DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2000
Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1,
individua come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
sostegno e di collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999,
n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri
secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilità che
danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 novembre 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità;
Decreta:
Art. 1.
Commissione di accertamento
1. L'accertamento delle condizioni di
disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui
all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le
modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili,
nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),
della medesima legge n. 68/1999, è effettuato, eventualmente anche in più
fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle
minorazioni civili.
Art. 2.
Attività della commissione
1. L'attività della commissione di cui
all'art. 1 è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona
disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento
lavorativo della persona disabile.
Art. 3.
Criteri di accertamento delle condizioni di disabilità e criteri e
modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo
della permanenza dello stato invalidante.
1. I criteri di accertamento delle condizioni
di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei
disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano
sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale
della persona disabile e portano alla formulazione della relazione
conclusiva da parte della commissione di accertamento.
Art. 4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile
1. La commissione, in raccordo con il
comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12
marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione
della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di
scolarità e di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti
alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente
redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Art. 5.
Diagnosi funzionale della persona disabile
1. La diagnosi funzionale è la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e
sensoriale della persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli
elementi di cui al precedente art. 4, nonchè sulla valutazione della
documentazione medica preesistente.
3. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda
per la definizione delle capacità di cui all'allegato 1, utilizzando le
definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato 2.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione
collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona
disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in
relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione
lavorativa.
Art. 6.
Relazione conclusiva
1. La commissione di accertamento, sulla base
delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro
mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.
2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula
suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici
necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona
disabile.
Art. 7.
Attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico di cui all'art. 6,
comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1. La relazione conclusiva, di cui all'art.
6, comma 1, è consegnata in originale agli uffici amministrativi
dell'azienda U.S.L. presso cui è istituita la commissione di accertamento,
unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della
visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti
di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali
alle commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione degli
effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i termini
previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.
2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona
disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso
di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state
formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini
delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.
4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura
che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art.
3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi
anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.
Art. 8.
Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante
1. La commissione di accertamento, su
indicazione del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della
data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua
visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del
collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello
stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonchè la
validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella
relazione conclusiva del primo accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo è effettuata secondo i criteri e con le
modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da
parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva
certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di
controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di
sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento
lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto
disabile è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle
risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale,
nonchè in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo,
indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora
vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero
qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la
persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per
conoscenza alla commissione, l'insorgere di difficoltà che pongano in
pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanità
Bindi
Registrato alla Corte dei conti
il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 79
Allegato 1
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITà
Capacità utili per lo svolgimento
di attività lavorative
(circoscrivere la definizione più
rispondente alle capacità della persona esaminata)
Attività mentali e relazionali:
capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle
situazioni che si presentano (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle
diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...) (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
capacità di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo
lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolta ecc. (assente, minima,
media, elevata, potenziale) capacità di svolgere un lavoro di squadra
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un lavoro
autonomamente (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di svolgere un'attività, ma con supervisione (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacità di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
Informazione:
capacità di comprendere e memorizzare informazioni (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi
mediante parola e/o scrittura (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di esprimersi con altre modalità (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Postura:
capacità di mantenere la posizione seduta (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacità di rimanere in piedi (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale
posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio
sui talloni (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere
tale posizione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a
distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.)
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
Locomozione:
capacità di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle
proprie gambe (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana
(es. una scala) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di
un veicolo (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Movimento delle estremità/funzione degli arti:
capacità di muovere e usare gambe e braccia; capacità di afferrare/spostare
oggetti pesanti con le mani (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano
precisione (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la
capacità di usare una pedaliera) (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
Attività complesse attività fisica associata a resistenza:
capacità di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacità di
sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata
dall'interazione ed efficienza di altre capacità (ad es. capacità di
ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea,
capacità di posizionarsi nello spazio in modo adeguato ecc.) (assente,
minima, media, elevata, potenziale)
Fattori ambientali:
capacità di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una data regione
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente
di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico) (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di vibrazioni (assente, minima, media,
elevata, potenziale)
capacità di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale
adeguata (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di
lavoro):
capacità di sopportare la alternanza durante la giornata lavorativa
(eventualmente anche di notte) (assente, minima, media, elevata, potenziale)
capacità di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere la velocità
con cui l'attività lavorativa procede (assente, minima, media, elevata,
potenziale)
capacità di accedere autonomamente al posto di lavoro (assente, minima,
media, elevata, potenziale)
capacità di superare la distanza, di effettuare il tragitto con mezzi di
trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto di
lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale)
Sintesi:
capacità migliori - descrizione:
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Potenzialità relative a capacità:
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile ....(mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
migliorabili ....
mediante ....
tempo prevedibile .... (mesi)
Allegato 2
GLOSSARIO
Capacità globale (residua) di cui alla legge
n. 104/1992. Il ricorso al parametro "capacità complessiva individuale
residua" esprime da un lato la precisa volontà di superare il ricorso alla
stima della "capacità lavorativa"; almeno così deve intendersi l'abbandono
della qualificazione delle capacità, che nella indicazione "complessiva"
104/1992, non va intesa, secondo le finalità della norma stessa, in termini
tali da porre in evidenza solamente le diversità negative
della persona considerata.
La capacità complessiva di una persona è il fondamento della sua
individualità. Tale "capacità" espressione positiva di ciò che la per è
effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi
tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona
considerata. La capacità non può prescindere dal riferimento all'ambiente di
vita della persona mi esame, in quanto ciò che si è chiamati a valutare è il
"globale" funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una
"performance" teorica, ma piuttosto inteso come capacità di interagire ed
adattarsi alle più diverse circostanze.
Capacità lavorativa.
La capacità di lavoro è la
potenzialità ad espletare una o più attività qualora sussistano
caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia,
ancora, tecnico-professionali.
L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di
tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente
sostituibili da strutture meccaniche, nonchè una moltiplicazione di attività
diversificate, "specializzate" nelle quali prevale sempre più la componente
intellettuale.
Conseguentemente sempre di più nel tempo si è reso necessario, da un lato
l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni,
non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di
"personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della capacità
lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.
Diagnosi funzionale della persona disabile ai
fini del collocamento mirato.
Consiste in una valutazione qualitativa e
quantitativa, il più possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona
"funziona" per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia,
il suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.
Profilo socio-lavorativo della persona
disabile.
Consiste nelle notizie ed informazioni utili
per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua
situazione familiare, di scolarità e di lavoro e vengono utilizzate per la
diagnosi funzionale.
Servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Strutture che operano con modalità alquanto
differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono
insediate.
In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla
programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all'integrazione di
persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici
del Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le
cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.
Allo scopo di porsi quale area di "mediazione" si avvalgono delle seguenti
modalità di intervento:
rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;
promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di
mercato e di solidarietà sociale;
programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o
affidata a servizi convenzionati;
valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze promozione di
iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare,
in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini della persona sul
piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole
base per un eventuale inserimento lavorativo - alla formazione in situazione
- finalizzata alla maturazione complessiva della personalità e
all'acquisizione di competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato
del lavoro - la mediazione al collocamento - per favorire il raggiungimento
e il mantenimento di un rapporto di lavoro.
Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche
dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.