IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma
della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti
locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di polizia amministrativa";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e
tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di polizia amministrativa";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti
locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa,
istruzione scolastica e protezione civile";
Considerato che l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prevede l'immediato trasferimento di tutte le risorse finanziarie per
l'esercizio delle funzioni in materia di polizia
amministrativa, in deroga al comma 1 dello stesso articolo di legge;
Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7,
comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza
unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed
integrato;
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede
tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito al trasferimento
delle risorse in materia di polizia amministrativa, sulla base dei criteri
definiti dall'accordo quadro generale;
Visto l'accordo, sancito dalla Conferenza unificata del 13 novembre 2000,
in ordine all'attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto
legislativo n. 112 del 1998;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre
2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998,
rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti locali di ciascuna regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio
2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il
coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del
1997;
Acquisito, in data 1 febbraio 2001, il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;
Sentita l'Unione italiana delle camere commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 6 marzo 2001, il parere della Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa,
istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni; Sentiti il Ministro dell'interno,
il Ministro della funzione pubblica, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Risorse finanziarie per spese di funzionamento
1. Le risorse finanziarie, per spese di funzionamento, diverse da quelle
relative al personale, individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante
"Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
polizia amministrativa", e confermate nell'importo di lire 600
milioni dall'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
ripartite tra le regioni e gli enti locali, in base a quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000
recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra
gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia
amministrativa" e, tra gli enti locali, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000
recante "Criteri di ripartizione e ripartizione
tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia
amministrativa, istruzione scolastica e protezione
civile".
Art. 2.
Risorse per le spese relative al personale
1. A parziale modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 settembre 2000, recante "Individuazione delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni
ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di polizia amministrativa", del 14 dicembre
2000 recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e
tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia
amministrativa" e dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 dicembre 2000 di "Trasferimento dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto
legislativo n. 112 del 1998, rispettivamente alle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti
locali di ciascuna regione", con riguardo alla materia della polizia
amministrativa, le risorse finanziarie, relative alle
spese per il personale, quantificate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388,
in 6.000 milioni, sono ripartite in proporzione ai contingenti di
personale attribuiti a regioni, province e comuni, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000
recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra
gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia
amministrativa", come indicato nell'allegata tabella A.
2. Le risorse così individuate sono ripartite tra le province e tra i
comuni di ciascun ambito regionale in base al criterio della popolazione
residente, calcolata secondo i dati ISTAT o comunque in base all'ultimo
dato disponibile, come indicato nell'allegata tabella B.
Art. 3.
Criteri di ripartizione per le funzioni conferite dalle regioni agli enti
locali
1. Per le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite dalle
regioni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di
polizia amministrativa, la ripartizione e' effettuata sulla base di quanto
previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
dicembre 2000 di "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del
1998, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto e agli enti locali di ciascuna
regione", come indicato nell'allegata tabella B.
Art. 4.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alle
allegate tabelle del presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.
Art. 5.
Trasferimento delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui agli articoli 1 e 2 sono iscritte in
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne
le regioni, e in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione
del Ministero dell'eterno, per quanto concerne gli enti locali. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base
dei predetti decreti.
2. Tali risorse sono trasferite alle regioni e agli enti locali al momento
della pubblicazione del presente decreto.
Roma, 21 marzo 2001
p. Il Presidente: Bassanini
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