DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001
Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni
conferite ai comuni in materia di catasto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto in particolare, l'art. 66 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti
locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e
aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano, nonche' alla revisione degli estimi e del classamento, fermo
restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione
unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni
ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in
attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15
marzo 1997, n. 59, recante norme in materia dell'organizzazione del
Governo;
Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e
dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla
Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data
4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n.
59 del 1997;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in
sede tecnica tra Governo ed enti locali in merito al riparto delle
risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti
dall'accordo quadro generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie
per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto;
Acquisito, in data 6 dicembre 2000, il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e' stata individuata nell'entita' di 4000 unita' il
contingente di personale necessario per l'erogazione dei servizi
catastali;
Considerato che con il medesimo provvedimento sono state definite le
risorse di bilancio da trasferire agli enti locali (comuni e
comunita' montane) nella misura di L. 58.707.542.000 per spese di
funzionamento e di L. 21.292.458.000 per spese di investimento, per
complessive lire 80 miliardi;
Considerato che ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' fatto carico al Dipartimento
del territorio ed all'Agenzia del territorio, dal momento della sua
costituzione ed operativita', di definire e promuovere le condizioni
tecnico-operative ed i requisiti per il trasferimento alle realta'
locali delle funzioni e dei servizi catastali, nonche' di concordare
la pianificazione delle risorse, dei tempi e delle attivita'
necessarie per completare le procedure richiamate nel punto 3.4
dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata
del 1o giugno 2000;
Considerato che ai sensi del medesimo articolo tale percorso
procedurale dovra' completarsi entro tre anni dalla data di
pubblicazione del piu' volte citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, al fine di regolare i rapporti finanziari tra
Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati;
Considerato che, per quanto sopra, e' stata condotta, con il concorso
di organi tecnici costituiti ed operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l'analisi per un'attenta e corretta
individuazione delle risorse umane e finanziarie, che saranno
trasferite a quei comuni che, non ricorrendo alle convenzioni
previste dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999,
eserciteranno direttamente la funzione catastale;
Visti i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede
tecnica sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale,
in merito alla distribuzione delle risorse in materia di catasto per
l'organizzazione e l'avviamento delle nuove strutture presso i
comuni, forme associative di comuni e comunita' montane, che hanno
consentito prime valutazioni sulla distribuzione delle risorse umane
e finanziarie di gestione corrente, a livello provinciale,
determinate sulla base dei carichi di lavoro delle attivita'
gestionali relative all'anno 1999, riferite alle funzioni ed ai
servizi conferiti;
Considerato, infine, che le risorse finanziarie, per la parte
inerente le spese di investimento, sono state parimenti distribuite,
con riferimento all'insieme dei comuni di ciascuna provincia, sulla
base degli indici di "popolazione" e di "superficie territoriale"
ritenuti rappresentativi delle esigenze di sviluppo e di
decentramento sul territorio dei servizi catastali;
Acquisito, in data 28 febbraio 2001, il parere della Commissione
parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentiti il Dipartimento del territorio, il Ministro della funzione
pubblica, il Ministro delle finanze, il Ministro per gli affari
regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;


Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo


1. Il presente decreto determina la ripartizione su base provinciale
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative necessarie per l'esercizio di funzioni catastali da
parte dei comuni, forme associative di comuni e comunita' montane.


Art. 2.
Risorse finanziarie


1. Le risorse finanziarie, pari complessivamente a lire 80 miliardi,
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie
per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, sono ripartite
con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione
dell'entita' delle funzioni e servizi conferiti, nelle misure
indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del
presente provvedimento.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli
comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal
decreto legislativo n. 112/1998.
3. Nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse
da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di
catasto, si procede alla verifica del riparto delle risorse
finanziarie relative alle spese di funzionamento, a seguito di
monitoraggio dei carichi di lavoro.


Art. 3.
Riparto delle risorse umane


1. Le risorse umane, individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle
risorse umane e finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia
di catasto, nel numero di 4000 unita', sono ripartite con riferimento
ai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente
proporzionale ai carichi di lavoro, secondo le entita' indicate nel
prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli
comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse umane
necessarie per l'esercizio diretto o in forma associata, anche
attraverso le comunita' montane, delle funzioni ad essi conferite dal
decreto legislativo n. 112/1998.
3. Le unita' di personale da trasferire con i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma 2, sono
ripartite tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia
secondo una distribuzione delle professionalita' per aree di
inquadramento e di qualificazione mirata a garantire l'operativita'
delle strutture catastali comunali e sulla base delle preferenze di
destinazione espresse dal personale interessato.


Art. 4.
Riparto beni


1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
verranno individuati i riparti, tra i singoli comuni, dei beni
necessari per l'esercizio diretto o in forma associata, anche
attraverso le comunita' montane, delle funzioni ad essi direttamente
conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, individuati ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 dicembre 2000.


Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome


1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione
di cui alla tabella allegata al presente decreto, saranno trasferite
alle stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi
statuti.


Art. 6.
Continuita' del servizio catastale


1. I criteri di riparto individuati con i provvedimenti richiamati ai
precedenti articoli 2, comma 2, 3, comma 2, e 4 terranno conto dei
casi nei quali il trasferimento delle risorse interessera' solo una
parte limitata dei comuni e non la totalita' degli stessi, nonche'
della fase transitoria nella quale il trasferimento potra' variare
nel tempo, con un progressivo incremento delle effettive assunzioni
delle funzioni da parte degli enti locali.
2. In entrambi i casi e' fatto obbligo all'Agenzia del territorio di
garantire la continuita' del servizio catastale, fornendo
un'organizzazione adeguata anche in relazione ai compiti che comuni,
forme associative dei comuni e comunita' montane chiederanno che
vengano svolte dal medesimo organismo tecnico conformemente alle
previsioni normative dei decreti legislativi n. 112/1998 e n.
300/1999.
Roma, 21 marzo 2001
p. Il Presidente: Bassanini


Tabelle
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