronato e di assistenza sociale.
Art. 21.
(Abrogazioni)
1. Sono
abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13
dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in
vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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