DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2000, n. 446
Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Gazzetta n. 43 del 21-2-2001)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Considerato che nella seduta del 20 luglio 2000 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 20 luglio 2000 fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato opportuno e necessario definire le modalita' e le procedure di individuazione del personale da trasferire dalle amministrazioni statali alle regioni ed agli enti locali, nonche' quelle di trasferimento;

Visto l'accordo sancito, nella seduta del 3 agosto 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 novembre 2000 ed integrato dalla comunicazione del Presidente nella seduta del 29 novembre 2000;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Art. 2.

1. L'amministrazione ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco di dette sedi.

2. Il personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro dieci giorni domanda di trasferimento, indicando una o piu' sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza.

Al fine di armonizzare le procedure, la comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

1. L'amministrazione predispone per ogni regione una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che fa parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale di cui al protocollo d'intesa citato nelle premesse, attingendo dalle graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella tabella A, per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della regione di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.

2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'amministrazione interessata dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai com-mi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 8.

Art. 4.

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione), ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dal fondo dell'amministrazione di appartenenza a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 5.

1. La equiparazione tra le professionalita' possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali e' la seguente:

CCNL Ministeri

CCNL Enti Locali

Area A1 (ex 1ª, 2ª, 3ª qualifica)

Categoria A (A1)

Area A1 Super

Categoria A (A2)

Area B1 (ex 4ª qualifica)

Categoria B (B1)

Area B2 (ex 5ª qualifica)

Categoria B (B3)

Area B3 (ex 6ª qualifica)

Categoria C (C1)

Area B3 Super

Categoria C (C2)

Area C1 (ex 7ª qualifica)

Categoria D (D1)

Area C1 Super

Categoria D (D2)

Area C2-C3 (ex 8ª e 9ª qualifica)

Categoria D (D3)

Area C3 Super

Categoria D (D4)

Dirigenti

Dirigenti

Art. 6.

1. Al personale trasferito e' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale trasferito puo' permanere, a domanda, nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.

Art. 7.

1. Qualora il conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che successivamente ai decreti legislativi di conferimento abbiano assunto, in forza di provvedimenti legislativi, nuove competenze che prevedano anche aumento di organico, si procede al trasferimento del personale che ne abbia fatto espressa richiesta, compensando eventuali differenze, rispetto al contingente definito, con corrispondenti risorse finanziarie. Il personale non trasferito viene ricollocato nell'ambito dell'amministrazione a copertura dei nuovi fabbisogni definiti legislativamente.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 2000

p. Il Presidente: Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 148

Tabella A

...Omissis...